TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente in Pineto (TE) elettivamente domiciliato presso e nello C.F._1 studio dell' Avv. Andrea Strozzieri ( ) in Controguerra (TE) C.F._2 alla via San Rocco n. 37;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
NC CH n. 37.
RESISTENTE
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato Parte_1 in giudizio l' deducendo: a) di essere titolare di un'impresa artigiana e di aver CP_1 lavorato, per più di 40 anni, come muratore;
b) che, nell'espletamento di tale attività, è stato quotidianamente occupato nelle operazioni di demolizione, restauro e costruzione;
c) che tali operazioni avvenivano con l'utilizzo di martelli e/o demolitori che comportavano l'abbondante esposizione a polveri di risulta;
d) che, per le operazioni di demolizione, doveva altresì provvedere al taglio di ferri di armatura in acciaio e/o ferro, che avveniva manualmente con l'utilizzo di mole, con conseguente esposizione ai relativi fumi e polveri;
e) che, per le operazioni di restauro e costruzione, il ricorrente doveva preparare il cemento, ciò avveniva aprendo manualmente i sacchi di cemento che dovevano essere versati nella betoniera per poi essere impastati, sempre manualmente oltre a provvedere alla pulizia a secco del cemento, alla tracciatura per il posizionamento dei cavi degli impianti, a raschiare e/o scartavetrare i muri, e ciò avveniva quotidianamente e manualmente sia all'esterno che all'interno degli edifici, con martelli, scalpelli e trapani.
Ha dedotto, pertanto, come tale protratta esposizione avesse comportato l'insorgere di una Pneumopatia Cronica Ostruttiva, provocando un'invalidità permanente pari al
10%. Ha chiesto, pertanto, vista l'eziologia professionale, di condannare l' alla CP_1 corrispondente prestazione previdenziale (cumulando la percentuale riconosciuta con quella, pari al 16%, oggetto di previo riconoscimento). CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda argomentando come, trattandosi di malattia professionale non tabellata, fosse onere dell'istante fornire prova del nesso causale tra la patologia e l'origine professionale.
Il procedimento è stato istruito mediante CTU medico legale, ed è stato trattenuto in decisione all'udienza di discussione del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare.
*
Pag. 2 di 6 Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale (BPCO + Fibrosi polmonare).
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili (soprattutto in quanto provenienti da colleghi di lavoro che svolgevano le medesime mansioni del ricorrente) le dichiarazioni di Tes_1
il quale ha confermato sia la natura delle prestazioni lavorative svolte dal
[...] ricorrente, sia l'eziologia con le patologie denunciate, sottolineando: “Confermo che si effettuava il taglio con mola, motopicchi e simili altri attrezzi di lastre di cemento per le lavorazioni di demolizione e ricostruzione” e ancora: “come detto, si usava la mola che notoriamente rilascia nell'ambiente polverosità” nonché di ex Persona_1 dipendente del che ha confermato: “Quando dovevamo demolire comignoli Parte_1 in eternit non avevamo protezioni”.
Il consulente tecnico, dott. , sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo Persona_2 anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente
Pag. 3 di 6 svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Nel caso in esame, sulla base dei parametri tabellari (FEV 1 ridotta del 25%). la BPCO determina insufficienza respiratoria di grado lieve con un danno biologico del 6%.
Nella tabella ministeriale riportata di seguito, tra gli agenti della BPCO è citata
l'esposizione a cemento, calcare, gesso e calce, materiali abitualmente impiegati nell'edilizia”, e ancora: “La bronco-pneumopatia cronica ostruttiva ha un'origine professionale perché esiste un nesso causale (come da tabella sopra riportata) con
l'attività di muratore svolta dall'istante”, confermando la presenza della tencopatia, comportante un'invalidità del 6% che, unita alla percentuale già riconosciuta, determina un danno biologico complessivo pari al 21%.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione, ritenendo che – quella riscontrata – sia una malattia professionale tabellata.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 6%, che, unita all'invalidità già riconosciuta dà luogo ad una rendita unica pari al 21%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014 (così CP_1 come modificati dal DM 147/2022), come da dispositivo (causa di valore
Pag. 4 di 6 indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1585/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia - broncopneumopatia cronica ostruttiva - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% che, cumulata con il precedente riconoscimento del 16%, pur in assenza di sommatoria algebrica, fa affermare un danno biologico globale del
21%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 21% a partire dalla domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 15.10.2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente in Pineto (TE) elettivamente domiciliato presso e nello C.F._1 studio dell' Avv. Andrea Strozzieri ( ) in Controguerra (TE) C.F._2 alla via San Rocco n. 37;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
NC CH n. 37.
RESISTENTE
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato Parte_1 in giudizio l' deducendo: a) di essere titolare di un'impresa artigiana e di aver CP_1 lavorato, per più di 40 anni, come muratore;
b) che, nell'espletamento di tale attività, è stato quotidianamente occupato nelle operazioni di demolizione, restauro e costruzione;
c) che tali operazioni avvenivano con l'utilizzo di martelli e/o demolitori che comportavano l'abbondante esposizione a polveri di risulta;
d) che, per le operazioni di demolizione, doveva altresì provvedere al taglio di ferri di armatura in acciaio e/o ferro, che avveniva manualmente con l'utilizzo di mole, con conseguente esposizione ai relativi fumi e polveri;
e) che, per le operazioni di restauro e costruzione, il ricorrente doveva preparare il cemento, ciò avveniva aprendo manualmente i sacchi di cemento che dovevano essere versati nella betoniera per poi essere impastati, sempre manualmente oltre a provvedere alla pulizia a secco del cemento, alla tracciatura per il posizionamento dei cavi degli impianti, a raschiare e/o scartavetrare i muri, e ciò avveniva quotidianamente e manualmente sia all'esterno che all'interno degli edifici, con martelli, scalpelli e trapani.
Ha dedotto, pertanto, come tale protratta esposizione avesse comportato l'insorgere di una Pneumopatia Cronica Ostruttiva, provocando un'invalidità permanente pari al
10%. Ha chiesto, pertanto, vista l'eziologia professionale, di condannare l' alla CP_1 corrispondente prestazione previdenziale (cumulando la percentuale riconosciuta con quella, pari al 16%, oggetto di previo riconoscimento). CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda argomentando come, trattandosi di malattia professionale non tabellata, fosse onere dell'istante fornire prova del nesso causale tra la patologia e l'origine professionale.
Il procedimento è stato istruito mediante CTU medico legale, ed è stato trattenuto in decisione all'udienza di discussione del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare.
*
Pag. 2 di 6 Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale (BPCO + Fibrosi polmonare).
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili (soprattutto in quanto provenienti da colleghi di lavoro che svolgevano le medesime mansioni del ricorrente) le dichiarazioni di Tes_1
il quale ha confermato sia la natura delle prestazioni lavorative svolte dal
[...] ricorrente, sia l'eziologia con le patologie denunciate, sottolineando: “Confermo che si effettuava il taglio con mola, motopicchi e simili altri attrezzi di lastre di cemento per le lavorazioni di demolizione e ricostruzione” e ancora: “come detto, si usava la mola che notoriamente rilascia nell'ambiente polverosità” nonché di ex Persona_1 dipendente del che ha confermato: “Quando dovevamo demolire comignoli Parte_1 in eternit non avevamo protezioni”.
Il consulente tecnico, dott. , sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo Persona_2 anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente
Pag. 3 di 6 svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Nel caso in esame, sulla base dei parametri tabellari (FEV 1 ridotta del 25%). la BPCO determina insufficienza respiratoria di grado lieve con un danno biologico del 6%.
Nella tabella ministeriale riportata di seguito, tra gli agenti della BPCO è citata
l'esposizione a cemento, calcare, gesso e calce, materiali abitualmente impiegati nell'edilizia”, e ancora: “La bronco-pneumopatia cronica ostruttiva ha un'origine professionale perché esiste un nesso causale (come da tabella sopra riportata) con
l'attività di muratore svolta dall'istante”, confermando la presenza della tencopatia, comportante un'invalidità del 6% che, unita alla percentuale già riconosciuta, determina un danno biologico complessivo pari al 21%.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione, ritenendo che – quella riscontrata – sia una malattia professionale tabellata.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 6%, che, unita all'invalidità già riconosciuta dà luogo ad una rendita unica pari al 21%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014 (così CP_1 come modificati dal DM 147/2022), come da dispositivo (causa di valore
Pag. 4 di 6 indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1585/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia - broncopneumopatia cronica ostruttiva - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% che, cumulata con il precedente riconoscimento del 16%, pur in assenza di sommatoria algebrica, fa affermare un danno biologico globale del
21%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 21% a partire dalla domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 15.10.2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 6 di 6