TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1715/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE ET Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM ZO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1715/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 25.09.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.09.1969, residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta ed elettivamente CP_1 domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia, via Filippo Pacini n. 59, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2025 i signori CP_2
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
10.10.1999 in Pistoia e precisando che dall'unione sono nati i figli (il Per_1
18.08.2000) e (il giorno 1.09.2005), essendo trascorsi oltre sei mesi Per_2 dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 1273/2016), conclusosi con decreto di omologazione n. 4621/2016, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1)I figli TI e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori con residenza presso l'abitazione coniugale.
2) La casa familiare posta in Pistoia, Via Crespole e Fabbriche n. 48 di proprietà del Sig. resta assegnata alla Sig.ra e continuerà ad abitarvi. Parte_3 Parte_4
3) Il mutuo Cassa di Risparmio di Pistoia e IA (ora Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia), acceso nel 2006 per la ristrutturazione e trasformazione in civile abitazione della casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi, con fideiussore e c oncedente l'ipoteca il
Sig. stato estinto;
Persona_4
4) 11 finanziamento Compass concesso alla moglie con garante il Sig. mil CP_2 Pt_5 Pt_6 acceso per l'acquisto di una moto BMW, intestata alla Sig.ra ma utilizzata Parte_2 dal solo TI, è stato estinto;
5) Nessuna disposizione in merito all'affidamento dei figli, oggi maggiorenni;
8) Quale contributo per il mantenimento dei figli il Sig. TI SS verserà Pt_6 mensilmente alla Sig.ra tro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, Parte_7 rivalutabile annualmente secondo gli indici nazionali Istat. I genitori si i mpegnano a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie documentate (mediche, odontoiatriche, scolastiche, ludico-ricreative, ecc.) che sosterranno nell'interesse dei figli. Resta inteso che le spese di maggior consistenza (superiori ad E 300,00) saranno preventivamente concordate tra le parti.
9) Le spese e competenze della presente procedura faranno carico alle parti nella misura del
50% ciascuno.
10)Con ogni altro consequenziale provvedimento”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nell a nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue , conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione, con la precisazione che nessuna disposizione deve essere adottata in ordine al regime di affidamento dei figli, essendo costoro entrambi maggiorenni.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori e in data 10.10.1999 in Pistoia, trascritto Controparte_3 Parte_2 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pistoia al n. 228, Parte II, serie
A, anno 1999, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM ZO TE ET
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE ET Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM ZO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1715/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 25.09.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.09.1969, residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta ed elettivamente CP_1 domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia, via Filippo Pacini n. 59, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2025 i signori CP_2
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
10.10.1999 in Pistoia e precisando che dall'unione sono nati i figli (il Per_1
18.08.2000) e (il giorno 1.09.2005), essendo trascorsi oltre sei mesi Per_2 dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 1273/2016), conclusosi con decreto di omologazione n. 4621/2016, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1)I figli TI e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori con residenza presso l'abitazione coniugale.
2) La casa familiare posta in Pistoia, Via Crespole e Fabbriche n. 48 di proprietà del Sig. resta assegnata alla Sig.ra e continuerà ad abitarvi. Parte_3 Parte_4
3) Il mutuo Cassa di Risparmio di Pistoia e IA (ora Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia), acceso nel 2006 per la ristrutturazione e trasformazione in civile abitazione della casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi, con fideiussore e c oncedente l'ipoteca il
Sig. stato estinto;
Persona_4
4) 11 finanziamento Compass concesso alla moglie con garante il Sig. mil CP_2 Pt_5 Pt_6 acceso per l'acquisto di una moto BMW, intestata alla Sig.ra ma utilizzata Parte_2 dal solo TI, è stato estinto;
5) Nessuna disposizione in merito all'affidamento dei figli, oggi maggiorenni;
8) Quale contributo per il mantenimento dei figli il Sig. TI SS verserà Pt_6 mensilmente alla Sig.ra tro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, Parte_7 rivalutabile annualmente secondo gli indici nazionali Istat. I genitori si i mpegnano a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie documentate (mediche, odontoiatriche, scolastiche, ludico-ricreative, ecc.) che sosterranno nell'interesse dei figli. Resta inteso che le spese di maggior consistenza (superiori ad E 300,00) saranno preventivamente concordate tra le parti.
9) Le spese e competenze della presente procedura faranno carico alle parti nella misura del
50% ciascuno.
10)Con ogni altro consequenziale provvedimento”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nell a nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue , conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione, con la precisazione che nessuna disposizione deve essere adottata in ordine al regime di affidamento dei figli, essendo costoro entrambi maggiorenni.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori e in data 10.10.1999 in Pistoia, trascritto Controparte_3 Parte_2 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pistoia al n. 228, Parte II, serie
A, anno 1999, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM ZO TE ET
3