Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58916.2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] legale in Roma, Via Appia Pignatelli, 415, c.f. (di seguito, P.IVA_1
o “ ” o ), rappresentato e difeso dal prof. avv. Parte_1 Parte_1 Pt_1
Giorgio Lener (c.f. ; p.e.c. C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma, Email_1 Via Emilio de' Cavalieri, 11 attore CONTRO
(CF ), in persona del Presidente pro - tempore P_ P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo (CF Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso la medesima nella C.F._2 sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma – via Marcantonio Colonna n. 27 pec: ; Email_2 convenuta
Oggetto: riassunzione del giudizio di R.G. n. 67268/2013, dinanzi al Tribunale di Roma, tra Parte_1
e la ,
[...] P_ deciso con sentenza n. 4388/2015, pubblicata in data 25 febbraio 2015, appellata dal , con atto di citazione in appello datato 24 settembre 2015, dinanzi Parte_1 alla Corte d'Appello di Roma (giudizio di R.G. 5967/2015), da cui era conseguita la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma a mezzo di sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. II. Richiesta di pagamento verso la P_ per servizi sanitari resi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che con atto di citazione datato 30 settembre 2013, il aveva convenuto in giudizio la , dinanzi al Parte_1 P_
Tribunale di Roma, così concludendo:
1. accertare la sussistenza, per le causali di cui in narrativa, dei crediti del verso la , nella misura pari ad € 14.898.853,23, Parte_1 P_ oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
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2. per l'effetto, condannare la a versare al P_ Parte_1
l'importo pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
e, inoltre, 3. accertare l'illecito commesso dalla , P_ consistente nella mancata corresponsione delle somme dovute al
Parte_1 4. per l'effetto, condannare la a risarcire i danni subiti dal P_ nella misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino
Parte_1 alla data del soddisfo. Con condanna della al pagamento, in P_ favore del delle somme corrispondenti alle spese del presente
Parte_1 giudizio, oltre i.v.a., c.a. e spese generali Il aveva esposto una serie di complesse circostanze, di fatto e di
Parte_1 diritto, che qui si ripropongono (in gran parte testualmente, tranne la stretta indicizzazione per punti) al fine di rendere maggiormente chiara al lettore il thema decidendum:
“1. Il svolge attività sanitaria e di assistenza riabilitativa, Parte_1 ispirandosi, nello svolgimento della propria attività, a criteri di solidarietà, di mutualità, di rispetto della persona e di tutela e promozione delle fasce deboli della popolazione, così come enunciato nel suo oggetto sociale (doc. 1).
2. Il fu costituito, nell'agosto 2006, allo specifico (e unico) fine di Parte_1 proseguire la gestione dei centri riabilitativi gestiti dall'Associazione “Anni Verdi Onlus” (di seguito, “Associazione Anni Verdi”), per l'assistenza a persone con gravi disabilità. Questa finalità, che ha costituito l'unica ragione fondante della nascita del è anch'essa enunciata nell'oggetto sociale del Parte_1
(cfr., ancora, doc. 1). Parte_1 3. Nell'estate 2006, infatti, l'Associazione Anni Verdi – ente provvisoriamente accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e gerente diversi centri di riabilitazione, per persone affette da gravi disabilità, ubicati nel territorio di
Roma e della sua Provincia (e, in specie, nell'ambito territoriale delle A.S.L. RM-
B, RM-D, RM-F e RM-H) – comunicò alla che, a causa della P_ propria situazione di crisi economico-finanziaria, non era più in grado di portare avanti l'erogazione delle prestazioni assistenziali (doc. 2).
4. L'imprevista e immediata cessazione delle attività assistenziali, conseguente alla decisione dell'Associazione Anni Verdi, indusse la Regione a P_ richiedere alla Prefettura di Roma la requisizione degli immobili dell'Associazione Anni Verdi, affinché la gestione di quei centri fosse assunta dalle strutture pubbliche (doc. 3).
5. Pertanto, ravvisata una situazione di <
Anni Verdi. La durata della requisizione, originariamente stabilita sino al 30 settembre 2006, fu, poi, più volte prorogata (doc. 5).
6. Con provvedimento n. 284, anch'esso del 7 luglio 2006 (doc. 6), il Presidente della Regione , preso atto del provvedimento requisitorio della Prefettura, P_ conferì alle A.S.L. competenti l'incarico di assumere la gestione dei centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi. Tuttavia, pur dopo averla assunta, le Aziende Sanitarie non poterono proseguire la gestione dei predetti centri di riabilitazione.
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7. Con delibera di Giunta n. 539 del 4 agosto 2006 (doc. 7), la P_ sospese l'accreditamento provvisorio dell'Associazione Anni Verdi e diede mandato all'Assessorato alla Sanità di adoperarsi per individuare soggetti di diritto privato, operanti nel settore no-profit di riferimento, che potessero consentire, in via transitoria (sino al 30 settembre 2006, periodo che, poi, come già esposto, sarebbe stato ripetutamente prorogato – doc. 8), la continuità assistenziale a favore dei pazienti assistiti nei centri già gestiti dall'Associazione
Anni Verdi. Con la stessa delibera, peraltro, si diede atto che non vi erano strutture private già accreditate che potessero farsi carico dell'assistenza dei pazienti.
8. In questa specifica prospettiva, furono contattate le tre “centrali” cooperative, la Lega delle Cooperative, la Confcooperative e l'AGCI Lazio, che si resero disponibili a creare un soggetto unitario in grado di garantire la prosecuzione dei servizi interrotti dall'Associazione Anni Verdi. Su richiesta della , P_ quindi, furono individuate, all'interno delle proprie organizzazioni, tre cooperative sociali, operanti nel settore sociosanitario, vale a dire la
[...]
(di seguito, “ ), la Controparte_4 CP_4 [...] Cont (di seguito, “ ”) e l' Controparte_5
[...]
(di seguito, “ ”). Controparte_6 CP_6
9. Le tre cooperative costituirono, in data 21 agosto 2006, il al Parte_1 solo scopo di proseguire la gestione dei centri già gestiti dall'Associazione Anni
Verdi (v., nuovamente, il doc. 1).
10. Al fu subito affidata dalla – con determina della Parte_1 P_
Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale n. D2466 del 23 agosto 2006 (doc. 9), attuativa dell'anzidetta delibera n. 539/2006, e in ottemperanza alle direttive dell'Assessorato alla Sanità del 22 agosto 2006 (doc. 10) – la gestione, in via eccezionale e transitoria (e, cioè, originariamente, sino al 30 settembre 2006, termine poi prorogato, come già s'è ripetutamente esposto), dei predetti centri riabilitativi, avvalendosi del personale già alle dipendenze dell'Associazione Anni Verdi. Alle A.S.L. fu assegnato il compito di vigilare sulla regolare erogazione delle attività assistenziali. 11. Così, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2006 (doc. 11), il Parte_1 prese in consegna dalle A.S.L. le strutture già gestite dall'Associazione Anni
[...]
Verdi, assumendo, inoltre, alle proprie dipendenze, tutti gli operatori già in carico all'Associazione Anni Verdi, inseriti nelle singole strutture, e mantenendo per essi la medesima retribuzione e i medesimi livelli di inquadramento (doc. 12). I rapporti tra la e l'Associazione Anni Verdi, e tra la e il P_ P_
riguardanti l'utilizzo degli immobili nei quali erano ubicate le Parte_1 strutture già nella disponibilità dell'Associazione Anni Verdi, furono definitivamente formalizzati a partire dal dicembre 2006. 12. Il rapporto avviato dal fu espressamente riconosciuto dalla Parte_1 con delibera n. 604 del 26 settembre 2006, con cui la Giunta Regionale P_ del Lazio riconobbe la <<particolarit e straordinariet del rapporto con il>[…] [tale da] non consentire l'inserimento dello stesso neppure Parte_1 in via transitoria all'interno dell'elenco dei soggetti erogatori provvisoriamente accreditati>> (doc. 13). Un esplicito riconoscimento ebbero pure le modalità di pagamento dell'attività del atteso che, con la stessa delibera, la Parte_1
stabilì, <<per tutto il periodo di durata della gestione>>, di P_ versare al Parte_1
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quanto percepito dall' nei sei mesi Parte_2 precedenti alla sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio di cui alla
DGR n. 539/06, sulla base di specifica rendicontazione mensile in ordine alle spese strettamente connesse all'erogazione dei servizi assistenziali>>. Il restante 10%, poi, sarebbe stato rimborsato, alla fine del rapporto, secondo la rendicontazione delle attività che il avrebbe svolto. Parte_1
13. Quanto indicato nella delibera regionale n. 604/2006 fu confermato dalla con delibera del 3 ottobre 2006, n. 645 (doc. 14), con cui, pure a P_ seguito dell'ordinanza prefettizia del 30 settembre 2006 (doc. 15), fu tra l'altro confermata la temporanea sospensione dell'accreditamento provvisorio dell'Associazione Anni Verdi (v. anche le successive note della del P_
20 ottobre 2006 e del 13 dicembre 2006 – docc. 16 e 17).
14. Il , a partire dal settembre 2006, provvide, dunque, a richiedere alla Parte_1 il pagamento delle proprie spettanze, quantificate come dianzi, P_ trasmettendo le relative fatture.
15. Tuttavia, nonostante quanto esplicitamente riconosciuto con la delibera regionale n. 604/2006, nonché in sede di incontro tra le parti del 31 luglio 2008 (doc. 18), la omise di versare per l'intero quanto dovuto al P_
, sicché il intimò ripetutamente alla il Parte_1 Parte_1 P_ pagamento delle somme ad esso spettanti (v. le diffide riunite, per comodità di produzione, sub doc. 19).
16. Con delibera regionale del 26 settembre 2008, n. 702 (doc. 20), la Giunta regionale ebbe nuovamente a riconoscere che, sino a quel momento, il Parte_1 aveva proseguito la propria attività <
[...] contempo, tuttavia, la delineò esplicitamente un “percorso” volto al P_ rilascio dei titoli di autorizzazione/accreditamento del per i centri
Parte_1 già gestiti dall'Associazione Anni Verdi, stabilendo che: i) entro il 15 dicembre 2008, gli uffici competenti avrebbero adottato <<tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolarit delle prestazioni attraverso il rilascio dei titoli idonei al sussistendone presupposti di legge ovvero in difetto>Parte_1 attraverso altre soluzioni nel rispetto delle normative vigenti>>; ii) conseguentemente, e per effetto del rilascio dell'autorizzazione/accreditamento, le attività rese dal sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe
Parte_1 regionali, e non più a rendiconto, come invece riconosciuto dalla delibera regionale n. 604/2006 (là dove il fosse stato autorizzato/accreditato
Parte_1 per i centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi, la remunerazione secondo le tariffe regionali sarebbe avvenuta a partire dal 1° gennaio 2008).
17. I predetti titoli di autorizzazione/accreditamento non furono, però, rilasciati al Parte_1
18. Inoltre, occorre rilevare che, avverso la delibera n. 702/2008, il Parte_1 propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (doc. 21), il
[...] cui procedimento è tuttora pendente (doc. 22). Non solo, ma, nonostante le diverse istanze presentate dal per conseguire gli anzidetti titoli (tutte Parte_1 riunite, per comodità di produzione, sub doc. 23), la omise di P_ autorizzare/accreditare il per i centri già gestiti Parte_1 dall'Associazione Anni Verdi. 19. La peraltro, proseguì a non versare per l'intero quanto dovuto al P_
. L'omesso pagamento, da parte della , di quanto dovuto Parte_1 P_ al e la conseguente estrema difficoltà del di portare Parte_1 Parte_1
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avanti le attività assistenziali e di far fronte ai debiti così generatisi, specie per oneri fiscali, previdenziali e da lavoro dipendente, determinò il progressivo, grave, incremento dell'esposizione debitoria del (doc. 24). Parte_1
20. Tale situazione contribuì a generare uno stato di accesa mobilitazione da parte dei dipendenti, che indusse la a trovare una soluzione idonea P_ a consentire la prosecuzione dell'attività assistenziale e il mantenimento dei livelli occupazionali. Va rammentato, infatti, che, proprio al fine di mantenere i medesimi livelli occupazionali della gestione dell'Associazione Anni Verdi, il ebbe ad assumere tutto il personale già in carico Parte_1 all'Associazione Anni Verdi, nonostante che una parte consistente di esso fosse in esubero rispetto alle esigenze dei centri riabilitativi già gestiti dall'Associazione Anni Verdi (doc. 25). D'altra parte, la ebbe, in più occasioni, a P_ manifestare la propria contrarietà all'avvio, da parte del , di Parte_1 procedimenti di licenziamento del personale (v., in via esemplificativa, le due note della del 2 settembre e del 2 ottobre 2009, prodotte sub docc. 26 e P_
27).
21. Così, in data 27 maggio 2009 (doc. 28), la e il P_ Parte_1 addivennero alla conclusione di un accordo, in virtù del quale, tra l'altro: a. la s'impegnò nuovamente a che (fatte salve le verifiche di P_ competenza delle A.S.L.) al fossero rilasciati, entro il 30 giugno 2009, i Parte_1 titoli di autorizzazione/accreditamento per i centri già gestiti dall'Associazione
Anni Verdi;
b. in dipendenza di ciò, si pattuirono i criteri di determinazione di quanto spettante al , e, cioè: Parte_1
- per le prestazioni rese tra il settembre 2006 e il settembre 2008, al Parte_1 sarebbe stato versato l'importo pari alla differenza tra l'importo fatturato
[...] dal stesso e quanto le A.S.L. avevano ad esso corrisposto per quel Parte_1 periodo (settembre 2006 – settembre 2008);
- a far data dal 1° ottobre 2008, al sarebbe spettato il corrispettivo Parte_1 determinato sulla base delle tariffe regionali applicabili ai centri accreditati, eccezion fatta per le prestazioni di trasporto dei pazienti, rese dal pur Parte_1 dopo il 1° ottobre 2008, la cui remunerazione sarebbe avvenuta, non già secondo tariffe regionali, ma mediante rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dal
; Parte_1
c. si convenne, inoltre, che, quanto al personale in esubero del la
Parte_1 avrebbe avviato, entro il 30 giugno 2009, un “tavolo” con le P_ organizzazioni sindacali e con l'Assessorato al Lavoro (“tavolo” che, poi, sarebbe stato avviato, seppur in ritardo, su sollecitazione del – cfr. la
Parte_1 nota del del 19 agosto 2009, sub doc. 29 –, concludendosi con la
Parte_1 procedura di cassa integrazione del 22 marzo 2010 – v. infra). 22. In pari data, la e il sottoscrissero un ulteriore P_ Parte_1 accordo, integrativo del contratto del 27 maggio 2009 (cfr., ancora, doc. 28), in virtù del quale la s'obbligò: P_ i) a trattenere una parte dell'importo dovuto al , nelle misure su
Parte_1 indicate, corrispondente a quanto dovuto dal all' a titolo di oneri
Parte_1 P_ contributivi e di interessi maturati e maturandi sino al 30 giugno 2009 (data entro la quale avrebbero dovuto essere rilasciati al i titoli di
Parte_1 autorizzazione/accreditamento per i centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi), e a versare gli importi, così trattenuti, direttamente all'ente previdenziale;
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i ad avviare un <
segnalò l'aggravarsi della situazione del anche in una
[...] Parte_1 prospettiva di tutela dell'ordine pubblico, in conseguenza del protrarsi del mancato pagamento degli emolumenti a favore degli operatori delle strutture già gestite dall'Associazione Anni Verdi. Di conseguenza, la invitò la CP
, sulla scorta dell'intesa raggiunta il 27 maggio 2009, a provvedere P_ all'immediato pagamento di tali emolumenti a favore del personale del
, trattenendo i relativi importi dalle somme dovute al stesso. Parte_1 Parte_1
Pagamento che avvenne, a cura della seppur parzialmente (con P_ esclusione del personale in esubero), nel corso dell'estate 2009. iii 24. Il contenuto dell'accordo del 27 maggio 2009, e dell'intesa integrativa in pari data, furono interamente recepiti nella delibera della Giunta regionale del
Lazio del 6 luglio 2009 n. 496 (doc. 31), con la quale, peraltro, venne dato mandato al vicepresidente della Regione di convocare un apposito “tavolo” per concordare una proroga al 30 luglio 2009 dei termini originariamente fissati al
30 giugno. Proroga che non avvenne per causa (nuovamente) imputabile alla
P_ iv 25. Nella delibera n. 496/2009, inoltre:
v si stabilì, <<al fine di contenere i problemi ordine pubblico gi verificatisi e segnalati dal prefetto>>, che la avrebbe proceduto al P_ pagamento degli emolumenti arretrati e non corrisposti, al 30 giugno 2009, agli operatori del nei centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi, Parte_1 scomputando i relativi importi da quanto dovuto dalla al P_ Parte_1
<<per tutto il periodo di durata della gestione>>; vi • si precisò che, dalla somma totale dovuta al – somma Parte_1 quantificata secondo i criteri di cui agli accordi del 27 maggio 2009 –, sarebbero state trattenute le somme dovute dal medesimo a favore, non solo Parte_1 dell' ma di tutti gli altri enti previdenziali e fiscali per oneri contributivi e P_ fiscali dovuti per il personale dipendente, e non versati, oltre sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
26. La , tuttavia, non diede attuazione agli impegni assunti il 27 P_ maggio 2009 né a quanto stabilito nella delibera n. 496/2009. Di conseguenza, stante la persistente inerzia dell'amministrazione, il , con nota del 31 Parte_1 dicembre 2009 (doc. 32), diffidò la a dare attuazione a tutto P_ quanto dianzi indicato.
27. Tuttavia, anziché dare seguito alla diffida del , la
Parte_1 P_ adottò la delibera del 29 gennaio 2010, n. 65 (doc. 33). Con tale delibera si riconobbe nuovamente che l'attività assistenziale era stata svolta dal ,
Parte_1 sino ad allora, <
Parte_1 consorziati) nell'accreditamento già rilasciato all'Associazione Anni Verdi ovvero il rilascio di un nuovo provvedimento accreditativo.
28. Peraltro, con la stessa delibera n. 65/2010, la dispose, difformemente P_ da quanto stabilito con la d.G.R. n. 496/2009, che le prestazioni di trasporto rese
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dal 26 settembre 2008 dovessero essere remunerate a tariffa, dandosi atto che
<<la diversa previsione contenuta nell del da>considerare valida solo per definire la chiusura dei rapporti economici sussistenti antecedentemente al 26.9.2008>>.
29. Avverso tale parte della d.G.R. n. 65/2010, quindi, il propose, in Parte_1 data 29 marzo 2010, ricorso al T.A.R. del (doc. 34), il cui procedimento è P_ tuttora pendente. Comunque, con ordinanza del 6 maggio 2010 n. 1936 (doc. 35), poi confermata dal Consiglio di Stato (doc. 36), il del accolse CP_9 P_ l'istanza cautelare presentata dal , sospendendo, in parte qua, Parte_1 l'efficacia della d.G.R. n. 65/2010.
30. Pur dopo la sospensione cautelare della delibera richiamata, la P_ continuò a non accreditare il né a corrispondere quanto ad esso Parte_1 dovuto (v., a tal proposito, le diffide periodicamente rivolte dal alla Parte_1
, prodotte tutte sub doc. 37; e, in specie, la diffida del giugno 2011, P_ sub doc. 38).
31. In data 3 maggio 2011, a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio di Roma (doc. 39), il concesse in affitto ad il ramo Persona_1 Parte_1 CP_6 d'azienda concernente i centri di Roma, Via Sbricoli, e di Santa Severa. 32. Inoltre, il 28 ottobre 2011:
• con scrittura privata autenticata dal notaio di Roma (doc. 40), poi Per_2 modificata il 14 novembre 2011 (doc. 41), il concesse in affitto alla Parte_1 il ramo d'azienda comprensivo del centro di Roma, Via Dionisio, 90, CP_4
a decorrere dal 1° dicembre 2011;
• con scrittura privata autenticata dal medesimo notaio (doc. 42) il Per_2 Cont
concesse in affitto alla il ramo d'azienda comprensivo del centro Parte_1 di Roma, Via Majorana, 145, con efficacia dal 16 novembre 2011;
• con verbale di assemblea a rogito del notaio (doc. 43) fu deliberato lo Per_2 scioglimento volontario del e la sua messa in liquidazione. Parte_1
33. Degli affitti d'azienda anzidetti è stata data tempestiva informazione alla e agli altri enti competenti (v. le relative comunicazioni prodotte P_ congiuntamente, per comodità, sub doc. 44). La decisione di affittare tali rami, peraltro, si rese necessaria per poter continuare la gestione dei centri;
gestione che non poteva essere più proseguita dal , a causa della difficile Parte_1 situazione economico-finanziaria conseguente agli omessi pagamenti regionali.
34. Il ha interesse ad agire nei confronti della affinché Parte_1 P_ la stessa sia condannata al pagamento, a favore dell'ente consortile, degli importi corrispondenti agli oneri da lavoro per una parte del personale dipendente e, inoltre, agli oneri per interessi, sanzioni, aggi e accessori, riguardanti gli oneri previdenziali e fiscali per il personale dipendente.
35. I CREDITI DEL CONSORZIO RIREI VERSO LA REGIONE LAZIO 35.1. La descrizione, cronologicamente ordinata, degli atti e delle delibere regionali susseguitisi nel tempo lascia emergere, con evidenza, che, a partire dal settembre
2006, il ha svolto, su richiesta della attività di Parte_1 P_ assistenza riabilitativa, prendendo in carico la gestione dei centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi, e assumendo il relativo personale (pur in esubero). Si tratta di un'attività svolta con carattere di continuità, così come espressamente riconosciuto, in più occasioni, dalla . P_
35.2. Quegli stessi atti e delibere regionali, poi, delineano chiaramente che, sino a che non fosse intervenuto l'accreditamento del per i centri già Parte_1
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gestiti dall'Associazione Anni Verdi, all'ente consortile sarebbe spettato il rimborso degli oneri sostenuti per lo svolgimento dell'attività di assistenza riabilitativa.
35.3. Ed infatti: 35.4. Inoltre e soprattutto, con gli accordi del 27 maggio 2009, come recepiti e specificati dalla d.G.R. n. 496/2009, le parti stabilirono uno specifico assetto d'interessi, nella prospettiva – ancora una volta – che il sarebbe stato autorizzato/accreditato per i centri già gestiti Parte_1 dall'Associazione Anni Verdi. Per effetto di tali atti, peraltro, la P_ s'obbligò:
- sin con la delibera n. 604/2006, la riconobbe di dover versare al P_
, <<per tutto il periodo di durata della gestione>>, <
Parte_1
- con le successive delibere regionali, a partire dalla delibera n. 702/2008, la delineò ripetutamente un percorso volto al rilascio dei titoli di P_ autorizzazione/accreditamento del per i centri già gestiti Parte_1 dall'Associazione Anni Verdi. All'esito di tale percorso (mai conclusosi, per causa imputabile alla sola , le attività rese dal sarebbero state P_ Parte_1 remunerate, non più a rendiconto, ma sulla base delle tariffe regionali.
- a versare direttamente agli enti previdenziali e fiscali le somme corrispondenti ai relativi debiti gravanti sull'ente consortile, e riguardanti tutti i lavoratori dipendenti;
- a pagare gli emolumenti arretrati e non corrisposti, al 30 giugno 2009, agli operatori del nei centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi;
Parte_1
- a consentire al di cessare i rapporti lavorativi con il personale in Parte_1 esubero. 35.5. La traiettoria temporale fissata al 30 giugno 2009 si spiega, all'evidenza, perché, entro tale data, avrebbe dovuto – secondo gli impegni assunti dalla
– essere rilasciato al Consorzio l'accreditamento/autorizzazione. Poiché, P_ però, ciò non è avvenuto, la è tenuta a versare al le P_ Parte_1 somme corrispondenti ai debiti previdenziali e fiscali gravanti sull'ente consortile in conseguenza dell'attività d'assistenza svolta, pur dopo il 30 giugno 2009; così come l'ente regionale è tenuto a pagare gli emolumenti per gli operatori del pur dopo il 30 giugno 2009. Parte_1 35.6. La rilevanza giudica degli accordi del 27 maggio 2009 è d'immediata evidenza. 35.7. E', infatti, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, anche di legittimità, la possibilità, per il soggetto pubblico, di agire iure privatorum, alla stregua di un qualsiasi soggetto di diritto privato. E ciò quando, nell'esercizio, non già di un potere autoritativo, ma dell'autonomia privata, il soggetto pubblico agisca per la tutela di propri interessi patrimoniali, assumendo la medesima posizione del privato.
35.8. Così, allorché, in siffatti casi, il soggetto pubblico concluda contratti, è pacificamente riconosciuta l'applicabilità dell'intera disciplina di riferimento, ivi
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compresa la disciplina sulla responsabilità da inadempimento contrattuale (cfr., ex multis, Cass. 17 giugno 1986, n. 4047). 35.9. Nel caso di specie, non v'è dubbio che, con gli accordi del 27 maggio 2009, la abbia agito iure privatorum, atteso che, con tali accordi, l'ente P_ regionale ha inteso comporre, in via negoziale, interessi spiccatamente patrimoniali (le modalità di erogazione delle somme ad esso dovute, ecc.). 35.10. Con il presente atto, il – con riserva di agire per gli Parte_1 ulteriori crediti di cui è titolare e fermi i diversi crediti già azionati in via giudiziaria – chiede l'esecuzione delle obbligazioni di pagamento assunte dalla
, come ribadite e nuovamente esplicitate con gli accordi del 27 P_ maggio 2009, e con la delibera n. 496/2009, e la condanna della al P_ pagamento delle somme corrispondenti, anzitutto, ai debiti consortili per interessi, sanzioni, aggi e accessori, relativi ad oneri previdenziali e fiscali di cui l'ente consortile è stato gravato (e continua ad essere gravato) per aver svolto attività d'assistenza riabilitativa presso i centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi.
35.11. Ed infatti, gli enti previdenziali e fiscali hanno progressivamente provveduto ad iscrivere a ruolo, a carico del e a notificare (salve Parte_1 eventuali ulteriori notifiche) le cartelle esattoriali prodotte sub doc. 45 per complessivi € 8.827.724,20 (in relazione a una parte di tali debiti, peraltro, il ha presentato, il 20 luglio 2011 e nell'agosto 2013, istanze di Parte_1 rateizzazione ad Equitalia Sud S.p.A. – docc. 46 e 47). L'importo così quantificato riguarda l'intero “monte debiti” del , anche in relazione al patrimonio Parte_1 destinato, ex artt. 2447 bis e ss. cod. civ., che è stato costituito nel 2008 (doc. 48). Ed infatti, l'importo di € 8.827.724,20 è: 35.12. Con il presente atto, inoltre, il chiede che la Parte_1 P_ sia condannata al pagamento, in suo favore, delle somme corrispondenti al costo del personale dipendente di cui, in esubero rispetto alle effettive esigenze, il si è dovuto far carico assumendo la gestione dei centri già gestiti Parte_1 dall'Associazione Anni Verdi. Della remunerazione del personale dipendente non in esubero si è già fatta carico la . P_
35.13. Il costo di tale personale dipendente ammonta, dal 1° ottobre 2008 al 23 marzo 2010 (data in cui è divenuta operativa la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga del personale, sulla scorta dell'accordo sindacale del 22 marzo 2010 – doc. 25), ad € 6.048.812,00 (doc. 49). Che all'ente consortile spetti la corresponsione delle anzidette somme è evidente alla luce di tutto quanto s'è esposto dianzi. 35.14. Anche tale importo riguarda l'intero “monte debiti” del , pure in Parte_1 relazione al patrimonio destinato, ex artt. 2447 bis e ss. cod. civ.. Ed infatti, l'importo di € 6.048.812,00 è: 35.15. A ciò aggiungasi il costo della cassa integrazione, che è stato addebitato al
, ma il cui importo (per € 22.317,03 – doc. 50) deve essere pagato dalla Parte_1 per quanto dianzi esposto. P_
- per € 6.761.340,60, a carico del patrimonio principale del;
Parte_1
- per € 2.066.383,60, a carico del patrimonio destinato, ex artt. 2447 bis e ss. cod. civ..
- per € 3.909.668,00, a carico del patrimonio principale del;
Parte_1
- per € 2.139.144,00, a carico del patrimonio destinato, ex artt. 2447 bis e ss. cod. civ..
9 10
36. I DANNI SUBITI DAL CONSORZIO RIREI, E LA LORO RISARCIBILITA'
36.1. Il mancato versamento, da parte della , delle somme su P_ indicate ha cagionato gravi danni al che l'ente locale deve Parte_1 essere condannato a risarcire. 36.2. Tale mancato versamento, infatti e come già esposto, non ha consentito al
, tra l'altro, di far fronte agli importi anzidetti, maturati per effetto Parte_1 dello svolgimento dell'attività assistenziale per i centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi. 36.3. Del resto, va rammentato che, con gli accordi del 27 maggio 2009, la si era esplicitamente impegnata a pagare i debiti previdenziali e fiscali P_ del , oltre sanzioni, interessi ed eventuali accessori. Ciò a cui, invece, Parte_1 non ha provveduto.
36.4. Ebbene, tale mancato pagamento da parte della ha P_ comportato che il non ha potuto acquisire il D.U.R.C. Parte_1 (“documento unico di regolarità contributiva”), non potendo dimostrare una situazione di regolarità contributiva e fiscale.
36.5. Per effetto di ciò, il non ha potuto ottenere, da parte delle Parte_1 strutture pubbliche diverse dalla il pagamento di quanto spettante per le P_ prestazioni rese. Il così, non ha potuto ricevere dai Comuni il Parte_1 rimborso, in parte qua, degli oneri per prestazioni erogate a utenti a basso reddito, per un importo corrispondente ad € 1.000.257,00 (doc. 51). 36.6. Si tratta di danni che sono conseguenza del mancato versamento, da parte dell'ente regionale, delle somme dovute al Sono danni senz'altro Parte_1 prevedibili, perché probabili in rapporto alle circostanze in cui si trova(va) il
, sulla scorta di un apprezzamento fondato su un criterio di comune Parte_1 esperienza in relazione all'esistenza di normali fatti e circostanze (Cass. 11.10.1983, n. 5896).
3. Con comparsa datata 12 marzo 2014, la si costituiva nel P_ giudizio recante R.G. n. 67268/2013, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, sez. II civile, :::::::, così concludendo:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via pregiudiziale […] dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per appartenere la relativa controversia alla cognizione del giudice amministrativo;
nel
10 11
merito […] rigettare in toto le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
4. La , infatti, ha formulato, in via preventiva, una specifica P_ eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ritenendo che la controversia de qua riguardasse la esecuzione di accordi conclusi dalla P.A. nell'esercizio della funzione amministrativa.
5. Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le parti provvedevano al deposito dei relativi documenti e memorie.
6. Il peraltro, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Parte_1
– oltre a contestare le eccezioni e deduzioni, anche di difetto di giurisdizione, formulate dalla – ha specificato le proprie domande, così P_ articolandole: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. in via preliminare e in rito, rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla Regione;
P_
2. nel merito, in via principale, a. accertare la sussistenza – in virtù degli accordi del 27 maggio 2009 tra la e ovvero, in via alternativa, in P_ Pt_1 virtù del rapporto continuativo che, a partire dal settembre 2006, il Parte_1 ha intrattenuto con la , così come descritto nell'atto
[...] P_ introduttivo (in questo caso, previa qualificazione, in via incidentale, quale munus pubblico) – dei crediti del verso la , nella misura Parte_1 P_ pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
b. per l'effetto, condannare la a versare al P_ Parte_1 l'importo pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
c. accertare l'illecito commesso dalla , consistente nella mancata P_ corresponsione delle somme dovute al Parte_1 d. per l'effetto, condannare la a risarcire i danni subiti dal P_ nella misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino Parte_1 alla data del soddisfo;
a. accertare la sussistenza – in virtù dell'art. 2041 c.c. – dei crediti del Parte_1 verso la , nella misura pari ad € 14.898.853,23, oltre agli
[...] P_ ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
b. per l'effetto, condannare la a versare al
P_ Parte_1 l'importo pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
c. accertare l'illecito commesso dalla , consistente nella mancata
P_ corresponsione delle somme dovute al Parte_1 d. per l'effetto, condannare la a risarcire i danni subiti dal
P_ nella misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino Parte_1 alla data del soddisfo. e, inoltre nel merito, in via subordinata, Con condanna della al pagamento, in favore del delle somme
P_ Parte_1 corrispondenti alle spese del presente giudizio, oltre i.v.a., c.a. e spese generali
Con ordinanza datata 8 ottobre 2014, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in ordine all'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, e ritenuto che la decisione sulla questione di giurisdizione insorta avrebbe potuto definire il giudizio, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni,
11 12
all'udienza del 14 gennaio 2015; udienza alla quale le parti hanno precisato le conclusioni, sicché la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale di Roma, ……… con sentenza n. 4388/2015, pubblicata in data 25 febbraio 2015, così decideva: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
2) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Con atto di citazione in appello datato 24 settembre 2015, il ha Parte_1 proposto appello avverso la anzidetta sentenza n. 4388/2015, riproponendo le domande formulate in primo grado e affidando – nella convinzione che la pronuncia declinatoria della giurisdizione, pronunciata dal Tribunale di Roma, fosse errata – il gravame a un motivo d'appello.
Il in particolare, ha, in quella sede, così concluso: Parte_1 Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta:
1. riformare integralmente la sentenza n. 4388/2015, pubblicata il 25 febbraio
2015, ed emessa dal Tribunale di Roma, sez. II civile, g.u. …….. (doc. A), dichiarando sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;
e, inoltre,
2. in via principale: a. accertare la sussistenza – in virtù degli accordi del 27 maggio 2009 tra la e ovvero, in via alternativa, in virtù del P_ Pt_1 suddetto rapporto continuativo che, a partire dal settembre 2006, il Parte_1 ha intrattenuto con la (in questo caso, previa qualificazione,
[...] P_ in via incidentale, quale munus pubblico) – dei crediti del verso Parte_1 la , nella misura pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori
P_ interessi sino alla data del soddisfo;
per l'effetto, condannare la a versare al l'importo
P_ Parte_1 pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
accertare la sussistenza della condotta contra ius della , consistente
P_ nella mancata corresponsione delle somme dovute al Parte_1 per l'effetto, condannare la a risarcire i danni subiti dal
P_ Parte_1 nella misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino alla data
[...] del soddisfo;
accertare la sussistenza – in virtù dell'art. 2041 c.c. – dei crediti del Parte_1 verso la , nella misura pari ad € 14.898.853,23, oltre agli
[...] P_ ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
per l'effetto, condannare la a versare al l'importo P_ Parte_1 pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
accertare la sussistenza della condotta contra ius della , consistente P_ nella mancata corresponsione delle somme dovute al Parte_1 per l'effetto, condannare la a risarcire i danni subiti dal P_ Parte_1 nella misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino alla data
[...] del soddisfo. e, inoltre, in via subordinata, con condanna della al pagamento, in favore del P_
delle somme corrispondenti alle spese e ai compensi legali del Parte_1 doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.A. e spese generali, nella misura di legge. 11. Incardinato, così, dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, il giudizio di R.G. n. 5967/2015, si è costituita la con comparsa del 5 aprile 2016, P_ chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, comunque, il rigetto dell'appello.
12 13
12. Parallelamente, il ha avviato un giudizio dinanzi al del Parte_1 CP_9
che ha investito la Corte di Cassazione della questione di giurisdizione. P_
13. La Corte di Cassazione, con ordinanza delle Sezioni Unite n. 10704/2017, depositata il 3 maggio 2017 ha così deciso: dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Questa decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata prodotta dal nel citato giudizio d'appello di R.G. n. 5967/2015, chiedendo Parte_1 anche che, in conseguenza di detta decisione delle Sezioni Unite, la Corte d'Appello disponesse il rinvio al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c.. La sentenza della Corte di Appello di Roma Con sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. II specializzata in materia di impresa, ………, n. 3780/2021, pubblicata e comunicata il 21 maggio 2021, resa all'esito del citato giudizio iscritto al n. di R.G. 5967/2015, e oggi prodotta, la
Corte territoriale ha così deciso: in riforma della appellata sentenza, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario;
per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma fissando il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado La presente riassunzione ai sensi dell'art. 353 c.p.c. Con il presente atto, il riassume ex art. 353 c.p.c. davanti al Parte_1 giudice di rinvio, ossia al Tribunale di Roma, il giudizio di R.G. n. 67268/2013, dinanzi al Tribunale di Roma, giudice ………, tra il medesimo e la Parte_1
, deciso con sentenza n. 4388/2015, pubblicata in data 25 febbraio P_
2015, appellata dal , con atto di citazione in appello datato 24 Parte_1 settembre 2015, dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (giudizio di R.G. 5967/2015), da cui è conseguita la riforma della su citata sentenza emessa dal
Tribunale di Roma a mezzo di sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. II specializzata in materia di impresa, g.r. …………………, n. 3780/2021, pubblicata e comunicata il 21 maggio 2021. S'intendono qui riprodotte – come anche richiamate supra e infra – tutte le deduzioni, domande, argomentazioni ed eccezioni già formulate dal in Parte_1 tutti i precedenti scritti difensivi, nessuno escluso, in primo grado e nel successivo giudizio d'appello. Fermo quanto sopra richiamato, il giudizio ha, in primo luogo, ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito del per il pagamento, da Parte_1 parte della , dell'importo corrispondente a tutti gli oneri sostenuti P_ dal per lo svolgimento, sin dal settembre 2006, dell'attività di Parte_1 assistenza riabilitativa.
Il ha precisato che il proprio credito verso la ha titolo Parte_1 P_ negli accordi del 27 maggio 2009 ovvero, in via alternativa, nel rapporto continuativo che, a partire dal settembre 2006, il ha intrattenuto Parte_1 con la P_ Il e chiede, che la sia condannata all'esecuzione Parte_1 P_ delle anzidette obbligazioni di pagamento da essa assunte, e, così, al pagamento delle somme corrispondenti: a tutti i debiti consortili per interessi, sanzioni, aggi e accessori, relativi ad oneri previdenziali e fiscali di cui l'ente consortile è stato gravato (e continua ad essere gravato) per lo svolgimento dell'attività d'assistenza riabilitativa presso i centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi.
13 14
Gli enti previdenziali e fiscali, infatti, hanno progressivamente provveduto ad iscrivere a ruolo, a carico del e a notificare (salve eventuali Parte_1 ulteriori notifiche) le cartelle esattoriali prodotte sub doc. 45 per complessivi € 8.827.724,20; al costo del personale dipendente di cui, in esubero rispetto alle effettive esigenze, il si è dovuto far carico assumendo la gestione dei Parte_1 centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi;
costo del personale dipendente che ammonta dal 1° ottobre 2008 al 23 marzo 2010 (8), ad € 6.048.812,00.
Il ha, peraltro, chiesto, e chiede ma in via subordinata, che, là Parte_1 dove non si fosse ritenuto che i crediti del trovassero titolo negli Parte_1 accordi del 27 maggio 2009, ovvero, in alternativa, nel rapporto instaurato nel
2006 e continuato sino a tutto il 2011, quei crediti sussisterebbero, comunque, ex art. 2041 c.c.. E ciò, perché la ha beneficato sine titulo di un risparmio di P_ costi – invece sostenuti dall'appellante - per la prosecuzione dell'assistenza riabilitativa. Il giudizio ha, altresì, ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito del da risarcimento dei danni subiti per effetto della Parte_1 condotta contra ius della E ciò, considerato che il mancato versamento, P_ da parte dell'ente locale, delle somme su indicate ha cagionato gravi danni al che la deve essere condannata a risarcire.
Parte_1 P_ Il mancato versamento, infatti, non ha consentito al , tra l'altro, di far
Parte_1 fronte agli importi anzidetti, maturati per effetto dello svolgimento dell'attività assistenziale per i centri già gestiti dall'Associazione Anni Verdi. Ciò che ha comportato la mancata acquisizione, in capo al del “documento
Parte_1 unico di regolarità contributiva”, considerato che l'appellante non ha potuto dimostrare la sussistenza di una situazione di regolarità contributiva e fiscale. Per effetto di ciò, il non ha potuto ottenere, da parte delle strutture
Parte_1 pubbliche diverse dalla il pagamento di quanto spettante per le P_ prestazioni rese. Il così, non ha potuto ricevere dai Comuni il
Parte_1 rimborso, in parte qua, degli oneri per prestazioni erogate a utenti a basso reddito, per un importo corrispondente ad € 1.000.257,00 (doc.51).
***
Dopo la lunga ricostruzione parte attrice concludeva chiedendo di: “accertare la sussistenza – in virtù degli accordi del 27 maggio 2009 tra la e la P_
Riabilitazione e Parte_1
ovvero, in via alternativa, in
[...] virtù del rapporto continuativo che, a partire dal settembre 2006, la Riabilitazione
e Reinserimento Parte_1
ha intrattenuto con la , così come
[...] P_ descritto anche nel presente atto (in questo caso, previa qualificazione, in via incidentale, quale munus pubblico) – dei crediti della
[...]
Parte_1
verso la , nella misura pari ad €
[...] P_ 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
per l'effetto, condannare la a versare alla P_ [...]
Parte_1
l'importo pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino
[...] alla data del soddisfo;
accertare l'illecito commesso dalla , P_ consistente nella mancata corresponsione delle somme dovute alla Riabilitazione e Reinserimento Ri.Rei. – – Parte_1 [...] ; per l'effetto, condannare la a Parte_1 P_ P_
14 15
risarcire i danni subiti dalla Riabilitazione e Reinserimento
[...]
nella Parte_1 misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
accertare, per le ragioni descritte anche nel presente atto, la sussistenza – in virtù dell'art. 2041 c.c. – dei crediti della Riabilitazione e Reinserimento
[...]
Parte_1
verso la , nella misura pari ad € 14.898.853,23, oltre
[...] P_ agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
per l'effetto, condannare la a versare alla P_ [...]
Parte_1 l'importo pari ad € 14.898.853,23, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo;
accertare l'illecito commesso dalla , consistente nella P_ mancata corresponsione delle somme dovute alla Riabilitazione e Reinserimento Ri.Rei. – – Parte_1 Parte_1 ; in via subordinata, per l'effetto, condannare la a
[...] P_ risarcire i danni subiti dalla Riabilitazione e Reinserimento
[...]
nella Parte_1 misura di € 1.000.257,00, oltre agli ulteriori interessi sino alla data del soddisfo. Con condanna della al pagamento, in favore della P_ [...]
Parte_1
, delle spese processuali, oltre i.v.a., c.a. e spese
[...] generali, come per legge”.
***
Si costituiva la e preliminarmente evidenziava come i rapporti con P_ fossero sorti extra ordinem rispetto al modello legislativo delineato dal D. Pt_1 lgs. n. 502/1992 e dalla l.r. n. 4/2003.
Proseguiva (anche qui quasi) testualmente la parte convenuta: “
.Il difetto originario dei necessari titoli autorizzativi e di accreditamento si poneva quale condizione per ritenere viziate ab origine le intese intercorse tra le parti in causa poiché poste al di fuori delle norme imperative secondo cui la prestazione sanitaria può essere erogata solo laddove il soggetto sia stato preventivamente autorizzato all'esercizio della prestazione e accreditato ad erogarla in nome e per conto del SR (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sezione III, sentenza n. 2470/2013). Con la DGR n. 604/2006 la Giunta regionale aveva preso atto, condividendone i contenuti e le modalità operative seguite, del percorso amministrativo posto in essere fino a quel momento dall'Assessore alla Sanità in esecuzione del mandato conferito con la DGR n. 539/2006. Il mandato in particolare riguardava “porre in essere quanto necessario al fine dell'individuazione di nuovi soggetti di diritto privato, operanti in regime no profit, tali da assicurare, in via transitoria per lo stesso periodo di cui al punto precedente, la necessaria continuità assistenziale nei confronti dei pazienti attualmente in carico presso i centri già in gestione dell' Parte_2
tenuto conto della sospensione di tutti i rapporti di accreditamento
[...] provvisorio attualmente in essere con le strutture di cui all' Parte_2
ed individuava la seguente modalità di pagamento da considerarsi
[...] valevole per tutto il periodo transitorio di durata della gestione:
-versamento, da parte della di un acconto fino al 90% della media P_ storica di quanto percepito dall' nei sei mesi Parte_2 precedenti alla sospensione dell'accreditamento provvisorio di cui alla DGR n.
15 16
539/06, sulla base di specifica rendicontazione mensile in ordine alle spese strettamente connesse all'erogazione dei servizi assistenziali. Con DGR n. 702/2008 la Giunta regionale ha adottato le seguenti misure finalizzate al superamento delle criticità riguardanti la gestione Ri.re.i. provvedendo a:
-prendere atto della continuità assistenziale svolta fino a quel momento dal senza soluzione di continuità; Parte_1
-dare mandato agli uffici delle territorialmente competenti ad Parte_3 adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti delle tariffe regionali e dell'accertato effettivo svolgimento delle operazioni;
fissare il termine del 15 dicembre 2008 per l'adozione, da parte degli uffici competenti, di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità delle prestazioni attraverso il rilascio dei titoli idonei al ri.re.i., Parte_1 sussistendone i presupposti di legge, ovvero, in difetto, attraverso altre soluzioni nel rispetto delle vigenti normative.
Successivamente con DGR n. 496/2009, la Giunta regionale ha statuito quanto segue:
-prendere atto del verbale sottoscritto con i rappresentanti del Parte_1 il giorno 27 maggio 2009 (allegato alla delibera) e di dare mandato al Vice Presidente di convocare immediatamente un tavolo di concertazione al fine di formalizzare la proroga al 30 luglio 2009 per gli adempimenti previsti nel verbale medesimo;
di dare mandato alle ASL territorialmente competenti:
-di verificare la pertinenza dei costi rendicontati per le prestazioni erogate dal fino al 30 settembre 2008; Parte_1
-di richiedere al la nota di credito per tutti gli importi eccedenti Parte_1 rispetto a quanto verificato dalle ASL per il periodo oggetto di transazione
(settembre 2006 – 30 settembre 2008);
-di liquidare, all'esito, l'importo di cui sopra;
-che i Direttori delle ASL di cui al punto 2 dovessero, entro e non oltre il 20 luglio 2009, sottoscrivere l'accordo transattivo sull'importo determinato secondo le modalità di cui al punto 2; che la , al fine di contenere i problemi di ordine pubblico già P_ verificatisi e segnalati dal Prefetto, procedesse al pagamento degli emolumenti arretrati e non corrisposti al 30 giugno 2009 agli operatori del Parte_1 direttamente in favore di questi ultimi, scomputando tale spesa dalla somma da riconoscere al per le prestazioni effettuate nel relativo mese di Parte_1 competenza;
-che, dalla somma totale dovuta al , per l'attività Parte_1 svolta al 30 settembre 2008, fossero trattenute le somme dovute dal Parte_1 agli enti previdenziali e fiscali per gli oneri contributivi (INAIL, e fiscali P_ dovuti per il personale dipendente e non versati, oltre sanzioni, interessi ed eventuali accessori, nonché le somme dovute a titolo di indennità di requisizione degli immobili dell' in liquidazione ed in uso al Parte_2
oggetto di azione giudiziaria dinnanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 nella misura da determinarsi in via giudiziale o, eventualmente, in via transattiva con successivo atto.
….. nel verbale allegato alla DGR n. 496/2009 e sottoscritto dai rappresentanti del e della , il Consorzio accetta la proposta Parte_1 P_ regionale di concludere la fase antecedente alla DGR n. 702/2008 (settembre
16 17
2006 – settembre 2008) e di riconoscere il diverso sistema di pagamento a tariffa, già introdotto dalla DGR n. 702/2008, impegnandosi a rinunciare a tutte le controversie giudiziali e stragiudiziali in essere. Infine, il sistema di pagamento a tariffa è stato di nuovo ribadito nella DGR n. 65/2010. Tale sistema di pagamento a tariffa, introdotto con gli atti deliberativi su richiamati, è stato ribadito dal successivo DCA U00193/2016. La legittimità della DGR n. 193/2016 quanto all'applicazione delle tariffe a partire dall'anno 2008 ha trovato conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8743/2019 (doc. 2 – si richiama anche sentenza n. 3519/2019 resa su analogo ricorso proposto da una consorziata Pt_1
Nello stesso tempo, è stato introdotto, con effetto immediato, il sistema di pagamento a prestazione, sistema accettato e condiviso da D'altra parte, Pt_1 tale sistema di pagamento risulta del tutto coerente con la normativa introdotta in materia dal D. Lgs. n. 502/1992 e ss. m. e i. , normativa che segna per tutti gli erogatori privati il passaggio dal vecchio sistema di pagamento a piè di lista, sulla base della rendicontazione, al nuovo sistema di pagamento a tariffa.
Non può sul punto non evidenziarsi che, sia pure non accreditato formalmente, il ha svolto di fatto attività di assistenza sanitaria e riabilitazione Parte_1 per conto del SR e dunque non può non sottostare anch'esso al medesimo sistema di pagamento previsto per tutti gli erogatori di un pubblico servizio quale quello in esame.
Il a partire dall'anno 2006 ed in virtù di provvedimenti Parte_1 regionali susseguitisi nel tempo, ha gestito delle strutture sanitarie ex Anni Verdi eroganti prestazioni ex art. 26 L. n. 833/1978 ed insistenti sui territori di competenza della Asl Rm B, della Asl Rm D e della Asl Rm F.
Con deliberazione n. 604/2006, la Giunta regionale aveva individuato i termini di pagamento delle prestazioni rese dal suddetto prevedendo il Parte_1 versamento di un acconto fino al 90% della media storica di quanto percepito dall'Associazione Anni verdi nei sei mesi precedenti la sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio, pagamento da effettuarsi sulla base di una specifica rendicontazione mensile.
Successivamente, con deliberazione n. 702/2008 la Giunta regionale ha modificato tali modalità introducendo il diverso sistema di pagamento a prestazione nei limiti delle tariffe regionali. I provvedimenti regionali di spesa, poi, nell'individuare i livelli massimi di finanziamento da assegnare alle strutture eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26, hanno stabilito un importo massimo da accantonare a copertura degli oneri connessi all'attività delle strutture che hanno preso in carico i pazienti ex Anni Verdi. Tale massimo stanziamento individuava le sole risorse messe a disposizione dalla programmazione sanitaria per la futura remunerazione di dette prestazioni.
Nella medesima ottica, la successiva DGR n. 496/2009 ha stabilito di riconoscere al la remunerazione delle prestazioni erogate a tutto il mese di Parte_1 giugno 2009. Infine, la DGR n. 65/2010, nel prendere atto dell'attività svolta da fino alla data della sua adozione, ha autorizzato il medesimo Pt_1 Parte_1 alla prosecuzione dell'attività assistenziale nelle more della definizione del complesso procedimento di autorizzazione”.
Concludeva la difesa della chiedendo il rigetto della domanda P_ attorea e le spese di lite.
17 18
Dopo l'istruttoria di rito, in data 4.6.2024 il presente fascicolo era assegnato – da parte del Presidente di sezione - all'odierno giudice per la definizione.
Questo giudice in data 11/06/2024 fissava udienza in trattazione scritta al 16.7.2024 per l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; memorie di udienza entro le ore 00,30 del giorno stesso dell'udienza; concedeva termine per le conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
In buona sostanza gli Accordi tra e parte attrice - se interpretati P_ come ritiene quest'ultima - sarebbero contrari alla legge. A tale riguardo giova ricordare che, come condivisibilmente recita (testualmente) la sentenza del Consiglio di Stato (N. 02470/2013 REG.PROV.COLL. N. 02541/2012 REG.RIC del 16.11.2012): “in forza della novella recata all'art.
8- quinquies del Dlg 502/1992 dall'art. 79, c.
1-quinquies, lett. d), n. 3) del DL 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008), il meccanismo di prelimitazione cogente della spesa sanitaria ha cominciato ad operare anche per gli ospedali privati classificati. Sicché, a tutto concedere, l'intesa de qua non avrebbe comunque più trovato fondamento normativo, almeno a far tempo dal 1° gennaio 2009, per intervenuta soppressione della potestà su cui si basava il rapporto pattizio”. La richiesta su cui fonda parte attrice la propria domanda si fonda testualmente:
(si veda sopra 35.4). Inoltre e soprattutto, con gli accordi del 27 maggio 2009, come recepiti e specificati dalla d.G.R. n. 496/2009, le parti stabilirono uno specifico assetto d'interessi, nella prospettiva – ancora una volta – che il sarebbe stato autorizzato/accreditato per i centri già gestiti Parte_1 dall'Associazione Anni Verdi. Per effetto di tali atti, peraltro, la P_ s'obbligò: ……… Diversamente opinando parte attrice scrive:
”35.9. Nel caso di specie, non v'è dubbio che, con gli accordi del 27 maggio 2009, la abbia agito iure privatorum, atteso che, con tali accordi, P_ l'ente regionale ha inteso comporre, in via negoziale, interessi spiccatamente patrimoniali (le modalità di erogazione delle somme ad esso dovute, ecc.).”
Anche a voler interpretare il contratto come inteso da parte attrice (assunzione della spesa senza alcuna limitazione e a semplice richiesta di fornitura del servizio) esso si poneva irrimediabilmente in conflitto con la chiara e cogente novella normativa ricordata dalla sentenza del Consiglio di Stato. Peraltro, anche l'ulteriore argomento evidenziato dalla parte convenuta (interpretazione del contratto in senso restrittivo) appare oggettivo e condivisibile.
Il in quanto struttura non accreditata, NON poteva comunque Parte_1 erogare un numero illimitato di prestazioni, senza un limite prefissato di spesa e questo dato oggettivo fornisce una formidabile chiave interpretativa. Appare veramente distonico l'esegesi di parte attrice secondo la quale, sostanzialmente, la struttura NON accreditata si trovava perfino in una situazione migliore rispetto a quella accreditata a cui è imposto sin dal 2009 il sistema dei pagamenti a budget.
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Ed invece appare oggettivo che la , dal 30 settembre 2008 abbia P_ stanziato i finanziamenti per l'attività di Ri.re.i., finanziamenti che sono stati regolarmente corrisposti per conto delle Aziende ospedaliere secondo la tariffa normativamente stabilita per le prestazioni assistenziali effettivamente rese. La Tariffa è già onnicomprensiva e comprende quindi tutti i costi del servizio, compreso quello del personale.
Peraltro, il aveva accettato il sistema di pagamento a prestazione Parte_1 secondo la tariffa regionale e dunque oggi non può lamentare un danno da mancato pagamento “per l'intero”. Nella condivisibile sentenza del Consiglio di Stato n.3519\2019 del 9.5.2019, si legge al punto 3.14: “Il DCA 193/2016 ribadisce tale impostazione, laddove specifica che “per il precedente periodo del rapporto con pagamento a rimborso,
l'entità della tariffa regionale, attualizzata per gli anni antecedenti, deve essere considerata, comunque, il limite massimo non superabile delle spese riconoscibili” (punto 3 di pag. 11). Prosegue al punto 3.15: “occorre peraltro considerare, in termini più astratti, come sia del tutto evanescente la base argomentativa e giuridica sulla quale, pur nella oggettiva diversità dei titoli di esercizio del servizio reso, la ricorrente pretende di ritenersi Parte_1 sottratta all'ordinario sistema di pagamento previsto per tutti gli erogatori di assistenza sanitaria per conto del SR. La cornice di riferimento che include le posizioni eterogenee qui poste a confronto è infatti quella tracciata dai principi del d.lgs. 502/1992, oltre che dai criteri di contenimento e controllo della spesa sanitaria resi cogenti nella fase del commissariamento della gestione della sanità regionale e della sua sottoposizione al Piano di Rientro. Il principio del rispetto del budget assegnato, pur essendo un principio riferito alle strutture accreditate, può e deve essere esteso a qualunque operatore titolare di rapporto concessorio con il SR, in quanto del tutto analoghi risultano il mandato funzionale assegnato ai distinti operatori in regime concessorio e le modalità applicative attraverso le quali può operare il sistema dei budget a contenimento della remunerazione delle prestazioni rese, così come invariate, rispetto a tutte le posizioni soggettive considerate, risultano le esigenze di controllo delle finanze che caratterizzano il sistema sanitario nazionale e regionale (come del resto statuito nella DCA
193/2016 - pag. 6) in accordo ai principi generali dell'ordinamento.
Non solo il ha volontariamente e liberamente accettato di Parte_1 assumere la gestione dei centri ex alle condizioni offerte dalla Parte_2
Regione ma il sopraggiunto quadro normativo (almeno dal 1.1.2009) non consentiva ope legis di riconoscere quello che oggi è richiesto.
Sotto altro dirimente profilo, negli accordi non è previsto (né avrebbe potuto prevederlo la alcun accollo della per tali spese. P_ P_ Con l'accordo del 27 maggio 2009, recepito nella DGR n. 496/2009, la Regione si era unicamente impegnata a pagare direttamente ai lavoratori dipendenti gli emolumenti arretrati e non corrisposti fino al 30 giugno 2009 ovviamente scomputando tale spesa dalle somme riconosciute a per le prestazioni Pt_1 effettuate nel relativo mese di competenza. Co ha già provveduto a pagare tali emolumenti. Con determinazione P_ dirigenziale n. determinazione dirigenziale n. D2277 del 23.07.2009 era stata disposta, in adempimento del punto 4 della DGR n. 496/2009, di procedere all'anticipazione al della somma complessiva di euro Parte_1
2.458.207,31 relativa alle spettanze arretrate e non corrisposte al personale
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dipendente ed ai collaboratori professionisti da corrispondersi, in nome e per conto del stesso, direttamente agli interessati, mediante pagamento Parte_1 diretto, poi effettivamente eseguito. L'accordo stipulato in data 27 maggio 2009 ha valore temporale fino al 30 giugno 2009.
Per gli anni successivi, il SR ha coperto – così come prevede la legge - tutti i costi, compresi quelli per il personale, mediante il pagamento delle prestazioni effettivamente rese secondo la tariffa vigente.
Sotto altro versante, il punto 5 della DGR n. 496/2009 ha espressamente stabilito che, dalla somma totale dovuta al per l'attività svolta al 30 Parte_1 settembre 2008, saranno trattenute le somme dovute dal medesimo a Parte_1 favore degli Enti previdenziali e fiscali per oneri contributivi e fiscali dovuti per il personale dipendente e non versati. L'impegno assunto dalla consisteva nel trattenere dal totale del P_ credito maturato al 30 settembre 2008 gli importi corrispondenti agli oneri contributivi e fiscali per il personale dipendente fino ad allora maturati e versarli direttamente agli enti previdenziali. La ha già pagato per intero al P_
le prestazioni dovute, senza la trattenuta riguardante gli oneri Parte_1 previdenziali e fiscali. Parimenti destituita è la domanda di ingiustificato arricchimento. Dai documenti non traspare alcun ingiustificato arricchimento quanto piuttosto il pagamento da parte della della prestazione successivamente dovuta secondo i nuovi P_ canoni normativi.
Peraltro, la P.A. comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ha manifestato implicitamente la propria contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra- budget” assume un carattere “imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 13884 del 06.07.2020)”. La complessità degli eventi fattuali e normativi (primari e secondari), in uno col passaggio da un sistema retributivo a domanda e a prestazioni sostanzialmente illimitate ad uno a budget prestabilito e conformato (quest'ultimo anche in ossequio al principio della parità del bilancio ex art. 81 Cost.), motivano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) rigetta ogni domanda avanzata da
[...]
Parte_1
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[...]
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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