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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1072/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
24.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1072/2023
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TALLERICO MATTIA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MAUGERI GIOVANNA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cassino adìto, sez.
Lavoro e Previdenza, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: - accertare e dichiarare che la malattia – ipoacusia da rumore - di cui è affetto il signor Pt_1
è di origine professionale con conseguente riconoscimento della natura professionale
[...] della denunciata patologia da parte dell' con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa (15/07/2021) o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la malattia professionale di cui è affetto il signor , Parte_1 determina una invalidità permanente in misura non inferiore al 25% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, il tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15/07/2021; - accertare e dichiarare nei confronti dell'odierno ricorrente il diritto a percepire dall il danno biologico CP_1 accertato in corso di causa cosi come prescritto per legge e, pertanto, il diritto a percepire ogni qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o
l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad erogare
[...] in favore del signor , le provvidenze sopra richieste sul diritto riconosciuto, nelle Parte_1 forme, misure e modalità previste dal D.lgs. 38/2000 e/o dal D.P.R. 1124/65 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra provvidenza prevista e riconosciuta dalle leggi in materia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
-condannare l' Controparte_3
– in persona del legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle
[...] spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c;”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per circa 30 anni con la qualifica di “operaio macchine movimento terra” e di essersi occupato di scavo e sbancamento della roccia, perforazione di pozzo, trivellazioni utilizzando sia l'escavatore per la movimentazione della terra, le pale meccaniche, le ruspe, i martelli pneumatici e l'esplosivo e di avere riportato quale malattia una ipoacusia bilaterale non riconosciuta dall'Ente quale malattia professionale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio, ha eccepito la prescrizione CP_2 del diritto ed ha chiesto nel merito il rigetto della domanda, deducendo che non vi era stata esposizione al rischio.
Con ordinanza del 09.04.2024 il Giudice Onorario dr. Marina La Ricca ha rigettato l'eccezione di prescrizione così motivando: “rilevato che ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n.
1124/1965 l'azione per il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia;
che il dies a quo secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione coincide con il momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale e che ciò coincide con l'esistenza di eventi e/o fatti noti esterni alla persona dell'assicurato quali la domanda amministrativa, i certificati medici ecc. ( Cass. N. 2842 del 06/02/2018); che nella presente fattispecie la conoscenza della malattia inerente la “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” da parte del ricorrente si puo' ragionevolmente far coincidere con la proposizione della domanda amministrativa inoltrata in data 15/07/2021 documentata dalla certificazione medica e dall'esame audiometrico effettuati nell'anno 2021 ; tanto premesso non si ritiene che l'istante sia incorso nella prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. 1124 del
1965 avendo avuto la piena consapevolezza della malattia e della sua origine professionale solo nell'anno 2021 , allorquando ha denunciato all' la sua patologia all'esito CP_1 dell'esame audiometrico e certificazione medica dell'anno 2021;”
La causa è stata, quindi, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la prova testimoniale e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.11.2025 fissata ex art 127 ter cpc è stata decisa.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa
, devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni e che sono CP_1 tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (malattie tabellate); il citato articolo è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179/88 dalla
Corte Costituzionale laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie CP_1 tabellate” ne escludeva quelle ad origine multifattoriale e “non tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle “malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato;
nel caso poi di più infortuni o malattie professionali si procede con l'unificazione ex art 80 TU 1124/65.
Poiché la malattia denunciata dal ricorrente non è stata riconosciuta dall' quale CP_1 malattia professionale, sono stati dapprima escussi i testi che in sede istruttoria hanno confermato le mansioni del ricorrente ed in particolare l'utilizzo dell'escavatore, della ruspa, del martello pneumatico e l'alta rumorosità dei macchinari ed in seguito è stato nominato un CTU.
Il CTU esaminati i documenti e sottoposto a visita il ricorrente, ha accertato l'origine professionale della malattia “Quanto sopra induce a ritenere che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale sia correlata causalmente con l'esposizione cronica al rumore a causa del lavoro svolto” ed ha così concluso “Il Sig. è affetto da tecnopatia “ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale” valutabile nella misura del 22% (ventidue %) di D.B. dalla data della denuncia.”
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata (ipoacusia bilaterale) ha un danno biologico del 22% a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento del risarcimento /rendita corrispondente al 22 % a far data CP_1 dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.400,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 25.11.2025
Il Giudice Onorario
RI DA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1072/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
24.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1072/2023
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TALLERICO MATTIA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MAUGERI GIOVANNA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cassino adìto, sez.
Lavoro e Previdenza, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: - accertare e dichiarare che la malattia – ipoacusia da rumore - di cui è affetto il signor Pt_1
è di origine professionale con conseguente riconoscimento della natura professionale
[...] della denunciata patologia da parte dell' con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa (15/07/2021) o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la malattia professionale di cui è affetto il signor , Parte_1 determina una invalidità permanente in misura non inferiore al 25% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, il tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15/07/2021; - accertare e dichiarare nei confronti dell'odierno ricorrente il diritto a percepire dall il danno biologico CP_1 accertato in corso di causa cosi come prescritto per legge e, pertanto, il diritto a percepire ogni qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o
l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad erogare
[...] in favore del signor , le provvidenze sopra richieste sul diritto riconosciuto, nelle Parte_1 forme, misure e modalità previste dal D.lgs. 38/2000 e/o dal D.P.R. 1124/65 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra provvidenza prevista e riconosciuta dalle leggi in materia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
-condannare l' Controparte_3
– in persona del legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle
[...] spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c;”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per circa 30 anni con la qualifica di “operaio macchine movimento terra” e di essersi occupato di scavo e sbancamento della roccia, perforazione di pozzo, trivellazioni utilizzando sia l'escavatore per la movimentazione della terra, le pale meccaniche, le ruspe, i martelli pneumatici e l'esplosivo e di avere riportato quale malattia una ipoacusia bilaterale non riconosciuta dall'Ente quale malattia professionale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio, ha eccepito la prescrizione CP_2 del diritto ed ha chiesto nel merito il rigetto della domanda, deducendo che non vi era stata esposizione al rischio.
Con ordinanza del 09.04.2024 il Giudice Onorario dr. Marina La Ricca ha rigettato l'eccezione di prescrizione così motivando: “rilevato che ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n.
1124/1965 l'azione per il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia;
che il dies a quo secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione coincide con il momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale e che ciò coincide con l'esistenza di eventi e/o fatti noti esterni alla persona dell'assicurato quali la domanda amministrativa, i certificati medici ecc. ( Cass. N. 2842 del 06/02/2018); che nella presente fattispecie la conoscenza della malattia inerente la “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” da parte del ricorrente si puo' ragionevolmente far coincidere con la proposizione della domanda amministrativa inoltrata in data 15/07/2021 documentata dalla certificazione medica e dall'esame audiometrico effettuati nell'anno 2021 ; tanto premesso non si ritiene che l'istante sia incorso nella prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. 1124 del
1965 avendo avuto la piena consapevolezza della malattia e della sua origine professionale solo nell'anno 2021 , allorquando ha denunciato all' la sua patologia all'esito CP_1 dell'esame audiometrico e certificazione medica dell'anno 2021;”
La causa è stata, quindi, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la prova testimoniale e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.11.2025 fissata ex art 127 ter cpc è stata decisa.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa
, devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni e che sono CP_1 tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (malattie tabellate); il citato articolo è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179/88 dalla
Corte Costituzionale laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie CP_1 tabellate” ne escludeva quelle ad origine multifattoriale e “non tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle “malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato;
nel caso poi di più infortuni o malattie professionali si procede con l'unificazione ex art 80 TU 1124/65.
Poiché la malattia denunciata dal ricorrente non è stata riconosciuta dall' quale CP_1 malattia professionale, sono stati dapprima escussi i testi che in sede istruttoria hanno confermato le mansioni del ricorrente ed in particolare l'utilizzo dell'escavatore, della ruspa, del martello pneumatico e l'alta rumorosità dei macchinari ed in seguito è stato nominato un CTU.
Il CTU esaminati i documenti e sottoposto a visita il ricorrente, ha accertato l'origine professionale della malattia “Quanto sopra induce a ritenere che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale sia correlata causalmente con l'esposizione cronica al rumore a causa del lavoro svolto” ed ha così concluso “Il Sig. è affetto da tecnopatia “ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale” valutabile nella misura del 22% (ventidue %) di D.B. dalla data della denuncia.”
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata (ipoacusia bilaterale) ha un danno biologico del 22% a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento del risarcimento /rendita corrispondente al 22 % a far data CP_1 dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.400,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 25.11.2025
Il Giudice Onorario
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