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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2413/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2413/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Rovigo, Via Don F. Zorzato n. 26 professione: pensionato reddito: euro 28.992,05 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Luca Azzano Cantarutti presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata amministrativa reddito: euro 7.387,92 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Mischiati presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 25-5-1996 (anno 1996, Numero 25, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 30-4-2000 e Per_1 Per_2 il 28-10-1998.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La SI.ra vende al SI. la propria quota della casa coniugale, Pt_2 Parte_1 entro 15 giorni dall'omologa della separazione.
3) Il SI. versa alla SI.ra la somma di €. 50.000,00 (euro Parte_1 Pt_2 cinquantamila) da intendersi quale corrispettivo per la compravendita di cui al punto 2), nonché quale contributo una tantum per il mantenimento della moglie, soddisfacimento dei diritti della stessa sulla comunione de residuo ed a titolo satisfattivo di qualsivoglia pretesa della moglie. La somma verrà versata con le seguenti modalità: €. 10.000,00 (euro diecimila) alla stipula dell'atto notarile di compravendita della quota;
€. 15.000,00 (euro quindicimila) entro un anno dall'omologa della separazione;
€. 25.000,00 (euro venticinquemila) entro il 31.12.2026 o, comunque, contestualmente al rilascio dell'appartamento.
4) Il SI. riconosce alla SI.ra il diritto di abitazione a termine, Parte_1 Pt_2 sino al 31.12.2026 (termine da considerarsi essenziale), sulla casa familiare;
ella sarà tenuta a pagare le spese di ordinaria manutenzione della casa e le bollette delle relative utenze.
5) Eventuali mobili, elettrodomestici ed altri beni acquistati per la casa dalla sig.ra
saranno prelevati dall'abitazione quando si trasferirà in altra casa. Pt_2
6) I contributi percipiendi dall'Ente gestore (GSE) saranno suddivisi in ragione del 93,5% al SI. e del 6,5% alla SI.ra . Parte_1 Pt_2
7) Essendo i figli economicamente indipendenti, nulla è dovuto dall'un coniuge all'altro per il loro mantenimento né è dovuto un assegno di mantenimento in favore della SI.ra . Pt_2
8) La proprietà dell'autovettura Citroen C3 di proprietà del SI. viene Parte_1 trasferita in proprietà esclusiva alla moglie, la quale provvederà a proprie spese alla relativa voltura.
9) La FIAT Punto intestata al SI. resterà in uso ai figli, che Parte_1 provvederanno alle spese della sua gestione (bollo, assicurazione, manutenzione, ecc…).
10) Spese e compensi professionali dei procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio integralmente compensate fra le Parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
2 personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2413/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 25-5-1996, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2413/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Rovigo, Via Don F. Zorzato n. 26 professione: pensionato reddito: euro 28.992,05 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Luca Azzano Cantarutti presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata amministrativa reddito: euro 7.387,92 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Monica Mischiati presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 25-5-1996 (anno 1996, Numero 25, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 30-4-2000 e Per_1 Per_2 il 28-10-1998.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La SI.ra vende al SI. la propria quota della casa coniugale, Pt_2 Parte_1 entro 15 giorni dall'omologa della separazione.
3) Il SI. versa alla SI.ra la somma di €. 50.000,00 (euro Parte_1 Pt_2 cinquantamila) da intendersi quale corrispettivo per la compravendita di cui al punto 2), nonché quale contributo una tantum per il mantenimento della moglie, soddisfacimento dei diritti della stessa sulla comunione de residuo ed a titolo satisfattivo di qualsivoglia pretesa della moglie. La somma verrà versata con le seguenti modalità: €. 10.000,00 (euro diecimila) alla stipula dell'atto notarile di compravendita della quota;
€. 15.000,00 (euro quindicimila) entro un anno dall'omologa della separazione;
€. 25.000,00 (euro venticinquemila) entro il 31.12.2026 o, comunque, contestualmente al rilascio dell'appartamento.
4) Il SI. riconosce alla SI.ra il diritto di abitazione a termine, Parte_1 Pt_2 sino al 31.12.2026 (termine da considerarsi essenziale), sulla casa familiare;
ella sarà tenuta a pagare le spese di ordinaria manutenzione della casa e le bollette delle relative utenze.
5) Eventuali mobili, elettrodomestici ed altri beni acquistati per la casa dalla sig.ra
saranno prelevati dall'abitazione quando si trasferirà in altra casa. Pt_2
6) I contributi percipiendi dall'Ente gestore (GSE) saranno suddivisi in ragione del 93,5% al SI. e del 6,5% alla SI.ra . Parte_1 Pt_2
7) Essendo i figli economicamente indipendenti, nulla è dovuto dall'un coniuge all'altro per il loro mantenimento né è dovuto un assegno di mantenimento in favore della SI.ra . Pt_2
8) La proprietà dell'autovettura Citroen C3 di proprietà del SI. viene Parte_1 trasferita in proprietà esclusiva alla moglie, la quale provvederà a proprie spese alla relativa voltura.
9) La FIAT Punto intestata al SI. resterà in uso ai figli, che Parte_1 provvederanno alle spese della sua gestione (bollo, assicurazione, manutenzione, ecc…).
10) Spese e compensi professionali dei procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio integralmente compensate fra le Parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
2 personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2413/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 25-5-1996, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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