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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1971/2024
Oggi 29/05/2025 innanzi al giudice dr Federica Ferrari sono comparsi mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team,
Per l'avv.to ERIKA LEONARDI in sost avvANDREANO MARIA Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
La giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del . CP_1
Il difensore rinuncia alle domande relative alle questioni economiche e insiste per il riconocimento ai soli fini giuridici
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in assenza del difensore deposita nel fascicolo telematico
La giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1971 2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv ANDREANO MARIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DIAZ 4 60123 ANCONA presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: valutazione ai fini giuridici ed economico dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale
FATTO E DIRITTO
La ricorrente docente dal 15.1.2003 lamenta che l'anno 2013 non era stato valutato né ai fini economici né ai fini giuridici.
Ritiene che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore abbia trasformato un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi. La normativa in esame aveva, infatti, escluso l'attribuzione nel lasso temporale indicato in essa della maggiorazione spettante, ma non poteva determinare l'irrilevanza dell'intera annualità per tutta la carriera del dipendente, con violazione del disposto dell'art. 36 Cost. e in contrasto con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale. Sottolinea che quest'ultima nella pronuncia n. 178/2015 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali, in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo aveva determinato la violazione della libertà sindacale alterando la dinamica negoziale. Invoca, altresì, la pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 16133/2024. Chiede, pertanto, il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e ai fini di progressione in carriera con conseguente ricostruzione di carriera
IL non si è costituito e ne è stata dichiara la contumacia. All'odierna udienza la difesa della CP_1
ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa “alle questioni economiche” insistendo per il riconsocimento dell'anno 2013 ai fini giuridici
Si osserva
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizionicontrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi
“I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano pergli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
La norma è chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dalla ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n.
16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n.
297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n . 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016; Corte Cost. n. 200/2018),
Con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, la Corte
Costituzionale n. 178/2015, al pari delle altre sopra citate, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata.
Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento
(sentenza n. 189 del 2012, punto4.1 del Considerato in diritto)”.
Infine, con una pronuncia articolata che comprende una ricostruzione completa ed esaustiva della normativa in materia, la Suprema Corte (sent. 13618/2025) ha chiarito che l'esclusione della valutazione dell'anno 2013 ai fini economici, prevista dalla normativa in esame, non implica l'esclusione del computo di esso anche ai fini giuridici nell'anzianità di servizio, che ben può rilevare sotto altri profili diversidall'inquadramento nelle fasce stipendiali, tra i quali in via esemplificativa la
Cassazione ricorda la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. La
Suprema Corte ha ritenuto che fosse “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Si perviene, pertanto, al principio di diritto per il quale “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va rilevato che la ricorrente, pur chiedendo nelle conclusioni il riconoscimento ai soli fini giuridici, fa derivare da ciò un riflesso economico sull'inquadramento nelle fasce stipendiali, rflesso a cui all'odierna udienza ha rinunciato.
Dunque, stante la rinuncia, il ricorso viene accolto con riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
La difficoltà della materia trattata, sulla quale a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito non conformi è di recente intervenuta la pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, comporta che le spese rimangano a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando:
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
Nulla per le spese
Pavia 29.5.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1971/2024
Oggi 29/05/2025 innanzi al giudice dr Federica Ferrari sono comparsi mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team,
Per l'avv.to ERIKA LEONARDI in sost avvANDREANO MARIA Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
La giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del . CP_1
Il difensore rinuncia alle domande relative alle questioni economiche e insiste per il riconocimento ai soli fini giuridici
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in assenza del difensore deposita nel fascicolo telematico
La giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1971 2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv ANDREANO MARIA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DIAZ 4 60123 ANCONA presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: valutazione ai fini giuridici ed economico dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale
FATTO E DIRITTO
La ricorrente docente dal 15.1.2003 lamenta che l'anno 2013 non era stato valutato né ai fini economici né ai fini giuridici.
Ritiene che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore abbia trasformato un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi. La normativa in esame aveva, infatti, escluso l'attribuzione nel lasso temporale indicato in essa della maggiorazione spettante, ma non poteva determinare l'irrilevanza dell'intera annualità per tutta la carriera del dipendente, con violazione del disposto dell'art. 36 Cost. e in contrasto con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale. Sottolinea che quest'ultima nella pronuncia n. 178/2015 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali, in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo aveva determinato la violazione della libertà sindacale alterando la dinamica negoziale. Invoca, altresì, la pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 16133/2024. Chiede, pertanto, il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e ai fini di progressione in carriera con conseguente ricostruzione di carriera
IL non si è costituito e ne è stata dichiara la contumacia. All'odierna udienza la difesa della CP_1
ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa “alle questioni economiche” insistendo per il riconsocimento dell'anno 2013 ai fini giuridici
Si osserva
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizionicontrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi
“I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano pergli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
La norma è chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dalla ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n.
16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n.
297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n . 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016; Corte Cost. n. 200/2018),
Con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, la Corte
Costituzionale n. 178/2015, al pari delle altre sopra citate, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata.
Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento
(sentenza n. 189 del 2012, punto4.1 del Considerato in diritto)”.
Infine, con una pronuncia articolata che comprende una ricostruzione completa ed esaustiva della normativa in materia, la Suprema Corte (sent. 13618/2025) ha chiarito che l'esclusione della valutazione dell'anno 2013 ai fini economici, prevista dalla normativa in esame, non implica l'esclusione del computo di esso anche ai fini giuridici nell'anzianità di servizio, che ben può rilevare sotto altri profili diversidall'inquadramento nelle fasce stipendiali, tra i quali in via esemplificativa la
Cassazione ricorda la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. La
Suprema Corte ha ritenuto che fosse “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Si perviene, pertanto, al principio di diritto per il quale “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va rilevato che la ricorrente, pur chiedendo nelle conclusioni il riconoscimento ai soli fini giuridici, fa derivare da ciò un riflesso economico sull'inquadramento nelle fasce stipendiali, rflesso a cui all'odierna udienza ha rinunciato.
Dunque, stante la rinuncia, il ricorso viene accolto con riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
La difficoltà della materia trattata, sulla quale a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito non conformi è di recente intervenuta la pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, comporta che le spese rimangano a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando:
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
Nulla per le spese
Pavia 29.5.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari