Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SILVIA Parte_2 C.F._2
FONTANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza Varanini n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. L'abitazione familiare di Porcari, Via Galileo Galilei, 1, conformemente agli accordi in sede di separazione consensuale, resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarvi unitamente alla figlia minore . Per_1
2. Il sig. si impegna a contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione Pt_2 familiare (attualmente pari ad euro 500,00) nella misura massima di euro 350,00 mensili e si impegna a versare tale contributo direttamente alla proprietà. La residua somma sarà a carico della signora la quale, a sua volta, provvederà a versare direttamente alla proprietà. I coniugi sono concordi Pt_1 nel dare esecuzione alla pattuizione sin dal mese di aprile 2025.
3. In ragione della partecipazione di entrambi al pagamento del canone di locazione, ogni decisione
1
4. Le spese condominiali, oggi pari ad euro 50,00 mensili saranno a carico della signora così Pt_1 come resterà a carico della sig.ra ogni incombente relativo ai controlli periodici della caldaia. Pt_1
La signora si impegna ad esibire al sig. a semplice richiesta, le relative attestazioni. Pt_1 Pt_2
5. Poiché con riguardo alle spese condominiali era stata accumulata una morosità sanata dal sig.
lo stesso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla richiesta di rimborso nei Pt_2 confronti della sig.ra pari al 50%. Pt_1
6. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
7. La figlia minore sarà collocata prevalentemente con la madre presso la quale manterrà Per_1 anche la residenza anagrafica.
8. Il sig. trasferirà la residenza altrove entro e non oltre il 30.04.2025. Pt_2
9. I tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore sono regolati nel modo seguente alla luce dell'orario lavorativo del sig. e dei turni della signora la figlia trascorrerà con il Pt_2 Pt_1 padre a fine settimana alternati dal sabato ore 14,00 fino al lunedì mattina quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia all'asilo/scuola. Inoltre, il sig. terrà con sé la figlia tre Pt_2 Per_1 giorni infrasettimanale, indicativamente il lunedì, mercoledì e venerdì, salvi ulteriori e diversi accordi. Qualora nei giorni e nei periodi indicati, uno dei due genitori, per esigenze personali, ad esempio di lavoro o altro, non potrà tenere con sé la figlia, dovrà darne comunicazione all'altro genitore, anche telefonicamente, con un preavviso di almeno 48 ore, fatte salve le ipotesi di necessità e di urgenza. Qualora la figlia minore durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovesse pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento. Il genitore impossibilitato ad intrattenersi con la figlia nei giorni di sua spettanza potrà recuperare tali periodi successivamente, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore e con il necessario preavviso. I genitori si impegnano a trascorrere le principali festività insieme alla figlia;
ove ciò non sia possibile verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. In tal caso quindi la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre, il 1 gennaio, il 5 gennaio ed il giorno dell'Epifania compresi i relativi pernottamenti e per le festività Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo compresi i relativi pernottamenti;
per le ulteriori principali festività verrà comunque seguito il criterio dell'alternanza. La figlia, indipendentemente dal calendario dei tempi di permanenza, ma sempre nel rispetto degli impegni scolastici, trascorrerà i compleanni dei genitori con il rispettivo genitore. La figlia, ove possibile, trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, i quali concorderanno luogo, modalità e tempi. Qualora ciò non fosse possibile, ciascun genitore, ad anni alterni, festeggerà il compleanno della figlia a pranzo e l'altro a cena. La figlia, inoltre, trascorrerà la Festa della Mamma e la festa del papà con il rispettivo genitore. Durante le
2 vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che i genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi altresì il luogo di vacanza.
10. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia minore e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultima.
11. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla signora Pt_2
la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Il contributo mensile paterno al Parte_1 mantenimento delle figlie dovrà risultare accreditato entro il giorno 15 di ogni mese sulla carta PostePay n. 4023601019486158. Esso sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. 12. Quanto alle spese straordinarie i genitori concordano che le stesse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. La signora ed il sig. manifestano sin da adesso il Pt_1 Pt_2 proprio consenso a che la figlia venga iscritta in piscina. Per_1
13. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Quanto alla necessità del previo accordo i genitori faranno riferimento alle indicazioni del predetto “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020.
14. L'assegno unico familiare sarà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
15. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento. (doc5) (doc6)
16. La sig.ra è ammessa a patrocinio a spese dello stato con delibera n. 369 del 4.10.2024 del Pt_1
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca (doc7)
17. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
18. I coniugi concordano di dare immediata attuazione alle suddette condizioni di separazione a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. (doc8)». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Santiago De Cuba (CUBA) il 2/8/2016, dal quale è nata la figlia (nata Per_1 il 13/4/2018) ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
3 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Santiago de Cuba (CUBA) in data 2/8/2016, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 55, Parte II, Serie C, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4