Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2000, n. 4144
CASS
Sentenza 3 ottobre 2000

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Ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, non è necessaria la prova piena del fatto, essendo sufficienti i gravi indizi della sua sussistenza, atteso l'indubbio parallelismo tra applicazione provvisoria di una misura di sicurezza e applicazione di misura cautelare personale, come evincibile dal diretto riferimento dell'art. 313 cod.proc. pen. all'art. 292 cod.proc.pen., in relazione alle modalità di valutazione ed applicazione della misura, e dal fatto che il citato art. 313, al terzo comma, equipara, ai fini dell'impugnazione, la misura prevista all'art. 312 cod.proc.pen. alla custodia cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2000, n. 4144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4144
    Data del deposito : 3 ottobre 2000

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