Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6010/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6010/2023 promossa da :
(C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in , presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via principale, disporre l'affidamento esclusivo, del figlio minore
[...]
nato a [...] il 27 settembre del 2021 C.F.: Persona_1
al sig. con l'effetto che C.F._3 Parte_1 lo stesso potrà esercitare la responsabilità genitoriale in forma autonoma per le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con particolare riguardo a quelle legate alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con collocazione e la residenza dello stesso presso la residenza del padre in LA in Via dei Devoto 91 int. 6;
- in via subordinata, nella denegate e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre l'affidamento congiunto del figlio minore nato a [...] il 27 Persona_1 settembre del 2021 C.F.: ad entrambi i genitori, con C.F._3 collocazione del figlio presso l'abitazione del padre in LA in Via dei Devoto 91 int. 6;
- in ogni caso, disciplinare le modalità e le tempistiche delle visite della madre al proprio figlio;
- in ogni caso, porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Persona_1 al sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo mensile di Persona_1
Euro 300,00 (trecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del padre, alle coordinate bancarie della stessa;
- in ogni caso, porre a carico della sig.ra il pagamento delle spese Persona_1 straordinarie del figlio nella misura del 50%, spese per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016.; somme che dovranno essere rimborsate al padre entro 15 giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa. Vinte le spese di lite come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario, previa liquidazione dei compensi professionali, oltre oneri accessori, in favore del sottoscritto legale, vista l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore del sig. ivi comprese le spese eventuali spese Parte_1 di CTU e CTP ”
CONCLUSIONI RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione: IN VIA D'URGENZA:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - assumere, anche d'ufficio, provvedimenti a tutela del minore del figlio minore
, adottando le misure che verranno Persona_1 ritenute più idonee, in primis il collocamento del minore a TE presso il domicilio materno, con divieto di avvicinamento da parte del padre NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto - disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre presso il Persona_1 suo attuale domicilio a TE
- disporre l'intervento dei Servizi territoriali Specialistici per indirizzo e sostegno ad entrambi i genitori nell'esercizio delle loro funzioni e per rafforzamento delle correlate responsabilità.
- disporre che il Servizio sociale territorialmente competente verifichi l'opportunità di regolamentare gli incontri tra il minore e il padre, auspicabilmente in luogo neutro ed in presenza di operatori
- disporre che il signor contribuisca al Parte_1 mantenimento di con il versamento al padre entro il 5 di ogni mese Persona_1 dell'importo di € 300,00, o il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, in ogni caso rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di TE;
- disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100% dalla madre del minore
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre ampi tempi di frequentazione madre/figlio anche presso l'abitazione materna a TE con ripartizione tra le parti degli oneri di trasferta del minore;
ridurre il contributo al mantenimento richiesto dal padre ad € 200,00 mensili, oltre al 50% spese straordinarie.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente causa riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e il figlio nato dalla relazione tra gli stessi.
Durante l'anno 2019 le parti iniziavano una convivenza more uxorio e stabilivano quale comune dimora l'abitazione di Via dei Devoto 91 in LA, luogo di residenza del padre e dove anche la madre stabiliva la propria residenza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Da questa relazione nasceva, in data 27.09.2021, il figlio di nome
[...]
. Persona_1
Pochi mesi dopo nel corso dell'anno 2022 il rapporto tra i genitori ha iniziato ad incrinarsi.
2. Deduce il padre ricorrente che le parti decidevano consensualmente di porre termine alla loro relazione sentimentale ma, malgrado ciò, decidevano di continuare a convivere nell'abitazione di Via dei Devoto 91 a LA.
Deduce ancora il padre che successivamente la sig.ra decideva Persona_1 arbitrariamente di abbandonare l'abitazione comune, senza minimamente tenere conto del superiore interesse del figlio minore ad una vita stabile e tranquilla, insieme con i propri genitori.
La sig.ra si traferiva quindi in TE in data 6.12.2022, con il figlio, PE presso l'abitazione della propria madre, sita in TE (TS), Piazzale Alcide De
Gasperi 3 int. 4.
Deduce ancora il ricorrente che, nonostante le sue numerose richieste di far ritorno presso l'abitazione in LA, la Sig.ra si è trattenuta in Persona_1
TE insieme al figlio, senza minimamente condividere la decisione con l'esponente e senza dare un termine per il ritorno a casa. Inoltre il giorno di Natale, la sig.ra ha comunicato all'esponente l'intenzione di non Persona_1 fare più ritorno a LA e di volersi stabilire definitivamente, con il proprio figlio, a TE presso l'abitazione della di lei madre.
3. In ordine alla fine della relazione la ricorrente ha invece dedotto di non essersi “arbitrariamente” allontanata dalla casa di LA con il figlio ma che vi era stato un accordo tra i genitori che la madre si recasse a TE con il bimbo dal 6.12.2022 per le vacanze di Natale. Evidenzia la madre che in quei giorni il signor prendeva il covid, per cui i genitori Parte_1 decidevano che il bambino sarebbe rimasto con la madre a TE fino a quando il padre non si fosse negativizzato e avesse riparato la caldaia dell'appartamento di LA che, nel frattempo, si era guastata. Evidenzia ancora che, di fronte ai Carabinieri di LA, il padre ammetteva di conoscere perfettamente il luogo ove si era recata la resistente col figlio con il consenso del padre e non “arbitrariamente” o “contro la volontà del padre” e che vi era un accordo con la IG che rimanesse col figlio a Persona_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 TE per tutte le festività natalizie e poi ritornare a LA ai primi del mese di gennaio 2023, quando poi il padre è tornato a prendere il minore. Effettivamente il procedimento per sottrazione di minori è stato archiviato. La resistente deduce poi di avere acconsentito che il signor Parte_1 ai primi di gennaio 2023 riportasse il bimbo a LA, con l'accordo che lei lo avrebbe ripreso a febbraio 2023. Deduce ancora di avere sottoscritto il 02.02.2023 un contratto di lavoro, successivamente rinnovato fino al gennaio 2024 alle dipendenze della
[...]
con sede a TE e quindi di non avere avuto diritto Controparte_2
a permessi e/o ferie, per cui lavorando anche il sabato non riusciva a recarsi a LA, se non la domenica in giornata, ma con estrema difficoltà atteso che non avendo la patente, il viaggio risultava particolarmente lungo e tortuoso, dovendo effettuare parecchi cambi tra treni e pullman. Evidenzia di avere avuto un giorno di permesso il 03.04.2023 e di essersi recata immediatamente a LA con viaggiò di notte, terminato il lavoro (alle 18:30) con partenza in pullman alle 22:10 e arrivò a Genova alle 6:30 e treno per LA, giungendovi alle 8:15. Da metà aprile la IG ottenne poi dal datore di lavoro permessi per due fine settimana al mese per recarsi da Persona_1
Da allora deduce di avere visto il bambino due o tre volte al mese nei fine settimana, sempre andando a LA, spesso in albergo. Ad agosto 2023 la madre ha portato a TE per una settimana dal Persona_1
20.08.2023 al 27.08.2023, mentre a settembre si è recata la madre a LA per quasi una settimana. A questa ricostruzione del primo periodo della separazione dei due conviventi si aggiunge l'episodio, dedotto dalla ricorrente, che sarebbe avvenuto il 22.10.2023, quando la IG si trovava a LA per fare Controparte_1 visita al figlio e veniva aggredita fisicamente dal padre del minore in stato di ubriachezza, fatto per cui ha sporto denuncia.
4. Da tale ricostruzione iniziale dei fatti è emerso che in realtà le parti, seppur con difficoltà e nell'ambito di un contrasto determinato soprattutto dal fatto che il padre chiedeva un ritorno stabile del figlio a LA (offrendo, a suo dire, anche la casa alla madre e trovandole una offerta di lavoro) mentre la madre intendeva restare a TE, avevano comunque trovato un accordo nel gestire il figlio a periodi alternati. All'esito dell'udienza del 30 novembre 2023 le parti concordavano una frequentazione alternata del minore tra la residenza del padre a Chiavari e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 quella della madre a TE del seguente tenore: “le parti concordano che nel mese di dicembre il minore resterà presso il padre. Domenica 17 dicembre la madre verrà a Genova a trovare il figlio, starà con lui tutta la giornata, e poi lo lascerà dal padre. La madre si recherà dalla nonna paterna a prendere il bambino e lo riconsegnerà a sera, prima di partire, sempre alla nonna paterna. Nel mese di gennaio il minore starà con la madre a TE: sarà il padre a portarlo a TE il 1 gennaio 2024 e lo consegnerà alla nonna materna. La madre riporterà il figlio a LA il 4 febbraio 2023 che è domenica consegnandolo alla nonna paterna. La sig.ra sposterà la residenza da LA a PE
TE via Alcide De Gasperi 3 int. 4 entro il mese di dicembre. Per ora le parti provvederanno al mantenimento diretto e a dividere le spese straordinarie se ve ne fossero. Ciascuno dei due genitori provvederà alle spese per il nido per il periodo in cui il minore starà con loro. Il giudice dispone che i servizi sociali di LA trasmettano relazione sugli interventi effettuati presso il nucleo familiare. Il giudice dispone che i servizi sociali di TE effettuino un sopralluogo presso il nucleo familiare della madre, sito in via Alcide De Gasperi 3 int. 4 e relazionino a questo ufficio entro il 24 dicembre 2023.
5. Veniva quindi disposto accertamento tramite i servizi sociali su entrambi i genitori, i luoghi di residenza e i relativi nuclei familiari.
5.1. I servizi sociali di TE effettuavano in data 3 gennaio 2024 un sopralluogo presso l'abitazione della madre, sita in piazzale Alcide De Gasperi 3/4 a TE, intestata alla IG (Castiglione delle Stiviere, Controparte_3
2/3/1971; C.F.: ), nonna del minore. C.F._4
Riferivano che: “L'alloggio è collocato all'interno di un comprensorio di edilizia popolare. Il quartiere in cui è situato è relativamente tranquillo: si registrano alcune situazioni di persone e nuclei fragili monitorate dai Servizi, che hanno un presidio quotidiano all'interno del comprensorio stesso, dove vengono organizzate attività sociali per le diverse età. L'alloggio della IG è costituito da una cucina abitabile, un CP_3 soggiorno, due camere da letto, un bagno e due disimpegni. Gli spazi, l'arredamento e l'igiene generale dell'abitazione sono adeguati. Sono presenti due gatti, ben curati, che accedono esclusivamente alla zona giorno. Durante la visita domiciliare, oltre alla IG e alla IG erano presenti il sig. Controparte_1 CP_3 Pt_3
(TE, 11/02/1954; C.F. ), nonno materno del piccolo
[...] C.F._5
e la zia, (TE, 6/3/1998; C.F. . Per la PE Persona_2 C.F._6 durata della visita tutti gli adulti presenti hanno mostrato di interagire positivamente con il bambino, il quale si mostrava a suo agio nel contesto, molto attivo e sereno. Il nucleo è noto al Servizio sociale sia per la situazione di salute della IG e CP_3
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 della figlia sia per una pregressa presa in carico della madre di da Per_2 PE minorenne, conclusa positivamente con un progetto di autonomia. Il nucleo familiare ha sempre collaborato con il Servizio sociale per il fronteggiamento delle difficoltà. La sig.ra e il sig. sono separati ma mantengono una buona Controparte_3 Parte_3 relazione tra loro. La situazione familiare dal punto di vista sociosanitario è complessa: la IG e la figlia sono entrambe seguite dall'Unità Persone con CP_3 Per_2 disabilità ed hanno bisogno del supporto costante dei familiari nel quotidiano. Per_2 dispone di un alloggio nello stesso comprensorio, ma trascorre molto tempo
[...] presso la madre.
5.2. Durante un successivo colloquio, in data 15 gennaio 2024, la IG PE
riferiva ai servizi sociali di TE di aver avviato le ricerche per una
[...] soluzione abitativa diversa, poiché considera l'attuale sistemazione temporanea. Sente l'esigenza di lasciare la madre più tranquilla e non considera l'abitazione del nonno, sig. adeguata ai bisogni di La IG ha pertanto rinviato il Parte_3 PE cambio di residenza al momento in cui avrà un suo alloggio. La IG PE
ha anche riferito di frequentare un uomo, il sig.
[...] Persona_3
(Santafè de Bogotà 28/02/1996, C.F. ), che la supporta e che si è C.F._7 reso disponibile a incontrare gli operatori del Servizio sociale. La IG PE
riferisce comunque di essere intimorita dalla reazione che potrebbe avere il
[...] padre di a questa nuova relazione e al coinvolgimento del suo attuale compagno
PE nella vita del figlio. In questo periodo la IG ha fatto varie Persona_1 ricerche per iscrivere in un nido d'infanzia, ma attualmente sia le strutture
PE pubbliche che private nella città di TE non hanno posti disponibili. L'inserimento è ancora più difficile per un bambino che non è costantemente presente sul territorio. Di conseguenza, la IG ha individuato una babysitter per prendersi cura di
PE mentre lei è al lavoro, sebbene durante questo periodo abbia potuto usufruire delle ferie per trascorrere del tempo con il figlio. La IG ha evidenziato Persona_1 delle difficoltà nelle videochiamate con il padre di durante le quali il bambino
PE manifesta aggressività fisica nei suoi confronti. Riferisce che tale aggressività si manifesta solo durante queste chiamate e si placa una volta che la videochiamata è terminata.
I servizi sociali di TE evidenziavano una situazione complessa di tensione e conflittualità all'interno della coppia genitoriale che, unita alla distanza fisica e alla mancanza di fiducia reciproca, richiedeva che i servizi competenti – al fine di garantire il benessere di e la costruzione di un ambiente familiare PE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 stabile e sano – intervenissero con un monitoraggio e un supporto sia durante il periodo in cui è con il padre che durante quello in cui è con la madre. PE
Evidenziavano inoltre che conflittualità e mancanza di fiducia sono ulteriormente evidenziate dalle e-mail inviate in data 2/1/024 e 18/1/2024 dall'avvocato del signor il quale ha sollecitato il Servizio Parte_1 sociale a effettuare controlli non esplicitamente richiesti dal tribunale in indirizzo (e non realizzabili da parte del Servizio sociale). Si riporta per completezza la richiesta dell'avvocato: “Al mio cliente risulta che il bambino sia stato portato dalla madre altrove e non presso la residenza della nonna materna di cui sopra. Tale grave comportamento DEVE essere da Voi accertato. Ogni inadempimento ai doveri che incombono sui servizi sociali, determinerà responsabilità che il mio cliente intende far valere nelle competenti sedi. Per i motivi di cui sopra, invito nuovamente i Servizi Sociali a voler effettuare i dovuti controlli presso l'abitazione della nonna materna sita in TE, via Alcide De Gasperi 3 int. 4, esortando ad effettuare Controparte_3 sopralluoghi soprattutto nelle ore serali ed al mattino presto, onde verificare che il bambino effettivamente viva e dorma presso detto immobile. Segnalo che da quel che il padre riesce a comprendere a distanza, il bambino non gode neppure di ottima salute in questo periodo. Segnalo che la sig.ra allo stato non ha ancora Controparte_1 trasferito la propria residenza da LA a Tireste, nonostante si fosse a ciò impegnata davanti al Giudice”.
Evidenziavano infine i servizi di non aver dato seguito alle richieste e alle sollecitazioni dei legali di parte dei genitori in quanto il Servizio sociale non è la sede del contenzioso, ma quella di supporto e sostegno alle famiglie e alle persone.
5.3. Relazionavano a loro volta i servizi sociali di LA evidenziando che una parte dei contenuti della relazione erano già stati trasmessi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni in data 13 aprile 2023. Dalla relazione emergeva che il sig. risiede a LA in un Pt_1 appartamento in locazione. Lo stesso lavorava in un bar ed aveva cambiato lavoro per trovare una diversa occupazione, maggiormente conciliabile con i turni di lavoro della ex compagna. Evidenziavano i servizi che dall'estate del 2022 i due vivevano da separati in casa a causa del forte stress che i turni di lavoro provocavano in loro. Nel mese di dicembre 2022 il nucleo familiare era stato in vacanza a Venezia, Londra e infine TE ove la madre aveva la propria famiglia che non vedeva da circa sei anni. Il periodo a TE di e si era prolungato in accordo con il CP_1 PE padre in conseguenza del covid e di un guasto alla caldaia nell'appartamento di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 LA. Il padre poi si era recato a prendere il figlio a TE in data 4 gennaio
2023 sostenendo un colloquio di lavoro a TE ma, nonostante l'esito positivo e la possibilità di iniziare subito la nuova attività lavorativa, il padre aveva preferito rientrare a LA insieme al figlio mentre la madre, in data 20.1.2023, avrebbe detto all'ex compagno di voler rimanere sul territorio di TE. In sede di colloquio il padre riferiva di temere che volesse sistemarsi a CP_1
TE e poi chiedere l'affidamento del figlio mentre di questi si era occupato esclusivamente lui negli ultimi tempi. Riferiva infine che in occasione di una discussione con quest'ultima aveva contattato i Carabinieri mentre in CP_1 occasione di un altro diverbio i toni si sarebbero accesi, inducendo lo stesso a metterle “le mani al collo” in un momento di esasperazione.
In data 3.4.2023 il servizio sociale di LA incontrava la madre che evidenziava di risiedere in quel momento a TE presso il padre. La madre narrava il suo vissuto di collocazione in una comunità e la decisione di avere un figlio con il ricorrente. La madre precisava poi di lavorare a TE presso una cooperativa impegnata in attività ospedaliere da lunedì al sabato, mezza giornata, su turnistiche e di non lavorare mai oltre le 18 per potersi occupare del figlio. Riferiva inoltre di avere trovato a TE un appartamento in locazione e riferiva che il padre era a conoscenze della di lei volontà di trasferirsi a TE. Confermava quindi che la coppia si era recata da un legale per raggiungere un accordo sull'affidamento senza poi riprendere il contatto confidando di riuscire autonomamente a trovare un accordo con l'ex compagno. A sua volta la madre riferiva di essere preoccupata, perché a conoscenza della volontà del padre di presentare istanza di affidamento esclusivo del figlio qualora avesse deciso di rimanere a TE mentre lei non avrebbe voluto presentare tale istanza perché reputava il sig. un buon padre. Pt_1
Evidenziavano i servizi che la madre sosteneva di essere in grado di occuparsi del minore ove a lei affidato e di aver chiesto a di raggiungerlo a TE Pt_1 ma questi non voleva.
Il servizio sociale di LA incontrava poi il padre il 23 giugno 2023, il 2 ottobre 2023 e il 28 dicembre 2023. riportava di aver trovato un accordo con rispetto all'orario delle Pt_1 CP_1 videochiamate madre/figlio serali e che la madre si recava a LA per una
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 giornata e veniva ospitata presso la di lui abitazione. Riferiva di essere disponibile ad aiutare la madre in ogni modo ove fosse ritornata in Liguria. Nel colloquio del giugno 2023 dichiarava di avere trovato una nuova occupazione lavorativa presso un bar di Chiavari e che il figlio, quando non all'asilo, stava con la baby-sitter o la nonna paterna. Riferiva di essere riuscito a trovare un accordo con l'asilo nido per il periodo estivo. Il padre dichiarava poi di essere preoccupato per il figlio che vedeva “grasso” e di averlo portato dal pediatra che gli diceva che era normopeso. PE
Nei colloqui successivi il padre lamentava che probabilmente il figlio non stava nell'abitazione della nonna materna come dichiarato dalla madre.
Il servizio sociale incontrava poi la madre in data 3 luglio 2023, 28 settembre 2023 e 2 e 24 gennaio 2024.
La madre riferiva di essere in procinto di affittare un appartamento e di voler rimanere a TE recandosi due volte al mese in Liguria. Ribadiva di voler aiutare il padre a trasferirsi a TE. Dal 15 gennaio la madre otteneva il contratto a tempo indeterminato. Emergevano poi contrasti tra i genitori in ordine alle modalità di accudimento del figlio, cura delle malattie e tempi di telefonate. Infine la madre dichiarava che lei e il minore non risiedono presso l'abitazione materna ma presso l'abitazione del di lei compagno.
6. All'udienza del 5 febbraio 2024 il padre dichiarava: Il bambino è rientrato ieri a casa, è entrato subito nella routine e si ricorda tutto e sta bene. Stamattina l'ho lasciato con mia mamma. Quando l'ho portato a TE a prenderlo c'erano i genitori di CP_1 ma non e c'era il compagno di . Dai filmati ho visto che il bambino viene CP_1 CP_1 portato nella casa del nuovo compagno del padre. non mi dice chi è la baby sitter a CP_1 cui lascia il figlio, non mi dice con chi sta, non so dove dorme, non ho i numeri di telefono della madre, non so che lavori fa. Non mi ha neanche fatto vedere la documentazione di quando mio figlio è stato male.
A sua volta la madre dichiarava: “Io non convivo: ho una relazione con il nuovo compagno che è disponibile a farsi conoscere dai servizi sociali. Ora mi sono trasferita provvisoriamente da lui perché mia mamma si è aggravata ma io voglio andare a vivere con mio figlio in una abitazione tutta mia. Ho dato incarico ad una agenzia di trovarmi una casa, produco il contratto, e appena la trovo mi trasferisco. Non ho potuto ancora spostare la residenza perché sto aspettando di trovare la casa. Il fatto che mio figlio abbia
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 la residenza a LA mi impedisce di accedere all'asilo comunale. Mio figlio ha passato le notti sempre con me e mia mamma non con il mio compagno. Sono disponibile a dare il nome della baby sitter (che non mi è mai stato chiesto) e si chiama tel. 3479695075. Testimone_1
Le parti chiedevano entrambe di iscrivere il figlio in un asilo della propria città.
All'esito dell'udienza i genitori concordavano che durante il mese in cui il bambino starà con un genitore l'altro genitore potrà venire a vederlo a TE (il padre) o a LA (la madre) prendendolo per tutta la giornata. La madre verrà a vedere il figlio il 18 febbraio 2024 a LA. Il padre andrà a vedere il figlio il 18 marzo 2024 a TE. Per la riconsegna a marzo il padre porterà il figlio a TE il 4 marzo 2024. La madre si impegna a depositare il contratto di affitto della nuova casa entro il 29 febbraio 2024 altrimenti a marzo terrà il minore dalla madre e non dal compagno.
Successivamente all'udienza il padre chiedeva di verificare dove vivesse realmente la madre mentre la madre depositava contratto di locazione sottoscritto in data 27.03.2024, registrato il 15.04.2024, avente ad oggetto immobile sito a TE in via Rossetti n. 28, composto da n. 4 vani.
7. Con ordinanza del 24 aprile 2024 il Tribunale disponeva la prosecuzione del regime alternato tra i genitori per cui nel mese di maggio il minore sarebbe dovuto stare a TE (a partire quantomeno dal 6 maggio 2024 salvo diversi accordi tra le parti con accompagnamento da parte del padre a TE) e nel mese di giugno a LA (a partire dal 3 giugno 2024 con accompagnamento da parte della madre a LA).
Disponeva un monitoraggio costante da parte dei servizi sociali di LA e TE per i periodi in cui il minore starà presso i due genitori, monitoraggio che doveva riguardare tutto il nucleo familiare dei due genitori che ruota intorno al minore e chiedeva ai servizi sociali di LA e TE di offrire un servizio di supporto ai genitori durante i periodi in cui il minore è collocato presso di loro. Chiedeva infine ai servizi sociali di TE di verificare l'attuale collocazione abitativa della madre attraverso una ispezione domiciliare (la madre ha depositato contratto di locazione di nuovo immobile con modifica della residenza) nonché di conoscere il nuovo partner della madre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 Disponeva infine che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio e al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
8. Con successiva relazione i servizi sociali di LA procedevano a visita sia presso l'abitazione paterna in LA che presso l'abitazione della nonna paterna in Chiavari trovandole in ordine e accoglienti per il figlio. Il padre ribadiva le proprie preoccupazioni in ordine all'accudimento del figlio da parte della madre, non sapendo dove dormiva e con chi stava e PE sosteneva che il compagno della sig.ra viveva presso quest'ultima e che il PE figlio avrebbe chiamato “papà” questa persona. Dalla relazione emergeva che poi il figlio frequentava l'asilo nido di Cavi di LA mentre nei giorni festivi il padre aveva trovato una baby sitter. La nonna paterna riferiva poi ai servizi sociali che nell'ultimo periodo vedeva il nipote più sereno a TE di quanto non avveniva all'inizio. Emergevano inoltre i contrasti tra i genitori riguardo all'alimentazione del figlio.
Perveniva ulteriore relazione dei servizi sociali di TE che evidenziavano di avere effettuato visita domiciliare in data 27 maggio 2024 presso l'abitazione, sita in via G. Rossetti 28 a TE, intestata alla IG . Controparte_1
Riferivano i servizi che l'appartamento è situato in una zona relativamente centrale e ben servita della città. Il contesto urbano offre accesso immediato a servizi essenziali, quali negozi, scuole e trasporti pubblici, rendendo la posizione particolarmente vantaggiosa per una famiglia con bambini. L'abitazione si trova al piano rialzato di un palazzo di recente ristrutturazione. L'interno dell'appartamento si presenta bene organizzato e strutturato, con stanze spaziose che creano un ambiente abitativo confortevole. L'appartamento è composto da una cucina, un bagno, un ampio soggiorno, un disimpegno e una camera da letto dotata di letto matrimoniale;
è termo-autonomo, garantendo così un'efficiente gestione del comfort climatico. La IG PE
dimostra cura e attenzione nell'organizzare e mantenere l'appartamento.
[...]
L'ambiente è pulito e ordinato, adeguato ad accogliere un bambino: tutti gli oggetti e i vestiti di sono meticolosamente sistemati. PE
Il servizio evidenziava poi che per attivare un adeguato supporto alla madre – al fine di assicurare il benessere psicologico ed educativo del bambino – aveva inviato alla SC Salute della Donna, dell'Età Evolutiva e della Famiglia scheda di segnalazione secondo i protocolli di collaborazione previsti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Evidenziava poi che per realizzare il monitoraggio con tutte le persone che gravitano intorno al minore, il Servizio Sociale scrivente riteneva necessario attivare un intervento educativo domiciliare di media intensità che però non era possibile in assenza di residenza del bambino a TE.
8.1. Il servizio programmava comunque per il 12 giugno p.v. un appuntamento di conoscenza con il compagno della IG , sig. Persona_1 [...]
nonché con i genitori di quest'ultimo, signori Persona_3 [...]
(Napoli, 30/10/1959; CF ) e Per_4 C.F._8 Persona_5
(Villaco, 10/01/1961; CF: ).
[...] C.F._9
Evidenziava poi il servizio che la famiglia della IG è Persona_1 conosciuta dai Servizi, che si occupano dell'assistenza alla IG e Controparte_3 alla figlia entrambe persone con disabilità. Il sig. ha sempre Persona_2 PE avuto un comportamento accudente e si è preso cura dei familiari, collaborando in modo adeguato e costante con i Servizi. Il contributo del nonno materno nella gestione di è essenziale e si sottolinea che, nonostante le limitazioni della nonna e della zia, il PE supporto familiare resta solido e positivo per il bambino.
Evidenziava inoltre che il Servizio Sociale ha preso contatto con il Dipartimento Scuola Educazione del Comune per verificare la possibilità di inserire il piccolo in PE una scuola per l'infanzia comunale per il prossimo anno scolastico. La frequenza delle strutture private, attualmente garantita dalla sig.ra , comporta un Persona_1 costo elevato che, se paragonato alle sue entrate e uscite, potrebbe a lungo andare metterla in difficoltà nel coprire le spese di gestione della casa e della quotidianità.
Evidenziava infine il Servizio che a TE viene accolto in un ambiente PE sereno, l'appartamento offre un ambiente abitativo adeguato e ben strutturato, in un contesto cittadino favorevole. La IG tuttavia segnala che i Persona_1 momenti delle videochiamate tra e il sig sono momenti PE Parte_1 di tensione. La IG riferisce che il padre del bambino continua ad avere un comportamento indagatore e ipercontrollante: “Contatta conoscenti per monitorare i miei spostamenti e i miei comportamenti in ogni momento”. Inoltre durante la videochiamata il sig. riferisce la IG piangendo, Parte_1
“pretende di poter vedere ogni angolo della casa per valutarlo”.
9. Il giorno 25 ottobre 2024 le parti comparivano all'udienza fissata alle ore 16.00.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 Venivano sentiti i servizi sociali di LA ed in particolare la Dott.ssa Per_6 la quale dichiarava: Posso dire che il papà ha una rete familiare conosciuta
[...] dal servizio in materia diretta tramite colloquio ed accesso domiciliare presso la nonna materna e un lavoro stabile. Riteniamo necessario che il bambino abbia una collocazione stabile. Eravamo a conoscenza della questione dell'incontinenza urinaria. Se si vuole arrivare a una valutazione del bambino ci vuole una collocazione stabile. Per lo stesso motivo mi sono trovata in difficoltà a richiedere una valutazione alla scuola.
10. Perveniva ulteriore relazione dei servizi sociali di TE in data 7.11.2024 con la quale evidenziavano di avere effettuato, in data 6.11.2024, una ulteriore visita domiciliare presso l'abitazione situata in via G.Rossetti 28 a TE, visita che confermava quanto riportato nella relazione del 4 giugno 2024 e sopra riportato. I servizi sociali confermavano che la madre dimostra cura nell'ambiente domestico e competenza nell'adattarlo alle esigenze di un bambino della fascia di età di evidenziavano che all'interno dell'abitazione è presente una PE stanza appositamente dedicata al bambino, arredata con un lettino, giochi e decorazioni adeguate.
Riferivano che la madre dichiarava di sentirsi svalutata e denigrata dal padre davanti al bambino non riconoscendo questi il valore degli insegnamenti che cerca di trasmettere a e che la stessa si sentiva sempre più stanca e in PE difficoltà per gli atteggiamenti del padre del minore. Evidenziava che il bambino riproponeva i medesimi comportamenti e il medesimo linguaggio del padre e che ultimamente, al suo arrivo a TE, il bambino aveva manifestato comportamenti oppositivi nei confronti del sig. e che si Persona_3 rivolgeva a lei con epiteti volgari.
I servizi evidenziavano di avere attivato un supporto psicologico per la madre per aiutarla a far fronte a questa situazione. La psicologa incaricata di tale supporto riferiva che la IG risultava essere una “mamma molto PE concentrata sui bisogni di e che, nonostante la situazione, si aspetta di riuscire a PE costruire un rapporto sereno di dialogo con il sig. al fine di Parte_1 condividere i bisogni di crescita e sviluppo di PE
Il servizio si rivolgeva poi al Dipartimento Scuola ed Educazione del Comune di TE ottenendo di inserire il piccolo in una scuola dell'infanzia PE comunale, nonostante la mancanza del requisito di residenza e della continuità
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 della presenza sul territorio di TE: scuola che cominciava a PE frequentare dal 12 settembre 2024, con un inserimento graduale e sereno. Il servizio attivava poi un servizio di sostegno socio-educativo domiciliare per offrire, come richiesto dal Tribunale, un servizio di supporto ai genitori ed estendere l'osservazione e il monitoraggio anche al nuovo partner della madre.
Provvedevano poi ad incontrare il compagno della sig.ra e i genitori di PE quest'ultimo che mostravano disponibilità a collaborare e accogliere la figura educativa anche in casa propria, qualora il servizio lo ritenesse necessario. I genitori del parlavano del piccolo con parole e toni amorevoli, Per_3 PE descrivendolo come un bambino affettuoso e tranquillo e affermavano di essere molto affezionati a lui e di apprezzare il tempo trascorso insieme. Si dichiaravano inoltre disponibili a supportare la madre nella gestione del bambino ogni volta che ne aveva bisogno. Esprimevano inoltre preoccupazione per alcune telefonate ricevute dal padre di alle quali avevano assistito, PE percependo da parte del sig. un comportamento da loro valutato come Pt_1 fortemente intrusivo e ipercontrollante.
I servizi evidenziavano infine la storia del sig. quale figlio adottivo ed Per_3 evidenziavano che lo stesso era ormai inserito nel mondo del lavoro svolgendo due lavori.
Alla luce dell'esito positivo dei colloqui, della disponibilità della madre di affidarsi ai servizi sociali e delle osservazioni favorevoli inviate dalla scuola i servizi concludevano che la situazione del piccolo quando è a TE, PE non presenta elementi di criticità che richiedano interventi urgenti: evidenziavano che i servizi avrebbero svolto principalmente una funzione di osservazione, monitorando la situazione al solo fine di fornire maggiori elementi per una valutazione e di stemperare eventuali tensioni con il padre del bambino. I servizi evidenziavano la necessità che entrambi i genitori collaborassero attivamente per garantire al figlio una crescita stabile, serena e senza esposizione ai conflitti: evidenziavano l'importanza di evitare che PE assistesse a comportamenti ed espressioni aggressive e la necessità di escluderlo da conflitti tra adulti al fine di garantire la sua serenità e il suo equilibrio emotivo (in particolare evidenziavano preoccupazioni rispetto ai comportamenti verbali del padre).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 11. Con pressoché contemporanea relazione i servizi sociali di LA confermavano quanto già riferito all'udienza del 25.10.2024 ed evidenziavano la necessità di rivedere l'attuale regime di visita di con le figure genitoriali PE che, allo stato attuale, prevede una mensilità alternata. Ad avviso del servizio tale regime di frequentazione non permette al minore una stabilità, necessaria invece, soprattutto alla luce della di lui tenera età. Evidenziavano che una stabilità, anche nella frequentazione scolastica, possa solo che giovare al minore. Ribadivano l'esistenza di una rete a favore del minore anche in LA (padre e nonna paterna).
12. All'ultima udienza il sig. dichiarava di guadagnare in oggi 1400 Euro Pt_1 al mese e chiedeva di essere autorizzato a iscrivere il figlio all'asilo pubblico di LA La sig.ra dichiarava di guadagnare in oggi 1200 Euro al mese e PE chiedeva la residenza presso di sé del minore per poter iscrivere il figlio all'asilo pubblico di TE
Dopo discussione le parti concordavano il seguente calendario per l'estate: a) Il bambino sta attualmente presso il padre;
b) Il 1 luglio il padre porterà il bambino a TE dalla madre;
c) Il 15 luglio il padre andrà a TE a trovare il bambino;
d) Il 4 agosto la madre porterà il bambino a LA;
e) Il 2 settembre il padre porterà il bambino a TE dalla madre;
f) La madre terrà il bambino fino a fine settembre in attesa della decisione del tribunale Il giudice invita le parti a produrre : La dichiarazione dei redditi del 2023 per il 2024 Le buste paga dei mesi da gennaio a maggio 2024
13. La lunga istruttoria non ha permesso di raggiungere un accordo tra le parti in ordine alla collocazione prevalente del minore: come si evince dai verbali sono stati raggiunti solo accordi parziali di volta in volta, prevedendo che il minore stesse con entrambi i genitori sostanzialmente a mesi alterni.
Peraltro tale soluzione ha di fatto impedito a la frequentazione stabile di PE una scuola dell'infanzia ed appare comunque non attuabile nel momento in cui il minore dovrà cominciare la scuola dell'obbligo che, ovviamente, deve essere frequentata sempre e nello stesso luogo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16 Entrambi i servizi sociali hanno chiaramente evidenziato che la collocazione del minore deve essere stabile presso una delle due città soprattutto al fine di permettere al minore di frequentare la scuola dell'infanzia e successivamente la scuola elementare e che tale stabilità della collocazione è indispensabile per la crescita del minore, la sua maturazione personale e sociale, la sua istruzione.
Va ricordato, a tale proposito, che in questi procedimenti “il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare”.
Nel caso di specie è evidente che la distanza di oltre 500 km tra i due genitori, la collocazione degli stessi in ambiti sociali e familiari diversi, la necessità che il minore frequenti una scuola con continuità e senza assenze (soprattutto quando sarà la scuola elementare ma sicuramente già per la scuola dell'infanzia) e quindi la necessità che la sua collocazione, nei giorni di frequentazione scolastica, sia vicina alla scuola, impongono di stabilire se la collocazione prevalente del minore debba essere in LA presso il padre o in TE presso la madre, non potendosi prevedere una collocazione alternata nei periodi di frequenza scolastica.
A tale proposito va sottolineato come anche la frequentazione della scuola dell'Infanzia è importante in quanto la Scuola dell'Infanzia permette ai bambini di sviluppare l'identità e le competenze, inserirsi socialmente, generare il senso civico, accrescere l'autonomia, aumentare la fiducia in se stessi, educare alla salute, sviluppare le competenze cognitive e motorie, promuovere lo sviluppo sociale/psicologico e relazionale, sviluppare le abilità emotive e linguistiche.
Come evidenziato nelle relazioni dei servizi sociali la collocazione alternata nelle due città ha impedito a di frequentare stabilmente una scuola PE dell'infanzia: e ciò non solo, ed in realtà non tanto, per ragioni burocratiche
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 17 legate alla residenza quanto per il fatto che la frequentazione di una scuola presuppone una collocazione stabile in un contesto territoriale e un rapporto costante, durante tutto l'anno scolastico, con i propri pari. Sicchè la decisione sulla collocazione deve permettere già dal prossimo anno scolastico, ossia dal 1 settembre 2026, di iscrivere definitivamente ad una PE scuola pubblica in una delle due città.
14. Ai fini della decisione va preliminarmente evidenziato che le varie relazioni dei servizi sociali hanno evidenziato che: a) entrambi i genitori possiedono adeguate capacità genitoriali e quindi possono accudire e tenere con sé il minore;
la madre sembra aver superato le difficoltà iniziali, ha raggiunto una stabilità lavorativa e conduce in locazione un immobile più adeguato per ospitare il figlio;
il padre ha sempre dimostrato di saper gestire ed accudire il figlio utilizzando la propria rete parentale ed anch'egli ha predisposto per il figlio un ambiente domestico adeguato;
va detto che anche la madre dispone di una rete parentale adeguata;
b) la madre lamenta un atteggiamento ipercontrollante del padre che evidentemente continua a manifestare diffidenza verso le capacità genitoriali della madre, diffidenza sicuramente accentuata dal fatto che la madre ha un nuovo compagno;
peraltro le doglianze della madre (cui corrispondono inverse doglianze del padre che lamenta l'incapacità della madre di gestire il minore, ad esempio per quanto riguarda le abitudini alimentari) sono la conseguenza di un conflitto tra genitori mai superato e probabilmente dalle modalità con cui la relazione si è interrotta, interruzione forse non accettata dal padre il cui giudizio risulta condizionato dalla diffidenza verso il nuovo partner della ex convivente;
c) si deve ritenere che l'allontanamento della madre da LA sia avvenuto sulla base di accordi raggiunti tra le parti e non è stato un allontanamento improvviso e inopinato: in realtà, come lo stesso padre ha dichiarato ai servizi sociali, egli era a conoscenza della volontà della madre di tornare a TE e l'ha pure accompagnata inizialmente a TE assieme al minore: peraltro la madre voleva ritornare nel proprio ambiente familiare anche se il padre si è sempre offerto di ospitarla a TE;
d) appare irrilevante in tale contesto l'episodio, citato dalla madre e per cui il padre è stato rinviato a giudizio: si tratta di un episodio avvenuto quando ormai la relazione si era interrotta, non è stato il motivo della interruzione della relazione e neppure dell'allontanamento della madre ma un episodio la cui
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 18 sussistenza e gravità andrà valutata in sede penale ma che non modifica il giudizio di capacità genitoriale di entrambi i genitori;
e) va peraltro sottolineato che il progetto di vita delle parti è apparso debole fin dall'inizio: probabilmente anche per i suoi trascorsi di allontanamento dal nucleo familiare la madre ha sentito il bisogno di trovare un compagno (trovato in LA) e poi ha sentito la necessità di tornare alle sue origini presso i genitori biologici: tale situazione spiega il perché del trasferimento a TE, stante l'evidente insoddisfazione della madre per la relazione con il padre del minore, la fine di tale relazione (fine non molto accettata dal padre) e la necessità per la madre di rientrare in un ambiente più familiare ed accudente anche per lei. f) a fronte di tale progetto di vita, del tutto debole se non occasionale, in oggi la madre sembra avere raggiunto una propria stabilità emotiva, affettiva, sociale e lavorativa in TE.
15. Si deve quindi valutare se la collocazione prevalente sia presso la madre o il padre partendo da una capacità genitoriale equivalente per entrambi genitori ma con la necessità di dare una collocazione stabile al minore anche per permettere l'attivazione dei supporti proposti dai servizi sociali, collocazione stabile che non appare ulteriormente differibile proprio per la necessità di iscrivere ad una scuola dell'infanzia a partire da settembre 2025. PE
A tale proposito ritiene questo Tribunale che la collocazione prevalente debba essere stabilita presso la madre. E invero indubbio che la tenera età del minore imponga di non separarlo stabilmente e per lunghi periodi dall'ambiente materno e di non introdurre cesure in quel rapporto affettivo che ordinariamente in bambini così piccoli si instaura con la madre.
Ed invero in questa età il profilo accudente ed accogliente della madre è più rilevante di quello normativo più proprio della figura paterna.
Ma soprattutto, tenuto conto che la separazione dei genitori è comunque un trauma per un bambino, sotto tale profilo è sicuramente più traumatica la separazione dalla madre rispetto a quella dal padre. Ed invero non vedere la madre per lunghi periodi, come la frequentazione di una scuola a LA imporrebbe, impedirebbe al minore di maturare quei tratti di affettività ed empatia che solo la frequentazione materna può permettere di sviluppare.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 19 Ne le remore del padre sulla incapacità materna sono idonee a modificare tali conclusioni: invero le relazioni dei servizi sociali escludono una incapacità materna (peraltro la madre ha reperito un lavoro stabile ed una abitazione indipendente dai suoi genitori dimostrando di sapersi rendere autonoma ed autosufficiente) ed anzi, al contrario, evidenziano una adeguata capacità genitoriale che, come noto, si caratterizza per una capacità diadica (di entrare in rapporto col figlio), accudente (di sapersi prendere cura dei bisogni del minore) e preservativa dell'altra figura genitoriale (mai la madre ha impedito al padre di vedere e tenere con sé il figlio, anzi per lunghi periodi glielo ha affidato). Piuttosto le remore del padre sono frutto di un suo intento controllante che probabilmente, in ultima analisi, derivano da una mancata elaborazione del lutto conseguente alla fine della relazione sentimentale tra i genitori.
Tale ultimo profilo, che è stato documentato anche dai servizi sociali che hanno riportato dichiarazioni non solo della madre ma anche dei genitori del nuovo compagno, rappresenta un elemento decisivo per la scelta della collocazione presso la madre.
Ed invero mentre la madre ha sempre garantito la presenza della figura paterna nella vita del minore, il padre invece tende a sminuire il ruolo della madre e proprio le modalità con cui vuole controllare e limitare la autonomia della madre fanno ritenere che, in caso di collocazione prevalente a LA, i rapporti madre/figlio sarebbero a rischio a differenza di quanto avverrebbe per i rapporti padre/figlio in caso di collocazione del minore a TE. Del resto è il padre che ha sempre insistito per controllare dove vivesse la madre, in quale abitazione fosse tenuto il bambino, se tale abitazione fosse adeguata, quali altre figure la madre avesse introdotto nella vita del figlio: accertamenti che, nonostante le doglianze del padre, si sono risolti in un giudizio positivo sia in relazione alla capacità genitoriale della madre, che alla tenuta dell'abitazione ove viene accudito il figlio in TE, che alla validità delle altre figure entrate nella vita della madre e quindi di PE
Ovviamente, dovendo garantire la bigenitorialità nel superiore interesse del minore la collocazione del minore a TE deve prevedere ampi periodi di frequentazione con il padre quando non vi è un obbligo di frequenza scolastica. Pertanto va prevista (come meglio specificato in dispositivo):
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 20 a) una ampia frequentazione con il padre durante le vacanze estive, complessivamente per due mesi su tre anche se non consecutivi nonché durante le vacanze invernali natalizie;
b) una frequentazione durante il mese almeno per un weekend a LA e per due weekend a TE (il padre potrà infatti recarsi a TE e tenere con sé il figlio presso un albergo o una abitazione o un bed&breakfast in TE); c) una frequentazione durante i periodi di feste durante l'anno ove vi siano delle interruzioni dell'obbligo di frequentazione scolastica;
In ordine all'affidamento del minore va previsto l'affidamento congiunto. Tenuto peraltro conto della difficoltà fin qui evidenziatasi nei rapporti tra le parti, appare opportuno incaricare i servizi sociali di TE di: a) garantire la presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita di PE
b) controllare la regolarità delle frequentazioni del minore con i genitori;
c) supportare la madre con l'attivazione di un intervento educativo domiciliare di media intensità nonché di ogni altro supporto ritenuto necessario a favore del minore e, ove accettato, anche della madre.
In ordine agli aspetti economici va previsto un contributo del padre al mantenimento del figlio che, tenuto conto delle maggiori spese che il padre sosterrà per recarsi a TE a vedere il figlio, va quantificato in 140 Euro al mese con sospensione del contributo nei due mesi di ferie estive in cui il padre terrà con sé il figlio. Le spese straordinarie vanno suddivise al 50% tra i genitori.
Stante la reciproca soccombenza delle parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis c.c. e ss.
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore nato il [...] con Persona_1 collocazione dello stesso presso la madre in TE via G. Rossetti 28
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 21 Il padre potrà vedere il figlio, frequentarlo e tenerlo con sé: a) Almeno un weekend al mese a LA, dal sabato mattina fino alla domenica sera, con obbligo della madre di accompagnare il figlio a LA e del padre di riportarlo a TE;
b) Due weekend al mese a TE, dal venerdì dall'uscita dall'asilo o da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo (il padre dovrà recarsi a TE e tenere con sé il figlio presso un albergo o una abitazione o un bed&breakfast in TE); c) Per due mesi non consecutivi durante le vacanze estive con una interruzione, tra ciascuno dei due periodi, di almeno 15 giorni in cui il figlio starà con la madre;
la madre porterà il figlio a LA all'inizio di ogni periodo e il padre lo riporterà a TE alla fine di ogni periodo;
le parti dovranno accordarsi entro il 30 aprile sulla durata di tali periodi;
in assenza di accordo tali periodi saranno così determinati: a. Dal 15 giugno al 15 luglio con il padre;
b. Dal 15 luglio al 31 luglio con la madre;
c. Dal 1 agosto al 31 agosto con il padre;
d. Dal 1 settembre ripresa della regolamentazione ordinaria delle visite d) Durante le vacanze invernali dal 27 dicembre al 6 gennaio: sarà dovere della madre accompagnare il figlio a LA il 27 dicembre e dovere del padre riaccompagnare il figlio a TE il 6 gennaio e) Durante le vacanze pasquali per almeno 3 giorni in TE (il padre dovrà recarsi a TE e tenere con sé il figlio presso un albergo o una abitazione o un bed&breakfast in TE);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 22 Dichiara tenuto il sig. Parte_1
(C.F. al versamento di un assegno per C.F._1 contributo al mantenimento del figlio minorenne
[...]
che determina in € 140,00 mensili in totale per Persona_1
12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig.
(C.F. Parte_1
il versamento di tale assegno a decorrere da C.F._1 maggio 2025 da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra (C.F. Controparte_1
) e da rivalutarsi annualmente in base alla C.F._2 variazione dell'indice Istat a partire dal maggio 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Incarica i servizi sociali di TE di: a) garantire la presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita di
PE
b) controllare la regolarità delle frequentazioni del minore con i genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 23 c) supportare la madre con l'attivazione di un intervento educativo domiciliare di media intensità nonché di ogni altro supporto ritenuto necessario a favore del minore e, ove accettato, anche della madre. d) Relazionare al giudice tutelare ogni 3 mesi
Incarica i servizi sociali di LA di controllare la regolarità delle frequentazioni del minore con i genitori nei momenti in cui il minore starà a LA sentiti i servizi sociali di TE e relazionare al Giudice tutelare su tali periodi
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 24