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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4373/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19061/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1, ex dipendente dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, collocato a riposo dopo una carriera ultra-trentennale, ha percepito, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro,
l'indennità di buonuscita (TFS/TFR) dall'ente previdenziale obbligatorio (INPS) e, contestualmente, una somma a titolo di "indennità aggiuntiva di fine servizio" erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze . organismo, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 e successivamente regolamentato dal D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 1, ha la funzione di erogare prestazioni economiche aggiuntive al personale del dicastero economico.
All'atto dell'erogazione di tale emolumento, il Fondo, operando in qualità di sostituto d'imposta ai sensi del
D.P.R. 600/1973, ha assoggettato la somma lorda maturata a tassazione a titolo di IRPEF. Tuttavia, il calcolo della ritenuta è stato effettuato applicando il regime della tassazione ordinaria (o, in subordine, una tassazione separata priva delle deduzioni integrali spettanti per i trattamenti di fine rapporto), determinando un prelievo fiscale che il contribuente ha ritenuto eccessivo e non conforme al dettato normativo degli articoli 17 e 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (IR), approvato con D.P.R. 917/1986.
In data 18 maggio 2023, il contribuente presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli.
Nell'istanza, fondata su una rilettura della natura giuridica dell'indennità alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 19859/2016 e n. 23896/2022), il Sig. Resistente_1 richiedeva la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta, quantificata in euro 6.301,90.1
La pretesa del contribuente si fondava su due pilastri giuridici distinti ma concorrenti:
L'applicazione della Tassazione Separata.
L'indennità del Fondo, avendo natura di "retribuzione differita" con funzione previdenziale, deve essere annoverata tra le "indennità equipollenti" al TFR di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del IR, sottraendola così al cumulo con i redditi ordinari dell'anno e assoggettandola all'aliquota media del quinquennio precedente.
L'applicazione delle deduzioni ex art. 19, comma 2-bis, IR: In quanto indennità equipollente, la base imponibile dovrebbe essere abbattuta mediante: la deduzione forfettaria (o fissa) di euro 309,87 (vecchie lire 600.000) per ogni anno di servizio prestato;
l'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis, calcolata in misura pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva. Il ricorrente quantificava tale riduzione nel 26,04% (derivante dal rapporto tra un'aliquota del 2,50% a carico del dipendente e una complessiva del 9,60%).
Sull'istanza si formava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, impugnato dal contribuente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
2. Il Giudizio di Primo Grado e la Sentenza Impugnata
Il ricorso introduttivo veniva iscritto al R.G. n. 3325/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 6.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio. Tuttavia, in fase pre-processuale (sede di reclamo-mediazione), l'Ufficio, pur resistendo alla richiesta integrale, riconosceva parzialmente le ragioni del contribuente.
Specificamente, l'Ufficio, allineandosi alla recente prassi amministrativa scaturita dalla Risposta ad Interpello
n. 425 del 27 giugno 2023 3, ammetteva che l'indennità dovesse essere assoggettata a tassazione separata e beneficiare della deduzione fissa di € 309,87 per anno di servizio. Sulla base di tali criteri, l'Ufficio rideterminava il rimborso spettante nella minor somma di euro 2.779,76, negando invece recisamente l'applicabilità dell'ulteriore riduzione percentuale del 26,04%, sull'assunto che il Fondo MEF non fosse alimentato da contributi a carico del dipendente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 19061/2024, depositata il 23 dicembre 2024 1, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
I Giudici di prime cure motivavano la decisione affermando che: è ormai "incontestato" che l'indennità abbia natura di indennità equipollente al trattamento di fine rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale emolumento costituisce una forma di retribuzione differita, il cui finanziamento (premi di produttività, incentivi, quote di sanzioni) deve essere trattato fiscalmente in modo favorevole, in ossequio al principio di onnicomprensività della retribuzione e di equità fiscale.
Richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 19859/2016, 25396/2017 e
23896/2022), il Collegio riteneva legittima la pretesa del ricorrente nella sua interezza, ordinando il rimborso di euro 6.301,90 oltre interessi e condannando l'Agenzia alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
3. I Motivi dell'Appello dell'Ufficio
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di
Napoli, con atto notificato e depositato telematicamente.
L'Amministrazione non contesta più il principio della tassazione separata, ma impugna la sentenza limitatamente al quantum del rimborso e alla condanna alle spese, articolando le proprie doglianze su precisi motivi di diritto supportati dalla più recente evoluzione giurisprudenziale.
Primo Motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del IR.
L'Appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia viziata da un errore di diritto laddove applica l'ulteriore abbattimento percentuale dell'imponibile (il citato 26,04%). L'Ufficio argomenta che tale riduzione
è normativamente subordinata alla condizione che alla formazione dell'indennità concorrano "contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti". Tale condizione, nel caso del Fondo MEF, non si verificherebbe mai.
Secondo Motivo. Erronea ricostruzione della natura delle entrate del Fondo (Art. 2 D.P.R. 1034/1984).
L'Agenzia evidenzia che il Fondo è alimentato esclusivamente da risorse erariali "esterne" rispetto al patrimonio del dipendente, quali quote di sanzioni pecuniarie, proventi da confische e percentuali sul gioco del Lotto. Non vi è, pertanto, alcuna trattenuta diretta in busta paga che possa giustificare l'applicazione del meccanismo correttivo della riduzione percentuale, il quale ha la sola funzione di evitare la doppia imposizione su somme già tassate (i contributi versati).
Terzo Motivo. Contrarietà ai consolidati orientamenti di legittimità.
A supporto delle proprie tesi, l'Ufficio richiama le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, nn. 27341 e 27348 del 22 ottobre 2024 , le quali, intervenendo a composizione del contrasto interpretativo, hanno statuito che per l'indennità del Fondo MEF spetta la tassazione separata e la deduzione fissa, ma non l'ulteriore riduzione percentuale.
Quarto Motivo. Ingiusta condanna alle spese.
L'Ufficio lamenta infine l'erroneità della condanna alle spese di lite, evidenziando di aver riconosciuto tempestivamente in sede di reclamo la quota di rimborso legittima (€ 2.779,76), e che la prosecuzione del giudizio è dipesa esclusivamente dall'ostinazione del contribuente nel pretendere un importo maggiore non dovuto.
L'Agenzia conclude chiedendo la riforma parziale della sentenza, con rideterminazione del rimborso nella minor somma di euro 2.779,76 (o quella esatta risultante dal calcolo) e vittoria di spese o compensazione.
Si è costituito in giudizio il Resistente_1, depositando memorie difensive e controdeduzioni.
La difesa del contribuente, richiamando anche precedenti di merito favorevoli (quali le sentenze della CGT
II Grado Campania citate in atti), insiste sulla natura sostanzialmente retributiva delle somme affluite al
Fondo. Si sostiene, in particolare, che le sanzioni e i proventi che alimentano il Fondo costituiscono il frutto diretto dell'attività lavorativa e della produttività dei dipendenti (attività di accertamento e verifica fiscale), e pertanto devono considerarsi "contributi figurativi" o "indiretti" a carico del lavoratore, giustificando così
l'applicazione integrale dell'art. 19, comma 2-bis, IR per evitare una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici del regime ordinario (INPDAP/INPS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, per le ragioni di diritto che qui di seguito si espongono in maniera analitica, al fine di fornire un quadro esaustivo della complessa materia oggetto di giudizio.
1. Il Quadro Normativo di Riferimento. La Ratio della Tassazione delle Indennità di Fine Rapporto
Per comprendere appieno la soluzione della controversia, è necessario preliminarmente ricostruire il sistema impositivo delineato dal legislatore per le indennità di fine rapporto. Il trattamento fiscale di tali emolumenti risponde a un'esigenza di equità "orizzontale" e "verticale": evitare che redditi a formazione pluriennale, maturati lentamente nel corso di un'intera vita lavorativa, vengano colpiti in modo eccessivamente oneroso dalla progressività dell'IRPEF nel momento in cui vengono percepiti in un'unica soluzione (principio di cassa).
1.1 L'Articolo 17 del IR: la tassazione separata
L'art. 17, comma 1, lett. a), del D.P.R. 917/1986 (IR) individua le categorie di reddito sottratte alla tassazione ordinaria (cumulo dei redditi) e soggette a tassazione separata. Tra queste figurano: "il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente..."
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ampliato il concetto di "indennità equipollente", includendovi non solo le indennità legali (come la buonuscita statale), ma anche quelle erogate da fondi previdenziali integrativi, purché sussistano due requisiti fondamentali: il collegamento genetico con la cessazione del rapporto ('erogazione deve avvenire a causa della fine del lavoro); la natura previdenziale/ retributiva, dovendosi trattare di una forma di retribuzione differita.
Nel caso del Fondo MEF, è ormai pacifico e non più oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio (come dimostrato dall'atto di appello e dalla Risposta n. 425/2023( che l'indennità supplementare soddisfi tali requisiti. Essa, pertanto, deve essere tassata separatamente, applicando l'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, e non l'aliquota marginale dell'anno di incasso.
1.2 L'Articolo 19, comma 2-bis, del IR: Il doppio binario delle deduzioni
La questione sollevata con l'impugnazione attiene, invece, alle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l'aliquota media. L'art. 19, comma 2-bis, IR (introdotto per armonizzare il regime pubblico e privato) prevede un meccanismo di abbattimento dell'imponibile strutturato su due livelli successivi.
La norma recita testualmente:"Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente [...] sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 [euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Per le indennità che non hanno il carattere di rivedibilità, l'ammontare netto delle indennità stesse è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza."
Da una lettura sistematica della norma emergono due distinte agevolazioni: la deduzione forfettaria (o "fissa"),
Pari a € 309,87 per ogni anno di servizio. Questa deduzione spetta oggettivamente a tutte le indennità equipollenti al TFR, quale riconoscimento forfettario della natura previdenziale del reddito. Essa non richiede ulteriori condizioni se non l'equiparazione al TFR.; la riduzione percentuale (o "proporzionale"), disciplinata dall'ultimo periodo, questa deduzione ha una ratio specifica e diversa: evitare la doppia imposizione giuridica.
Se il lavoratore, durante la vita lavorativa, ha versato contributi previdenziali al fondo (contributi che sono stati prelevati dal lordo e tassati, o che hanno ridotto il netto), la quota di indennità finale che "restituisce" quel capitale versato non deve essere tassata nuovamente. Pertanto, la legge abbatte l'imponibile in proporzione alla percentuale di contribuzione a carico del lavoratore.
Come ricostruito dai commentatori della giurisprudenza di legittimità il Fondo MEF, disciplinato dal D.P.R.
n. 1034/1984, presenta una peculiarità rispetto ad altri fondi previdenziali. E non include la voce "contributi previdenziali trattenuti a carico del dipendente".
In altri termini, il dipendente del MEF non subisce alcuna decurtazione diretta dello stipendio mensile destinata a finanziare questo specifico Fondo. Le risorse affluiscono al Fondo direttamente dal Bilancio dello Stato o dalla gestione delle entrate erariali.
La tesi difensiva del contribuente, secondo cui tali somme sarebbero frutto della produttività e quindi
"contributi indiretti", pur è infondata, non essendovi stato un esborso in forma di trattenuta a monte.
La questione è stata a lungo dibattuta, con esiti alterni nelle corti di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con un recente e vigoroso intervento nomofilattico, ha definitivamente chiarito i termini della questione, smentendo l'interpretazione estensiva propugnata dai contribuenti.
Punto di svolta fondamentale per la decisione del presente appello sono le ordinanze della Corte di
Cassazione, Sezione V Tributaria, nn. 27341 e 27348, depositate entrambe il 22 ottobre 2024: “Sez. 5 - ,
Sentenza n. 27341 del 22/10/2024 (Rv. 672727 - 01): “In tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R”
In queste pronunce, i Giudici di Legittimità hanno affrontato specificamente il tema della applicabilità dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, IR all'indennità del Fondo MEF.Nella motivazione dell'ordinanza n. 27341/2024 , la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:"Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R." La Corte ha spiegato che la riduzione percentuale «presuppone che alla formazione dell'indennità concorrano contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori». Poiché per il Fondo MEF tale condizione non sussiste
(essendo alimentato da proventi erariali ex art. 2 DPR 1034/84), la riduzione percentuale non spetta.
A ulteriore conferma di tale granitico orientamento, si segnala l'ordinanza n. 32261/2024 pubblicata il 13 dicembre 2024 , con la quale la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale (ex art. 363-bis c.p.c.) sollevato proprio dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli sulla medesima questione.La Corte ha ritenuto il rinvio inammissibile proprio perché il dubbio interpretativo era stato già risolto ("superato") dalle citate pronunce dell'ottobre 2024. Il diritto vivente è quindi ormai consolidato nel senso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei principi sopra esposti, la decisione di primo grado appare erronea nella parte in cui ha accolto acriticamente la richiesta di rimborso integrale, inclusa la voce in questione.
In conclusione, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto. La sentenza impugnata va riformata nel senso di riconoscere il diritto al rimborso limitatamente alla somma ricalcolata dall'Ufficio, rigettando la domanda per l'eccedenza.
La sussistenza di un quadro giurisprudenziale in divenire, e la natura seriale e complessa della questione interpretativa (che ha richiesto persino un tentativo di rinvio pregiudiziale alla Cassazione), integrano i "gravi ed eccezionali motivi" previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello dell'Ufficio.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4373/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19061/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1, ex dipendente dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, collocato a riposo dopo una carriera ultra-trentennale, ha percepito, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro,
l'indennità di buonuscita (TFS/TFR) dall'ente previdenziale obbligatorio (INPS) e, contestualmente, una somma a titolo di "indennità aggiuntiva di fine servizio" erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze . organismo, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 e successivamente regolamentato dal D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 1, ha la funzione di erogare prestazioni economiche aggiuntive al personale del dicastero economico.
All'atto dell'erogazione di tale emolumento, il Fondo, operando in qualità di sostituto d'imposta ai sensi del
D.P.R. 600/1973, ha assoggettato la somma lorda maturata a tassazione a titolo di IRPEF. Tuttavia, il calcolo della ritenuta è stato effettuato applicando il regime della tassazione ordinaria (o, in subordine, una tassazione separata priva delle deduzioni integrali spettanti per i trattamenti di fine rapporto), determinando un prelievo fiscale che il contribuente ha ritenuto eccessivo e non conforme al dettato normativo degli articoli 17 e 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (IR), approvato con D.P.R. 917/1986.
In data 18 maggio 2023, il contribuente presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli.
Nell'istanza, fondata su una rilettura della natura giuridica dell'indennità alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 19859/2016 e n. 23896/2022), il Sig. Resistente_1 richiedeva la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta, quantificata in euro 6.301,90.1
La pretesa del contribuente si fondava su due pilastri giuridici distinti ma concorrenti:
L'applicazione della Tassazione Separata.
L'indennità del Fondo, avendo natura di "retribuzione differita" con funzione previdenziale, deve essere annoverata tra le "indennità equipollenti" al TFR di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del IR, sottraendola così al cumulo con i redditi ordinari dell'anno e assoggettandola all'aliquota media del quinquennio precedente.
L'applicazione delle deduzioni ex art. 19, comma 2-bis, IR: In quanto indennità equipollente, la base imponibile dovrebbe essere abbattuta mediante: la deduzione forfettaria (o fissa) di euro 309,87 (vecchie lire 600.000) per ogni anno di servizio prestato;
l'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis, calcolata in misura pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva. Il ricorrente quantificava tale riduzione nel 26,04% (derivante dal rapporto tra un'aliquota del 2,50% a carico del dipendente e una complessiva del 9,60%).
Sull'istanza si formava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, impugnato dal contribuente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
2. Il Giudizio di Primo Grado e la Sentenza Impugnata
Il ricorso introduttivo veniva iscritto al R.G. n. 3325/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 6.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio. Tuttavia, in fase pre-processuale (sede di reclamo-mediazione), l'Ufficio, pur resistendo alla richiesta integrale, riconosceva parzialmente le ragioni del contribuente.
Specificamente, l'Ufficio, allineandosi alla recente prassi amministrativa scaturita dalla Risposta ad Interpello
n. 425 del 27 giugno 2023 3, ammetteva che l'indennità dovesse essere assoggettata a tassazione separata e beneficiare della deduzione fissa di € 309,87 per anno di servizio. Sulla base di tali criteri, l'Ufficio rideterminava il rimborso spettante nella minor somma di euro 2.779,76, negando invece recisamente l'applicabilità dell'ulteriore riduzione percentuale del 26,04%, sull'assunto che il Fondo MEF non fosse alimentato da contributi a carico del dipendente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 19061/2024, depositata il 23 dicembre 2024 1, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
I Giudici di prime cure motivavano la decisione affermando che: è ormai "incontestato" che l'indennità abbia natura di indennità equipollente al trattamento di fine rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale emolumento costituisce una forma di retribuzione differita, il cui finanziamento (premi di produttività, incentivi, quote di sanzioni) deve essere trattato fiscalmente in modo favorevole, in ossequio al principio di onnicomprensività della retribuzione e di equità fiscale.
Richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 19859/2016, 25396/2017 e
23896/2022), il Collegio riteneva legittima la pretesa del ricorrente nella sua interezza, ordinando il rimborso di euro 6.301,90 oltre interessi e condannando l'Agenzia alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
3. I Motivi dell'Appello dell'Ufficio
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di
Napoli, con atto notificato e depositato telematicamente.
L'Amministrazione non contesta più il principio della tassazione separata, ma impugna la sentenza limitatamente al quantum del rimborso e alla condanna alle spese, articolando le proprie doglianze su precisi motivi di diritto supportati dalla più recente evoluzione giurisprudenziale.
Primo Motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del IR.
L'Appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia viziata da un errore di diritto laddove applica l'ulteriore abbattimento percentuale dell'imponibile (il citato 26,04%). L'Ufficio argomenta che tale riduzione
è normativamente subordinata alla condizione che alla formazione dell'indennità concorrano "contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti". Tale condizione, nel caso del Fondo MEF, non si verificherebbe mai.
Secondo Motivo. Erronea ricostruzione della natura delle entrate del Fondo (Art. 2 D.P.R. 1034/1984).
L'Agenzia evidenzia che il Fondo è alimentato esclusivamente da risorse erariali "esterne" rispetto al patrimonio del dipendente, quali quote di sanzioni pecuniarie, proventi da confische e percentuali sul gioco del Lotto. Non vi è, pertanto, alcuna trattenuta diretta in busta paga che possa giustificare l'applicazione del meccanismo correttivo della riduzione percentuale, il quale ha la sola funzione di evitare la doppia imposizione su somme già tassate (i contributi versati).
Terzo Motivo. Contrarietà ai consolidati orientamenti di legittimità.
A supporto delle proprie tesi, l'Ufficio richiama le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, nn. 27341 e 27348 del 22 ottobre 2024 , le quali, intervenendo a composizione del contrasto interpretativo, hanno statuito che per l'indennità del Fondo MEF spetta la tassazione separata e la deduzione fissa, ma non l'ulteriore riduzione percentuale.
Quarto Motivo. Ingiusta condanna alle spese.
L'Ufficio lamenta infine l'erroneità della condanna alle spese di lite, evidenziando di aver riconosciuto tempestivamente in sede di reclamo la quota di rimborso legittima (€ 2.779,76), e che la prosecuzione del giudizio è dipesa esclusivamente dall'ostinazione del contribuente nel pretendere un importo maggiore non dovuto.
L'Agenzia conclude chiedendo la riforma parziale della sentenza, con rideterminazione del rimborso nella minor somma di euro 2.779,76 (o quella esatta risultante dal calcolo) e vittoria di spese o compensazione.
Si è costituito in giudizio il Resistente_1, depositando memorie difensive e controdeduzioni.
La difesa del contribuente, richiamando anche precedenti di merito favorevoli (quali le sentenze della CGT
II Grado Campania citate in atti), insiste sulla natura sostanzialmente retributiva delle somme affluite al
Fondo. Si sostiene, in particolare, che le sanzioni e i proventi che alimentano il Fondo costituiscono il frutto diretto dell'attività lavorativa e della produttività dei dipendenti (attività di accertamento e verifica fiscale), e pertanto devono considerarsi "contributi figurativi" o "indiretti" a carico del lavoratore, giustificando così
l'applicazione integrale dell'art. 19, comma 2-bis, IR per evitare una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici del regime ordinario (INPDAP/INPS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, per le ragioni di diritto che qui di seguito si espongono in maniera analitica, al fine di fornire un quadro esaustivo della complessa materia oggetto di giudizio.
1. Il Quadro Normativo di Riferimento. La Ratio della Tassazione delle Indennità di Fine Rapporto
Per comprendere appieno la soluzione della controversia, è necessario preliminarmente ricostruire il sistema impositivo delineato dal legislatore per le indennità di fine rapporto. Il trattamento fiscale di tali emolumenti risponde a un'esigenza di equità "orizzontale" e "verticale": evitare che redditi a formazione pluriennale, maturati lentamente nel corso di un'intera vita lavorativa, vengano colpiti in modo eccessivamente oneroso dalla progressività dell'IRPEF nel momento in cui vengono percepiti in un'unica soluzione (principio di cassa).
1.1 L'Articolo 17 del IR: la tassazione separata
L'art. 17, comma 1, lett. a), del D.P.R. 917/1986 (IR) individua le categorie di reddito sottratte alla tassazione ordinaria (cumulo dei redditi) e soggette a tassazione separata. Tra queste figurano: "il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente..."
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ampliato il concetto di "indennità equipollente", includendovi non solo le indennità legali (come la buonuscita statale), ma anche quelle erogate da fondi previdenziali integrativi, purché sussistano due requisiti fondamentali: il collegamento genetico con la cessazione del rapporto ('erogazione deve avvenire a causa della fine del lavoro); la natura previdenziale/ retributiva, dovendosi trattare di una forma di retribuzione differita.
Nel caso del Fondo MEF, è ormai pacifico e non più oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio (come dimostrato dall'atto di appello e dalla Risposta n. 425/2023( che l'indennità supplementare soddisfi tali requisiti. Essa, pertanto, deve essere tassata separatamente, applicando l'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, e non l'aliquota marginale dell'anno di incasso.
1.2 L'Articolo 19, comma 2-bis, del IR: Il doppio binario delle deduzioni
La questione sollevata con l'impugnazione attiene, invece, alle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l'aliquota media. L'art. 19, comma 2-bis, IR (introdotto per armonizzare il regime pubblico e privato) prevede un meccanismo di abbattimento dell'imponibile strutturato su due livelli successivi.
La norma recita testualmente:"Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente [...] sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 [euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Per le indennità che non hanno il carattere di rivedibilità, l'ammontare netto delle indennità stesse è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza."
Da una lettura sistematica della norma emergono due distinte agevolazioni: la deduzione forfettaria (o "fissa"),
Pari a € 309,87 per ogni anno di servizio. Questa deduzione spetta oggettivamente a tutte le indennità equipollenti al TFR, quale riconoscimento forfettario della natura previdenziale del reddito. Essa non richiede ulteriori condizioni se non l'equiparazione al TFR.; la riduzione percentuale (o "proporzionale"), disciplinata dall'ultimo periodo, questa deduzione ha una ratio specifica e diversa: evitare la doppia imposizione giuridica.
Se il lavoratore, durante la vita lavorativa, ha versato contributi previdenziali al fondo (contributi che sono stati prelevati dal lordo e tassati, o che hanno ridotto il netto), la quota di indennità finale che "restituisce" quel capitale versato non deve essere tassata nuovamente. Pertanto, la legge abbatte l'imponibile in proporzione alla percentuale di contribuzione a carico del lavoratore.
Come ricostruito dai commentatori della giurisprudenza di legittimità il Fondo MEF, disciplinato dal D.P.R.
n. 1034/1984, presenta una peculiarità rispetto ad altri fondi previdenziali. E non include la voce "contributi previdenziali trattenuti a carico del dipendente".
In altri termini, il dipendente del MEF non subisce alcuna decurtazione diretta dello stipendio mensile destinata a finanziare questo specifico Fondo. Le risorse affluiscono al Fondo direttamente dal Bilancio dello Stato o dalla gestione delle entrate erariali.
La tesi difensiva del contribuente, secondo cui tali somme sarebbero frutto della produttività e quindi
"contributi indiretti", pur è infondata, non essendovi stato un esborso in forma di trattenuta a monte.
La questione è stata a lungo dibattuta, con esiti alterni nelle corti di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con un recente e vigoroso intervento nomofilattico, ha definitivamente chiarito i termini della questione, smentendo l'interpretazione estensiva propugnata dai contribuenti.
Punto di svolta fondamentale per la decisione del presente appello sono le ordinanze della Corte di
Cassazione, Sezione V Tributaria, nn. 27341 e 27348, depositate entrambe il 22 ottobre 2024: “Sez. 5 - ,
Sentenza n. 27341 del 22/10/2024 (Rv. 672727 - 01): “In tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R”
In queste pronunce, i Giudici di Legittimità hanno affrontato specificamente il tema della applicabilità dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, IR all'indennità del Fondo MEF.Nella motivazione dell'ordinanza n. 27341/2024 , la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:"Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R." La Corte ha spiegato che la riduzione percentuale «presuppone che alla formazione dell'indennità concorrano contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori». Poiché per il Fondo MEF tale condizione non sussiste
(essendo alimentato da proventi erariali ex art. 2 DPR 1034/84), la riduzione percentuale non spetta.
A ulteriore conferma di tale granitico orientamento, si segnala l'ordinanza n. 32261/2024 pubblicata il 13 dicembre 2024 , con la quale la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale (ex art. 363-bis c.p.c.) sollevato proprio dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli sulla medesima questione.La Corte ha ritenuto il rinvio inammissibile proprio perché il dubbio interpretativo era stato già risolto ("superato") dalle citate pronunce dell'ottobre 2024. Il diritto vivente è quindi ormai consolidato nel senso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei principi sopra esposti, la decisione di primo grado appare erronea nella parte in cui ha accolto acriticamente la richiesta di rimborso integrale, inclusa la voce in questione.
In conclusione, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto. La sentenza impugnata va riformata nel senso di riconoscere il diritto al rimborso limitatamente alla somma ricalcolata dall'Ufficio, rigettando la domanda per l'eccedenza.
La sussistenza di un quadro giurisprudenziale in divenire, e la natura seriale e complessa della questione interpretativa (che ha richiesto persino un tentativo di rinvio pregiudiziale alla Cassazione), integrano i "gravi ed eccezionali motivi" previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello dell'Ufficio.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi.