Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2013, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2261
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 18923/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR EP n. il 05/12/1963 parte offesa;
nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 68/2013 PROCURA DELLA REPUBBLICA presso TRIBUNALE di CHIAVARI, del 07/02/2013;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo;
Lette le conclusioni del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1 OR EP ha presentato un esposto - denunzia presso i Carabinieri di Chiavari chiedendo espressamente di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.. Il Pubblico Ministero, dopo avere iscritto la notizia nel registro mod. 45, ha disposto l'archiviazione rilevando che dal "l'esito dei preliminari accertamenti di PC non si evince alcuna possibile notizia di reato".
OR ricorre per cassazione tramite il proprio difensore denunziando:
1.1 la violazione dell'art. 408 e 411 c.p.p., in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), per omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta;
1.2. la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. a) e lett. c), in relazione agli artt. 409 e 411 c.p.p., in relazione anche al punto 50 della legge delega del codice di procedura penale osservando che il provvedimento di archiviazione avrebbe dovuto essere disposto dal giudice per le indagini preliminari e non direttamente dal pubblico ministero che è privo del relativo potere.
2. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica di Chiavari per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c).
Certamente, l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma 5, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (cfr. tra le varie, Sez. 2^, Sentenza n. 20186 del 08/02/2013 Cc. dep. 10/05/2013 Rv. 255968; Sez. 5^, Sentenza n. 5139 del 30/11/2010 Cc. dep. 11/02/2011 Rv. 249694). Nel caso di specie, però il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto di essere parte offesa di un reato (o di più reati), ma non ha assolto a tale onere, giacché il ricorso si limita a richiamare un lungo esposto a sua firma senza indicare -come sarebbe stato specifico onere - le ipotesi di reato in esso ravvisate addossando invece alla Corte di Cassazione il compito di analizzarne il contenuto, di estrapolare eventuali ipotesi di reato e di individuare l'eventuale persona offesa, attività, certamente preclusa al giudice di legittimità.
2. In ogni caso va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a monte della procedura di archiviazione, nel cui ambito - se sussiste opposizione ammissibile e la notizia di reato non è palesemente infondata - il controllo del giudice si dispiega all'esito del contraddittorio in un procedimento camerale, occorre come presupposto l'esistenza di una notitia criminis. Il legislatore, infatti, ha previsto (ai sensi dell'art. 206 disp. att. c.p.p., con D.M. 30 settembre 1989) la c.d. pseudonotizia istituendo presso le Procure della Repubblica il registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45); e poiché è potere-dovere soltanto del pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, al pubblico ministero soltanto compete l'identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari (da ultimo Sez. 3^, Ordinanza n. 49485 del 24/10/2012 Cc. dep. 20/12/2012 Rv. 254148; Cass. Sez. 1^, 29 luglio 2009 n. 31278). Per evitare comunque l'esclusione erronea di notizie di reato tramite l'iscrizione al registro delle pseudonotizie, il giudice, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto al registro delle pseudo notizie, non può rimettere gli atti al PM dichiarando non luogo a provvedere, bensì procede all'esame e, se ve ne sono i presupposti, anche all'archiviazione di un fascicolo rubricato a mod. 45 (cfr. Cass. sez. 1^, 21 ottobre 2009 n. 42884; Cass. sez. 3^, 25 maggio 2006 n. 18388; Cass. sez. 3^, 9 luglio 2003 n. 29040; Cass. sez. 1^, 9 aprile 2001 n. 14434; S.U. 15 gennaio 2001 n. 34). Nel caso di specie, l'esposto era stato iscritto sotto il n. 68/2013 degli "atti non costituenti notizia di reato", cioè nel registro delle pseudonotizie a non risulta che il EL abbia mai sollecitato il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato, risultando solo la richiesta, contenuta nell'esposto, di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.: se invece l'esponente avesse formulato una tale richiesta e il PM avesse rifiutato la trasmissione degli atti al giudice, tale rifiuto, causando una stasi procedimentale, sarebbe stato provvedimento abnorme, in quanto tale ricorribile per cassazione. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014