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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10184 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/01/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ANTENI CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MUGNANO DI NAPOLI (NA), Controparte_1
13/02/1967), con il patrocinio dell'avv. PIROZZI VITTORIA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore CP_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in Persona_1 2
proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni come da note di trattazione scritta.
Parte ricorrente Piazza: La sig.ra precisa le conclusioni Pt_1
richiamando quelle formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1 e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione del
doppio termine ex art. 190 c.p.c. ovvero (come da memoria ex art. 183
comma 6 n. 1) c.p.c.):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa,
- Emettere sentenza parziale sullo status di separazione dei coniugi
con l'obbligo di mutuo rispetto;
- Disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
- Disporre l'affidamento della figlia minore , in via condivisa Per_1
ai coniugi, con prevalenza di abitazione presso la madre e, per l'effetto,
assegnare a questi l'abitazione familiare di Roma, via Rodolfo de Novà n. 6,
perlomeno sino alla sua vendita;
- Successivamente, giusto l'impegno dell' a corrispondere CP_1
alla moglie il 50% del ricavato dalla vendita, i coniugi compreranno 3
ciascuno un proprio immobile, intestandolo a sé o ai propri figli, a loro
scelta, rimanendo ferma la prevalenza di abitazione di presso la Per_1
madre;
- Confermare i tempi di frequentazione padre-figlia già adottati con
provvedimento del 10.5.2022 e disporre che gli stessi si svolgano, se
ritenuto opportuno, in modalità protetta o, comunque, secondo le
indicazioni del CTU di concerto con i servizi sociali;
- Condannare il padre a corrispondere alla madre a titolo di
mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili, o Per_1 Per_2
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e a contribuire nella misura
del 50% alle spese straordinarie relative agli stessi, giusto il protocollo del
Tribunale di Roma. Quanto al mantenimento di , che non è Per_3
autosufficiente e vive a Napoli, ci si rimette alle valutazioni del Giudicante;
- Disporre che la pensione di invalidità della figlia sia gestita Per_1
dalla sig.ra e che alla stessa siano corrisposti gli eventuali assegni Pt_1
familiari;
- Disporre l'addebito della separazione a carico del Sig. CP_1
per violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio.
[...]
Salvo il risarcimento del danno in separato giudizio.
Con vittoria delle spese del giudizio, maggiorate di quelle generali e
degli oneri di legge.
Parte resistente : ….. si riporta a tutto quanto richiesto, CP_1
dedotto ed eccepito negli atti difensivi ritualmente depositati, ed a tutta la
documentazione allegata e chiede riservarsi la causa a sentenza con la
concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Parte intervenuta Avv. in qualità di curatore speciale di CP_2 4
: CHIEDE A CODESTO ILL.MO TRIBUNALE di voler Persona_1
disporre: - La sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i
genitori con contestuale nomina di un Tutore che provveda agli interessi
della minore;
- La conferma dell'attuazione dell'educativa domiciliare già
in essere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
27/07/1991 ha contratto in Valmontone (RM) matrimonio concordatario con
, che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_3
(16/07/1993), (01/12/2001) e (07/07/2011) e che dopo la Per_2 Per_1
separazione consensuale del 2004 i coniugi si sono riconciliati, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno verbalmente violento, prevaricatore, denigratorio del marito, esitato anche in due episodi di aggressione fisica a giugno e novembre 2019, in occasione dell'ultimo dei quali la stessa si è recata al pronto soccorso ove le è stato diagnosticato “trauma facciale” con prognosi di giorni sette salvo complicazioni;
che l'atteggiamento dell è peggiorato da quando la CP_1
figlia che vive a Napoli, ha comunicato ai genitori la sua Per_3
omosessualità; la ricorrente ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento esclusivo di , affetta da cardiopatia congenita, a sé, assegnazione Per_1
della casa familiare in suo favore, obbligo dell di corrisponderle CP_1
per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 800,00, onere delle 5
parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli.
Si è costituito in giudizio che ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha contestato le avverse allegazioni e istanze, chiesto l'addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà e assistenza familiare, avendo ella anche dissipato ingenti somme di denaro per oltre euro 90.000,00 effettuando bonifici esteri e trasferimenti di contanti tramite Money Gram, Western
Union e Ria in favore di terzi sconosciuti con causali quali “aiuto familiare”,
“visita specialistica”, “visita specialistica medica”, “visita specialistica per figlia minore”, “prestito infruttifero”.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, sentite le stesse, preso atto che, relativamente ai suddetti bonifici e trasferimenti di denaro, la ricorrente ha dichiarato di essere stata truffata e di aver sporto denuncia, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disposto in via interinale il collocamento di presso la Per_1
casa familiare di proprietà dell con alternanza dei genitori su base CP_1
settimanale, espletata ctu psicologica e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede consulenziale, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto
disponendo che ognuno provvederà autonomamente al proprio
mantenimento;
2) affida la figlia minore (7 luglio 2011) ad entrambi i genitori Per_1
in modo condiviso, prevedendo che la stessa continui ad abitare stabilmente
nella casa coniugale dove, fino all'alienazione dell'immobile, si 6
alterneranno i genitori di settimana in settimana dalle ore 9.00 del lunedì
alle ore 9.00 del lunedì successivo, eccezion fatta per i mesi di luglio e
agosto allorché ciascun genitore permarrà nella casa familiare per quindici
giorni consecutivi;
3) ciascun genitore trascorrerà con metà della durata delle Per_1
vacanze scolastiche natalizie da suddividere in due periodi, dall'ultimo
giorno di frequenza scolastica alle ore 18.00 del 30 dicembre e dalle ore
18.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del giorno antecedente la ripresa delle
lezioni, in modo tale da alternare negli anni le principali festività e con la
precisazione che in occasione delle vacanze natalizie e di fine anno 2021-
2022 trascorrerà con la madre il primo dei predetti periodi;
Per_1
4) ciascun genitore trascorrerà con metà delle vacanze Per_1
scolastiche pasquali da suddividere in due periodi, dall'ultimo giorno di
frequenza scolastica alle ore 18.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 18.00
del giorno di Pasqua alle ore 21.00 del giorno antecedente la ripresa delle
lezioni, in modo tale da alternare negli anni le principali festività e con la
precisazione che in occasione delle vacanze scolastiche pasquali dell'anno
2022 trascorrerà il primo periodo con il padre;
Per_1
5) trascorrerà il giorno del proprio compleanno (7 luglio) con Per_1
il genitore con cui sarà collocata in quel lasso temporale e sarà
accompagnata ai ricoveri in day hospital nonché a visite mediche e terapie
alternativamente da uno dei due genitori, salvo diverso accordo tra gli
stessi;
6) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto di
e di durante i tempi di permanenza degli stessi presso Per_1 Per_2
ognuno, nonché al pagamento in eguale misura delle utenze domestiche e 7
condominiali afferenti la casa familiare;
7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie afferenti e con le specificazioni di cui al Per_2 Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno
genitoriale individuale presso un centro o un professionista scelto di
comune intesa e a fornire agli operatori che prenderanno in carico il caso
copia integrale della ctu del prof. Roma con tutti i relativi allegati.
Manda ad ambo le parti di serbare un contegno di reciproco rispetto
astenendosi da frasi, atteggiamenti e comportamenti offensivi e/o
provocatori specie in occasioni delle transizioni settimanali nella casa
familiare e davanti alla figlia , prescrivendo ad entrambi di non Per_1
coinvolgere né triangolare in qualsivoglia forma e maniera la stessa nel
conflitto coniugale astenendosi dal denigrare la figura dell'altro genitore.
Riserva ogni ulteriore e diversa determinazione in ordine alla
disciplina dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore Per_1
all'esito della alienazione della casa familiare e della individuazione di due
nuove unità abitative, mandando alle parti di darne immediata notizia al
tribunale.
Manda al Servizio Sociale del Municipio VII di prendere in carico il
caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza della presente
ordinanza e di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo
e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento Per_1
dell'autorità giudiziaria, nonché di inviare una relazione sul caso
all'intestato Tribunale entro il 15 marzo febbraio 2022. 8
Manda ad ambo le parti di contattare il predetto Servizio Sociale
entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e di
consegnare agli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale
della relazione di ctu del prof. Roma con tutti i relativi allegati.
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 10 maggio 2022, ore 10.00 alla quale rinvia.
Assegna a parte ricorrente termine fino al ……………
Assegna a parte resistente termine fino al ………………
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al competente
ufficiale di stato civile e al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio
VII.
Con ordinanza del 10/05/2022, il g.i., preso atto di quanto evidenziato dal Servizio Sociale, del permanere di una elevata conflittualità tra le parti acuita dall'alternanza nella casa familiare, sebbene frutto di un accordo tra i coniugi, della mancata alienazione dell'immobile, ritenuta la necessità di modificare parzialmente i provvedimenti provvisori, ha disposto quanto segue: fermo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Per_1
dispone che la stessa abbia residenza presso la madre e, per l'effetto,
assegna alla stessa, , la casa familiare sita in Roma Parte_1
Via Rodolfo de Novà n. 6, disponendo che il coniuge se ne allontani
asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 30/5/2022; salvo diverso
accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé due pomeriggi a Per_1
settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 14.00 o dal diverso orario di
uscita scolastico alle ore 21.00 (dopo cena) allorché la riaccompagnerà
presso l'abitazione materna;
a finesettimana alternati dalle ore 14.00 o dal
diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 21.00 (dopo cena) 9
della domenica, allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive
da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la madre stessa, con la precisazione che in
difetto di diverso accordo il padre terrà con sé la prima metà (1-15) Per_1
dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (16-31) dei
mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa); tenuto
conto del valore economico del godimento della casa familiare di proprietà
dell' da parte della , dispone che ciascun genitore provveda CP_1 Pt_1
al mantenimento ordinario diretto dei figli conviventi e Per_2 Per_1
durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, fermo l'obbligo
dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra
e con la precisazione che il genitore assegnatario dovrà provvedere al
pagamento integrale delle utenze e degli ordinari oneri condominiali con
decorrenza da giugno 2022.
Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinvia
la causa all'udienza del 14/2/2023, ore 11.00, mandando ad ambo le parti
di specificare e documentare la condizione economica di tenuto Per_2
conto di quanto emergente dalla relazione del Servizio Sociale sopra
menzionata.
Ammesse le prove orali e disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico dell , con ordinanza collegiale del CP_1
18/04/2023 – 02/05/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2023, visto il decreto del 03/02/2023 con cui il
Tribunale per i minorenni di Roma ha affidato la figlia minore delle parti,
(Roma, 07/07/2011) ai Servizi Sociali del Municipio Persona_1 10
VII e del TSMREE della ASL Roma 2 – DSM UOS TSMREE D 7 con
incarico, per quanto di rispettiva competenza, di assumere ogni decisione di
carattere sanitario nell'interesse della ragazza provvedendo al suo
eventuale collocamento in struttura adeguata alle problematiche della
minore, sentiti i genitori, con contestuale limitazione della responsabilità
genitoriale degli stessi e incarico ai Servizi di assumere ogni decisione di
rilievo afferente la vita di;
rilevato che con lo stesso decreto il Per_1
Tribunale per i minorenni ha nominato l'avv. curatore CP_2
speciale della minore e rimesso gli atti all'intestato Tribunale;
ritenuta la
necessità e opportunità di nominare l'avv. curatore speciale della CP_2
minore anche nel presente giudizio, ha disposto quanto Persona_1
segue: nomina l'avv. curatore speciale della minore CP_2 Per_1
(Roma, 07/07/2011) e autorizza la stessa a costituirsi in
[...]
proprio entro il 31/05/2023, riservata all'esito ogni ulteriore
determinazione, da assumere tenuto conto di quanto relazionerà il Servizio
Sociale entro lo stesso termine. Rinvia la causa per il prosieguo
…………….. disponendo la comparizione personale delle parti e del
curatore speciale………. Si comunichi alle parti, al curatore speciale
nominato avv. al Servizio Sociale del Municipio VII di CP_2
Roma Capitale, al Servizio TSMREE della ASL Roma 2.
Preso atto del miglioramento delle dinamiche familiari e su proposta del Servizio affidatario, condivisa dal curatore speciale, con ordinanza del
15/06/2023 il g.i. ha disposto l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/03/2024 all'esito della quale ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui 11
all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 05/08/2024, il Tribunale, preso atto di quanto evidenziato dal Servizio affidatario e dal curatore speciale in ordine alla interruzione dei rapporti e della frequentazione padre-figlia dal mese di dicembre 2023 e alla necessità di ascoltare , ha disposto la Per_1
rimessione della causa sul ruolo e fissato l'udienza del 10/09/2024 per l'ascolto della minore con l'ausilio dell'assistente sociale incaricata di seguire il caso.
Alla predetta udienza , che frequenta la terza media, ha Per_1
dichiarato di volere iscriversi al liceo Savoia per il prossimo anno scolastico, di voler fare la criminologa, di aver effettuato un percorso con una psicologa ma di averlo interrotto in quanto non riusciva più a parlare con la terapeuta come un tempo, sebbene non escluda di incontrare un'altra dottoressa, di avere un bel rapporto sia con che da circa un anno Per_2
si è trasferito a vivere dal padre, che con la sorella che vive a Napoli. Per_3
Relativamente al padre ha manifestato la ferma volontà di non volerlo vedere allo stato non per un episodio singolo ma per “vari episodi in cui
PÀ parlava male di mamma, del compagno, alzava la voce con me e
parlando male di mamma”. ha anche dichiarato: “Quando c'è una Per_1
cosa che non mi piace, io ho paura e non riesco a dirgliela, avrò sbagliato
ma non ci riesco a dirgliela. … A volte PÀ mi scrive ciao ed io gli
rispondo, una volta ogni settimana o due settimane mi chiede come va via
whatsapp. All'inizio (dicembre/gennaio) non volevo proprio sentirlo fino a
gennaio ma mamma ha detto per educazione di mandargli almeno un
messaggio. Da quel discorso che mi ha fatto mamma ho incominciato a
rispondergli per messaggio. Poi lui mi ha chiamato ma non rispondevo. 12
ADR Oggi l'ho visto, io avevo molta paura di lui che si avvicinasse, non lo
so non riuscivo a pensare ad altro, avevo paura. Non so che mi potesse fare,
pensavo solo a scappare, se si avvicinava avevo paura. ADR (disponibilità
ad un incontro con PÀ in un parco o altrove con l'assistente sociale e l'educatrice) Ho paura che mi urli di nuovo. Quando l'ho visto arrivare mi
è preso un atto di panico ma dopo che è arrivata [l'assistente Per_4
sociale mi sono tranquillizzata. No non voglio organizzare Testimone_1
un incontro, non riesco a pensare di vederlo. Se un domani me la sentissi lo
direi all'educatrice ed a . ADR Mi trovo bene con l'educatrice, Per_4
facevamo pure passeggiate o giocavamo ma non facevamo i compiti sono
abbastanza brava a farli da sola”. Dopo aver letto la Carta dei diritti dei figli dei genitori separati e rievocato, in riferimento al punto 7), un episodio del passato in cui durante una lite in strada i genitori non si sono accorti che si è allontanata da loro ed aver concluso “Quella volta è stata Per_1
proprio dura”, la ragazza ha dichiarato: “A volte volevo proprio andare a
scuola perché avevo due maestre ( e ), la maestra mi ha Per_5 Per_6
aiutato quando mia sorella è andata a Napoli e poi quando i genitori si
sono separati, quindi volevo proprio andare a scuola perché c'era lei, mi
aprivo con lei. Ho sempre voluto andare a scuola perché poi per un periodo
in terza elementare, una settimana cenavo con mamma ed una con PÀ e
non stavo benissimo in questa situazione, sono sempre stata brava a scuola
ma in quel periodo, non so perché, non studiavo alcune cose ma la maestra
mi ha chiesto cosa non andava, io ero molto arrabbiata più che triste e da lì
ho iniziato a parlarne con la maestra di mamma e PÀ. Poi da quando ho
iniziato ad aprirmi con questa maestra sono andata meglio. ADR No con
mamma e PÀ non gli ho mai detto nulla di come vivevo la situazione della 13
separazione, non me la sentivo non volevo parlargli, mamma qualche volta
mi ha chiesto di come vivevo la situazione ma non glielo detto come stavo.
Avevo molta ansia o rabbia o tristezza. ADR Adesso ho l'ansia, sono
ansiosa ma ho anche imbarazzo, basta. Anche paura ma non come l'ansia,
ho più ansia che paura. Io non voglio più vedere PÀ, ma non per un
episodio ma perché ci sono stati vari episodi. Una volta ogni due mesi c'era
un episodio. ADR L'ultimo episodio risale al periodo natalizio. Il
pomeriggio ero andata alla Mondadori con PÀ perché volevo fare un
regalo alla ragazza di mio fratello, costava tipo 3 euro ed ho chiesto a PÀ
se potevo comprarlo. Papà mi ha detto di no perché mi ha detto che il
giorno prima mio fratello gli aveva fatto spendere tantissimo e non voleva
più spendere per nessuno. Se l'è presa con me per una cosa che riguardava
mio fratello, mi ha fatto pure paura. Lui se l'è presa tantissimo ha urlato
quasi ad urlare per i soldi spesi il giorno prima per mio fratello ed io non
c'ero il giorno prima. A me mi ha fatto arrabbiare e mi ha spaventato per
una cosa che nemmeno c'ero e nemmeno avevo fatto qualcosa. Il giorno
dopo stato a casa di mia zia materna, a capodanno avevo iniziato a dirlo a
mamma che non volevo vedere PÀ. Dopo l'episodio del regalo ho detto
basta. Già da agosto non ci volevo più andare per un altro episodio
successo in quel mese. Quando andavo a scuola ed il pomeriggio dovevo
stare con PÀ, a scuola andavo in bagno e piangevo. Di questa situazione
ne ho parlato anche con mia sorella. Elena ha chiesto i motivi e lei mi ha
detto che ci sta che non volevo stare con una persona che mi fa stare male,
però mi ha detto che glielo dovevo dire che non ci volevo stare più. Allora
ho mandato un messaggio a PÀ dicendo che per le vacanze di capodanno
non ci volevo stare. Lui mi ha chiesto il perché ma io là come faccio, per i 14
primi due giorni non ho risposto poi ho fatto un elenco dei motivi come una
lista della spesa fatto con l'aiuto della psicologa e poi glielo ho mandato.
Lui non mi ha risposto sul contenuto dell'elenco dei motivi. A capodanno
non ci sono andata, dopo capodanno mamma mi ha chiesto se non volevo
vederlo più o meno, io stavo a casa da sola e ci ho pensato ed io non volevo
rivederlo così gli ho scritto un messaggio e non l'ho detto a mamma ed
. Qualche giorno dopo l'ho detto a mamma e lei mi ha chiesto se PÀ Per_3
mi aveva risposto e comunque mi ha detto che glielo potevo dire prima, poi
dopo sono tornata a scuola e PÀ non mi è venuto a prendere,
successivamente ha incominciato a mandarmi messaggi chiedendomi come
sto ed io gli rispondo. ADR Quest'anno volevo provare a fare nastro o
cerchio e poldance, perché c'è una maestra che conosco. Dopo il Covid ho
fatto altri sport però quest'anno vorrei tornare con questa maestra, oggi
vado a fare la prova. ADR Ho delle amiche dal nido, ci vediamo facciamo
cena a volte. Andiamo a scuola insieme. Ci vediamo a casa ed anche io
vado a casa loro”.
Con ordinanza del 15/10/2024 il g.i., confermati i vigenti provvedimenti, ha demandato al Servizio affidatario di proseguire l'intervento di educativa domiciliare e di riattivare con urgenza e sollecitudine il percorso psicoterapeutico in favore di;
quindi ha Per_1
rinviato la causa all'udienza del 17/12/2024 per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi 15
e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 27/07/1991.
Devono, invece, essere disattese le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti.
Invero dalle deduzioni e allegazioni svolte da ambo i coniugi oltre che dalla documentazione complessivamente acquisita e dalle deposizioni rese dai testi di parte resistente escussi nel corso del procedimento, avendo la ricorrente articolato prove orali irrilevanti ed avendo chiesto in ordine agli episodi posti a fondamento della domanda di addebito l'interrogatorio formale del coniuge, emerge, piuttosto che la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è progressivamente venuta meno, tanto che le stesse si sono separate una prima volta nel 2004 per poi riconciliarsi, concepire la terzogenita e separarsi di nuovo essendo la convivenza divenuta Per_1
intollerabile anche per il contegno infedele della ricorrente, non specificamente contestato, e gli atteggiamenti sicuramente troppo rigidi dell , inaspritisi dopo la rivelazione della propria omosessualità da CP_1
parte delle primogenita Per_3
In ordine al litigio del 19/11/2019 in occasione del quale secondo la prospettazione della ricorrente sarebbe stato l' a procurarle una CP_1
trauma facciale con prognosi di giorni sette, giusta referto di pronto soccorso in atti e per il quale pende procedimento penale non ancora definito, mette conto evidenziare che il figlio sentito come teste, Per_2
sul punto ha dichiarato che a seguito del litigio la madre è uscita di casa sbattendo violentemente la porta, lei e il padre l'hanno seguita sulle scale e mentre il padre era davanti a lui ha visto inciampare e scivolare la madre,
senza che il padre la spingesse né tantomeno vi fosse una colluttazione 16
fisica; la madre scivolando ha sbattuto la testa contro il muro e lui si è
avvicinato ed è rimasto con la madre fino all'arrivo delle forze dell'ordine.
Dall'annotazione di P.G. prodotta dall (v. allegato alla CP_1
comparsa di costituzione del 20/04/2022) emerge che gli operanti in tale occasione non hanno rilevato segni evidenti e contusioni e la ha Pt_1
rifiutato le cure mediche del 118. Secondo quanto riferito agli stessi operanti la lite sarebbe scaturita da futili motivi, volendo la andare in piscina Pt_1
ed essendo il padre e il figlio tornati tardi a casa ove era . Per_2 Per_1
Dall'annotazione di P.G. del precedente 23/06/2019, allegata dall alla comparsa di costituzione del 20/04/2022, emerge che CP_1
giunti sul posto ovvero presso la casa familiare di Via R. De Novà, a seguito di una lite tra coniugi, gli operanti dopo aver generalizzato le parti,
apprendevano che i coniugi erano in fase di separazione, in attesa del pronunciamento del Tribunale - all'epoca, peraltro, non ancora adito - e continuavano a vivere insieme nella casa familiare unitamente ai figli e;
che prima del loro arrivo si era scatenata una lite Per_2 Per_1
animata per futili motivi essendo ormai deteriorato il rapporto tra i due, lite mai trascesa e al momento dell'intervento, richiesto dalla Piazza, la situazione era tornata alla calma, tanto che gli operanti nell'occasione hanno invitato i due a tenere un comportamento più consono e civile tra loro soprattutto alla presenza dei figli che, seppure in buone condizioni,
apparivano affranti per la situazione familiare, in particolar modo Per_2
Quest'ultimo nel corso della deposizione testimoniale resa ha dichiarato di non ricordare che il padre abbia picchiato la madre, di aver visto la madre stare sui social con il computer e il cellulare, di aver sentito i genitori discutere per relazioni extraconiugali della madre, ma di non aver 17
mai visto nulla al riguardo sebbene la sorella gli abbia riferito di aver Per_3
visto la loro madre passeggiare mano nella mano con un altro uomo,
circostanza confermata poi da entrambi i genitori al figlio;
infine Per_2
ha dichiarato che i problemi tra i genitori, già presenti, sono “sfociati” con la decisione della sorella, facendo riferimento alle scelte di Per_3
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il collegio reputa destituite di fondamento le reciproche domande di addebito non potendo essere univocamente ascrivibile al contegno dell'uno piuttosto che dell'altro coniuge una crisi che affonda le sue radici nel tempo, fermo restando che qualsivoglia episodio di violenza, sia essa fisica che verbale che psicologica,
non può che essere stigmatizzato e censurato e, ove accertato, verrà
sanzionato in sede penale ove pende tuttora il procedimento a carico dell . CP_1
Relativamente al regime di affidamento di , fermo il suo Per_1
collocamento presso la madre con la quale abita stabilmente da anni e alla quale deve essere, pertanto, assegnata anche in questa sede la casa familiare di esclusiva proprietà del resistente, non può che evidenziarsi che nel tempo i genitori non hanno adeguatamente preservato la figlia dal loro conflitto,
come univocamente emerso dalle relazioni del Servizio Sociale, né, pur essendo presenti, hanno saputo intercettare e comprendere appieno i suoi bisogni inespressi, le sue esigenze, le fragilità connesse anche alla sua salute, essendo ella affetta da cardiopatia congenita, disturbo del linguaggio e della sfera emozionale.
Nondimeno è innegabile che nei tempi più recenti , per la quale Per_1
il Tribunale per i minorenni aveva ipotizzato anche un possibile inserimento in casa famiglia, ha raggiunto un maggior equilibrio, la madre, che sta 18
seguendo un percorso psicoterapeutico, si sta prendendo adeguatamente cura della stessa, mentre il padre continua ad avere un atteggiamento rigido,
ostacolante qualsivoglia decisione, tanto che, secondo quanto dedotto dalla
Piazza e non contestato ex adverso, riscuote l'indennità di frequenza riconosciuta ad accantonandola su un conto dal medesimo aperto, Per_1
non ha prestato l'assenso al rinnovo della carta d'identità della figlia, non è
stato presente durante i giorni di day hospital cardiologici di , né ha Per_1
Parte partecipato ai a scuola;
non ha prestato l'assenso per la preiscrizione della figlia alla scuola superiore e per l'applicazione di un apparecchio ortodontico, necessario a fini funzionali (corretta occlusione) ed estetici.
Per tutte le ragioni sopra esposte deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre sotto lo stretto monitoraggio del Per_1
Servizio Sociale, come meglio specificato in dispositivo, anche ai fini della ripresa della frequentazione padre-figlia, non potendo trovare accoglimento la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di ambo le parti in difetto di elementi e contegni altamente pregiudizievoli per la minore posti in essere da entrambi i genitori, non emersi neanche all'esito della disposta ctu, fermo il rilievo della elevata conflittualità esistente tra le parti ed esitante in una sostanziale incomunicabilità e paralisi decisionale.
D'altra parte le allegazioni paterne afferenti condotte manipolative della madre cui ascrivere l'interruzione dei rapporti padre-figlia sono rimaste indimostrate.
Considerata la situazione di protratta interruzione della frequentazione tra l e , fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, il CP_1 Per_1
collegio reputa equo porre a carico dell l'obbligo di corrispondere CP_1
alla , a far data dal mese di gennaio 2025, la somma mensile di euro Pt_1 19
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , atteso che i Per_1
coniugi, entrambi infermieri, hanno redditi sostanzialmente equivalenti,
pari, relativamente all'anno d'imposta 2022 (giusta CUD 2023 in atti), ad euro 1.900,00 su dodici mensilità la ricorrente e ad euro 2.100,00 su dodici mensilità il resistente che è onerato dal pagamento di un canone locatizio di euro 650,00 al mese, a differenza della ricorrente che, in quanto assegnataria della casa familiare di piena ed esclusiva proprietà dell e non CP_1
gravata da mutuo, non sostiene alcun onere alloggiativo.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti intendendosi per tali quelle Per_1
concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali,
a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo,
le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Per completezza mette conto evidenziare che nelle more del giudizio il figlio (2001) si è trasferito a vivere dal padre, ha ultimato il Per_2
percorso di studi e iniziato a lavorare come infermiere, di talché ha raggiunto l'indipendenza economica, mentre la figlia (1993) è tuttora Per_3
residente a [...]. 20
Nessuna dei coniugi, infine, ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca dei coniugi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10184/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
OMA (RM), 25/01/1969) e
[...] Controparte_1
(MUGNANO DI NAPOLI (NA) 13/02/1967) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 27/07/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valmontone, n. 27, parte II, serie A, anno 1991,
alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la figlia minore in via esclusiva e rafforzata alla madre Per_1
alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre;
21
manda alla Piazza di fornire tramite mail all , con cadenza CP_1
settimanale, notizie e informazioni circa le condizioni psicofisiche di
, il percorso scolastico e le attività extrascolastiche della figlia;
Per_1
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che a decorrere dal mese di gennaio 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile di Per_1
euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2025, e condanna l al versamento, in favore della CP_1 Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in motivazione;
Per_1
assegna la casa familiare sita in Roma Via Rodolfo De Novà n. 6 alla ricorrente;
rigetta le domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti;
manda al Servizio Sociale del Municipio VII di Roma Capitale di continuare a seguire il caso al fine: monitorare l'attuazione e l'osservanza delle statuizioni della presente sentenza;
mantenere il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna per tutto il tempo ritenuto necessario;
verificare l'avvio di ad un percorso di psicoterapia Per_1
individuale; guidare i genitori e la figlia alla ripresa dei rapporti e della relazione padre-figlia anche alla presenza di un educatore o secondo le modalità ritenute congrue e adeguate;
segnalare immediatamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono 22
il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di ctu.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10184 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/01/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ANTENI CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MUGNANO DI NAPOLI (NA), Controparte_1
13/02/1967), con il patrocinio dell'avv. PIROZZI VITTORIA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore CP_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in Persona_1 2
proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni come da note di trattazione scritta.
Parte ricorrente Piazza: La sig.ra precisa le conclusioni Pt_1
richiamando quelle formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1 e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione del
doppio termine ex art. 190 c.p.c. ovvero (come da memoria ex art. 183
comma 6 n. 1) c.p.c.):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa,
- Emettere sentenza parziale sullo status di separazione dei coniugi
con l'obbligo di mutuo rispetto;
- Disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
- Disporre l'affidamento della figlia minore , in via condivisa Per_1
ai coniugi, con prevalenza di abitazione presso la madre e, per l'effetto,
assegnare a questi l'abitazione familiare di Roma, via Rodolfo de Novà n. 6,
perlomeno sino alla sua vendita;
- Successivamente, giusto l'impegno dell' a corrispondere CP_1
alla moglie il 50% del ricavato dalla vendita, i coniugi compreranno 3
ciascuno un proprio immobile, intestandolo a sé o ai propri figli, a loro
scelta, rimanendo ferma la prevalenza di abitazione di presso la Per_1
madre;
- Confermare i tempi di frequentazione padre-figlia già adottati con
provvedimento del 10.5.2022 e disporre che gli stessi si svolgano, se
ritenuto opportuno, in modalità protetta o, comunque, secondo le
indicazioni del CTU di concerto con i servizi sociali;
- Condannare il padre a corrispondere alla madre a titolo di
mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili, o Per_1 Per_2
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e a contribuire nella misura
del 50% alle spese straordinarie relative agli stessi, giusto il protocollo del
Tribunale di Roma. Quanto al mantenimento di , che non è Per_3
autosufficiente e vive a Napoli, ci si rimette alle valutazioni del Giudicante;
- Disporre che la pensione di invalidità della figlia sia gestita Per_1
dalla sig.ra e che alla stessa siano corrisposti gli eventuali assegni Pt_1
familiari;
- Disporre l'addebito della separazione a carico del Sig. CP_1
per violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio.
[...]
Salvo il risarcimento del danno in separato giudizio.
Con vittoria delle spese del giudizio, maggiorate di quelle generali e
degli oneri di legge.
Parte resistente : ….. si riporta a tutto quanto richiesto, CP_1
dedotto ed eccepito negli atti difensivi ritualmente depositati, ed a tutta la
documentazione allegata e chiede riservarsi la causa a sentenza con la
concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Parte intervenuta Avv. in qualità di curatore speciale di CP_2 4
: CHIEDE A CODESTO ILL.MO TRIBUNALE di voler Persona_1
disporre: - La sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i
genitori con contestuale nomina di un Tutore che provveda agli interessi
della minore;
- La conferma dell'attuazione dell'educativa domiciliare già
in essere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
27/07/1991 ha contratto in Valmontone (RM) matrimonio concordatario con
, che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_3
(16/07/1993), (01/12/2001) e (07/07/2011) e che dopo la Per_2 Per_1
separazione consensuale del 2004 i coniugi si sono riconciliati, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno verbalmente violento, prevaricatore, denigratorio del marito, esitato anche in due episodi di aggressione fisica a giugno e novembre 2019, in occasione dell'ultimo dei quali la stessa si è recata al pronto soccorso ove le è stato diagnosticato “trauma facciale” con prognosi di giorni sette salvo complicazioni;
che l'atteggiamento dell è peggiorato da quando la CP_1
figlia che vive a Napoli, ha comunicato ai genitori la sua Per_3
omosessualità; la ricorrente ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento esclusivo di , affetta da cardiopatia congenita, a sé, assegnazione Per_1
della casa familiare in suo favore, obbligo dell di corrisponderle CP_1
per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 800,00, onere delle 5
parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli.
Si è costituito in giudizio che ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha contestato le avverse allegazioni e istanze, chiesto l'addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà e assistenza familiare, avendo ella anche dissipato ingenti somme di denaro per oltre euro 90.000,00 effettuando bonifici esteri e trasferimenti di contanti tramite Money Gram, Western
Union e Ria in favore di terzi sconosciuti con causali quali “aiuto familiare”,
“visita specialistica”, “visita specialistica medica”, “visita specialistica per figlia minore”, “prestito infruttifero”.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, sentite le stesse, preso atto che, relativamente ai suddetti bonifici e trasferimenti di denaro, la ricorrente ha dichiarato di essere stata truffata e di aver sporto denuncia, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disposto in via interinale il collocamento di presso la Per_1
casa familiare di proprietà dell con alternanza dei genitori su base CP_1
settimanale, espletata ctu psicologica e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede consulenziale, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto
disponendo che ognuno provvederà autonomamente al proprio
mantenimento;
2) affida la figlia minore (7 luglio 2011) ad entrambi i genitori Per_1
in modo condiviso, prevedendo che la stessa continui ad abitare stabilmente
nella casa coniugale dove, fino all'alienazione dell'immobile, si 6
alterneranno i genitori di settimana in settimana dalle ore 9.00 del lunedì
alle ore 9.00 del lunedì successivo, eccezion fatta per i mesi di luglio e
agosto allorché ciascun genitore permarrà nella casa familiare per quindici
giorni consecutivi;
3) ciascun genitore trascorrerà con metà della durata delle Per_1
vacanze scolastiche natalizie da suddividere in due periodi, dall'ultimo
giorno di frequenza scolastica alle ore 18.00 del 30 dicembre e dalle ore
18.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del giorno antecedente la ripresa delle
lezioni, in modo tale da alternare negli anni le principali festività e con la
precisazione che in occasione delle vacanze natalizie e di fine anno 2021-
2022 trascorrerà con la madre il primo dei predetti periodi;
Per_1
4) ciascun genitore trascorrerà con metà delle vacanze Per_1
scolastiche pasquali da suddividere in due periodi, dall'ultimo giorno di
frequenza scolastica alle ore 18.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 18.00
del giorno di Pasqua alle ore 21.00 del giorno antecedente la ripresa delle
lezioni, in modo tale da alternare negli anni le principali festività e con la
precisazione che in occasione delle vacanze scolastiche pasquali dell'anno
2022 trascorrerà il primo periodo con il padre;
Per_1
5) trascorrerà il giorno del proprio compleanno (7 luglio) con Per_1
il genitore con cui sarà collocata in quel lasso temporale e sarà
accompagnata ai ricoveri in day hospital nonché a visite mediche e terapie
alternativamente da uno dei due genitori, salvo diverso accordo tra gli
stessi;
6) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto di
e di durante i tempi di permanenza degli stessi presso Per_1 Per_2
ognuno, nonché al pagamento in eguale misura delle utenze domestiche e 7
condominiali afferenti la casa familiare;
7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie afferenti e con le specificazioni di cui al Per_2 Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno
genitoriale individuale presso un centro o un professionista scelto di
comune intesa e a fornire agli operatori che prenderanno in carico il caso
copia integrale della ctu del prof. Roma con tutti i relativi allegati.
Manda ad ambo le parti di serbare un contegno di reciproco rispetto
astenendosi da frasi, atteggiamenti e comportamenti offensivi e/o
provocatori specie in occasioni delle transizioni settimanali nella casa
familiare e davanti alla figlia , prescrivendo ad entrambi di non Per_1
coinvolgere né triangolare in qualsivoglia forma e maniera la stessa nel
conflitto coniugale astenendosi dal denigrare la figura dell'altro genitore.
Riserva ogni ulteriore e diversa determinazione in ordine alla
disciplina dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore Per_1
all'esito della alienazione della casa familiare e della individuazione di due
nuove unità abitative, mandando alle parti di darne immediata notizia al
tribunale.
Manda al Servizio Sociale del Municipio VII di prendere in carico il
caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza della presente
ordinanza e di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo
e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento Per_1
dell'autorità giudiziaria, nonché di inviare una relazione sul caso
all'intestato Tribunale entro il 15 marzo febbraio 2022. 8
Manda ad ambo le parti di contattare il predetto Servizio Sociale
entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e di
consegnare agli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale
della relazione di ctu del prof. Roma con tutti i relativi allegati.
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 10 maggio 2022, ore 10.00 alla quale rinvia.
Assegna a parte ricorrente termine fino al ……………
Assegna a parte resistente termine fino al ………………
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al competente
ufficiale di stato civile e al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio
VII.
Con ordinanza del 10/05/2022, il g.i., preso atto di quanto evidenziato dal Servizio Sociale, del permanere di una elevata conflittualità tra le parti acuita dall'alternanza nella casa familiare, sebbene frutto di un accordo tra i coniugi, della mancata alienazione dell'immobile, ritenuta la necessità di modificare parzialmente i provvedimenti provvisori, ha disposto quanto segue: fermo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Per_1
dispone che la stessa abbia residenza presso la madre e, per l'effetto,
assegna alla stessa, , la casa familiare sita in Roma Parte_1
Via Rodolfo de Novà n. 6, disponendo che il coniuge se ne allontani
asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 30/5/2022; salvo diverso
accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé due pomeriggi a Per_1
settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 14.00 o dal diverso orario di
uscita scolastico alle ore 21.00 (dopo cena) allorché la riaccompagnerà
presso l'abitazione materna;
a finesettimana alternati dalle ore 14.00 o dal
diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 21.00 (dopo cena) 9
della domenica, allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive
da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la madre stessa, con la precisazione che in
difetto di diverso accordo il padre terrà con sé la prima metà (1-15) Per_1
dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (16-31) dei
mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa); tenuto
conto del valore economico del godimento della casa familiare di proprietà
dell' da parte della , dispone che ciascun genitore provveda CP_1 Pt_1
al mantenimento ordinario diretto dei figli conviventi e Per_2 Per_1
durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, fermo l'obbligo
dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra
e con la precisazione che il genitore assegnatario dovrà provvedere al
pagamento integrale delle utenze e degli ordinari oneri condominiali con
decorrenza da giugno 2022.
Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinvia
la causa all'udienza del 14/2/2023, ore 11.00, mandando ad ambo le parti
di specificare e documentare la condizione economica di tenuto Per_2
conto di quanto emergente dalla relazione del Servizio Sociale sopra
menzionata.
Ammesse le prove orali e disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico dell , con ordinanza collegiale del CP_1
18/04/2023 – 02/05/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2023, visto il decreto del 03/02/2023 con cui il
Tribunale per i minorenni di Roma ha affidato la figlia minore delle parti,
(Roma, 07/07/2011) ai Servizi Sociali del Municipio Persona_1 10
VII e del TSMREE della ASL Roma 2 – DSM UOS TSMREE D 7 con
incarico, per quanto di rispettiva competenza, di assumere ogni decisione di
carattere sanitario nell'interesse della ragazza provvedendo al suo
eventuale collocamento in struttura adeguata alle problematiche della
minore, sentiti i genitori, con contestuale limitazione della responsabilità
genitoriale degli stessi e incarico ai Servizi di assumere ogni decisione di
rilievo afferente la vita di;
rilevato che con lo stesso decreto il Per_1
Tribunale per i minorenni ha nominato l'avv. curatore CP_2
speciale della minore e rimesso gli atti all'intestato Tribunale;
ritenuta la
necessità e opportunità di nominare l'avv. curatore speciale della CP_2
minore anche nel presente giudizio, ha disposto quanto Persona_1
segue: nomina l'avv. curatore speciale della minore CP_2 Per_1
(Roma, 07/07/2011) e autorizza la stessa a costituirsi in
[...]
proprio entro il 31/05/2023, riservata all'esito ogni ulteriore
determinazione, da assumere tenuto conto di quanto relazionerà il Servizio
Sociale entro lo stesso termine. Rinvia la causa per il prosieguo
…………….. disponendo la comparizione personale delle parti e del
curatore speciale………. Si comunichi alle parti, al curatore speciale
nominato avv. al Servizio Sociale del Municipio VII di CP_2
Roma Capitale, al Servizio TSMREE della ASL Roma 2.
Preso atto del miglioramento delle dinamiche familiari e su proposta del Servizio affidatario, condivisa dal curatore speciale, con ordinanza del
15/06/2023 il g.i. ha disposto l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/03/2024 all'esito della quale ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui 11
all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 05/08/2024, il Tribunale, preso atto di quanto evidenziato dal Servizio affidatario e dal curatore speciale in ordine alla interruzione dei rapporti e della frequentazione padre-figlia dal mese di dicembre 2023 e alla necessità di ascoltare , ha disposto la Per_1
rimessione della causa sul ruolo e fissato l'udienza del 10/09/2024 per l'ascolto della minore con l'ausilio dell'assistente sociale incaricata di seguire il caso.
Alla predetta udienza , che frequenta la terza media, ha Per_1
dichiarato di volere iscriversi al liceo Savoia per il prossimo anno scolastico, di voler fare la criminologa, di aver effettuato un percorso con una psicologa ma di averlo interrotto in quanto non riusciva più a parlare con la terapeuta come un tempo, sebbene non escluda di incontrare un'altra dottoressa, di avere un bel rapporto sia con che da circa un anno Per_2
si è trasferito a vivere dal padre, che con la sorella che vive a Napoli. Per_3
Relativamente al padre ha manifestato la ferma volontà di non volerlo vedere allo stato non per un episodio singolo ma per “vari episodi in cui
PÀ parlava male di mamma, del compagno, alzava la voce con me e
parlando male di mamma”. ha anche dichiarato: “Quando c'è una Per_1
cosa che non mi piace, io ho paura e non riesco a dirgliela, avrò sbagliato
ma non ci riesco a dirgliela. … A volte PÀ mi scrive ciao ed io gli
rispondo, una volta ogni settimana o due settimane mi chiede come va via
whatsapp. All'inizio (dicembre/gennaio) non volevo proprio sentirlo fino a
gennaio ma mamma ha detto per educazione di mandargli almeno un
messaggio. Da quel discorso che mi ha fatto mamma ho incominciato a
rispondergli per messaggio. Poi lui mi ha chiamato ma non rispondevo. 12
ADR Oggi l'ho visto, io avevo molta paura di lui che si avvicinasse, non lo
so non riuscivo a pensare ad altro, avevo paura. Non so che mi potesse fare,
pensavo solo a scappare, se si avvicinava avevo paura. ADR (disponibilità
ad un incontro con PÀ in un parco o altrove con l'assistente sociale e l'educatrice) Ho paura che mi urli di nuovo. Quando l'ho visto arrivare mi
è preso un atto di panico ma dopo che è arrivata [l'assistente Per_4
sociale mi sono tranquillizzata. No non voglio organizzare Testimone_1
un incontro, non riesco a pensare di vederlo. Se un domani me la sentissi lo
direi all'educatrice ed a . ADR Mi trovo bene con l'educatrice, Per_4
facevamo pure passeggiate o giocavamo ma non facevamo i compiti sono
abbastanza brava a farli da sola”. Dopo aver letto la Carta dei diritti dei figli dei genitori separati e rievocato, in riferimento al punto 7), un episodio del passato in cui durante una lite in strada i genitori non si sono accorti che si è allontanata da loro ed aver concluso “Quella volta è stata Per_1
proprio dura”, la ragazza ha dichiarato: “A volte volevo proprio andare a
scuola perché avevo due maestre ( e ), la maestra mi ha Per_5 Per_6
aiutato quando mia sorella è andata a Napoli e poi quando i genitori si
sono separati, quindi volevo proprio andare a scuola perché c'era lei, mi
aprivo con lei. Ho sempre voluto andare a scuola perché poi per un periodo
in terza elementare, una settimana cenavo con mamma ed una con PÀ e
non stavo benissimo in questa situazione, sono sempre stata brava a scuola
ma in quel periodo, non so perché, non studiavo alcune cose ma la maestra
mi ha chiesto cosa non andava, io ero molto arrabbiata più che triste e da lì
ho iniziato a parlarne con la maestra di mamma e PÀ. Poi da quando ho
iniziato ad aprirmi con questa maestra sono andata meglio. ADR No con
mamma e PÀ non gli ho mai detto nulla di come vivevo la situazione della 13
separazione, non me la sentivo non volevo parlargli, mamma qualche volta
mi ha chiesto di come vivevo la situazione ma non glielo detto come stavo.
Avevo molta ansia o rabbia o tristezza. ADR Adesso ho l'ansia, sono
ansiosa ma ho anche imbarazzo, basta. Anche paura ma non come l'ansia,
ho più ansia che paura. Io non voglio più vedere PÀ, ma non per un
episodio ma perché ci sono stati vari episodi. Una volta ogni due mesi c'era
un episodio. ADR L'ultimo episodio risale al periodo natalizio. Il
pomeriggio ero andata alla Mondadori con PÀ perché volevo fare un
regalo alla ragazza di mio fratello, costava tipo 3 euro ed ho chiesto a PÀ
se potevo comprarlo. Papà mi ha detto di no perché mi ha detto che il
giorno prima mio fratello gli aveva fatto spendere tantissimo e non voleva
più spendere per nessuno. Se l'è presa con me per una cosa che riguardava
mio fratello, mi ha fatto pure paura. Lui se l'è presa tantissimo ha urlato
quasi ad urlare per i soldi spesi il giorno prima per mio fratello ed io non
c'ero il giorno prima. A me mi ha fatto arrabbiare e mi ha spaventato per
una cosa che nemmeno c'ero e nemmeno avevo fatto qualcosa. Il giorno
dopo stato a casa di mia zia materna, a capodanno avevo iniziato a dirlo a
mamma che non volevo vedere PÀ. Dopo l'episodio del regalo ho detto
basta. Già da agosto non ci volevo più andare per un altro episodio
successo in quel mese. Quando andavo a scuola ed il pomeriggio dovevo
stare con PÀ, a scuola andavo in bagno e piangevo. Di questa situazione
ne ho parlato anche con mia sorella. Elena ha chiesto i motivi e lei mi ha
detto che ci sta che non volevo stare con una persona che mi fa stare male,
però mi ha detto che glielo dovevo dire che non ci volevo stare più. Allora
ho mandato un messaggio a PÀ dicendo che per le vacanze di capodanno
non ci volevo stare. Lui mi ha chiesto il perché ma io là come faccio, per i 14
primi due giorni non ho risposto poi ho fatto un elenco dei motivi come una
lista della spesa fatto con l'aiuto della psicologa e poi glielo ho mandato.
Lui non mi ha risposto sul contenuto dell'elenco dei motivi. A capodanno
non ci sono andata, dopo capodanno mamma mi ha chiesto se non volevo
vederlo più o meno, io stavo a casa da sola e ci ho pensato ed io non volevo
rivederlo così gli ho scritto un messaggio e non l'ho detto a mamma ed
. Qualche giorno dopo l'ho detto a mamma e lei mi ha chiesto se PÀ Per_3
mi aveva risposto e comunque mi ha detto che glielo potevo dire prima, poi
dopo sono tornata a scuola e PÀ non mi è venuto a prendere,
successivamente ha incominciato a mandarmi messaggi chiedendomi come
sto ed io gli rispondo. ADR Quest'anno volevo provare a fare nastro o
cerchio e poldance, perché c'è una maestra che conosco. Dopo il Covid ho
fatto altri sport però quest'anno vorrei tornare con questa maestra, oggi
vado a fare la prova. ADR Ho delle amiche dal nido, ci vediamo facciamo
cena a volte. Andiamo a scuola insieme. Ci vediamo a casa ed anche io
vado a casa loro”.
Con ordinanza del 15/10/2024 il g.i., confermati i vigenti provvedimenti, ha demandato al Servizio affidatario di proseguire l'intervento di educativa domiciliare e di riattivare con urgenza e sollecitudine il percorso psicoterapeutico in favore di;
quindi ha Per_1
rinviato la causa all'udienza del 17/12/2024 per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi 15
e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 27/07/1991.
Devono, invece, essere disattese le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti.
Invero dalle deduzioni e allegazioni svolte da ambo i coniugi oltre che dalla documentazione complessivamente acquisita e dalle deposizioni rese dai testi di parte resistente escussi nel corso del procedimento, avendo la ricorrente articolato prove orali irrilevanti ed avendo chiesto in ordine agli episodi posti a fondamento della domanda di addebito l'interrogatorio formale del coniuge, emerge, piuttosto che la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è progressivamente venuta meno, tanto che le stesse si sono separate una prima volta nel 2004 per poi riconciliarsi, concepire la terzogenita e separarsi di nuovo essendo la convivenza divenuta Per_1
intollerabile anche per il contegno infedele della ricorrente, non specificamente contestato, e gli atteggiamenti sicuramente troppo rigidi dell , inaspritisi dopo la rivelazione della propria omosessualità da CP_1
parte delle primogenita Per_3
In ordine al litigio del 19/11/2019 in occasione del quale secondo la prospettazione della ricorrente sarebbe stato l' a procurarle una CP_1
trauma facciale con prognosi di giorni sette, giusta referto di pronto soccorso in atti e per il quale pende procedimento penale non ancora definito, mette conto evidenziare che il figlio sentito come teste, Per_2
sul punto ha dichiarato che a seguito del litigio la madre è uscita di casa sbattendo violentemente la porta, lei e il padre l'hanno seguita sulle scale e mentre il padre era davanti a lui ha visto inciampare e scivolare la madre,
senza che il padre la spingesse né tantomeno vi fosse una colluttazione 16
fisica; la madre scivolando ha sbattuto la testa contro il muro e lui si è
avvicinato ed è rimasto con la madre fino all'arrivo delle forze dell'ordine.
Dall'annotazione di P.G. prodotta dall (v. allegato alla CP_1
comparsa di costituzione del 20/04/2022) emerge che gli operanti in tale occasione non hanno rilevato segni evidenti e contusioni e la ha Pt_1
rifiutato le cure mediche del 118. Secondo quanto riferito agli stessi operanti la lite sarebbe scaturita da futili motivi, volendo la andare in piscina Pt_1
ed essendo il padre e il figlio tornati tardi a casa ove era . Per_2 Per_1
Dall'annotazione di P.G. del precedente 23/06/2019, allegata dall alla comparsa di costituzione del 20/04/2022, emerge che CP_1
giunti sul posto ovvero presso la casa familiare di Via R. De Novà, a seguito di una lite tra coniugi, gli operanti dopo aver generalizzato le parti,
apprendevano che i coniugi erano in fase di separazione, in attesa del pronunciamento del Tribunale - all'epoca, peraltro, non ancora adito - e continuavano a vivere insieme nella casa familiare unitamente ai figli e;
che prima del loro arrivo si era scatenata una lite Per_2 Per_1
animata per futili motivi essendo ormai deteriorato il rapporto tra i due, lite mai trascesa e al momento dell'intervento, richiesto dalla Piazza, la situazione era tornata alla calma, tanto che gli operanti nell'occasione hanno invitato i due a tenere un comportamento più consono e civile tra loro soprattutto alla presenza dei figli che, seppure in buone condizioni,
apparivano affranti per la situazione familiare, in particolar modo Per_2
Quest'ultimo nel corso della deposizione testimoniale resa ha dichiarato di non ricordare che il padre abbia picchiato la madre, di aver visto la madre stare sui social con il computer e il cellulare, di aver sentito i genitori discutere per relazioni extraconiugali della madre, ma di non aver 17
mai visto nulla al riguardo sebbene la sorella gli abbia riferito di aver Per_3
visto la loro madre passeggiare mano nella mano con un altro uomo,
circostanza confermata poi da entrambi i genitori al figlio;
infine Per_2
ha dichiarato che i problemi tra i genitori, già presenti, sono “sfociati” con la decisione della sorella, facendo riferimento alle scelte di Per_3
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il collegio reputa destituite di fondamento le reciproche domande di addebito non potendo essere univocamente ascrivibile al contegno dell'uno piuttosto che dell'altro coniuge una crisi che affonda le sue radici nel tempo, fermo restando che qualsivoglia episodio di violenza, sia essa fisica che verbale che psicologica,
non può che essere stigmatizzato e censurato e, ove accertato, verrà
sanzionato in sede penale ove pende tuttora il procedimento a carico dell . CP_1
Relativamente al regime di affidamento di , fermo il suo Per_1
collocamento presso la madre con la quale abita stabilmente da anni e alla quale deve essere, pertanto, assegnata anche in questa sede la casa familiare di esclusiva proprietà del resistente, non può che evidenziarsi che nel tempo i genitori non hanno adeguatamente preservato la figlia dal loro conflitto,
come univocamente emerso dalle relazioni del Servizio Sociale, né, pur essendo presenti, hanno saputo intercettare e comprendere appieno i suoi bisogni inespressi, le sue esigenze, le fragilità connesse anche alla sua salute, essendo ella affetta da cardiopatia congenita, disturbo del linguaggio e della sfera emozionale.
Nondimeno è innegabile che nei tempi più recenti , per la quale Per_1
il Tribunale per i minorenni aveva ipotizzato anche un possibile inserimento in casa famiglia, ha raggiunto un maggior equilibrio, la madre, che sta 18
seguendo un percorso psicoterapeutico, si sta prendendo adeguatamente cura della stessa, mentre il padre continua ad avere un atteggiamento rigido,
ostacolante qualsivoglia decisione, tanto che, secondo quanto dedotto dalla
Piazza e non contestato ex adverso, riscuote l'indennità di frequenza riconosciuta ad accantonandola su un conto dal medesimo aperto, Per_1
non ha prestato l'assenso al rinnovo della carta d'identità della figlia, non è
stato presente durante i giorni di day hospital cardiologici di , né ha Per_1
Parte partecipato ai a scuola;
non ha prestato l'assenso per la preiscrizione della figlia alla scuola superiore e per l'applicazione di un apparecchio ortodontico, necessario a fini funzionali (corretta occlusione) ed estetici.
Per tutte le ragioni sopra esposte deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre sotto lo stretto monitoraggio del Per_1
Servizio Sociale, come meglio specificato in dispositivo, anche ai fini della ripresa della frequentazione padre-figlia, non potendo trovare accoglimento la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di ambo le parti in difetto di elementi e contegni altamente pregiudizievoli per la minore posti in essere da entrambi i genitori, non emersi neanche all'esito della disposta ctu, fermo il rilievo della elevata conflittualità esistente tra le parti ed esitante in una sostanziale incomunicabilità e paralisi decisionale.
D'altra parte le allegazioni paterne afferenti condotte manipolative della madre cui ascrivere l'interruzione dei rapporti padre-figlia sono rimaste indimostrate.
Considerata la situazione di protratta interruzione della frequentazione tra l e , fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, il CP_1 Per_1
collegio reputa equo porre a carico dell l'obbligo di corrispondere CP_1
alla , a far data dal mese di gennaio 2025, la somma mensile di euro Pt_1 19
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , atteso che i Per_1
coniugi, entrambi infermieri, hanno redditi sostanzialmente equivalenti,
pari, relativamente all'anno d'imposta 2022 (giusta CUD 2023 in atti), ad euro 1.900,00 su dodici mensilità la ricorrente e ad euro 2.100,00 su dodici mensilità il resistente che è onerato dal pagamento di un canone locatizio di euro 650,00 al mese, a differenza della ricorrente che, in quanto assegnataria della casa familiare di piena ed esclusiva proprietà dell e non CP_1
gravata da mutuo, non sostiene alcun onere alloggiativo.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti intendendosi per tali quelle Per_1
concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali,
a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo,
le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Per completezza mette conto evidenziare che nelle more del giudizio il figlio (2001) si è trasferito a vivere dal padre, ha ultimato il Per_2
percorso di studi e iniziato a lavorare come infermiere, di talché ha raggiunto l'indipendenza economica, mentre la figlia (1993) è tuttora Per_3
residente a [...]. 20
Nessuna dei coniugi, infine, ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca dei coniugi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10184/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
OMA (RM), 25/01/1969) e
[...] Controparte_1
(MUGNANO DI NAPOLI (NA) 13/02/1967) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 27/07/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valmontone, n. 27, parte II, serie A, anno 1991,
alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la figlia minore in via esclusiva e rafforzata alla madre Per_1
alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre;
21
manda alla Piazza di fornire tramite mail all , con cadenza CP_1
settimanale, notizie e informazioni circa le condizioni psicofisiche di
, il percorso scolastico e le attività extrascolastiche della figlia;
Per_1
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che a decorrere dal mese di gennaio 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile di Per_1
euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2025, e condanna l al versamento, in favore della CP_1 Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in motivazione;
Per_1
assegna la casa familiare sita in Roma Via Rodolfo De Novà n. 6 alla ricorrente;
rigetta le domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti;
manda al Servizio Sociale del Municipio VII di Roma Capitale di continuare a seguire il caso al fine: monitorare l'attuazione e l'osservanza delle statuizioni della presente sentenza;
mantenere il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna per tutto il tempo ritenuto necessario;
verificare l'avvio di ad un percorso di psicoterapia Per_1
individuale; guidare i genitori e la figlia alla ripresa dei rapporti e della relazione padre-figlia anche alla presenza di un educatore o secondo le modalità ritenute congrue e adeguate;
segnalare immediatamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono 22
il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di ctu.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi