Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/11/2025, n. 21344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21344 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13357/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13357 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Conmed Italia S.r.l. A Unico Socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dominique M. Feola, Mariapaola Locco, Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Zammit in Roma, via Alessandria 130;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, non costituito in giudizio;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 1 AV SU L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Dimar S.r.l., Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI OS in Roma, viale Milizie 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker, Georg Windegger, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DR NZ in Roma, via Alberico II, 33;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
di atti e provvedimenti statali e regionali sul Payback per dispositivi medici;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Conmed Italia S.r.l. A Unico Socio il 5/10/2023:
l'annullamento – del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 741 del 21 luglio 2023, avente per oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc 2) e degli Allegati A, B, C et D ad esso acclusi (Doc 3), dai quali risultano, “alla luce dei nuovi dati certificati dalle rispettive Aziende Sanitarie del SSR”, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 14.407,08 (quattordicimilaquattrocentosette/08); nonché per l'annullamento di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui, in particolare: (i) il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc 2 fascicolo ricorso introduttivo); (ii) il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc 3 fascicolo ricorso introduttivo); (iii) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018 (doc 4 fascicolo ricorso introduttivo); (iv) l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc 5 fascicolo ricorso introduttivo); (v) l'intesa raggiunta, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 14 settembre 2022 (doc 6 fascicolo ricorso introduttivo) e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 settembre 2022 (V. Rep. Atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – doc 7 fascicolo ricorso introduttivo), sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115; nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) il precedente Decreto Assessorile n. 1247 del 13/12/2022; (ii) la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023, richiamata nel decreto impugnato e non nota alla ricorrente, con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR di effettuare una “puntuale verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse, nonché di quantificare l'importo dell'IVA attribuibile a ciascun fornitore per singolo anno di rendicontazione” e i (ii) “dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR relativamente agli anni 2015-2018”, anch'essi non noti alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONMED ITALIA S.R.L. A UNICO SOCIO il 21\3\2025 :
l’annullamento – di: (i) la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 (doc 2) a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, comunicata via pec alla ricorrente il 27 gennaio 2024 con nota Prot. 24/01/2025.0073840.U (doc 3), e recante, all’Allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 339.969,92 (trecentotrentanovemilanovecentosessantanove/92 euro), da versare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determina medesima, termine poi prorogato al 31 dicembre 2025; (ii) la Deliberazione della G.R. 3 febbraio 2025 n. 160 (doc 4) avente per oggetto “DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO INTIMATI DELLE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125”; (iii) le determinazioni richiamate nelle premesse della D.D. qui gravata, non comunicate alla ricorrente, tra cui: 1. determinazione 29 dicembre 2023 n. 27391 di “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; 2. determinazioni 30 gennaio 2024 n. 1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n.5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n.5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880, con le quali si è provveduto ad accertare l’insussistenza delle quote di ripiano dovute da alcune aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate dalle Aziende sanitarie della Regione, sulla base di specifiche segnalazioni pervenute alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; 3. determinazioni 20 novembre 2024 n.25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 con le quali si è provveduto a rideterminare il ripiano dovuto da alcune aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate dalle Aziende sanitarie della Regione; nonché per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti del 28 dicembre 2022, e cioè: (i) Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125" (Doc. 2 deposito 10.01.2023), pubblicata il 13 dicembre 2022 e comunicata via pec in pari data alla ricorrente con nota 1226260.U (Doc. 3 deposito 10.01.2023), avente per oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018” e recante, all’Allegato 1 (Doc. 4 deposito 10.01.2023), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 708.270,67 (settecentoottomiladuecentosettanta/67 euro), da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023”; (ii) le deliberazioni aziendali richiamate nella premessa della predetta Determina regionale 24300/2022 (n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli), di contenuto non noto alla ricorrente; (iii) il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc 2 fascicolo ricorso introduttivo); (iv) il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc 3 fascicolo ricorso introduttivo); (v) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018 (doc 4 fascicolo ricorso introduttivo); (vi) l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc 5 fascicolo ricorso introduttivo); (vii) l’intesa raggiunta, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 14 settembre 2022 (doc 6 fascicolo ricorso introduttivo) e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 settembre 2022 (V. Rep. Atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – doc 7 fascicolo ricorso introduttivo), sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18, comma 1 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONMED ITALIA S.R.L. A UNICO SOCIO il 22\7\2025 :
l’annullamento – di: (i) Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14.3.2025 (doc 2), pubblicato sul BUR Marche n. 38 del 28 aprile 2025, non comunicato individualmente, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, unitamente all’allegato A ad esso accluso (doc 3) da cui risulta a carico della ricorrente la somma complessiva di Euro 67.096,06; nonché per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi primi motivi aggiunti del 9 gennaio 2023, e cioè: (i) Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (doc. 2 I^ motivi aggiunti), unitamente al Documento istruttorio e all’allegato A ad esso acclusi (doc. 3 I^ motivi aggiunti) da cui risulta a carico della ricorrente la somma complessiva di Euro 139.783,45 (centotrentanovemilasettecentottantatre/45) da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo, con contestuale previsione di compensazione “fino a concorrenza dell’intero ammontare” da effettuarsi a cura dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale ciascuna per quanto di competenza; (ii) la nota 1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P del 14.11.2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 (Doc. 4 I^ motivi aggiunti); (iii) la nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 13906 avente ad oggetto: “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022.” e gli allegati cui rinvia (doc. 5 I^ motivi aggiunti), (iv) la successiva nota prot n. 863 del 13 gennaio 2023 recante medesimo oggetto e gli allegati cui rinvia (doc. 6 I^ motivi aggiunti) (v) le Determinazioni assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Marche, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012, ivi espressamente incluse: (a) la Determinazione assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 466 del 26.8.2019, unitamente alla successiva Determinazione di rettifica assunta dal medesimo D.G. n. 706 del 14.11.202; (b) la Determinazione assunta dal D.G. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019; (c) la Determinazione assunta dal D.G. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche Nord n. 481 del 22.8.2019; (d) la Determinazione assunta dal D.G. dell’IRCCS INRCA di Ancona n. 348 dell’11.9.2019; (e) la nota prot. 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 trasmessa dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; (vi) il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc 2 fascicolo ricorso introduttivo); (vii) il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc 3 fascicolo ricorso introduttivo); (viii) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018 (doc 4 fascicolo ricorso introduttivo); (ix) l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc 5 fascicolo ricorso introduttivo); (x) l’intesa raggiunta, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 14 settembre 2022 (doc 6 fascicolo ricorso introduttivo) e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 settembre 2022 (V. Rep. Atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – doc 7 fascicolo ricorso introduttivo), sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18, comma 1 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Citta' ed Autonomie Locali e di Regione Abruzzo e di Regione Emilia Romagna e di Regione Fvg e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Asl 1 AV SU L'Aquila e di Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che con memoria del 12 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato che “ come comprovato dalle ricevute di pagamento depositate il 1° ottobre 2025 (doc. 11 in atti), la società ricorrente ha provveduto, nel termine di legge (i.e. 9 settembre 2025), al versamento della quota payback 2015-2018 da essa dovuta, nella percentuale “ridotta” da ultimo definita del 25% dalle norme dianzi richiamate ”;
- che ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse;
- che, stante l’andamento del giudizio, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA ZI, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Valentino Battiloro, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA ZI |
IL SEGRETARIO