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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3675/2021
Il Giudice Francesca Caselli, all'udienza del giorno 10.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3675/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siderno (RC), via Circonvallazione Sud n. 51, presso lo studio dell'avv. Daniela Racco che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Salvatore Rodinò in virtù di procura in atti
ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri, Via Margherita di Savoia n. 54, presso l'avv. Amalia Manuela Nucera che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 Persona_1
febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.12.2021, deduceva: - di aver Parte_1
lavorato presso il Comune di Caulonia come LSU dal 1995 al 2010; - di aver lavorato dal 2010 e di lavorare tutt'oggi, sempre presso il Comune di
Caulonia, con la qualifica di autista;
- che, in qualità di autista, è adibito in particolare alla raccolta rifiuti ed è esposto, in maniera ripetuta e continua, ad un elevato sforzo fisico;
- che tale attività ha compromesso il suo stato di salute provocandogli “tendinopatia spalla destra e sinistra;
ernie discali;
ipoacusia bilaterale”; - che, essendo evidente il nesso causale tra l'attività svolta e le patologie da cui è affetto, con domanda dell'08.11.2018, da cui scaturivano le pratiche di malattia professionale recanti i numeri 515451741-
515451742, e con domanda del 16.07.2019, da cui scaturiva la pratica di malattia professionale recante il numero 515452310, presentava denuncia all' ; - che l' , con lettera del 22.05.2019, relativamente alla CP_1 CP_1
pratica n. 515451741, e con lettera del 22.02.2010, relativamente alla pratica n. 515451742, comunicava che “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto
e la malattia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata”; - che l' , con lettera del 25.02.2021, relativamente alla pratica n. CP_1
Pag. 2 di 10 515452310, comunicava “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal
D.lgs. 38 del 23.02.2000. La menomazione accertata è la seguente: tendinopatia bilaterale di spalle;
grado complessivo: 005%”; - che avverso detti provvedimenti venivano proposti i ricorsi in opposizione, rimasti privi di riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni:
«Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che verrà stabilita dalla CTU medico-legale, anche alla luce del certificato medico valutativo attributivo:
1. a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, la natura professionale delle patologie non riconosciute al ricorrente – casi
n. 515451741-515451742 – ma da questi sofferte – sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturiscono le patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere della malattia stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso – con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa, con condanna, in ogni caso, dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento CP_1
della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento ai casi n. 515451741-515451742 il grado di inabilità e la sua origine professionale e condannato l' al CP_1
Pag. 3 di 10 riconoscimento della relativa percentuale riconosciuta, condannare
l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, procedendo alla unifica con le altre patologie sofferte e portate dalle altre pratiche impugnate con il presente ricorso, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali
e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Condannare, altresì,
l' , in persona della legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. 2) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515452310 abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente al 5% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonchè sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alla pratica n. 515452310 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero
Pag. 4 di 10 in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal tuo dovuto al soddisfo;
condannare, altresì, l , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione ex articolo 93 c pc in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante con prova testimoniale, venendo altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'udienza odierna, sentito a chiarimenti il CTU dott.ssa Per_2
all'esito della discussione, il Giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione
Pag. 5 di 10 versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il CP_1
proprio diritto di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente (domanda n. 515451741 e 515451742) nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalle malattie professionali allegate (anche domanda n. 515452310), con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata, deve ritenersi riscontrata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, come accertato anche dalla consulenza tecnica medico-legale disposta.
Il teste in particolare, all'udienza del 15.11.2023, Testimone_1
così riferiva: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme, lo conosco dal 1995, lavoravamo per il comune di Caulonia ci occupavamo principalmente della raccolta di rifiuti, fino al 2010 siamo stati LSU e dal
2010 siamo stati stabilizzati, abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Lui faceva l'autista e io materialmente raccoglievo i rifiuti, talvolta mi ha aiutato anche a fare quello. Lavoravamo dal lunedì al sabato, non avevamo un orario preciso, comunque non meno di otto ore al giorno. La
Pag. 6 di 10 maggioranza del tempo il signor stava seduto perché guidava. Pt_1
Guidava dei camioncini e camion più grandi. Erano compattatori, il rumore era assordante e continuo perché si svuotava il bidone nella vasca e si azionava la presa di forza cominciava a scendere la pala che mandava dentro la roba. Quando mi dava una mano fuori dal veicolo anche lui sentiva le ripercussioni dl freddo o il caldo. Entrambi lavoriamo ancora per il comune di Caulonia. Adesso il ricorrente non si occupa più di raccolta rifiuti perché il servizio è stato privatizzato da tre/quattro anni, ora è autista generico”.
Dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa allegata, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico-legale, la quale è stata affidata alla dott.ssa che ha effettuato la seguente diagnosi: Persona_3
“Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dall'anamnesi raccolta dal periziando e dalla visita peritale effettuata è possibile affermare che il signor è affetto dalle seguenti Parte_1
patologie: 1)Tendinosi del sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.(Eco e RM accertati) 2) Spondilosi -lombosacrale con protrusioni discali ( L3-L4e L4-L5e L5-S1)e sindrome da conflitto disco- radicolare.(RM accertate) 3) Ipoacusia bilaterale( vedi esame audiometrico allegato)”.
In particolare, il tecnico nominato così concludeva l'elaborato peritale: “In conclusione, dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti risulta che il signor Pt_1
autista è affetto dalle seguenti infermità: “Tendinosi del
[...]
sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.
Spondilosi lombosacrale con protrusioni discali ( L3-L4e L4-L5e L5-S1) e
Pag. 7 di 10 sindrome da conflitto disco-radicolare. Ipoacusia bilaterale.” e che, tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, (SI) esiste nesso di causalità e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del 27%, a decorrere dalla data di esecuzione dell'esame audiometrico (01.08.2018).”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici anche alla luce dei chiarimenti resi all'udienza odierna.
Sul punto occorre peraltro evidenziare che l' resistente ha mosso CP_1
censure all'elaborato peritale senza però precisare per quale ragione le conclusioni tratte dal CTU ed i calcoli disposti dallo stesso sarebbero errati.
All'udienza odierna, fissata anche per chiarimenti alla presenza del tecnico, nessuno è comparso per la parte resistente che quindi non ha coltivato le eccezioni sollevate ni precedenti scritti difensivi.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alla stessa delle patologie denunciate, dovendosi altresì rilevare che anche la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa ha trovato rispondenza nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini suindicati e l' CP_1
dovrà essere condannato all'indennizzo in rendita per danno biologico da
Pag. 8 di 10 malattia professionale in favore del ricorrente, accertato nella misura complessiva del 27% (formula Gabrielli), a decorrere dal giorno 01.08.2018.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dovendo essere liquidate ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Anche le spese di CTU vanno poste a carico dell' come liquidate con CP_1
separato decreto in favore della dott.ssa Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3675/2021, disattesa ogni contraria C.F._1
istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 27% a decorrere dal giorno 01.08.2018, e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €
1.312,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della
Pag. 9 di 10 dott.ssa Persona_3
Locri, 10.06.2025
-
-
Pag. 10 di 10
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3675/2021
Il Giudice Francesca Caselli, all'udienza del giorno 10.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3675/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siderno (RC), via Circonvallazione Sud n. 51, presso lo studio dell'avv. Daniela Racco che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Salvatore Rodinò in virtù di procura in atti
ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri, Via Margherita di Savoia n. 54, presso l'avv. Amalia Manuela Nucera che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 Persona_1
febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.12.2021, deduceva: - di aver Parte_1
lavorato presso il Comune di Caulonia come LSU dal 1995 al 2010; - di aver lavorato dal 2010 e di lavorare tutt'oggi, sempre presso il Comune di
Caulonia, con la qualifica di autista;
- che, in qualità di autista, è adibito in particolare alla raccolta rifiuti ed è esposto, in maniera ripetuta e continua, ad un elevato sforzo fisico;
- che tale attività ha compromesso il suo stato di salute provocandogli “tendinopatia spalla destra e sinistra;
ernie discali;
ipoacusia bilaterale”; - che, essendo evidente il nesso causale tra l'attività svolta e le patologie da cui è affetto, con domanda dell'08.11.2018, da cui scaturivano le pratiche di malattia professionale recanti i numeri 515451741-
515451742, e con domanda del 16.07.2019, da cui scaturiva la pratica di malattia professionale recante il numero 515452310, presentava denuncia all' ; - che l' , con lettera del 22.05.2019, relativamente alla CP_1 CP_1
pratica n. 515451741, e con lettera del 22.02.2010, relativamente alla pratica n. 515451742, comunicava che “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto
e la malattia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata”; - che l' , con lettera del 25.02.2021, relativamente alla pratica n. CP_1
Pag. 2 di 10 515452310, comunicava “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal
D.lgs. 38 del 23.02.2000. La menomazione accertata è la seguente: tendinopatia bilaterale di spalle;
grado complessivo: 005%”; - che avverso detti provvedimenti venivano proposti i ricorsi in opposizione, rimasti privi di riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni:
«Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che verrà stabilita dalla CTU medico-legale, anche alla luce del certificato medico valutativo attributivo:
1. a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, la natura professionale delle patologie non riconosciute al ricorrente – casi
n. 515451741-515451742 – ma da questi sofferte – sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturiscono le patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere della malattia stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso – con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa, con condanna, in ogni caso, dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento CP_1
della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento ai casi n. 515451741-515451742 il grado di inabilità e la sua origine professionale e condannato l' al CP_1
Pag. 3 di 10 riconoscimento della relativa percentuale riconosciuta, condannare
l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, procedendo alla unifica con le altre patologie sofferte e portate dalle altre pratiche impugnate con il presente ricorso, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali
e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Condannare, altresì,
l' , in persona della legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. 2) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515452310 abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente al 5% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonchè sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alla pratica n. 515452310 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero
Pag. 4 di 10 in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal tuo dovuto al soddisfo;
condannare, altresì, l , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione ex articolo 93 c pc in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante con prova testimoniale, venendo altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'udienza odierna, sentito a chiarimenti il CTU dott.ssa Per_2
all'esito della discussione, il Giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione
Pag. 5 di 10 versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il CP_1
proprio diritto di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente (domanda n. 515451741 e 515451742) nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalle malattie professionali allegate (anche domanda n. 515452310), con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata, deve ritenersi riscontrata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, come accertato anche dalla consulenza tecnica medico-legale disposta.
Il teste in particolare, all'udienza del 15.11.2023, Testimone_1
così riferiva: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme, lo conosco dal 1995, lavoravamo per il comune di Caulonia ci occupavamo principalmente della raccolta di rifiuti, fino al 2010 siamo stati LSU e dal
2010 siamo stati stabilizzati, abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Lui faceva l'autista e io materialmente raccoglievo i rifiuti, talvolta mi ha aiutato anche a fare quello. Lavoravamo dal lunedì al sabato, non avevamo un orario preciso, comunque non meno di otto ore al giorno. La
Pag. 6 di 10 maggioranza del tempo il signor stava seduto perché guidava. Pt_1
Guidava dei camioncini e camion più grandi. Erano compattatori, il rumore era assordante e continuo perché si svuotava il bidone nella vasca e si azionava la presa di forza cominciava a scendere la pala che mandava dentro la roba. Quando mi dava una mano fuori dal veicolo anche lui sentiva le ripercussioni dl freddo o il caldo. Entrambi lavoriamo ancora per il comune di Caulonia. Adesso il ricorrente non si occupa più di raccolta rifiuti perché il servizio è stato privatizzato da tre/quattro anni, ora è autista generico”.
Dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa allegata, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico-legale, la quale è stata affidata alla dott.ssa che ha effettuato la seguente diagnosi: Persona_3
“Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dall'anamnesi raccolta dal periziando e dalla visita peritale effettuata è possibile affermare che il signor è affetto dalle seguenti Parte_1
patologie: 1)Tendinosi del sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.(Eco e RM accertati) 2) Spondilosi -lombosacrale con protrusioni discali ( L3-L4e L4-L5e L5-S1)e sindrome da conflitto disco- radicolare.(RM accertate) 3) Ipoacusia bilaterale( vedi esame audiometrico allegato)”.
In particolare, il tecnico nominato così concludeva l'elaborato peritale: “In conclusione, dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti risulta che il signor Pt_1
autista è affetto dalle seguenti infermità: “Tendinosi del
[...]
sopraspinoso spalla dx e sx maggiore a dx e artropatia degenerativa.
Spondilosi lombosacrale con protrusioni discali ( L3-L4e L4-L5e L5-S1) e
Pag. 7 di 10 sindrome da conflitto disco-radicolare. Ipoacusia bilaterale.” e che, tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, (SI) esiste nesso di causalità e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del 27%, a decorrere dalla data di esecuzione dell'esame audiometrico (01.08.2018).”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici anche alla luce dei chiarimenti resi all'udienza odierna.
Sul punto occorre peraltro evidenziare che l' resistente ha mosso CP_1
censure all'elaborato peritale senza però precisare per quale ragione le conclusioni tratte dal CTU ed i calcoli disposti dallo stesso sarebbero errati.
All'udienza odierna, fissata anche per chiarimenti alla presenza del tecnico, nessuno è comparso per la parte resistente che quindi non ha coltivato le eccezioni sollevate ni precedenti scritti difensivi.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alla stessa delle patologie denunciate, dovendosi altresì rilevare che anche la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa ha trovato rispondenza nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini suindicati e l' CP_1
dovrà essere condannato all'indennizzo in rendita per danno biologico da
Pag. 8 di 10 malattia professionale in favore del ricorrente, accertato nella misura complessiva del 27% (formula Gabrielli), a decorrere dal giorno 01.08.2018.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dovendo essere liquidate ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Anche le spese di CTU vanno poste a carico dell' come liquidate con CP_1
separato decreto in favore della dott.ssa Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3675/2021, disattesa ogni contraria C.F._1
istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 27% a decorrere dal giorno 01.08.2018, e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €
1.312,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della
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Locri, 10.06.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli