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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3571/2022,
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato BRUNO SOFIA (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti;
ATTORE
e
(C.F.: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - agli avvocati FRANCESCO AFFINITO (C.F.: ed (C.F.: C.F._3 Controparte_2
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._4 atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore a percepire la somma di € 6.263,89 al netto della ritenuta di acconto (Euro seimiladuecentosessantatre/89), quale compenso professionale e a saldo di quanto dovuto per l'attività svolta per conto del , cosi come da fattura prodotta;
2) per l'effetto Controparte_1 condannare il - in persona del Sindaco pro tempore - con sede Controparte_1 in alla piazza Municipio, 1, per le motivazioni di cui in narrativa, a pagare CP_1 all'attore la somma di € 6263,89 (euro seimiladuecentosessantatre/89), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
2. In punto di fatto, parte attrice premette quanto segue: 1) con Determinazione Dirigenziale del 6/11/2017 n. 1302, il Comune di Afragola (NA) indiceva una procedura aperta sottosoglia a seguito di manifestazione d'interesse avente a oggetto “avviso indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse inerenti l'affidamento dei servizi finalizzati alla redazione del piano di caratterizzazione e del documento di analisi di rischio sito specifica dell'ex discarica comunale denominata Santa Maria La Nova ubicata in località Scafatella”; 2) veniva approvato il disciplinare di gara e veniva scelta la procedura di pubblicazione aperta con contestuale invito alla presentazione dell'offerta; 3) alla suddetta procedura partecipava l'odierno attore, risultato aggiudicatario giusta determinazione e DSG n. 00660/2018; 4) con lettera del 28.5.2018 veniva invitato a stipulare il contratto, sottoscritto e ritrasmesso a mezzo pec;
5) con successive comunicazioni l'attore rendeva noto all'ente l'inizio dei lavori e l'andamento delle attività espletate ottemperando anche alle richieste di integrazione del documento di rischio formulate dal Comune;
6) invitato alla conferenza dei servizi tenutasi il 26.3.2019 ed impossibilitato a parteciparvi, constatata la mancata risposta alla propria richiesta di emissione di fattura, emetteva la stessa (n. 2_20 del 21.1.2020) per euro 6.263,89; 7) precedentemente il aveva corrisposto il 70% del compenso e Controparte_1 precisamente la somma di euro 15.362,39 al netto della ritenuta di acconto;
8) a seguito dell'inadempimento dell'ente, dall'accesso agli atti compiuto dall'attore quest'ultimo veniva a conoscenza della circostanza per cui l'”Analisi del Rischio" andava redatta sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione del 2018, e non di un nuovo piano di caratterizzazione ed era stato concesso il termine di 60 giorni per la rielaborazione ma l'ente non aveva ottemperato conferendo l'incarico all'attore; 9) l'ente, nonostante l'invito alla negoziazione assistita, non corrispondeva l'importo di euro 6.263,89 all'attore per la prestazione professionale compiuta.
3. Si è costituito l'Ente locale che ha svolto difese (per quanto emerso) del tutto inconferenti rispetto al caso di specie.
4. Difatti, a parte l'intestazione, che reca la corretta indicazione di parte attrice e della relativa pretesa, nella difesa svolta dal convenuto si fa riferimento ad un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per danni occorsi ad un immobile e della totale estraneità del rispetto alla causazione di tali danni. CP_1
Nell'atto in questione parte convenuta ha concluso come segue:
“A) Dare atto che l'esponente,ai sensi dell'art. 106 c.p.c., intende chiamare in causa: la affidatario servizio di gestione e manutenzione Controparte_3 dell'acquedotto e della fognatura comunale sed.te alla Via Buozzi, 59 in – CP_1
80021, la compagnia assicurativa in persona del legale rapp.te p.t. CP_4 con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, cap 20121, al fine di essere dalla stessa garantito e tenuto indenne dall'eventuale condanna;
Contestualmente,ai sensi dell'art. 269 c.p.c. II comma, chiede fissarsi una nuova udienza di prima comparizione delle parti. B) in ogni caso dichiarare l'illegittimità e l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, diritti e onorari in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
C) In subordine, nella denegata ipotesi di autorizzazione della chiamata in causa del terzo, chiede che nell'eventuale giudizio di merito venga esteso l'accertamento alla in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., poiché con contratto d'appalto n. 3346 del 20.11.2011, tutt'ora in essere e pienamente efficace il , resistente, ha affidato il servizio di Controparte_1 gestione e manutenzione dell'acquedotto e della fognatura comunale alla
[...]
Con vittoria di spese”. Parte_2
5. L'Ente locale ha poi svolto le proprie difese nel merito (nonché eccependo la nullità dell'atto introduttivo) nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.
6. Il Giudice ha rinviato la causa per la p.c.
7. Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti;
in specie l'Ente locale ha rilevato che nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c. si sarebbe limitato a “precisare” le proprie eccezioni, pur tenendo conto dell'impianto complessivo della difesa quale tracciato nella comparsa di costituzione e risposta.
8. La causa è stata trattenuta in decisione.
9. Solo parte attrice ha depositato scritti conclusionali, ribadendo i propri asserti e le richieste già formulate.
10. La domanda va accolta per quanto si va a dire.
11. Va premesso che è del tutto destituita di fondamento la difesa svolta dall'Ente locale secondo cui le difese svolte nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. costituirebbero una “specificazione” di quelle articolate nella comparsa di costituzione, in quanto, sia dalla narrativa che dalle conclusioni di questo atto, emerge con evidenza che – intestazione a parte – le deduzioni svolte attengono ad altro giudizio;
d'altro canto il non ha mai eccepito che la comparsa ebbe tale CP_1 contenuto per errore non imputabile;
anzi, con la difesa di cui qui si discorre, muove proprio dalla premessa opposta.
12. È principio consolidato quello per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
13. Ora, il creditore ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente;
per altro verso, va evidenziato che è stato allegato l'avvenuto pagamento parziale della prestazione dedotta in contratto e che tale affermazione non è stata tempestivamente contestata dal convenuto (anche tenuto conto di quanto sopra).
14. Ne consegue che, sebbene di per sé, la fattura non costituisca un elemento probante nei giudizi di cognizione, la stessa può assumere valore indiziario della debenza della somma ivi indicata, laddove nello stesso senso convergano altri elementi: nel caso di specie tali elementi sono costituiti a) dal corrispettivo contrattuale pattuito e b) dal dedotto avvenuto pagamento di una parte di esso.
Siccome la domanda qui svolta attiene ad un importo che, al netto degli oneri fiscali, corrisponde al saldo dovuto per la prestazione effettuata, vi è quanto basta, tenuto di quanto detto, per affermare che l'attore ha dimostrato il fatto costitutivo del suo diritto. 15. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'attività effettivamente svolta nonché del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (che giustifica una riduzione del 40% su quanto dovuto), le stesse sono liquidate in euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 3571/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA il al Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di euro 6.263,89, oltre interessi legali come richiesti;
2. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte attrice, spese quantificate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. BRUNO SOFIA per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 23.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3571/2022,
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato BRUNO SOFIA (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti;
ATTORE
e
(C.F.: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - agli avvocati FRANCESCO AFFINITO (C.F.: ed (C.F.: C.F._3 Controparte_2
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._4 atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore a percepire la somma di € 6.263,89 al netto della ritenuta di acconto (Euro seimiladuecentosessantatre/89), quale compenso professionale e a saldo di quanto dovuto per l'attività svolta per conto del , cosi come da fattura prodotta;
2) per l'effetto Controparte_1 condannare il - in persona del Sindaco pro tempore - con sede Controparte_1 in alla piazza Municipio, 1, per le motivazioni di cui in narrativa, a pagare CP_1 all'attore la somma di € 6263,89 (euro seimiladuecentosessantatre/89), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
2. In punto di fatto, parte attrice premette quanto segue: 1) con Determinazione Dirigenziale del 6/11/2017 n. 1302, il Comune di Afragola (NA) indiceva una procedura aperta sottosoglia a seguito di manifestazione d'interesse avente a oggetto “avviso indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse inerenti l'affidamento dei servizi finalizzati alla redazione del piano di caratterizzazione e del documento di analisi di rischio sito specifica dell'ex discarica comunale denominata Santa Maria La Nova ubicata in località Scafatella”; 2) veniva approvato il disciplinare di gara e veniva scelta la procedura di pubblicazione aperta con contestuale invito alla presentazione dell'offerta; 3) alla suddetta procedura partecipava l'odierno attore, risultato aggiudicatario giusta determinazione e DSG n. 00660/2018; 4) con lettera del 28.5.2018 veniva invitato a stipulare il contratto, sottoscritto e ritrasmesso a mezzo pec;
5) con successive comunicazioni l'attore rendeva noto all'ente l'inizio dei lavori e l'andamento delle attività espletate ottemperando anche alle richieste di integrazione del documento di rischio formulate dal Comune;
6) invitato alla conferenza dei servizi tenutasi il 26.3.2019 ed impossibilitato a parteciparvi, constatata la mancata risposta alla propria richiesta di emissione di fattura, emetteva la stessa (n. 2_20 del 21.1.2020) per euro 6.263,89; 7) precedentemente il aveva corrisposto il 70% del compenso e Controparte_1 precisamente la somma di euro 15.362,39 al netto della ritenuta di acconto;
8) a seguito dell'inadempimento dell'ente, dall'accesso agli atti compiuto dall'attore quest'ultimo veniva a conoscenza della circostanza per cui l'”Analisi del Rischio" andava redatta sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione del 2018, e non di un nuovo piano di caratterizzazione ed era stato concesso il termine di 60 giorni per la rielaborazione ma l'ente non aveva ottemperato conferendo l'incarico all'attore; 9) l'ente, nonostante l'invito alla negoziazione assistita, non corrispondeva l'importo di euro 6.263,89 all'attore per la prestazione professionale compiuta.
3. Si è costituito l'Ente locale che ha svolto difese (per quanto emerso) del tutto inconferenti rispetto al caso di specie.
4. Difatti, a parte l'intestazione, che reca la corretta indicazione di parte attrice e della relativa pretesa, nella difesa svolta dal convenuto si fa riferimento ad un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per danni occorsi ad un immobile e della totale estraneità del rispetto alla causazione di tali danni. CP_1
Nell'atto in questione parte convenuta ha concluso come segue:
“A) Dare atto che l'esponente,ai sensi dell'art. 106 c.p.c., intende chiamare in causa: la affidatario servizio di gestione e manutenzione Controparte_3 dell'acquedotto e della fognatura comunale sed.te alla Via Buozzi, 59 in – CP_1
80021, la compagnia assicurativa in persona del legale rapp.te p.t. CP_4 con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, cap 20121, al fine di essere dalla stessa garantito e tenuto indenne dall'eventuale condanna;
Contestualmente,ai sensi dell'art. 269 c.p.c. II comma, chiede fissarsi una nuova udienza di prima comparizione delle parti. B) in ogni caso dichiarare l'illegittimità e l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, diritti e onorari in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
C) In subordine, nella denegata ipotesi di autorizzazione della chiamata in causa del terzo, chiede che nell'eventuale giudizio di merito venga esteso l'accertamento alla in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., poiché con contratto d'appalto n. 3346 del 20.11.2011, tutt'ora in essere e pienamente efficace il , resistente, ha affidato il servizio di Controparte_1 gestione e manutenzione dell'acquedotto e della fognatura comunale alla
[...]
Con vittoria di spese”. Parte_2
5. L'Ente locale ha poi svolto le proprie difese nel merito (nonché eccependo la nullità dell'atto introduttivo) nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.
6. Il Giudice ha rinviato la causa per la p.c.
7. Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti;
in specie l'Ente locale ha rilevato che nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c. si sarebbe limitato a “precisare” le proprie eccezioni, pur tenendo conto dell'impianto complessivo della difesa quale tracciato nella comparsa di costituzione e risposta.
8. La causa è stata trattenuta in decisione.
9. Solo parte attrice ha depositato scritti conclusionali, ribadendo i propri asserti e le richieste già formulate.
10. La domanda va accolta per quanto si va a dire.
11. Va premesso che è del tutto destituita di fondamento la difesa svolta dall'Ente locale secondo cui le difese svolte nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. costituirebbero una “specificazione” di quelle articolate nella comparsa di costituzione, in quanto, sia dalla narrativa che dalle conclusioni di questo atto, emerge con evidenza che – intestazione a parte – le deduzioni svolte attengono ad altro giudizio;
d'altro canto il non ha mai eccepito che la comparsa ebbe tale CP_1 contenuto per errore non imputabile;
anzi, con la difesa di cui qui si discorre, muove proprio dalla premessa opposta.
12. È principio consolidato quello per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
13. Ora, il creditore ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente;
per altro verso, va evidenziato che è stato allegato l'avvenuto pagamento parziale della prestazione dedotta in contratto e che tale affermazione non è stata tempestivamente contestata dal convenuto (anche tenuto conto di quanto sopra).
14. Ne consegue che, sebbene di per sé, la fattura non costituisca un elemento probante nei giudizi di cognizione, la stessa può assumere valore indiziario della debenza della somma ivi indicata, laddove nello stesso senso convergano altri elementi: nel caso di specie tali elementi sono costituiti a) dal corrispettivo contrattuale pattuito e b) dal dedotto avvenuto pagamento di una parte di esso.
Siccome la domanda qui svolta attiene ad un importo che, al netto degli oneri fiscali, corrisponde al saldo dovuto per la prestazione effettuata, vi è quanto basta, tenuto di quanto detto, per affermare che l'attore ha dimostrato il fatto costitutivo del suo diritto. 15. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'attività effettivamente svolta nonché del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (che giustifica una riduzione del 40% su quanto dovuto), le stesse sono liquidate in euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 3571/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA il al Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di euro 6.263,89, oltre interessi legali come richiesti;
2. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte attrice, spese quantificate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. BRUNO SOFIA per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 23.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta