Versione
19 maggio 1981
19 maggio 1981
Art. 23. (Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).
Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.
Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.
La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
Le aziende e gli istituti di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.
Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell' articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi.
Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.
Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.
La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
Le aziende e gli istituti di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.
Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell' articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2008, n. 9038Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISCUOLO Alessandro - Primo Presidente f.f. - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. CICALA Mario - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere - Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo studio dell'avvocato FALCONE SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LANDOLFO FRANCESCO, FATTORUSO RAFFAELE, AFELTRA MARIO, giusta …Leggi di più...
- fattispecie in tema di risarcimento da occupazione appropriativa·
- mera insistenza nell'accoglimento della domanda·
- condizione di efficacia dell'accordo sull'ammontare dell'indennità di espropriazione·
- modi di riproposizione in appello·
- decreto di esproprio·
- configurabilità·
- fondamento·
- specifico motivo di gravame·
- effetti sull'indennità di occupazione legittima·
- inidoneità·
- necessità·
- esclusione·
- diniego di giurisdizione in primo grado·
- cosa giudicata civile·
- accordi amichevoli