Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, non è necessaria la prova piena del fatto, essendo sufficienti i gravi indizi della sua sussistenza, atteso l'indubbio parallelismo tra applicazione provvisoria di una misura di sicurezza e applicazione di misura cautelare personale, come evincibile dal diretto riferimento dell'art. 313 cod.proc. pen. all'art. 292 cod.proc.pen., in relazione alle modalità di valutazione ed applicazione della misura, e dal fatto che il citato art. 313, al terzo comma, equipara, ai fini dell'impugnazione, la misura prevista all'art. 312 cod.proc.pen. alla custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2000, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 03/10/2000
Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
Dott. ANGELO DI POPOLO " N. 4144
Dott. ANIELLO NAPPI " REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO " N. 18102/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ZZ PP, nato a [...] [...] Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 12.4.2000, che, accogliendo l'appello del Procuratore della repubblica presso il predetto Tribunale, ha ordinato il ripristino, nei confronti del TI della misura provvisoria di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Maurizio Fumo, Sentita la requisitoria del Procuratore generale nella persona del Dr. Vittorio Meloni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Osserva in fatto ed in diritto:
Con ordinanza del 22.3.2000 del GIP presso il Tribunale di Firenze veniva disposta la revoca della misura di sicurezza del ricovero provvisorio in casa di cura e custodia del TI. All'esito dell'interrogatorio del predetto, infatti, il GIP rilevava "l'assoluta sproporzione tra i fatti, le ragioni di pericolo e la misura di sicurezza in atto" in quanto "la vistosa disparità di condizioni mentali tra il TI e gli altri ospiti della struttura con lui conviventi... il disagio espresso dal TI... l'assenza di ogni forma di aggressività ed anzi i ripensamenti critici nei confronti del suo precedente operato... non possono essere ignorati nel giudizio circa la attualità dei motivi di pericolosità sociale".
Proponeva appello il PM ed il Tribunale del riesame, con il provvedimento in epigrafe riportato, accogliendo il gravame, ordinava il ripristino della misura di sicurezza provvisoria, disponendo l'accompagnamento del ZZ - una volta divenuto esecutivo il provvedimento - presso la predetta struttura terapeutico-custodiale. Ricorre per Cassazione, attraverso il difensore, l'indagato, deducendo violazione di legge (sub specie di erronea applicazione degli artt. 203 ss. cp) e chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza. Rileva il ricorrente come il GIP, all'esito dell'interrogatorio del ZZ, avesse escluso che lo stesso fosse, allo stato, portatore di pericolosità sociale, non mostrando sintomi di aggressività ed avendo evidenziato un ripensamento, in forma critica, del precedente operato ed, in genere, del suo vissuto. Il Tribunale del riesame, viceversa, sulla base di semplici denunzie formulate a carico dell'indagato, aveva affermato il permanere della sua pericolosità, in ciò contraddicendo le acquisizioni della più recente giurisprudenza, che, in applicazione dell'art. 31 della legge 663/86, richiede che sia positivamente accertato che la persona da sottoporre a misura di sicurezza sia effettivamente portatrice di pericolosità sociale. Per di più, dopo la sentenza 249 del 1983 della Corte costituzionale, le disposizioni concernenti le misure di sicurezza impongono di accertare la persistenza della pericolosità sociale, persistenza da riferirsi al momento della applicazione della misura stessa. Nel caso di specie, non vi è prova della commissione da parte del ZZ dei fatti a lui contestati. Inoltre, poiché l'art. 206 cp fa riferimento all'art. 93 stesso codice, esso presuppone che la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti (quale si sostiene essere il ZZ) versi in condizioni di totale o parziale incapacità di intendere o di volere, condizioni da accertarsi con indagine peritale, che, nel caso di specie, non è stata disposta.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e la esecutività del provvedimento emesso del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame, con motivazione congrua ed ancorata, sia alle valutazioni tecniche della d.ssa Brogi del SERT, sia a fatti, anche sopravvenuti, ma ben individuati, manifesta avviso contrario, rispetto a quello espresso dal GIP in ordine alla cessazione della pericolosità sociale. Dunque, tale valutazione, non è stato affatto omessa, ma ha condotto il giudice del riesame a conclusioni diverse rispetto a quella cui era giunto il GIP, a seguito dell'interrogatorio del ZZ. Risultano di conseguenza soddisfatti, i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (vedesi, ad esempio, RV 174694), mentre certamente non risulta disatteso il principio posto dalla pronunzia della Corte costituzionale, che il ricorrente ha ricordato (sentenza n. 249 del 1983), con la quale si è affermato, come è noto, che per la applicazione di una misura di sicurezza, è necessario l'accertamento della permanente pericolosità del soggetto.
Non va poi dimenticato che, nel caso di specie, è stata applicata provvisoriamente una misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 206 cpp.. Dunque, non può essere rilevante il fatto che gli episodi in base ai quali i giudici hanno ritenuto la permanenza della pericolosità sociale in capo al ZZ non possano essere a lui addebitati con il grado di certezza che solo il giudicato potrebbe fornire. In realtà, perché sia applicabile l'art. 312 cpp, si richiedono semplicemente gravi indizi di commissione del fatto (sempre che non ricorrano le condizioni ex 273 co. 2), ne' potrebbe essere diversamente, trattandosi, come per le misure cautelari, di provvedimento assunto allo stato degli atti. Pertanto, una volta accertata la pericolosità sociale, non occorre la prova piena del fatto, ma i gravi indizi della sua sussistenza. Esiste, come è ovvio, un indubbio parallelismo tra la applicazione provvisoria di misura di sicurezza e la applicazione di misura cautelare personale. Ed invero, da un lato, l'art. 313 co. 1 cpp rimanda, quanto alle modalità di valutazione ed applicazione, al dettato di cui all'art. 292 stesso codice, dall'altro, il terzo comma dell'art. 313, come è noto, equipara, al fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 alla custodia cautelare, tanto che, nel caso di specie, il PM ha proposto appello al Tribunale del riesame e l'indagato ha proposto ricorso per cassazione (vedasi al proposito: RV 209813 ed RV 188369).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2000