Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
In tema di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l'interrogatorio dell'interessato non deve essere compiuto quando questi, nel corso del giudizio, sia stato sentito e abbia avuto modo di interloquire sia in ordine agli elementi indiziari a suo carico, sia in relazione alla attualità della pericolosità sociale ed alla sussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1313
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 22228/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Roma il 23.4.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. MATTIOLI Giulia del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 23.4.2013 il tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con cui il tribunale di Roma, in data 3.4.2013, aveva disposto l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni, per la durata di anni uno nei confronti di TU IO.
Quest'ultimo, imputato del reato di cui all'art. 612 c.p., veniva assolto per vizio totale di mente con sentenza pronunciata il 3.4.2013 dal tribunale di Roma, che, contestualmente, aveva disposto nei suoi confronti, con ordinanza, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 206 c.p., comma 1 e art. 228 c.p., e, con la stessa sentenza l'applicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 205 c.p., comma 1 e art. 228 c.p., della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, il TU, articolando tre motivi di impugnazione.
3. Con il primo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in quanto l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza in precedenza indicata non è stata preceduta dall'interrogatorio del Dettures, imposto dall'art. 321 c.p.p., non potendosi ritenere tale l'atto compiuto nel corso dell'udienza dibattimentale dell'8.2.2013, nel corso della quale l'imputato non è stato sentito in relazione ai fatti contestati, ma ha fornito risposte "in merito alla possibilità di trovarsi una struttura per affrontare il problema che poi ha portato appunto all'applicazione della libertà vigilata" (cfr. p. 2 del ricorso).
4. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sotto il profilo della incompetenza funzionale del giudice di primo grado nel disporre, come si legge nella motivazione dell'impugnata ordinanza, "in via definitiva" la misura di sicurezza della libertà vigilata, come se la sentenza di primo grado fosse divenuta irrevocabile, per cui la suddetta misura avrebbe dovuto essere applicata dal tribunale di sorveglianza e non da quello competente per il merito.
5. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato, in quanto sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e degli esiti della consulenza tecnica disposta d'ufficio, il TU risulta non soggetto socialmente pericoloso, perché non crea allarme sociale, ma affetto da intemperanze comportamentali, da fronteggiare con strumenti diversi dall'applicazione di una misura di sicurezza, che lo stesso tribunale del riesame equipara ad una misura cautelare.
6. Il ricorso non può essere accolto.
7. Ed invero la particolarità del caso in esame, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame, consiste, come si è già detto, nella simultanea applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno prevista dall'art. 228 c.p., disposta dal tribunale procedente, da un lato, con ordinanza,
come applicazione provvisoria nel corso del giudizio di una misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 206 c.p., comma 1, come modificato dall'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 367 del 29 novembre 2004, che ha consentito l'applicazione in via provvisoria anche di una misura di sicurezza non detentiva prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosità sociale, dall'altro come misura conseguente all'intervenuta sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 205 c.p., comma 1. Si tratta, in tutta evidenza, di provvedimenti distinti, che rispondono ad esigenze diverse.
Come chiarito, infatti, dalla migliore e condivisibile dottrina, l'art. 205 c.p.p., comma 1, disciplina l'applicazione cosiddetta "ordinaria" della misura di sicurezza, che viene disposta dal giudice della cognizione in via definitiva, salva sempre la possibilità di revoca della stessa qualora venga meno la pericolosità sociale del destinatario, con provvedimento emesso in seguito alla fase dibattimentale, vale a dire nella sentenza di condanna o di proscioglimento, come recita dell'art. 205 c.p., comma 1. In questo senso, dunque, va inteso il riferimento al carattere "definitivo" dell'applicazione della misura di sicurezza disposta dal tribunale di Roma con la sentenza di assoluzione del Dettirres, contenuto nell'ordinanza oggetto del presente ricorso e non, come preteso dal ricorrente, quale sinonimo di passaggio in giudicato della sentenza, che nella (erronea) prospettiva della difesa radicherebbe la competenza del magistrato di sorveglianza nel disporre l'applicazione della misura di sicurezza. L'art. 206 c.p.p., comma 1, disciplina, invece, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, per consentire all'ordinamento una risposta tempestiva ed efficace di fronte alle esigenze di pronta neutralizzazione del soggetto considerato socialmente pericoloso, che, in presenza delle condizioni previste dall'ordinamento, sarà normalmente disposta con ordinanza, impugnabile, ai sensi dell'art. 313 c.p.p., comma 3, innanzi al tribunale del riesame, essendo l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza equiparata da tale disposizione normativa alla custodia cautelare, ai fini delle impugnazioni.
Del tutto legittimamente, dunque, il tribunale di primo grado ha adottato la misura di sicurezza della libertà vigilata, trovando la relativa ordinanza fondamento nella previsione del citato art. 206 c.p., comma 1, che, contemplando anche il "giudizio" tra le fasi procedimentali in cui il giudice può applicare in via provvisoria una delle misure di sicurezza previste dalla legge, ne consente l'applicazione anche quando la sentenza con cui si definisce una delle fasi del dibattimento non sia ancora passata in giudicato, trovando, pertanto, nel caso in esame, l'applicazione provvisoria della libertà vigilata, la sua ratio giustificatrice proprio nella circostanza che, al momento in cui è stata disposta, la sentenza di assoluzione dell'imputato non era e non poteva ancora essere definitiva.
8. Infondato, del pari, è il rilievo difensivo sulla mancanza di interrogatorio preventivo, in quanto nel corso dell'udienza dibattimentale dell'8.2.2013, all'esito dell'esame del perito d'ufficio, che ha concluso per la pericolosità sociale del Dettirres e per l'incompatibilità delle sue condizioni con il regime carcerario, l'imputato, sentito dal tribunale, ha avuto modo di interloquire sia in ordine agli elementi indiziari a suo carico, venendo così messo nelle condizioni di difendersi, sia in relazione alla attualità della pericolosità sociale e della sussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione della misura. Risultano, pertanto, in concreto soddisfatte le finalità tipiche dell'interrogatorio, che, ai sensi dell'art. 313 c.p.p., deve precedere l'adozione del provvedimento con cui viene disposta la misura di sicurezza, come definite, in senso alternativo, dai due opposti orientamenti che si sono formati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, rispettivamente, Cass., sez. 1^, 8.4.2003, n. 28998, L, rv. 225267 e Cass., sez. 1^, 8.5.2003, n. 24061, C, rv. 225269).
9. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, con cui vengono prospettate, peraltro in modo assolutamente generico a fronte di un percorso motivazionale approfondito ed immune da vizi sulla sussistenza della pericolosità sociale del Dettirres, che ha tenuto conto anche dei risultati consacrati nella perizia d'ufficio (cfr. pp.
3-5 dell'impugnata ordinanza) censure di merito, non consentite in sede di legittimità.
10. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso di cui in premessa va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014