Sentenza breve 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2025, proposto dalla società Ergo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prot. n. 129354. del 07.10.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 7 del 12.03.2007 (Pratica n. 07599240723-18092025-1233);
- del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prot. n. 0129365-Uscita del 07.10.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 8 del 12.03.2007 (Pratica n. 07599240723-18092025-1310);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto di ragione, la parte dei provvedimenti impugnati in cui si ordina alla società ricorrente di predisporre e trasmettere un cronoprogramma relativo ai lavori di dismissione degli impianti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. MA BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1337 del 2025, notificato il 05.12.2025 e depositato l’11.12.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa concessione di misura cautelare - del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prot. n. 129354. del 07/10/2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 7 del 12/03/2007 (Pratica n. 07599240723-18092025-1233); - del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prot. n. 0129365-Uscita del 07/10/2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 8 del 12/03/2007 (Pratica n. 07599240723-18092025-1310); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto di ragione, la parte dei provvedimenti impugnati in cui si ordina alla società ricorrente di predisporre e trasmettere un cronoprogramma relativo ai lavori di dismissione degli impianti”.
2. Con la predetta impugnazione la parte ricorrente propone due doglianze: con la prima censura, la stessa anzitutto lamenta il vizio motivazionale dei provvedimenti di diniego impugnati che si risolverebbe nella laconica affermazione della necessità di espletare una procedura competitiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123 (c.d. direttiva ST ) e chiede il rinnovo dei titoli autorizzatori anelati per il conseguimento degli spazi pubblicitari su suolo pubblico ivi indicati; con la seconda censura, invece, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati non essendole stata inoltrata la comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
3. All’udienza camerale del 12.01.2026, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
4. Il ricorso va accolto, stante la fondatezza della prima censura con assorbimento della seconda doglianza meramente formale, nei limiti di cui in motivazione.
5. Com’è noto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, il comune – con apposito regolamento – “disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse”.
5.1. Inoltre, il predetto articolo, al comma 3, precisa che “il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette”.
5.2. Ebbene, dalla lettura della normativa di riferimento, emerge con tutta evidenza – come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa – che tra l’ente locale e il privato si configura un rapporto “ il cui modello di riferimento, alla luce della sua qualificazione sostanziale, è quello concessorio atteso che è giustappunto una concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto (Cons. Stato, n. 529 del 2009 citata), potendo il regolamento comunale disciplinare anche le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993), confluendo nel quadro di tale rapporto, di conseguenza, la regolazione unitaria dei profili di tutela della sicurezza stradale e dei valori culturali. (Cons. Stato, V, n. 529 del 2009, cit; cfr. anche VI, 9 febbraio 2011, n. 894)” (così Cons. Stato, Ad. plen., sentenza n. 5/2013; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sent., 22/12/2023, sentenza n. 3843; T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 16/07/2024, sentenza n. 558).
5.3. Di conseguenza, ancora recentemente i giudici amministrativi, proprio sulla base di tale qualificazione giuridica, hanno sottolineato come sia “ corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale ” (cfr. ex multis , Cons. St., ad. plen., 25 febbraio 2013 sentenza n. 5; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 04/05/2017, sentenza n. 946; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 19/07/2022, (ud. 13/07/2022, dep. 19/07/2022), sentenza n. 2085).
5.4. Il Consiglio di Stato, proprio in relazione alle concessioni di suolo pubblico per gli impianti pubblicitari, ha osservato che “lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all’esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall’esercizio di quella determinata attività di impresa. (...) Aldilà, infatti, delle differenze nominalistiche che possono caratterizzare gli istituti e le fattispecie giuridiche disciplinate dal diritto interno, ciò che in definitiva rileva per il diritto dell’Unione è “l’effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell’attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un’attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell’ambito dell’ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull’assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 13/09/2023, sentenza n. 8311; Consiglio di Stato, adunanza Plenaria, sentenza n. 17 e 18 del 2021).
6. Dunque, nel caso in esame, l’operato dell’Ente, non può certo risolversi nel senso del rilascio “ sic et simpliciter” del rinnovo delle autorizzazioni anelate, ponendosi altrimenti in contrasto con il disposto dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, nonché con i principi di derivazione comunitaria di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità (cfr. T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 16/07/2024, sentenza n. 558).
7. Al contempo, tuttavia, l’ente locale non può nemmeno limitarsi a negare il bene della vita anelato con un provvedimento recante la laconica affermazione che occorre espletare la gara, senza alcun riferimento che circoscriva l’ an , il quando e il quodomo della procedura competitiva.
8. La motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi, dunque, meramente apparente.
9. In conclusione, sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, stante la fondatezza della prima censura (con assorbimento della seconda doglianza meramente formale), con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.
10. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità e la particolare natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
OR CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
MA BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BO | OR CA |
IL SEGRETARIO