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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MUSSONI MOENA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato CARLO ROSSETTI in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
insistono sull'istanza relativa al disconoscimento del doc. 2;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 22 N. R.G. 778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MUSSONI MOENA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. GRANDI AUGUSTO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“a) accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che tra il sig. Parte_1
e la società “ , in persona del legale rappresentante p.t., si è
[...] Controparte_1
pagina 2 di 22 instaurato dal 07.10.2021 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa e fino all'11.04.2022, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il periodo, i giorni, le mansioni, con gli orari e le modalità così come meglio specificate in narrativa;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha osservato orari, periodi di lavoro e mansioni come meglio specificati in narrativa, prestando attività lavorativa straordinaria e in occasione delle festività, senza percepire le relative maggiorazioni, nonchè senza fruire di ferie e permessi, senza percepire le relative indennità e il TFR e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di € 24.477,45 (Euro Parte_1
ventiquattromilaquattrocentosettantasette/45) a titolo di differenze retributive dirette ed indirette come meglio elencate nel conteggio allegato, maturate in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che risulterà provata e dovuta all'esito del giudizio, anche in base a CTU che qui si richiede;
c) previo accertamento che i sigg.ri e nel periodo Controparte_2 Controparte_3
07.10.2021-11.04.2022 erano gli amministratori di fatto della società per CP_1
le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il licenziamento così come intimato al sig. in data 11.04.2022 inefficace, invalido, illegittimo, nullo ed annullabile Parte_1
con ogni conseguenza di legge;
d) per l'effetto di quanto sopra, condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel
[...]
posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti sino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27)
o a quella altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) in via subordinata rispetto al punto d), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di 36 mensilità, pari ad €. 74.133,72 (euro settantaquattromilacentotrentatre/72), o in subordine nella misura di €. 12.355,62 (euro pagina 3 di 22 dodicimilatrecentocinquantacinque/62), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
f) in via ulteriormente subordinata rispetto ai punti da d) a e), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno pari ad €. 12.355,62 (euro dodicimilatrecentocinquantacinque/62) o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
g) in via gradata rispetto ai punti da d) a f), condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto che era stata pattuita con la data del 30.09.2022, nella misura determinata dall'ammontare delle retribuzioni spettanti al sig. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro (11.04.2022) alla scadenza Pt_1
pattuita (30.09.2022), determinata secondo sulla base della retribuzione utile per calcolo
TFR pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla luce delle retribuzioni allo stesso spettanti in qualità di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit, secondo le tariffe del CCNL applicato, da determinarsi mediante apposita CTU che sin da ora si richiede;
- in via subordinata rispetto ai punti da a) a g): h) previo accertamento che il sig. ha iniziato a prestare attività lavorativa quale lavoratore subordinato a Parte_1
favore della società “ , in persona del legale rappresentante p.t., dal Controparte_1
07.10.2021 o in altra data accertata e comunque antecedente al 27.12.2021, accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la invalidità, inefficacia, nullità, illegittimità del contratto di lavoro intermittente del 27.12.2021, della relativa proroga al
31.03.2022, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a termine avente decorrenza dal 29.03.2022 e per l'effetto accertare e dichiarare la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato ai sensi di legge ab origine o a quella diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione;
i) previo accertamento che i sigg.ri e nel periodo Controparte_2 Controparte_3
07.10.2021-11.04.2022 erano gli amministratori di fatto della società per CP_1
le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il licenziamento così come intimato al sig. in data 11.04.2022 inefficace, invalido, illegittimo, nullo ed annullabile Parte_1
pagina 4 di 22 con ogni conseguenza di legge e;
l) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
reintegrare/riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti sino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad €. 2.059,27
(euro duemilacinquantanove/27) o a quella altra maggiore o minore ritenuta di giustizia,
o in alternativa al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla diversa ritenuta di giustizia;
m) in via subordinata rispetto al punto l), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di 36 mensilità, pari ad €. 74.133,72 (euro settantaquattromilacentotrentatre/72), o in subordine nella misura di €. 12.355,62 (euro dodicimilatrecentocinquantacinque/62), o in alternativa al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla diversa ritenuta di giustizia;
n) in via ulteriormente subordinata rispetto ai punti da l) a m), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno pari ad €. 12.355,62 (euro dodicimilatrecentocinquantacinque/62), o in alternativa al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla diversa ritenuta di giustizia;
o) in via gradata rispetto ai punti da l) a n), condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto che era stata pattuita con la data del 30.09.2022, nella misura determinata dall'ammontare delle retribuzioni spettanti al sig. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro (11.04.2022) alla scadenza Pt_1
pattuita (30.09.2022), determinata secondo sulla base della retribuzione utile per calcolo pagina 5 di 22 TFR pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla luce delle retribuzioni allo stesso spettanti in qualità di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit, secondo le tariffe del CCNL applicato, da determinarsi mediante apposita CTU che sin da ora si richiede;
p) in ogni caso accertare e dichiarare che il ricorrente ha osservato orari, periodi di lavoro e mansioni come meglio specificati in narrativa, prestando attività lavorativa straordinaria e in occasione delle festività, senza percepire le relative maggiorazioni, nonchè senza fruire di ferie e permessi, senza percepire le relative indennità e il TFR e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di €. 24.477,45 (Euro Parte_1
ventiquattromilaquattrocentosettantasette/45) a titolo di differenze retributive dirette ed indirette come meglio elencate nel conteggio allegato, maturate in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che risulterà provata e dovuta all'esito del giudizio, anche in base a CTU che qui si richiede;
q) in ogni caso condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal sig. in relazione alla minor indennità maturata in conseguenza dell'omessa Pt_1 CP_4
regolarizzazione contributiva del rapporto rispetto all'effettiva durata, quantità e qualità di lavoro svolto nella misura pari ad €. 4.762,69 (euro quattromilasettecentosessantadue/69) o alla diversa somma da determinarsi a mezzo di
CTU che sin da ora si richiede o che sarà ritenuta di giustizia”. esisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali e all'esito della C.T.U. contabile veniva posta in decisione.
Espone in sintesi la difesa ricorrente:
“1) Il sig. ha prestato attività lavorativa a favore della società Parte_1
“ (doc.1) nell'albergo “Club Hotel Dante Cervia”, situato a Cervia Controparte_1
(RA), viale Milazzo n. 81, gestito dalla società convenuta a far data dal 07.10.2021 fino all'11.04.2022, quando veniva licenziato verbalmente, svolgendo in detto periodo in via pagina 6 di 22 continuativa mansioni di Maitre d'Hotel 3° livello CCNL Alberghi Confcommercio, sebbene regolarizzato solo successivamente all'effettivo inizio della prestazione lavorativa con contratti di lavoro intermittente a termine e a tempo determinato mai sottoscritti dal lavoratore.
2) Più precisamente il sig. pur svolgendo mansioni di maitre d'hotel 3° livello Pt_1
CCNL cit. dal 07.10.2021 in qualità di lavoratore subordinato in via continuativa tutti i giorni per un orario non solo a tempo pieno, bensì superiore allo stesso, risulta essere stato soltanto in data 27.12.2021 fittiziamente regolarizzato in forza di un contratto di lavoro intermittente a termine con decorrenza dal 28.12.2021 al 09.01.2022, prorogato al 31.03.2022 con mansioni e qualifica di Maitre d'Hotel 3 livello CCNL cit. dallo stesso mai sottoscritto (doc.2). Per altro la società datrice di lavoro non ha mai consegnato al sig. le buste paga, con ciò impedendo allo stesso di fatto di Parte_1
verificarne le risultanze, sebbene dalla disamina dall'estratto contributivo allegato emerga come il ricorrente sia stato regolarizzato solo per brevi periodi e per poche ore
(cfr.doc.3). 3) Successivamente il ricorrente è stato regolarizzato in forza di contratto di lavoro a termine avente decorrenza dal 29.03.2022 al 30.09.2022 con mansioni di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit., anch'esso mai sottoscritto, come si evince dal
Percorso Lavoratore C2 storico che si allega (doc.4), lavorando fino all'11.04.2022
(quando veniva licenziato verbalmente) in via continuativa tutti i giorni per un orario non solo a tempo pieno, bensì superiore a quello contrattuale. 4) Durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta il sig. ha svolto per l'intero Pt_1
periodo dal 07.10.2021 all'11.04.2022 in via continuativa le stesse mansioni di Maitre
d'hotel 3° livello CCNL cit., senza essere correttamente regolarizzato, né remunerato in relazione all'effettiva quantità e qualità di lavoro prestato a favore della datrice di lavoro. 5) Poiché il ricorrente è stato illegittimamente e fittiziamente regolarizzato nel periodo 07.10.2021-11.04.2022 come “maitre d'hotel” 3° livello CCNL cit. unicamente nelle giornate e per gli orari di lavoro risultanti dall'estratto contributivo allegato (cfr. doc.3), mentre in realtà ha prestato attività lavorativa quale lavoratore subordinato in pagina 7 di 22 via continuativa dal 07.10.2021 all'11.04.2022, svolgendo mansioni di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit. presso l'albergo “Club Hotel Dante Cervia”gestito dalla società convenuta, pertanto la società datrice di lavoro non solo non pagava le giuste retribuzioni allo stesso dovute, ma non versava neppure i relativi contributi previsti per legge.
11) La prestazione lavorativa si articolava secondo il seguente orario: dalle 7 alle 16 e dalle 18 alle 22.30/23 per 7 giorni a settimana, senza regolare giorno di riposo, mentre nelle giornate in cui presso “Club Hotel Dante Cervia” erano organizzati solo convegni l'orario di lavoro era dalle 7 alle 17, come da calendari giorni e orari di lavoro che si producono (docc.
5-5 septies). 12) Il sig. per l'intero periodo dal 07.10.2021 Pt_1
all'11.04.2022 ha lavorato in via continuativa, 7 giorni su 7 (ad eccezione di un periodo feriale goduto dal 22.11.2021 al 26.11.2021 e dal 29.11.2021 all'08.12.2021 e del periodo 28.01.2022-11.02.2022 quando si assentava per malattia causa Covid) svolgendo identiche mansioni di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit. per un orario notevolmente superiore a quello full time, anche la domenica ed i festivi, venendo regolarizzato di contro per un numero di ore e di giorni notevolmente inferiore a quelli svolti, come si evince dall'estratto contributivo in atti e dal C2 storico percorso lavoratore prodotti (docc. 3-4) senza pertanto percepire le dovute retribuzioni, maggiorazioni e remunerazioni di legge.
20) Il ricorrente infatti in data 11.04.2022 veniva allontanato dal lavoro dalla moglie del sig. , la sig.ra , detta , dedita insieme al Controparte_2 Controparte_3 Per_1
marito alla gestione della struttura alberghiera “Club Hotel Dante Cervia” ed entrambi sempre presenti in albergo. In particolare in data 11.04.2022 la sig.ra Controparte_3
raggiungeva il sig. nella sala ristorante e dopo averlo ripreso accusandolo di Pt_1
essere disorganizzato, di non sapere lavorare in albergo, di non avere polso con i camerieri che dirigeva e di non sapere fare gli ordini, gli intimava di andarsene e di non fare più ritorno in albergo, senza corrispondergli il TFR.
27) Al rapporto di lavoro intercorso tra le parti si applica il CCNL Alberghi
pagina 8 di 22 Confcommercio, giusta previsione contenuta nel contratto intermittente a termine del
27.12.2021 (cfr. doc. 2). 28) Si precisa che risulta occupare nel comune di CP_1
Ravenna 68 dipendenti (cfr. doc.1) 29) La retribuzione globale di fatto spettante all'odierno esponente utile per il calcolo del TFR è così determinata: € 1.643,37 retribuzione ordinaria + 136,94 rateo 13° + 136,94 rateo 14° + 142,01 rateo TFR = €.
2.059,27 (cfr. conteggi e tariffe retributive da CCNL Alberghi Confcommercio, docc. 18
e 19)”.
Parte resistente sostiene che nel periodo dal 20 ottobre 2021 in avanti il ricorrente venne inquadrato come consulente in forza di un contratto sottoscritto dal ricorrente stesso
(“Scopo della collaborazione (come detto Hotel Dante aveva già un Maître e notoriamente i mesi invernali sono quelli ad attività meno intensa), era un'attività di osservazione delle varie fasi dell'organizzazione del servizio per verificare e proporre eventuali profili di miglioramento. si impegnava quindi a svolgere in favore Pt_1
della Società un'attività di consulenza con il fine di “individuare soluzioni migliorative sui vari servizi effettuati e sull'utilizzo del personale”; per dovere espositivo il documento che si produce è stato consegnato già firmato da uno dei due figli di Pt_1
al Sig. , che appunto si occupa dei rapporti con personale e Controparte_2
collaboratori (doc.6)”), mentre solo dal dicembre 2021 tra le parti venne instaurato un rapporto subordinato intermittente (“A metà dicembre 2021, il rapporto fra ed CP_1
il si interrompeva;
così, con l'arrivo delle festività natalizie, data la Parte_2
maggior affluenza di clienti e la conseguente necessità di una figura che coordinasse e gestisse il servizio di sala del ristorante, e decidevano di attivare un CP_1 Pt_1
contratto a chiamata con durata iniziale dal 28.12.2021 al 9.1.2022”), ma poi “Da qui le anomalie alle quali la convenuta non ha prestato inizialmente attenzione: CP_1
sottoscriveva il contratto a chiamata e - tardando la firma di -, vista l'esigenza Pt_1
che egli operasse in sala, comunicava l'assunzione all'Inps in attesa appunto della firma di che per il periodo da dicembre 21 a gennaio 22 ricevette regolari buste Pt_1
paga, cfr. doc.2). Allo stesso modo, terminando l'iniziale periodo “a chiamata” e pagina 9 di 22 continuando ad operare il in sala - sempre in accordo fra le parti - il contratto Pt_1
era dapprima prorogato e poi sostituito con un contratto a tempo determinato avente durata dal 29.3.2022 al 30.9.2022 (doc.7); tant'è che comunicava CP_1
nuovamente l'assunzione all'Inps… Sottoscrizioni che, nonostante ripetute richieste di ogni volta rimandava adducendo le più svariate motivazioni.”. CP_1 Pt_1
La documentazione prodotta dalla difesa convenuta veniva in larga parte disconosciuta e ritualmente contestata nella conformità all'originale dalla difesa attorea (“si disconosce la conformità all'originale del doc. 6 di controparte e ci si riserva di effettuare disconoscimenti di firma e querele di falso all'esito della produzione dell'originale; si disconosce la conformità agli originali, la veridicità e il contenuto dei docc. 10 e 10- septies prodotti dalla controparte, si riserva di effettuare disconoscimenti di firma e querele di falso all'esito della produzione dell'originale; si contestano e disconoscono i docc. 2 e 4 e 5, privi di data certa;
di essi si disconosce la conformità agli originali e si riserva di effettuare disconoscimenti di firma e querele di falso all'esito della produzione dell'originale; si contestano e disconoscono i docc. 8 e 12 in quanto presunte chat delle quali si disconosce conformità all'originale e provenienza, non essendo state periziate come originali non modificate;
atteso il disconoscimento dei propri docc. 5 e 5-septies si chiede l'autorizzazione al deposito degli originali;
si contesta che le parti abbiano mai raggiunto un accordo volto alla definizione delle rispettive pretese, essendo il doc. 9 stato redatto dal solo datore di lavoro e mai firmato da nessuno”: così verbale dell'udienza del 20.4.2023), mentre veniva ordinato a parte resistente il deposito del LUL degli anni 2021 e 2022.
Il ricorso è fondato per quanto segue.
Il periodo di lavoro del ricorrente va individuato nell'allegato 7 ottobre 2021-11.4.2022
e per la mansioni di maitre (completamente sconfessata la linea difensiva di parte resistente per la quale il maitre nel primo periodo, sino a dicembre, sarebbe stato un certo : teste “Io ho lavorato da ottobre 2021 a gennaio Parte_2 Tes_1
2022…Non conosco , in quei mesi c'era ; teste “Non Testimone_2 Pt_1 Tes_3
pagina 10 di 22 conosco Preciso che io lavoravo nella cucina e non nella sala e mi Testimone_2
rapportavo solo al caposervizio che era il Sig. ; teste : “Ho lavorato Pt_1 Tes_4
come cameriera alle dipendenze della e il Sig. era il maitre di sala. Io CP_1 Pt_1
ho lavorato da settembre 2021 fino a marzo 2022…Cap.1) Ricordo che il Sig. ha Pt_1
iniziato a lavorare all'inizio di ottobre e a marzo 2022, quando io sono andata via, lui stava ancora lavorando. Le sue mansioni erano quelle di maitre…Hanno lavorato insieme il Sig. ed il Sig. . Io ricordo che hanno lavorato Pt_1 Testimone_2
insieme in ottobre, non ricordo che il Sig. ci fosse a novembre”; teste Tes_2
“Ho lavorato con il Sig. per la Sono stata assunta come Tes_5 Pt_1 CP_1
barista ed occasionalmente davo una mano anche in sala…Cap.1) “ Io ho lavorato presso l'hotel dal dicembre 2021 fino ai primi di gennaio 2022 e posso confermare per tale periodo il capitolo…Non conosco il Sig. ”; teste “Ho Tes_2 Tes_6
lavorato presso l'hotel Dante dai primi di ottobre 2021 fino alla fine di dicembre.
Conosco il Sig. Ero cameriera di sala” Interrogato sui capitoli ammessi di parte Pt_1
ricorrente risponde: Cap.1) Confermo. Quando sono stata assunta il Sig. era il Pt_1
maitre di sala” ADR. “ Non conosco il Sig. ”; teste “ADR. Testimone_2 Tes_7
“ Ricordo che ha lavorato come maitre per un breve periodo nell'autunno 2021 Tes_2
e doveva fare riferimento al Sig. che era il maitre di riferimento che gestiva tutto Pt_1
in sala… io sono stata assunta come massaggiatrice ed addetta alla piscina ma poichè
c'era una costante carenza di personale io ero una presenza fissa anche in sala essendo stata cameriera in passato e dormivo in hotel. Avevo una camera insieme ad altre cameriere e per tale ragione mi scalavano €. 300,00 dallo stipendio”; teste
: “Ho lavorato presso l'Hotel Dante dal 2019 fino al maggio 2022. Io Tes_8
abitavo nell'albergo e lavoravo tutto l'anno. Lavoravo come cameriere di sala. Ho lavorato con il Sig. da fine estate 2021 fino al 2022 ”. Cap. 1) “ Confermo che Pt_1
nel periodo indicato in capitolo il Sig. svolgeva le mansioni di maitre”). Pt_1
Ciò è risultato dalle prove orali assunte (v. in particolare la testimonianza del : Tes_1
“Cap.1) “ Posso confermare il periodo di lavoro del perché ho lavorato insieme Pt_1
pagina 11 di 22 a lui, dalla fine di ottobre 2021 fino all'epifania 2022, Confermo le mansioni…Cap.2) “
L'orario di lavoro era dalle 7 alle 16 e dalle 18 alle 22,30. Posso confermarlo perché io ho sostituito interamente il alla fine di novembre, perché si era assentato. L'ho Pt_1
sostituito per circa una settimana. In occasione di eventi congressuali che si sono verificati durante il mio periodo di lavoro presso l'hotel l'orario si prolungava anche fino ad oltre le 24 ( l'ultima notte dell'anno abbiamo finito alle 4 di mattina ) per cui ho chiesto di poter passare la notte in albergo. Confermo l'orario dalle 7 alle 17 durante i convegni. Tale orario era seguito dal ed io lo coadiuvavo”; teste Pt_1 Tes_3
“Confermo il periodo di lavoro, non ricordo esattamente le date. Non conosco il contratto applicato, conosco le sue mansioni”…Io non ricordo i periodi di ferie o di riposo del Gli orari sono quelli indicati. Io arrivavo alle 7,30 e era già Pt_1 Pt_1
presente. Io finivo circa alle 15,30 . 16,00 e la sala finisce dopo la cucina. Poi io rientravo alle 17,00 e arrivava alle 18,00 e poi si lavorava a seconda del lavoro, Pt_1
si poteva finire alle 22.30 come alle 2 di notte. Durante i convegni si poteva fare anche il dritto con una sola mezz'ora di pausa. La domenica, giorno di chiusura del convegno, la cucina finiva alle 16,00 circa ma la sala chiudeva dopo. Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. Si riferiscono alla sala e riguardavano gli orari che venivano segnati dai lavoratori della sala e dal caposervizio”).
Anche i giorni di lavoro e relativi orari vanno considerati correttamente indicati dal ricorrente con riferimento ad una documentazione dallo stesso compilata – egli era addetto a raccogliere gli orari dei camerieri oltre al proprio – durante il rapporto (docc. 5 ss. parte ricorrente) perché ciò ha avuto la conferma dei testi (v. sempre il : “Al Tes_1
teste vengono mostrati gli originali dei doc. 5/5 septies. Il teste risponde. “ Ho esaminato il doc.5 relativo al mese di ottobre e non vedo le mie firme e non vedo indicata la mia presenza. Nel doc. 5 bis relativo al mese di novembre riconosco la mia firma nei giorni di 12-13.14 e 21 novembre 2021. Non trovo la mia presenza nel periodo di novembre 2021 quando ho sostituito il ed ero io a compilare i moduli di Pt_1
presenza. Posso dire con certezza che nel mese di novembre ho lavorato più dei quattro pagina 12 di 22 giorni in cui risulta la mia firma apposta. Nel doc. 5 ter relativo al mese di dicembre riconosco la mia firma per le date del 10-11-12-16-17-20-24-25-26. Manca tutto il periodo fino al 9/12 in cui ho sostituito il Nel mese di dicembre ho svolto più Pt_1
giorni di lavoro rispetto a quelli risultanti dal documento presenze. Dove c'è l'orario di lavoro e manca la mia firma confermo di avr svolto il lavoro negli orari indicati.
Relativamente al doc. 5quater. Confermo la mia firma sul doc. del 1/1/2022. Io ricordo di aver lavorato almeno quattro giorni dal 2 fino al 6/1 quando ho concluso il mio lavoro. Confermo l'orario di lavoro del 2/1 anche se manca la firma…Cap.5) “ I fogli presenze che mi vengono mostrati [ossia quelli depositati da parte resistente] non sono quelli che noi utilizzavamo. Quelli che utilizzavamo erano quelli a me mostrati all'udienza scorsa”; teste “Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. Il Tes_3
doc. 5 e 5 septies erano i moduli di presenza del personale occupato e che erano nella sala sulla scrivania del I doc. da 7 a 7 quinquies erano gli stessi che venivano Pt_1
forniti anche a noi e che dovevamo firmare nel momento in cui venivano da noi ritirati… I fogli che mi vengono mostrati (doc. da 10 a 10 septies) [di parte convenuta] non erano quelli che venivano compilati dal personale della sala che erano quelli che mi sono stati mostrati prima. Il modello che mi viene mostrato ora è quello che io usavo in cucina ed era già compilati nei nominativi del personale dal io dovevo solo Per_2
aggiungere gli orari, il giorno ed il mese e poi consegnarli a fine giornata nella cassetta di cui ho già detto”; teste : “Riconosco i moduli (doc 5 e 5 septies) che mi Tes_4
vengono mostrati e la maggior parte di essi contengono la mia firma. Si tratta dei moduli che venivano da noi compilati alla sera con l'indicazione delle ore lavorate e consegnati al Sig. che li portava alla reception”. Cap.3) “Confermo. Confermo Pt_1
anche le mie sottoscrizioni…. Quando io arrivavo al lavoro il Sig. era già Pt_1
presente e quando io andavo via lui rimaneva ancora al lavoro per sistemare delle cose”; “Io non ho mai visto i fogli presenze che mi vengono mostrati ( doc. 10 – 10 septies) [di parte convenuta]. Ricordo che quelli che noi compilavamo non avevano i quadretti”; teste “Posso dire che il Sig. era sempre presente per il Tes_5 Pt_1
pagina 13 di 22 pranzo e per la cena…Cap.5) “ Non ho mai visto i documenti indicati come doc. 10 e 10 septies [di parte resistente], ma ho visto quelli nel formato indicati come doc. 5 e 5 septies [di parte ricorrente]”; teste : “Confermo gli orari di lavoro. Noi Tes_9
iniziavamo alle 7 fino alle 15- 16, il maitre stava di più, e poi dalle 18,00 alle 22,30.
Confermo anche gli orari quando vi erano eventi. Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. Erano i fogli degli orari. Riconosco la mia firma sui fogli presenze di dicembre, gennaio, febbraio e marzo ( doc. 5 ter, quater, quinquies e sexies)”; teste
[...]
: “Confermo gli orari di lavoro. Riconosco i fogli presenze che mi vengono Tes_6
mostrati, riconosco le mie firme ad eccezione di quella del 10/11 ( doc. 5 e 5 septies)”
Cap.3) E' vero. Il foglio veniva firmato alla fine dell'orario di lavoro ed il Sig. li Pt_1
consegnava alla reception. Ho visto personalmente il Sig. che consegnava i fogli Pt_1
presenze in reception almeno un paio di volte”. ADR. “ I fogli presenti venivano messi su una scrivania a fianco della reception dove lavorava un signore di nome ”; CP_5
teste “Cap.2) “Ricordo che ha fatto pochissimi giorni di ferie a novembre ed Tes_7
è andato in Grecia. In realtà era sempre presente sette giorni su sette e tre turni su tre dalle 6,30 e le 7,00 fino alle 15,00 poi io andavo in SPA. Gli orari della sala ristorante riprendevano alle 18,00 fino alle 22,30. Quando c'erano degli eventi l'orario si allungava fino alle 23,00 circa perché finito il servizio dovevamo fermarci a lucidare ed asciugare le posate perché diversamente facevano le macchie di calcare e la Sog.ra ci avrebbe pesantemente sgridato. Ci sgridava anche davanti ai clienti… CP_3
Cap.3) “ In riferimento ai doc. 5 e 5 septies che mi vengono mostrati riconosco la mia firma dove c'è preciso che ci sono molti giorni in cui ho lavorato che non risultano dai fogli presenze”; teste “Cap.2) “ Confermo gli orari. E' sempre stato Tes_10
con noi in sala anche oltre gli orari. Riconosco le mie firme sui fogli presenze doc. 5 septies con data 29/3 9/4 e 10/4”… Cap.5) “ Non ho mai visto i doc. 10) 10 septies) relativi alle date in cui ho lavorato che mi vengono mostrati. Ricordo di aver compilato quelli che mi sono stati mostrati prima”; teste : “Non so dire gli orari Tes_8
del ma quando io lavoravo lui c'era sempre ed io lavoravo dalle 7 alle 16 e Pt_1
pagina 14 di 22 dalle 18,00 alle 22,00. Non ricordo gli orari quando c'erano i convegni ma ricordo che il Sig. c'era sempre. Non mi ricordo se ha fruito di un periodo di ferie, ricordo Pt_1
che ha preso qualche giorno per andare a trovare la mamma che non stava bene… Io non ho mai visto i doc.ti 10 – 10 septies [di parte convenuta] che mi vengono mostrati”).
Anche le mansioni di Maitre per tutto il rapporto sono state confermate a livello testimoniale (v. teste : “Cap.4) “ E' vero, confermo che erano le mansioni di Tes_1
Tutte le mansioni indicate in capitolo fanno parte della reale mansione di Pt_1
competenza al caposala in quel contesto. Nello specifico si trattava di un ristorante aperto anche a clienti esterni e della contemporanea presenza di eventi vari”; teste
“Il era maitre caposervizio del ristorante”; teste “Per il Tes_3 Pt_1 Tes_5
periodo in cui io ho lavorato il Sig. svolgeva tutte le mansioni elencate nel Pt_1
Cap.4) che confermo. Faceva il maitre”; teste : “Finita la stagione a Tes_9
settembre – ottobre 2021 sono sceso a casa. Sono rientrato a Cervia a dicembre.
Quando sono rientrato il mio maitre era il Sig. che mi è stato presentato dalla Pt_1
Sig. come il mio maitre. Il Sig. è stato il mio maitre da dicembre 2021 CP_3 Pt_1
fino a marzo 2022. Durante l'estate il maitre di sala era stato il Sig. Nel CP_6
periodo in cui ho lavorato ho avuto molti maitre ma il Sig. è stato l'unico maitre Pt_1
adatto al ruolo”; teste “Il Sig. era maitre ed umanamente faceva Tes_7 Pt_1
molto di più anche ciò che andava oltre le sue mansioni”; teste . Tes_10
Scarsamente convincenti invece le testimonianze:
- del egli ha così confermato il Cap.3) di parte resistente “io ero già in Per_2
pensione ed in quel periodo io facevo indicativamente un'ora al giorno e neppure tutti i giorni. Io ero presente generalmente al mattino nel periodo indicato il ca.
3” così formulato (“3) Vero che Lei nel periodo dal 7.10.2021 al 11.04.2022 ricopriva il ruolo di impiegato presso l'ufficio amministrazione del “Club Hotel
Dante Cervia”?), ma lo stesso non risulta nel relativo LUL (se non dalla fine di marzo del 2022); egli è pressoché l'unico – in contrato con gli altri – che pur non formalmente sul luogo di lavoro, vi ha collocato un altro maitre in luogo del pagina 15 di 22 ricorrente (“Cap.1) “ Quando è arrivato c'era un altro maitre di cui non Pt_1
ricordo il nome e mi pare di ricordare che questo maitre è rimasto fino a dicembre 2021. c'è stato per poco tempo. Io non ero sempre presente ma Pt_1
posso dire che la sala è sempre stata guidata dalla direzione”, ma subito dopo per il teste il maitre diventa uno dei soci di fatto, il “Fino a dicembre CP_2
2021 il maitre era la direzione nella persona di perché era lui che CP_2
dava le direttive. Non c'era un maitre perché d'inverno c'era poco lavoro”), mentre nulla sapeva cosa facesse nel ristorante il potendolo tuttavia Pt_1
solo supporre (“Io stavo troppo poco per sapere quali fossero le mansioni del che interagisse con il personale di sala”); il teste Parte_3 Pt_1
lavorava solo un ora al giorno secondo il LUL e secondo la testimonianza resa dallo stesso, circostanza di per sé altamente inverosimile, come peraltro risulta confermato dalla teste che colloca il teste al lavoro molto tardi nel Tes_4
corso della giornata lavorativa (“Mi ricordo che quando finivamo tardi il Sig.
, che si trovava nell'ufficio vicino alla reception, veniva in sala a chiedere i CP_5
fogli oppure veniva fermato dal il quale gli diceva che avrebbe consegnato Pt_1
il giorno dopo, per esempio quando a fine anno si finiva il lavoro molto tardi”) e con presenza stabile in ufficio (“Accanto alla reception vi erano quattro uffici, in un ufficio a volte stava il e normalmente il Sig. Controparte_7 CP_8
so come si chiama il Sig. di cognome ma posso dire che era il teste entrato CP_5
prima di me. Io il Sig. lo vedevo al mattino perché veniva in sala a fare la CP_5
colazione, ogni tanto lo vedevo alla sera in mensa ed ogni tanto lo vedevo alla sera passare all'Hotel. Era una figura presente in Hotel”); infine secondo il il che si occupava di individuare le ore dagli stessi Tes_9 Per_2
lavorati “ che conteggiava le ore. Non le contava bene ci toglieva ogni mese CP_5
diverse ore”.
- della (alquanto selettivamente smemorata: “Non posso dire che fosse Per_3
presente tutti i giorni. A me il è stato presentato come consulente per il Pt_1
pagina 16 di 22 reparto sala”. Cap.2) “ Io non so quale orario facesse il perché non sono Pt_1
tenuta a saperlo…Non posso sapere se gli ordini erano passati dal e non Pt_1
posso sapere se era lui che portava gli orari perché avveniva la sera e non ero presente”. Cap.5) “ Io non so cosa facesse perché io non ero in sala “. Pt_1
ADR. “ Io lascio gli ordini di servizio pronti ma non sono io che li consegno e non so se siano sempre stati consegnati al so chi svolgesse le CP_9
mansioni di maitre nel periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022”. ADR, “ Io ricordo che era stato preso come maitre di sala ma per un Testimone_2
periodo molto breve tra settembre e ottobre 2021 e forse c'è stato anche un periodo di coesistenza con il Da ottobre quando il se n'è Pt_1 Tes_2
andato io non so chi abbia fatto il maitre”: curioso che la teste si ricordi delle mansioni del che ha svolto un periodo brevissimo, ma non di quelle Parte_2
del che ha fatto un periodo più lungo ed ha anche instaurato un Pt_1
contenzioso con la società per la quale la teste lavorava e lavora;
si tratta all'evidenza di una dichiarazione reticente resa in favore del datore di lavoro.
Sconfessata anche la versione di parte convenuta per cui il contratto di consulenza sarebbe stato consegnato firmato dai figli del su questo le prove orali sono Pt_1
state inconfutabili (teste “Cap.1) “ Io non ho mai consegnato Tes_11
alcun documento al Sig. che non conosco e non ho mai visto”. Controparte_2
Cap.2) “ Non ho mai incontrato il Sig. e non ho mai ricevuto da lui Controparte_2
alcun assegno destinato a mio padre”; teste “Cap.1 e 2) “ Ho visto il Tes_12
Sig. una sola volta e non ho consegnato a lui alcun documento. Mi Controparte_2
sono recato dal Sig. il 4/5/2022 perché dovevo ritirare per conto di mio CP_2
padre degli assegni. Il Sig. non mi ha consegnato gli assegni perché mi ha CP_2
detto che senza una firma di mio padre non mi avrebbe dato nulla. Io gli assegni li ho visti ma non mi sono stati consegnati”. ADR. “ Sono andato io dal Sig. CP_2
perché mio padre era partito per la Grecia con mia mamma per raggiungere mia nonna che abita in Grecia e che non stava bene”. ADR. “ Gli assegni non mi sono stati pagina 17 di 22 consegnati perché io non avevo nessuna delega a ritirare gli stessi da parte di mio padre”), non senza osservare come a seguito del disconoscimento del doc. 6 in questione prodotto dalla difesa resistente in mera copia fotostatica, non ne sia seguita la produzione dell'originale, con la conseguente inutilizzabilità dello stesso, da considerarsi tamquam non esset.
In generale, appare evidente che la gestione dell'hotel fosse caratterizzata da ampi spazi di illegalità nella gestione del personale, non solo riferiti alla vicenda del ricorrente, ma anche a quella di altri dipendenti: oltre al sempre presente ma che lavora in Tes_13
regola solo un'ora al giorno (e in regola solo da fine marzo 2022) ed ha le mansioni di
“tagliare” le ore lavorate dal personale, significativa la testimonianza del Tes_9
secondo il quale “Il Sig. si occupava solo del lato economico ed era Controparte_2
lui che ci consegnava il danaro contante fuori busta” e “ferie noi non le abbiamo mai avute e neppure giornate libere”, “Non ne godeva nessuno [di ferie]”, “Il nominativo che ho menzionato anche prima è quello di Era lui che si occupava del Persona_4
conteggio delle ore. Il maitre portava i fogli che mi sono stati mostrati ( doc. 5 5 septies) alla reception e poi si riconteggiava le ore per conto suo con differenze di ore tra CP_5
quelle che risultavano indicate nel foglio e quelle che ci venivano pagate e consegnava i nuovi conteggi alla reception che si occupava delle buste paga. Venivano fatte anche 16 ore al giorno ma ne venivano registrate molte di meno e la parte di lavoro non regolarizzata a volte veniva pagata in ritardo e a volte non veniva pagata affatto”, nonché quella della teste (“ADR, “ Nella maggior parte delle volte tra Tes_6
le ore che segnavamo sul foglio presenze da noi compilato e le buste paga non c'era corrispondenza… ADR. “ Era che si occupava del conteggio delle ore che ci CP_5
venivano pagate in busta paga. era la persona dalla quale andavamo a reclamare CP_5
quando ci accorgevamo della mancanza delle ore”) e della teste (“ADR. “ Tes_7
si occupava dei conteggi che venivano fatti in modo approssimativo. C'erano CP_5
delle discrepanze di cui ci accorgevamo solo al momento del pagamento perché non ci veniva data la busta paga. Noi ci lamentavamo delle discrepanze o con o con CP_2
pagina 18 di 22 con grande difficoltà perché o non c'erano o perché ci rimandavano l'uno CP_5
all'altro. Insomma ci trattavano male era come se lo stipendio fosse una grazia”).
Ne discende un'ulteriore conferma, anche indiretta (presuntiva) circa la fondatezza delle richieste attoree.
Per questo il quesito posto al C.T.U. era strutturato esattamente sulle richieste attoree ed era così formulato: “determini il C.T.U. le differenze retributive spettanti al lavoratore considerando un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ab origine;
i giorni lavorati e l'orario svolto sarà quello risultante dai docc. 5 ss di parte ricorrente) in base al CCNL applicabile al caso di specie;
detrarrà il C.T.U. quanto ricevuto in costanza di rapporto, laddove e per come risultante da pagamenti documentati ed allegati agli atti di causa;
aggiungerà il C.T.U. interessi legali e rivalutazione monetaria annuale dalla singola mensilità e sino alla data del deposito della C.T.U.; determinerà infine il C.T.U. la retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. goduta dal lavoratore in marzo 2022 ai fini dell'eventuale calcolo delle indennità spettanti per licenziamento illegittimo;
calcoli inoltre il C.T.U. la differenza tra la che sarebbe spettata al ricorrente ove fosse CP_4
stata percepita e dichiarata la reale retribuzione allo stesso spettante e quella ricevuta, aggiungendo anche qui interessi legali e rivalutazione annuale con decorrenza dalle singole spettanze, fino alla data di deposito della C.T.U.; determini quindi il totale dovuto al ricorrente sino alla data del deposito della C.T.U.”.
Il quantum dovuto così come accertato dal C.T.U. (dott. è il seguente: Tes_7
TOTALE DIFFERENZE SPETTANZE LORDE DA PERCEPIRE A CARICO DEL
DATORE DI LAVORO € 22.266,78
TOTALE DIFFERENZA T.F.R. € 1.406,85
Totale interessi legali e rivalutazione al 31.5.2025 € 5.258,10
Dunque, alla data del 31.5.2025 la somma è pari ad € 28.931,73.
A tale somma vanno poi aggiunte le differenze sulla NASPI causate dalla minore retribuzione registrata a pagata, così come individuata dal C.T.U..
La somma finale è pari ad € 29.313,42 alla data del 31.5.2025, seguono gli interessi pagina 19 di 22 legali sino al saldo.
La somma è al lordo di tutto.
La quota di contributi che ordinariamente grava sul lavoratore deve essere posta a carico del datore di lavoro, in quanto il pagamento avviene in ritardo rispetto al dovuto.
Da tale somma non può che detrarsi quanto “risultante da pagamenti documentati ed allegati agli atti di causa”: il doc. 2 di parte resistente (che principalmente contiene fotocopie di mazzette di denaro, con alcuni scarabocchi) è del tutto inutilizzabile in quanto, come già chiarito con l'ordinanza del 20.12.2024 “non essendo gli originali stati depositati tempestivamente, nonostante la contestazione sin dalla udienza ex art. 420
c.p.c. (la prima udienza veniva rinviata “per gli stessi incombenti” ad altra successiva al fine di tentare la conciliazione;
a tale udienza di rinvio la contestazione della conformità agli originali risulta quindi perfettamente tempestiva)”. Dunque possono detrarsi solo i “pagamenti tracciabili come risulta in atti il C.T.U. terrà conto (non è tracciabile un assegno bancario del quale non si ha prova dell'incasso: la prova deve essere agli atti); un bonifico è tracciabile (ma se documentato in atti); parimenti, un pagamento ammesso in ricorso va considerato dimostrato”.
Il secondo tema di indagine è rappresentato dall'allegato licenziamento orale.
Dello stesso non può dirsi raggiunta una ragionevole e sufficiente prova, nemmeno presuntiva: nessuno dei numerosi testi ha assistito a tale licenziamento e l'allontanamento del ricorrente dal luogo di lavoro può anche essere stato verosimilmente spontaneo alla luce degli atteggiamenti prevaricatori (come risultato dalle prove orali) di uno dei gestori di fatto dell'hotel.
Tale domanda va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (petitum riconosciuto in sentenza, 4 fasi, valori tra il medio e il massimo attesa la complessità dell'istruttoria, le questioni trattate e la durata del processo).
Sussiste inoltre responsabilità ex art. 96, 3° comma c.p.c. di parte convenuta, che – pur operando in una situazione di manifesta e diffusa illegalità nella gestione del proprio pagina 20 di 22 personale, situazione che difficilmente avrebbe potuto rimanere occultata all'esito di un normale processo del lavoro – ha negato strenuamente l'evidenza, producendo documentazione disconosciuta dalla controparte (ed alla quale non seguivano istanze di verificazione né il deposito degli originali) e inducendo alla testimonianza soggetti che poi hanno reso dichiarazioni non credibili se non a tratti evidentemente false, mentre le possibilità di conciliazione, a condizioni molto più favorevoli di quelle esitate nella presente sentenza, le sono state offerta a più riprese (ad inizio processo: pagamento di €
20.000,00, oltre a 3.000,00 euro per concorso spese legali;
dopo le prove orali: pagamento di € 25.000,00 oltre a 6.000,00 euro per concorso spese legali;
entrambe tali proposte sono invece state accettate dalla parte ricorrente, che in ciò ha dimostrato senso di responsabilità, anche processuale).
Si reputa congrua – a fronte della massima intensità dell'elemento soggettivo, ma anche del protrarsi del processo per alcuni anni, necessari all'escussione di tutti i testi necessari, nonché all'espletamento della C.T.U. – una somma pari all'importo delle spese legali.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
Gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica in sede in relazione alle testimonianze dei testi e , che vengono qui ritenute Persona_4 Tes_14
false e reticenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1
somma lorda di € 29.313,42 oltre interessi legali dal 1.6.2025 al saldo effettivo (la quota di contributi che ordinariamente grava sul lavoratore deve essere posta a carico del datore di lavoro, in quanto il pagamento avviene in ritardo rispetto al pagina 21 di 22 dovuto);
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna al pagamento ex art. 96, 3° comma in favore del CP_1
ricorrente della somma di € 12.000,00 liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al saldo effettivo;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di con CP_1
condanna di quest'ultima a rivalere il ricorrente di quanto eventualmente anticipato al C.T.U.;
5) trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Ravenna in relazione alle testimonianze rese da . Persona_4 Tes_14
Ravenna, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. IO RD
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MUSSONI MOENA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato CARLO ROSSETTI in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
insistono sull'istanza relativa al disconoscimento del doc. 2;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 22 N. R.G. 778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MUSSONI MOENA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. GRANDI AUGUSTO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“a) accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che tra il sig. Parte_1
e la società “ , in persona del legale rappresentante p.t., si è
[...] Controparte_1
pagina 2 di 22 instaurato dal 07.10.2021 o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa e fino all'11.04.2022, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il periodo, i giorni, le mansioni, con gli orari e le modalità così come meglio specificate in narrativa;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha osservato orari, periodi di lavoro e mansioni come meglio specificati in narrativa, prestando attività lavorativa straordinaria e in occasione delle festività, senza percepire le relative maggiorazioni, nonchè senza fruire di ferie e permessi, senza percepire le relative indennità e il TFR e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di € 24.477,45 (Euro Parte_1
ventiquattromilaquattrocentosettantasette/45) a titolo di differenze retributive dirette ed indirette come meglio elencate nel conteggio allegato, maturate in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che risulterà provata e dovuta all'esito del giudizio, anche in base a CTU che qui si richiede;
c) previo accertamento che i sigg.ri e nel periodo Controparte_2 Controparte_3
07.10.2021-11.04.2022 erano gli amministratori di fatto della società per CP_1
le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il licenziamento così come intimato al sig. in data 11.04.2022 inefficace, invalido, illegittimo, nullo ed annullabile Parte_1
con ogni conseguenza di legge;
d) per l'effetto di quanto sopra, condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel
[...]
posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti sino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27)
o a quella altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) in via subordinata rispetto al punto d), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di 36 mensilità, pari ad €. 74.133,72 (euro settantaquattromilacentotrentatre/72), o in subordine nella misura di €. 12.355,62 (euro pagina 3 di 22 dodicimilatrecentocinquantacinque/62), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
f) in via ulteriormente subordinata rispetto ai punti da d) a e), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno pari ad €. 12.355,62 (euro dodicimilatrecentocinquantacinque/62) o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
g) in via gradata rispetto ai punti da d) a f), condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto che era stata pattuita con la data del 30.09.2022, nella misura determinata dall'ammontare delle retribuzioni spettanti al sig. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro (11.04.2022) alla scadenza Pt_1
pattuita (30.09.2022), determinata secondo sulla base della retribuzione utile per calcolo
TFR pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla luce delle retribuzioni allo stesso spettanti in qualità di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit, secondo le tariffe del CCNL applicato, da determinarsi mediante apposita CTU che sin da ora si richiede;
- in via subordinata rispetto ai punti da a) a g): h) previo accertamento che il sig. ha iniziato a prestare attività lavorativa quale lavoratore subordinato a Parte_1
favore della società “ , in persona del legale rappresentante p.t., dal Controparte_1
07.10.2021 o in altra data accertata e comunque antecedente al 27.12.2021, accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la invalidità, inefficacia, nullità, illegittimità del contratto di lavoro intermittente del 27.12.2021, della relativa proroga al
31.03.2022, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a termine avente decorrenza dal 29.03.2022 e per l'effetto accertare e dichiarare la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato ai sensi di legge ab origine o a quella diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione;
i) previo accertamento che i sigg.ri e nel periodo Controparte_2 Controparte_3
07.10.2021-11.04.2022 erano gli amministratori di fatto della società per CP_1
le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il licenziamento così come intimato al sig. in data 11.04.2022 inefficace, invalido, illegittimo, nullo ed annullabile Parte_1
pagina 4 di 22 con ogni conseguenza di legge e;
l) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
reintegrare/riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti sino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad €. 2.059,27
(euro duemilacinquantanove/27) o a quella altra maggiore o minore ritenuta di giustizia,
o in alternativa al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla diversa ritenuta di giustizia;
m) in via subordinata rispetto al punto l), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di 36 mensilità, pari ad €. 74.133,72 (euro settantaquattromilacentotrentatre/72), o in subordine nella misura di €. 12.355,62 (euro dodicimilatrecentocinquantacinque/62), o in alternativa al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla diversa ritenuta di giustizia;
n) in via ulteriormente subordinata rispetto ai punti da l) a m), condannare la parte convenuta al risarcimento del danno pari ad €. 12.355,62 (euro dodicimilatrecentocinquantacinque/62), o in alternativa al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla diversa ritenuta di giustizia;
o) in via gradata rispetto ai punti da l) a n), condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto che era stata pattuita con la data del 30.09.2022, nella misura determinata dall'ammontare delle retribuzioni spettanti al sig. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro (11.04.2022) alla scadenza Pt_1
pattuita (30.09.2022), determinata secondo sulla base della retribuzione utile per calcolo pagina 5 di 22 TFR pari ad €. 2.059,27 (euro duemilacinquantanove/27) o alla luce delle retribuzioni allo stesso spettanti in qualità di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit, secondo le tariffe del CCNL applicato, da determinarsi mediante apposita CTU che sin da ora si richiede;
p) in ogni caso accertare e dichiarare che il ricorrente ha osservato orari, periodi di lavoro e mansioni come meglio specificati in narrativa, prestando attività lavorativa straordinaria e in occasione delle festività, senza percepire le relative maggiorazioni, nonchè senza fruire di ferie e permessi, senza percepire le relative indennità e il TFR e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di €. 24.477,45 (Euro Parte_1
ventiquattromilaquattrocentosettantasette/45) a titolo di differenze retributive dirette ed indirette come meglio elencate nel conteggio allegato, maturate in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che risulterà provata e dovuta all'esito del giudizio, anche in base a CTU che qui si richiede;
q) in ogni caso condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal sig. in relazione alla minor indennità maturata in conseguenza dell'omessa Pt_1 CP_4
regolarizzazione contributiva del rapporto rispetto all'effettiva durata, quantità e qualità di lavoro svolto nella misura pari ad €. 4.762,69 (euro quattromilasettecentosessantadue/69) o alla diversa somma da determinarsi a mezzo di
CTU che sin da ora si richiede o che sarà ritenuta di giustizia”. esisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali e all'esito della C.T.U. contabile veniva posta in decisione.
Espone in sintesi la difesa ricorrente:
“1) Il sig. ha prestato attività lavorativa a favore della società Parte_1
“ (doc.1) nell'albergo “Club Hotel Dante Cervia”, situato a Cervia Controparte_1
(RA), viale Milazzo n. 81, gestito dalla società convenuta a far data dal 07.10.2021 fino all'11.04.2022, quando veniva licenziato verbalmente, svolgendo in detto periodo in via pagina 6 di 22 continuativa mansioni di Maitre d'Hotel 3° livello CCNL Alberghi Confcommercio, sebbene regolarizzato solo successivamente all'effettivo inizio della prestazione lavorativa con contratti di lavoro intermittente a termine e a tempo determinato mai sottoscritti dal lavoratore.
2) Più precisamente il sig. pur svolgendo mansioni di maitre d'hotel 3° livello Pt_1
CCNL cit. dal 07.10.2021 in qualità di lavoratore subordinato in via continuativa tutti i giorni per un orario non solo a tempo pieno, bensì superiore allo stesso, risulta essere stato soltanto in data 27.12.2021 fittiziamente regolarizzato in forza di un contratto di lavoro intermittente a termine con decorrenza dal 28.12.2021 al 09.01.2022, prorogato al 31.03.2022 con mansioni e qualifica di Maitre d'Hotel 3 livello CCNL cit. dallo stesso mai sottoscritto (doc.2). Per altro la società datrice di lavoro non ha mai consegnato al sig. le buste paga, con ciò impedendo allo stesso di fatto di Parte_1
verificarne le risultanze, sebbene dalla disamina dall'estratto contributivo allegato emerga come il ricorrente sia stato regolarizzato solo per brevi periodi e per poche ore
(cfr.doc.3). 3) Successivamente il ricorrente è stato regolarizzato in forza di contratto di lavoro a termine avente decorrenza dal 29.03.2022 al 30.09.2022 con mansioni di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit., anch'esso mai sottoscritto, come si evince dal
Percorso Lavoratore C2 storico che si allega (doc.4), lavorando fino all'11.04.2022
(quando veniva licenziato verbalmente) in via continuativa tutti i giorni per un orario non solo a tempo pieno, bensì superiore a quello contrattuale. 4) Durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta il sig. ha svolto per l'intero Pt_1
periodo dal 07.10.2021 all'11.04.2022 in via continuativa le stesse mansioni di Maitre
d'hotel 3° livello CCNL cit., senza essere correttamente regolarizzato, né remunerato in relazione all'effettiva quantità e qualità di lavoro prestato a favore della datrice di lavoro. 5) Poiché il ricorrente è stato illegittimamente e fittiziamente regolarizzato nel periodo 07.10.2021-11.04.2022 come “maitre d'hotel” 3° livello CCNL cit. unicamente nelle giornate e per gli orari di lavoro risultanti dall'estratto contributivo allegato (cfr. doc.3), mentre in realtà ha prestato attività lavorativa quale lavoratore subordinato in pagina 7 di 22 via continuativa dal 07.10.2021 all'11.04.2022, svolgendo mansioni di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit. presso l'albergo “Club Hotel Dante Cervia”gestito dalla società convenuta, pertanto la società datrice di lavoro non solo non pagava le giuste retribuzioni allo stesso dovute, ma non versava neppure i relativi contributi previsti per legge.
11) La prestazione lavorativa si articolava secondo il seguente orario: dalle 7 alle 16 e dalle 18 alle 22.30/23 per 7 giorni a settimana, senza regolare giorno di riposo, mentre nelle giornate in cui presso “Club Hotel Dante Cervia” erano organizzati solo convegni l'orario di lavoro era dalle 7 alle 17, come da calendari giorni e orari di lavoro che si producono (docc.
5-5 septies). 12) Il sig. per l'intero periodo dal 07.10.2021 Pt_1
all'11.04.2022 ha lavorato in via continuativa, 7 giorni su 7 (ad eccezione di un periodo feriale goduto dal 22.11.2021 al 26.11.2021 e dal 29.11.2021 all'08.12.2021 e del periodo 28.01.2022-11.02.2022 quando si assentava per malattia causa Covid) svolgendo identiche mansioni di maitre d'hotel 3° livello CCNL cit. per un orario notevolmente superiore a quello full time, anche la domenica ed i festivi, venendo regolarizzato di contro per un numero di ore e di giorni notevolmente inferiore a quelli svolti, come si evince dall'estratto contributivo in atti e dal C2 storico percorso lavoratore prodotti (docc. 3-4) senza pertanto percepire le dovute retribuzioni, maggiorazioni e remunerazioni di legge.
20) Il ricorrente infatti in data 11.04.2022 veniva allontanato dal lavoro dalla moglie del sig. , la sig.ra , detta , dedita insieme al Controparte_2 Controparte_3 Per_1
marito alla gestione della struttura alberghiera “Club Hotel Dante Cervia” ed entrambi sempre presenti in albergo. In particolare in data 11.04.2022 la sig.ra Controparte_3
raggiungeva il sig. nella sala ristorante e dopo averlo ripreso accusandolo di Pt_1
essere disorganizzato, di non sapere lavorare in albergo, di non avere polso con i camerieri che dirigeva e di non sapere fare gli ordini, gli intimava di andarsene e di non fare più ritorno in albergo, senza corrispondergli il TFR.
27) Al rapporto di lavoro intercorso tra le parti si applica il CCNL Alberghi
pagina 8 di 22 Confcommercio, giusta previsione contenuta nel contratto intermittente a termine del
27.12.2021 (cfr. doc. 2). 28) Si precisa che risulta occupare nel comune di CP_1
Ravenna 68 dipendenti (cfr. doc.1) 29) La retribuzione globale di fatto spettante all'odierno esponente utile per il calcolo del TFR è così determinata: € 1.643,37 retribuzione ordinaria + 136,94 rateo 13° + 136,94 rateo 14° + 142,01 rateo TFR = €.
2.059,27 (cfr. conteggi e tariffe retributive da CCNL Alberghi Confcommercio, docc. 18
e 19)”.
Parte resistente sostiene che nel periodo dal 20 ottobre 2021 in avanti il ricorrente venne inquadrato come consulente in forza di un contratto sottoscritto dal ricorrente stesso
(“Scopo della collaborazione (come detto Hotel Dante aveva già un Maître e notoriamente i mesi invernali sono quelli ad attività meno intensa), era un'attività di osservazione delle varie fasi dell'organizzazione del servizio per verificare e proporre eventuali profili di miglioramento. si impegnava quindi a svolgere in favore Pt_1
della Società un'attività di consulenza con il fine di “individuare soluzioni migliorative sui vari servizi effettuati e sull'utilizzo del personale”; per dovere espositivo il documento che si produce è stato consegnato già firmato da uno dei due figli di Pt_1
al Sig. , che appunto si occupa dei rapporti con personale e Controparte_2
collaboratori (doc.6)”), mentre solo dal dicembre 2021 tra le parti venne instaurato un rapporto subordinato intermittente (“A metà dicembre 2021, il rapporto fra ed CP_1
il si interrompeva;
così, con l'arrivo delle festività natalizie, data la Parte_2
maggior affluenza di clienti e la conseguente necessità di una figura che coordinasse e gestisse il servizio di sala del ristorante, e decidevano di attivare un CP_1 Pt_1
contratto a chiamata con durata iniziale dal 28.12.2021 al 9.1.2022”), ma poi “Da qui le anomalie alle quali la convenuta non ha prestato inizialmente attenzione: CP_1
sottoscriveva il contratto a chiamata e - tardando la firma di -, vista l'esigenza Pt_1
che egli operasse in sala, comunicava l'assunzione all'Inps in attesa appunto della firma di che per il periodo da dicembre 21 a gennaio 22 ricevette regolari buste Pt_1
paga, cfr. doc.2). Allo stesso modo, terminando l'iniziale periodo “a chiamata” e pagina 9 di 22 continuando ad operare il in sala - sempre in accordo fra le parti - il contratto Pt_1
era dapprima prorogato e poi sostituito con un contratto a tempo determinato avente durata dal 29.3.2022 al 30.9.2022 (doc.7); tant'è che comunicava CP_1
nuovamente l'assunzione all'Inps… Sottoscrizioni che, nonostante ripetute richieste di ogni volta rimandava adducendo le più svariate motivazioni.”. CP_1 Pt_1
La documentazione prodotta dalla difesa convenuta veniva in larga parte disconosciuta e ritualmente contestata nella conformità all'originale dalla difesa attorea (“si disconosce la conformità all'originale del doc. 6 di controparte e ci si riserva di effettuare disconoscimenti di firma e querele di falso all'esito della produzione dell'originale; si disconosce la conformità agli originali, la veridicità e il contenuto dei docc. 10 e 10- septies prodotti dalla controparte, si riserva di effettuare disconoscimenti di firma e querele di falso all'esito della produzione dell'originale; si contestano e disconoscono i docc. 2 e 4 e 5, privi di data certa;
di essi si disconosce la conformità agli originali e si riserva di effettuare disconoscimenti di firma e querele di falso all'esito della produzione dell'originale; si contestano e disconoscono i docc. 8 e 12 in quanto presunte chat delle quali si disconosce conformità all'originale e provenienza, non essendo state periziate come originali non modificate;
atteso il disconoscimento dei propri docc. 5 e 5-septies si chiede l'autorizzazione al deposito degli originali;
si contesta che le parti abbiano mai raggiunto un accordo volto alla definizione delle rispettive pretese, essendo il doc. 9 stato redatto dal solo datore di lavoro e mai firmato da nessuno”: così verbale dell'udienza del 20.4.2023), mentre veniva ordinato a parte resistente il deposito del LUL degli anni 2021 e 2022.
Il ricorso è fondato per quanto segue.
Il periodo di lavoro del ricorrente va individuato nell'allegato 7 ottobre 2021-11.4.2022
e per la mansioni di maitre (completamente sconfessata la linea difensiva di parte resistente per la quale il maitre nel primo periodo, sino a dicembre, sarebbe stato un certo : teste “Io ho lavorato da ottobre 2021 a gennaio Parte_2 Tes_1
2022…Non conosco , in quei mesi c'era ; teste “Non Testimone_2 Pt_1 Tes_3
pagina 10 di 22 conosco Preciso che io lavoravo nella cucina e non nella sala e mi Testimone_2
rapportavo solo al caposervizio che era il Sig. ; teste : “Ho lavorato Pt_1 Tes_4
come cameriera alle dipendenze della e il Sig. era il maitre di sala. Io CP_1 Pt_1
ho lavorato da settembre 2021 fino a marzo 2022…Cap.1) Ricordo che il Sig. ha Pt_1
iniziato a lavorare all'inizio di ottobre e a marzo 2022, quando io sono andata via, lui stava ancora lavorando. Le sue mansioni erano quelle di maitre…Hanno lavorato insieme il Sig. ed il Sig. . Io ricordo che hanno lavorato Pt_1 Testimone_2
insieme in ottobre, non ricordo che il Sig. ci fosse a novembre”; teste Tes_2
“Ho lavorato con il Sig. per la Sono stata assunta come Tes_5 Pt_1 CP_1
barista ed occasionalmente davo una mano anche in sala…Cap.1) “ Io ho lavorato presso l'hotel dal dicembre 2021 fino ai primi di gennaio 2022 e posso confermare per tale periodo il capitolo…Non conosco il Sig. ”; teste “Ho Tes_2 Tes_6
lavorato presso l'hotel Dante dai primi di ottobre 2021 fino alla fine di dicembre.
Conosco il Sig. Ero cameriera di sala” Interrogato sui capitoli ammessi di parte Pt_1
ricorrente risponde: Cap.1) Confermo. Quando sono stata assunta il Sig. era il Pt_1
maitre di sala” ADR. “ Non conosco il Sig. ”; teste “ADR. Testimone_2 Tes_7
“ Ricordo che ha lavorato come maitre per un breve periodo nell'autunno 2021 Tes_2
e doveva fare riferimento al Sig. che era il maitre di riferimento che gestiva tutto Pt_1
in sala… io sono stata assunta come massaggiatrice ed addetta alla piscina ma poichè
c'era una costante carenza di personale io ero una presenza fissa anche in sala essendo stata cameriera in passato e dormivo in hotel. Avevo una camera insieme ad altre cameriere e per tale ragione mi scalavano €. 300,00 dallo stipendio”; teste
: “Ho lavorato presso l'Hotel Dante dal 2019 fino al maggio 2022. Io Tes_8
abitavo nell'albergo e lavoravo tutto l'anno. Lavoravo come cameriere di sala. Ho lavorato con il Sig. da fine estate 2021 fino al 2022 ”. Cap. 1) “ Confermo che Pt_1
nel periodo indicato in capitolo il Sig. svolgeva le mansioni di maitre”). Pt_1
Ciò è risultato dalle prove orali assunte (v. in particolare la testimonianza del : Tes_1
“Cap.1) “ Posso confermare il periodo di lavoro del perché ho lavorato insieme Pt_1
pagina 11 di 22 a lui, dalla fine di ottobre 2021 fino all'epifania 2022, Confermo le mansioni…Cap.2) “
L'orario di lavoro era dalle 7 alle 16 e dalle 18 alle 22,30. Posso confermarlo perché io ho sostituito interamente il alla fine di novembre, perché si era assentato. L'ho Pt_1
sostituito per circa una settimana. In occasione di eventi congressuali che si sono verificati durante il mio periodo di lavoro presso l'hotel l'orario si prolungava anche fino ad oltre le 24 ( l'ultima notte dell'anno abbiamo finito alle 4 di mattina ) per cui ho chiesto di poter passare la notte in albergo. Confermo l'orario dalle 7 alle 17 durante i convegni. Tale orario era seguito dal ed io lo coadiuvavo”; teste Pt_1 Tes_3
“Confermo il periodo di lavoro, non ricordo esattamente le date. Non conosco il contratto applicato, conosco le sue mansioni”…Io non ricordo i periodi di ferie o di riposo del Gli orari sono quelli indicati. Io arrivavo alle 7,30 e era già Pt_1 Pt_1
presente. Io finivo circa alle 15,30 . 16,00 e la sala finisce dopo la cucina. Poi io rientravo alle 17,00 e arrivava alle 18,00 e poi si lavorava a seconda del lavoro, Pt_1
si poteva finire alle 22.30 come alle 2 di notte. Durante i convegni si poteva fare anche il dritto con una sola mezz'ora di pausa. La domenica, giorno di chiusura del convegno, la cucina finiva alle 16,00 circa ma la sala chiudeva dopo. Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. Si riferiscono alla sala e riguardavano gli orari che venivano segnati dai lavoratori della sala e dal caposervizio”).
Anche i giorni di lavoro e relativi orari vanno considerati correttamente indicati dal ricorrente con riferimento ad una documentazione dallo stesso compilata – egli era addetto a raccogliere gli orari dei camerieri oltre al proprio – durante il rapporto (docc. 5 ss. parte ricorrente) perché ciò ha avuto la conferma dei testi (v. sempre il : “Al Tes_1
teste vengono mostrati gli originali dei doc. 5/5 septies. Il teste risponde. “ Ho esaminato il doc.5 relativo al mese di ottobre e non vedo le mie firme e non vedo indicata la mia presenza. Nel doc. 5 bis relativo al mese di novembre riconosco la mia firma nei giorni di 12-13.14 e 21 novembre 2021. Non trovo la mia presenza nel periodo di novembre 2021 quando ho sostituito il ed ero io a compilare i moduli di Pt_1
presenza. Posso dire con certezza che nel mese di novembre ho lavorato più dei quattro pagina 12 di 22 giorni in cui risulta la mia firma apposta. Nel doc. 5 ter relativo al mese di dicembre riconosco la mia firma per le date del 10-11-12-16-17-20-24-25-26. Manca tutto il periodo fino al 9/12 in cui ho sostituito il Nel mese di dicembre ho svolto più Pt_1
giorni di lavoro rispetto a quelli risultanti dal documento presenze. Dove c'è l'orario di lavoro e manca la mia firma confermo di avr svolto il lavoro negli orari indicati.
Relativamente al doc. 5quater. Confermo la mia firma sul doc. del 1/1/2022. Io ricordo di aver lavorato almeno quattro giorni dal 2 fino al 6/1 quando ho concluso il mio lavoro. Confermo l'orario di lavoro del 2/1 anche se manca la firma…Cap.5) “ I fogli presenze che mi vengono mostrati [ossia quelli depositati da parte resistente] non sono quelli che noi utilizzavamo. Quelli che utilizzavamo erano quelli a me mostrati all'udienza scorsa”; teste “Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. Il Tes_3
doc. 5 e 5 septies erano i moduli di presenza del personale occupato e che erano nella sala sulla scrivania del I doc. da 7 a 7 quinquies erano gli stessi che venivano Pt_1
forniti anche a noi e che dovevamo firmare nel momento in cui venivano da noi ritirati… I fogli che mi vengono mostrati (doc. da 10 a 10 septies) [di parte convenuta] non erano quelli che venivano compilati dal personale della sala che erano quelli che mi sono stati mostrati prima. Il modello che mi viene mostrato ora è quello che io usavo in cucina ed era già compilati nei nominativi del personale dal io dovevo solo Per_2
aggiungere gli orari, il giorno ed il mese e poi consegnarli a fine giornata nella cassetta di cui ho già detto”; teste : “Riconosco i moduli (doc 5 e 5 septies) che mi Tes_4
vengono mostrati e la maggior parte di essi contengono la mia firma. Si tratta dei moduli che venivano da noi compilati alla sera con l'indicazione delle ore lavorate e consegnati al Sig. che li portava alla reception”. Cap.3) “Confermo. Confermo Pt_1
anche le mie sottoscrizioni…. Quando io arrivavo al lavoro il Sig. era già Pt_1
presente e quando io andavo via lui rimaneva ancora al lavoro per sistemare delle cose”; “Io non ho mai visto i fogli presenze che mi vengono mostrati ( doc. 10 – 10 septies) [di parte convenuta]. Ricordo che quelli che noi compilavamo non avevano i quadretti”; teste “Posso dire che il Sig. era sempre presente per il Tes_5 Pt_1
pagina 13 di 22 pranzo e per la cena…Cap.5) “ Non ho mai visto i documenti indicati come doc. 10 e 10 septies [di parte resistente], ma ho visto quelli nel formato indicati come doc. 5 e 5 septies [di parte ricorrente]”; teste : “Confermo gli orari di lavoro. Noi Tes_9
iniziavamo alle 7 fino alle 15- 16, il maitre stava di più, e poi dalle 18,00 alle 22,30.
Confermo anche gli orari quando vi erano eventi. Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. Erano i fogli degli orari. Riconosco la mia firma sui fogli presenze di dicembre, gennaio, febbraio e marzo ( doc. 5 ter, quater, quinquies e sexies)”; teste
[...]
: “Confermo gli orari di lavoro. Riconosco i fogli presenze che mi vengono Tes_6
mostrati, riconosco le mie firme ad eccezione di quella del 10/11 ( doc. 5 e 5 septies)”
Cap.3) E' vero. Il foglio veniva firmato alla fine dell'orario di lavoro ed il Sig. li Pt_1
consegnava alla reception. Ho visto personalmente il Sig. che consegnava i fogli Pt_1
presenze in reception almeno un paio di volte”. ADR. “ I fogli presenti venivano messi su una scrivania a fianco della reception dove lavorava un signore di nome ”; CP_5
teste “Cap.2) “Ricordo che ha fatto pochissimi giorni di ferie a novembre ed Tes_7
è andato in Grecia. In realtà era sempre presente sette giorni su sette e tre turni su tre dalle 6,30 e le 7,00 fino alle 15,00 poi io andavo in SPA. Gli orari della sala ristorante riprendevano alle 18,00 fino alle 22,30. Quando c'erano degli eventi l'orario si allungava fino alle 23,00 circa perché finito il servizio dovevamo fermarci a lucidare ed asciugare le posate perché diversamente facevano le macchie di calcare e la Sog.ra ci avrebbe pesantemente sgridato. Ci sgridava anche davanti ai clienti… CP_3
Cap.3) “ In riferimento ai doc. 5 e 5 septies che mi vengono mostrati riconosco la mia firma dove c'è preciso che ci sono molti giorni in cui ho lavorato che non risultano dai fogli presenze”; teste “Cap.2) “ Confermo gli orari. E' sempre stato Tes_10
con noi in sala anche oltre gli orari. Riconosco le mie firme sui fogli presenze doc. 5 septies con data 29/3 9/4 e 10/4”… Cap.5) “ Non ho mai visto i doc. 10) 10 septies) relativi alle date in cui ho lavorato che mi vengono mostrati. Ricordo di aver compilato quelli che mi sono stati mostrati prima”; teste : “Non so dire gli orari Tes_8
del ma quando io lavoravo lui c'era sempre ed io lavoravo dalle 7 alle 16 e Pt_1
pagina 14 di 22 dalle 18,00 alle 22,00. Non ricordo gli orari quando c'erano i convegni ma ricordo che il Sig. c'era sempre. Non mi ricordo se ha fruito di un periodo di ferie, ricordo Pt_1
che ha preso qualche giorno per andare a trovare la mamma che non stava bene… Io non ho mai visto i doc.ti 10 – 10 septies [di parte convenuta] che mi vengono mostrati”).
Anche le mansioni di Maitre per tutto il rapporto sono state confermate a livello testimoniale (v. teste : “Cap.4) “ E' vero, confermo che erano le mansioni di Tes_1
Tutte le mansioni indicate in capitolo fanno parte della reale mansione di Pt_1
competenza al caposala in quel contesto. Nello specifico si trattava di un ristorante aperto anche a clienti esterni e della contemporanea presenza di eventi vari”; teste
“Il era maitre caposervizio del ristorante”; teste “Per il Tes_3 Pt_1 Tes_5
periodo in cui io ho lavorato il Sig. svolgeva tutte le mansioni elencate nel Pt_1
Cap.4) che confermo. Faceva il maitre”; teste : “Finita la stagione a Tes_9
settembre – ottobre 2021 sono sceso a casa. Sono rientrato a Cervia a dicembre.
Quando sono rientrato il mio maitre era il Sig. che mi è stato presentato dalla Pt_1
Sig. come il mio maitre. Il Sig. è stato il mio maitre da dicembre 2021 CP_3 Pt_1
fino a marzo 2022. Durante l'estate il maitre di sala era stato il Sig. Nel CP_6
periodo in cui ho lavorato ho avuto molti maitre ma il Sig. è stato l'unico maitre Pt_1
adatto al ruolo”; teste “Il Sig. era maitre ed umanamente faceva Tes_7 Pt_1
molto di più anche ciò che andava oltre le sue mansioni”; teste . Tes_10
Scarsamente convincenti invece le testimonianze:
- del egli ha così confermato il Cap.3) di parte resistente “io ero già in Per_2
pensione ed in quel periodo io facevo indicativamente un'ora al giorno e neppure tutti i giorni. Io ero presente generalmente al mattino nel periodo indicato il ca.
3” così formulato (“3) Vero che Lei nel periodo dal 7.10.2021 al 11.04.2022 ricopriva il ruolo di impiegato presso l'ufficio amministrazione del “Club Hotel
Dante Cervia”?), ma lo stesso non risulta nel relativo LUL (se non dalla fine di marzo del 2022); egli è pressoché l'unico – in contrato con gli altri – che pur non formalmente sul luogo di lavoro, vi ha collocato un altro maitre in luogo del pagina 15 di 22 ricorrente (“Cap.1) “ Quando è arrivato c'era un altro maitre di cui non Pt_1
ricordo il nome e mi pare di ricordare che questo maitre è rimasto fino a dicembre 2021. c'è stato per poco tempo. Io non ero sempre presente ma Pt_1
posso dire che la sala è sempre stata guidata dalla direzione”, ma subito dopo per il teste il maitre diventa uno dei soci di fatto, il “Fino a dicembre CP_2
2021 il maitre era la direzione nella persona di perché era lui che CP_2
dava le direttive. Non c'era un maitre perché d'inverno c'era poco lavoro”), mentre nulla sapeva cosa facesse nel ristorante il potendolo tuttavia Pt_1
solo supporre (“Io stavo troppo poco per sapere quali fossero le mansioni del che interagisse con il personale di sala”); il teste Parte_3 Pt_1
lavorava solo un ora al giorno secondo il LUL e secondo la testimonianza resa dallo stesso, circostanza di per sé altamente inverosimile, come peraltro risulta confermato dalla teste che colloca il teste al lavoro molto tardi nel Tes_4
corso della giornata lavorativa (“Mi ricordo che quando finivamo tardi il Sig.
, che si trovava nell'ufficio vicino alla reception, veniva in sala a chiedere i CP_5
fogli oppure veniva fermato dal il quale gli diceva che avrebbe consegnato Pt_1
il giorno dopo, per esempio quando a fine anno si finiva il lavoro molto tardi”) e con presenza stabile in ufficio (“Accanto alla reception vi erano quattro uffici, in un ufficio a volte stava il e normalmente il Sig. Controparte_7 CP_8
so come si chiama il Sig. di cognome ma posso dire che era il teste entrato CP_5
prima di me. Io il Sig. lo vedevo al mattino perché veniva in sala a fare la CP_5
colazione, ogni tanto lo vedevo alla sera in mensa ed ogni tanto lo vedevo alla sera passare all'Hotel. Era una figura presente in Hotel”); infine secondo il il che si occupava di individuare le ore dagli stessi Tes_9 Per_2
lavorati “ che conteggiava le ore. Non le contava bene ci toglieva ogni mese CP_5
diverse ore”.
- della (alquanto selettivamente smemorata: “Non posso dire che fosse Per_3
presente tutti i giorni. A me il è stato presentato come consulente per il Pt_1
pagina 16 di 22 reparto sala”. Cap.2) “ Io non so quale orario facesse il perché non sono Pt_1
tenuta a saperlo…Non posso sapere se gli ordini erano passati dal e non Pt_1
posso sapere se era lui che portava gli orari perché avveniva la sera e non ero presente”. Cap.5) “ Io non so cosa facesse perché io non ero in sala “. Pt_1
ADR. “ Io lascio gli ordini di servizio pronti ma non sono io che li consegno e non so se siano sempre stati consegnati al so chi svolgesse le CP_9
mansioni di maitre nel periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022”. ADR, “ Io ricordo che era stato preso come maitre di sala ma per un Testimone_2
periodo molto breve tra settembre e ottobre 2021 e forse c'è stato anche un periodo di coesistenza con il Da ottobre quando il se n'è Pt_1 Tes_2
andato io non so chi abbia fatto il maitre”: curioso che la teste si ricordi delle mansioni del che ha svolto un periodo brevissimo, ma non di quelle Parte_2
del che ha fatto un periodo più lungo ed ha anche instaurato un Pt_1
contenzioso con la società per la quale la teste lavorava e lavora;
si tratta all'evidenza di una dichiarazione reticente resa in favore del datore di lavoro.
Sconfessata anche la versione di parte convenuta per cui il contratto di consulenza sarebbe stato consegnato firmato dai figli del su questo le prove orali sono Pt_1
state inconfutabili (teste “Cap.1) “ Io non ho mai consegnato Tes_11
alcun documento al Sig. che non conosco e non ho mai visto”. Controparte_2
Cap.2) “ Non ho mai incontrato il Sig. e non ho mai ricevuto da lui Controparte_2
alcun assegno destinato a mio padre”; teste “Cap.1 e 2) “ Ho visto il Tes_12
Sig. una sola volta e non ho consegnato a lui alcun documento. Mi Controparte_2
sono recato dal Sig. il 4/5/2022 perché dovevo ritirare per conto di mio CP_2
padre degli assegni. Il Sig. non mi ha consegnato gli assegni perché mi ha CP_2
detto che senza una firma di mio padre non mi avrebbe dato nulla. Io gli assegni li ho visti ma non mi sono stati consegnati”. ADR. “ Sono andato io dal Sig. CP_2
perché mio padre era partito per la Grecia con mia mamma per raggiungere mia nonna che abita in Grecia e che non stava bene”. ADR. “ Gli assegni non mi sono stati pagina 17 di 22 consegnati perché io non avevo nessuna delega a ritirare gli stessi da parte di mio padre”), non senza osservare come a seguito del disconoscimento del doc. 6 in questione prodotto dalla difesa resistente in mera copia fotostatica, non ne sia seguita la produzione dell'originale, con la conseguente inutilizzabilità dello stesso, da considerarsi tamquam non esset.
In generale, appare evidente che la gestione dell'hotel fosse caratterizzata da ampi spazi di illegalità nella gestione del personale, non solo riferiti alla vicenda del ricorrente, ma anche a quella di altri dipendenti: oltre al sempre presente ma che lavora in Tes_13
regola solo un'ora al giorno (e in regola solo da fine marzo 2022) ed ha le mansioni di
“tagliare” le ore lavorate dal personale, significativa la testimonianza del Tes_9
secondo il quale “Il Sig. si occupava solo del lato economico ed era Controparte_2
lui che ci consegnava il danaro contante fuori busta” e “ferie noi non le abbiamo mai avute e neppure giornate libere”, “Non ne godeva nessuno [di ferie]”, “Il nominativo che ho menzionato anche prima è quello di Era lui che si occupava del Persona_4
conteggio delle ore. Il maitre portava i fogli che mi sono stati mostrati ( doc. 5 5 septies) alla reception e poi si riconteggiava le ore per conto suo con differenze di ore tra CP_5
quelle che risultavano indicate nel foglio e quelle che ci venivano pagate e consegnava i nuovi conteggi alla reception che si occupava delle buste paga. Venivano fatte anche 16 ore al giorno ma ne venivano registrate molte di meno e la parte di lavoro non regolarizzata a volte veniva pagata in ritardo e a volte non veniva pagata affatto”, nonché quella della teste (“ADR, “ Nella maggior parte delle volte tra Tes_6
le ore che segnavamo sul foglio presenze da noi compilato e le buste paga non c'era corrispondenza… ADR. “ Era che si occupava del conteggio delle ore che ci CP_5
venivano pagate in busta paga. era la persona dalla quale andavamo a reclamare CP_5
quando ci accorgevamo della mancanza delle ore”) e della teste (“ADR. “ Tes_7
si occupava dei conteggi che venivano fatti in modo approssimativo. C'erano CP_5
delle discrepanze di cui ci accorgevamo solo al momento del pagamento perché non ci veniva data la busta paga. Noi ci lamentavamo delle discrepanze o con o con CP_2
pagina 18 di 22 con grande difficoltà perché o non c'erano o perché ci rimandavano l'uno CP_5
all'altro. Insomma ci trattavano male era come se lo stipendio fosse una grazia”).
Ne discende un'ulteriore conferma, anche indiretta (presuntiva) circa la fondatezza delle richieste attoree.
Per questo il quesito posto al C.T.U. era strutturato esattamente sulle richieste attoree ed era così formulato: “determini il C.T.U. le differenze retributive spettanti al lavoratore considerando un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ab origine;
i giorni lavorati e l'orario svolto sarà quello risultante dai docc. 5 ss di parte ricorrente) in base al CCNL applicabile al caso di specie;
detrarrà il C.T.U. quanto ricevuto in costanza di rapporto, laddove e per come risultante da pagamenti documentati ed allegati agli atti di causa;
aggiungerà il C.T.U. interessi legali e rivalutazione monetaria annuale dalla singola mensilità e sino alla data del deposito della C.T.U.; determinerà infine il C.T.U. la retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. goduta dal lavoratore in marzo 2022 ai fini dell'eventuale calcolo delle indennità spettanti per licenziamento illegittimo;
calcoli inoltre il C.T.U. la differenza tra la che sarebbe spettata al ricorrente ove fosse CP_4
stata percepita e dichiarata la reale retribuzione allo stesso spettante e quella ricevuta, aggiungendo anche qui interessi legali e rivalutazione annuale con decorrenza dalle singole spettanze, fino alla data di deposito della C.T.U.; determini quindi il totale dovuto al ricorrente sino alla data del deposito della C.T.U.”.
Il quantum dovuto così come accertato dal C.T.U. (dott. è il seguente: Tes_7
TOTALE DIFFERENZE SPETTANZE LORDE DA PERCEPIRE A CARICO DEL
DATORE DI LAVORO € 22.266,78
TOTALE DIFFERENZA T.F.R. € 1.406,85
Totale interessi legali e rivalutazione al 31.5.2025 € 5.258,10
Dunque, alla data del 31.5.2025 la somma è pari ad € 28.931,73.
A tale somma vanno poi aggiunte le differenze sulla NASPI causate dalla minore retribuzione registrata a pagata, così come individuata dal C.T.U..
La somma finale è pari ad € 29.313,42 alla data del 31.5.2025, seguono gli interessi pagina 19 di 22 legali sino al saldo.
La somma è al lordo di tutto.
La quota di contributi che ordinariamente grava sul lavoratore deve essere posta a carico del datore di lavoro, in quanto il pagamento avviene in ritardo rispetto al dovuto.
Da tale somma non può che detrarsi quanto “risultante da pagamenti documentati ed allegati agli atti di causa”: il doc. 2 di parte resistente (che principalmente contiene fotocopie di mazzette di denaro, con alcuni scarabocchi) è del tutto inutilizzabile in quanto, come già chiarito con l'ordinanza del 20.12.2024 “non essendo gli originali stati depositati tempestivamente, nonostante la contestazione sin dalla udienza ex art. 420
c.p.c. (la prima udienza veniva rinviata “per gli stessi incombenti” ad altra successiva al fine di tentare la conciliazione;
a tale udienza di rinvio la contestazione della conformità agli originali risulta quindi perfettamente tempestiva)”. Dunque possono detrarsi solo i “pagamenti tracciabili come risulta in atti il C.T.U. terrà conto (non è tracciabile un assegno bancario del quale non si ha prova dell'incasso: la prova deve essere agli atti); un bonifico è tracciabile (ma se documentato in atti); parimenti, un pagamento ammesso in ricorso va considerato dimostrato”.
Il secondo tema di indagine è rappresentato dall'allegato licenziamento orale.
Dello stesso non può dirsi raggiunta una ragionevole e sufficiente prova, nemmeno presuntiva: nessuno dei numerosi testi ha assistito a tale licenziamento e l'allontanamento del ricorrente dal luogo di lavoro può anche essere stato verosimilmente spontaneo alla luce degli atteggiamenti prevaricatori (come risultato dalle prove orali) di uno dei gestori di fatto dell'hotel.
Tale domanda va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (petitum riconosciuto in sentenza, 4 fasi, valori tra il medio e il massimo attesa la complessità dell'istruttoria, le questioni trattate e la durata del processo).
Sussiste inoltre responsabilità ex art. 96, 3° comma c.p.c. di parte convenuta, che – pur operando in una situazione di manifesta e diffusa illegalità nella gestione del proprio pagina 20 di 22 personale, situazione che difficilmente avrebbe potuto rimanere occultata all'esito di un normale processo del lavoro – ha negato strenuamente l'evidenza, producendo documentazione disconosciuta dalla controparte (ed alla quale non seguivano istanze di verificazione né il deposito degli originali) e inducendo alla testimonianza soggetti che poi hanno reso dichiarazioni non credibili se non a tratti evidentemente false, mentre le possibilità di conciliazione, a condizioni molto più favorevoli di quelle esitate nella presente sentenza, le sono state offerta a più riprese (ad inizio processo: pagamento di €
20.000,00, oltre a 3.000,00 euro per concorso spese legali;
dopo le prove orali: pagamento di € 25.000,00 oltre a 6.000,00 euro per concorso spese legali;
entrambe tali proposte sono invece state accettate dalla parte ricorrente, che in ciò ha dimostrato senso di responsabilità, anche processuale).
Si reputa congrua – a fronte della massima intensità dell'elemento soggettivo, ma anche del protrarsi del processo per alcuni anni, necessari all'escussione di tutti i testi necessari, nonché all'espletamento della C.T.U. – una somma pari all'importo delle spese legali.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
Gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica in sede in relazione alle testimonianze dei testi e , che vengono qui ritenute Persona_4 Tes_14
false e reticenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1
somma lorda di € 29.313,42 oltre interessi legali dal 1.6.2025 al saldo effettivo (la quota di contributi che ordinariamente grava sul lavoratore deve essere posta a carico del datore di lavoro, in quanto il pagamento avviene in ritardo rispetto al pagina 21 di 22 dovuto);
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna al pagamento ex art. 96, 3° comma in favore del CP_1
ricorrente della somma di € 12.000,00 liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al saldo effettivo;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di con CP_1
condanna di quest'ultima a rivalere il ricorrente di quanto eventualmente anticipato al C.T.U.;
5) trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Ravenna in relazione alle testimonianze rese da . Persona_4 Tes_14
Ravenna, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. IO RD
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