Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2024, proposto da
ST AN, Marco MA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n.92;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza prot. n. 0054550 del 12.4.2024 del Comune di Cesena con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere eseguite nel fabbricato sito in Cesena, Via Piave, 29, asseritamente abusive;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con l’ordinanza di demolizione impugnata, ivi compresa la Comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 24393 del 15.2.2024 del Comune di Cesena;
nonché per la declaratoria del diritto
al mantenimento, conservazione o comunque alla regolarizzazione delle opere in contestazione di cui sopra, delle quali è stata illegittimamente ordinata la demolizione;
nonché per la condanna
del Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati e dall’eventuale demolizione e ripristino delle opere in contestazione, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di Perizia da disporsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa IC TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ST AN e MA FR hanno agito in giudizio per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 0054550 del 12.4.2024 del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere eseguite nel fabbricato sito in Cesena, Via Piave, 29.
I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni causati per effetti del provvedimento adottato.
In fatto hanno allegato di avere presentato in data 8.6.2023 la domanda di sanatoria assunta al prot. n. 54/PRAT/2023 relativa alle opere realizzate nel fabbricato residenziale sito in Cesena, Via Piave 29, consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca mediante la realizzazione di abbaini.
Con comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria P.G.N. 90125/2023 del 28.6.2023 - Pratica 54/PRAT/2023, il Comune ha rilevato tuttavia “la carenza di alcune informazioni”, comunicando “l’avvio del procedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria”, sul seguente presupposto: “la chiusura del terrazzo a vaschetta ha determinato un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle Norme del PUG”.
I ricorrenti hanno presentato memoria difensiva, contestando il contenuto del preavviso di diniego, ma con provvedimento prot. n. 0139109/2023 del 5.10.2023 il Comune ha respinto la domanda di sanatoria ribadendo il motivo ostativo all’accoglimento precedentemente comunicato.
Tali provvedimenti sono stati dai ricorrenti impugnati nel giudizio R.G. n. 883/2023.
Nelle more di quel giudizio con l’ordinanza prot. n. 0054550 del 12.4.2024 il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ha ordinato la demolizione delle opere eseguite nel fabbricato, asseritamente abusive.
Avverso tale ultimo atto i ricorrenti hanno agito in questa sede, lamentandone l’illegittimità solo in via derivata in forza delle seguenti censure già dedotte nel giudizio R.G. n. 883/2023.
1) Violazione del giusto procedimento e del buon andamento. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
2) Difetto di imparzialità e violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per omesso presupposto. Incompetenza.
3) Difetto di istruttoria. Violazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere.
4) Violazione di legge per violazione art.36 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 T.U. Edilizia ed art. 17, 2° co., L.reg. 21.10.2004 n. 23. Erronea applicazione art. 4.8.4. Norme – Disciplina di piano del PUG 2021 Piano Intercomunale Cesena-Montiano approvato con Deliberazione n.2/16.2.2023 del Consiglio Comunale di Cesena. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Il Comune di Cesena si è costituito contestando le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio l’impugnazione va respinta.
Invero, in questa sede i ricorrenti hanno articolato solo censure in via derivata rispetto al presupposto diniego di sanatoria, atto impugnato nel giudizio R.G. n. 883/2023, trattenuto in decisione alla stessa udienza del 26 febbraio 2026 e respinto nel merito, sicché anche l’odierna impugnazione va respinta, in assenza di censure autonome avverso l’ordinanza di demolizione da scrutinare separatamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Cesena, liquidate in € 2.000.00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
IC TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TT | GO Di ED |
IL SEGRETARIO