CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1196/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano
Marcedone, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Corrado Valvo, giusta procura in atti;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Siracusa chiedeva, Controparte_1
accertata l'insussistenza del credito vantato dall' con pec del 10.12.2019, la Pt_1
condanna dell'ente previdenziale al pagamento della somma di € 96.658,92 al lordo delle ritenute, oltre interessi a titolo di TFS, ad erogare i ratei di pensione illegittimamente trattenuti e a ricalcolare le somme dovute e i rapporti di dare e avere, oltre al risarcimento del danno per avere bloccato l'erogazione della pensione.
Con sentenza n. 1143/2022 del 10.11.2022, il giudice, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1
dell' , all'esito dell'espletata CTU contabile, condannava l'ente previdenziale al Pt_1
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 11.790,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze su TFS erogato nonché di differenze sulla pensione spettante.
Il primo giudice aderiva alle conclusioni del CTU secondo cui, tenuto conto dei versamenti effettuati dalle parti e delle somme indebitamente trattenute, l' Pt_1
era tenuto a corrispondere a l'importo di euro 19.805,03 - pari alla CP_1
differenza tra quanto dovuto (euro 41.241,44) e quanto già corrisposto dall'ente
(euro 21436,41) - ma dall'importo di euro 19.805,03, calcolato dal perito nominato d'ufficio, andava scomputato l'importo pari ad euro 8.014,27 di cui il CTU CP_2
non aveva avuto contezza, per via di una riliquidazione effettuata dall' e Pt_1
dichiarata nell'atto di costituzione tardiva del 15.9.2021.
Rigettava invece la domanda risarcitoria del ricorrente, perché sfornita dell'indispensabile supporto probatorio e compensava per metà le spese di lite, condannando l al pagamento della restante parte nonché delle spese di CTU. Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato in Pt_1
data 19.12.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto dovute Pt_1
all'appellato le somme trattenute dall'ente a titolo di indebito per euro 8.140,50.
Lamenta che il giudice ha aderito alla espletata CTU contabile nonostante la presenza in essa di lacune e inesattezze e in contrasto con prove di segno contrario, senza considerare che l'onere probatorio, nelle cause aventi a oggetto la ripetizione di somme indebitamente versate, ricade su chi agisce in giudizio il quale deve provare di avere diritto alla prestazione: richiama l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (sentenza n. 26231/2018, del 18 ottobre 2018).
Deduce quindi che il giudice ha errato nel richiamare acriticamente la consulenza tecnica e nel ritenere insussistente l'indebito: l'odierno appellato avrebbe dovuto fornire la prova di non dover restituire le somme richieste dall'ente.
Chiede di ammettere in questo grado di giudizio ex art. 437 c.p.c. i documenti indicati nel ricorso in appello. Precisa che l'indebito ammonta a euro 8.140,50, derivando tale importo dalla differenza tra il debito complessivo lordo accertato
(euro 14.268,30) e le somme versate da sul conto corrente dell CP_1 Pt_1
(euro 5.000,00) nonché le somme trattenute dall' sulla pensione Controparte_3
dell'appellato (euro 1.127,50) nelle rate che vanno dal 10.2019 al 2.2020, e chiarisce che i calcoli sono stati effettuati al lordo delle ritenute fiscali: “L'indebito è di €
8.140,50 deriva dalla differenza tra € 14.268,30 meno € 5.000 versati sul conto corrente dell di Siracusa dal Sig. con valuta 15.03.2019 ed € Pt_1 CP_1
1.127,50 trattenuti sulla pensione nelle rate che vanno del 10.2019 al 02.2020. In sede di lavorazione della partita pensionistica n. 17568003, per effetto del nuovo modello PA04, infatti, è stato accertato un debito complessivo lordo pari ad €
14.268,30, derivante dalla compensazione di somme a debito per l'anno 2018 e somme a credito per l'anno 2019 (differenze a debito di € 19.371, 02 periodo
19.05.2018 – 31.12.2018, differenze a credito € 5.012,72 periodo 01.01.2019 –
30.09.2019). Si fa notare che i calcoli sono stati effettuati al lordo delle ritenute fiscali. Per contro, la Società Finanziaria, a fronte di un accredito da parte dell'Istituto pari ad € 2.070,00 relativo alle competenze da Giugno 2018 a Febbraio
2019, ha provveduto a restituire direttamente al Cliente n. 8 rate per un importo totale di € 1.840,00, così ripartito: n. 2 rate a titolo di restituzione di somme versate dal cliente e n. 6 rate già versate alla Finanziaria dall'Ente Datore di Lavoro.
Nelle operazioni di conguaglio si è tenuto conto, peraltro, delle voci
“cessione del quinto e fondo credito”, già trattenute sullo stipendio per il periodo
19.05.2018 – 16.11.2018.
La trattenuta è stata operata sul trattamento di fine servizio, che ammontava complessivamente ad € 89.765,69 a seguito della riliquidazione effettuata in data
14.05.2020, comprensivo degli interessi, non considerati invece in sede di CTU”.
La trattenuta è stata operata sul trattamento di fine servizio, che ammontava complessivamente ad € 89.765,69 a seguito della riliquidazione effettuata in data
14.5.2020, compresi interessi, non considerati invece in sede di CTU. Ricostruito
l'iter seguito dall'ente previdenziale sulla base degli atti contenuti nel fascicolo pensione di (iniziale collocamento in quiescenza, revoca dello stesso CP_1
per pendenza di procedimento volto ad accertare l'idoneità al servizio del dipendente e successiva dispensa dal servizio per infermità) ed elencate le varie operazioni di liquidazione eseguite dall'istituto previdenziale, l'appellante rileva che risulta avere percepito indebitamente n. 6 rate di pensione ordinaria CP_1
quando gli veniva corrisposto contestualmente lo stipendio, come dimostrato dall'estratto del casellario dei lavoratori attivi, dal quale risulta che ha CP_1
lavorato nel 2018 per il per 345 giorni. Controparte_4
Elenca poi le asserite incongruenze dell'espletata CTU contabile precisando che: quanto al calcolo del TFS (punto 1 della CTU), l'importo iniziale di euro
79.353,46, dopo la riliquidazione del 14.5.2020, ammontava ad euro 89.765,69, mentre nel ricorso la pretesa ammontava ad euro 89.505,73 e la differenza con l'importo lordo definitivo è determinata dagli interessi che il CTU non ha considerato;
quanto al punto 3 della CTU, l'importo trattenuto dall'ente pari ad euro 8.140,50 non sarebbe indebitamente trattenuta, ma pari al debito residuo del
, come sopra specificato. Precisa ancora che, diversamente da quanto CP_1
affermato dal CTU, l'importo di euro 21.436,41 corrisponde agli arretrati della pensione ordinaria errata con decorrenza 19.05.2018 e non agli arretrati dei cedolini maggio 2018 - febbraio 2019, relativi alla pensione di inabilità che ha decorrenza
16.11.2018 e non maggio 2018; il calcolo dell'ente è stato effettuato fino al
16.11.2018 e non fino al 30.09.2019; per gli indebiti pensionistici non è prevista alcuna autorizzazione ai fini del loro recupero sul quinto della pensione diretta ordinaria.
Chiede pertanto alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di tener conto della legittimità delle trattenute operate dall' per l'importo Pt_1
complessivo di euro 9.268,00, e di dichiarare dovuta all'appellato la minor somma di euro 2.522,76 (cfr. anche note cartolari del 9.12.2024).
1.2. L' appellato nella memoria difensiva preliminarmente evidenzia che l' si è costituito in primo grado soltanto in data 16.9.2021, oltre i termini di cui Pt_1
all'art. 416 c.p.c. Eccepisce che: l'ente previdenziale non ha mai partecipato alle operazioni peritali né fornito elementi aggiuntivi per una nuova valutazione;
nel ricorso in appello si contraddice in ordine al periodo relativo al recupero delle prestazioni pensionistiche, indicando due diverse date finali (prima il 16.11.2018, poi il 30.09.2019); chiede di essere autorizzato in questo grado a produrre ex art. 437 c.p.c. alcuni documenti, pur non avendo in alcun modo dimostrato di non averli potuti produrre prima. Si oppone pertanto alla richiesta istruttoria dell'ente e chiede il rigetto dell'appello, con condanna dell' al pagamento delle spese del grado. Pt_1
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
La documentazione integrativa prodotta in questo grado del giudizio può essere acquisita a norma dell'art. 437 c.p.c., in conformità al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. (cfr ex multis Cassazione civile sez. lav. - 19/08/2024, n. 22907).
La mancata partecipazione del difensore dell' alle operazioni di Pt_1
consulenza di primo grado non può impedire all'ente di censurare l'esito del giudizio fondato sulla consulenza tecnica errata.
Il collegio ha disposto una nuova consulenza tecnica al fine di verificare l'ammontare delle somme eventualmente dovute, tenuto conto delle operazioni di dare e avere documentate in atti.
AN è stato collocato in quiescenza per anzianità a domanda dal
19.5.2018 e gli è stata liquidata la pensione ordinaria di anzianità a decorrere dal
19.5.2018 con pagamento sulla rata di febbraio 2019. Successivamente, è stato revocato il provvedimento che riconosceva la pensione di anzianità (con conseguente indebito della pensione ordinaria di anzianità in precedenza corrisposta) in quanto è stato posto in quiescenza per infermità e gli è stata CP_1
liquidata la pensione diretta di inabilità con decorrenza dal 16.11.2018 con pagamento sulla rata di luglio 2019.
Il consulente ha ricostruito i rapporti di debito credito tra le parti come segue.
L' assume di essere creditore dell'importo di € 8.140,50 sul TFS Pt_1
erogato, atteso che per il periodo dal 19.5.2018 al 30.09.2019 l'appellato avrebbe percepito indebitamente l'importo complessivo di € 14.268,30 così formato, all'esito della compensazione dei seguenti debiti e crediti:
- debito di € 19.371,02 per il periodo dal 19.5.2018 al 31.12.2018 a titolo di pensione diretta ordinaria di anzianità;
- credito di € 5.102,72 per il periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2019 per differenze di pensione diretta di inabilità.
Tuttavia, secondo l , a seguito del pagamento eseguito da Pt_1 CP_1
in favore dell' di € 5.000,00 con bonifico del 15/3/2019 e tenuto conto delle Pt_1
trattenute mensili già operate dall sulle rate di pensione da ott-2019 a feb-2020 Pt_1 di totali € 1.127,50 (€ 225,50 x 5 mesi) l'iniziale indebito di € 14.268,30 si sarebbe ridotto ad € 8.140,50.
Il consulente nominato in questo grado di giudizio ha innanzitutto rilevato che le trattenute mensili di totali € 1.127,50 sulle rate di pensione pagate da ott-2019 a feb-2020, nella ricostruzione contabile effettuata dall' nell'atto di appello Pt_1
risultano erroneamente conteggiate due volte, l'una a deconto del debito di €
14.268,30 poi ridotto ad € 8.140,50 (= 14.268,30 – 1.127,50 – 5.000,00), l'altra a deconto del credito in sentenza di € 11.790,76 poi ridotto ad € 2.522,76 (= 11.790,76
– 8.140,50 – 1.127,50).
Il consulente ha proceduto a determinare il credito di sulla CP_1
scorta delle poste “dare/avere” già accertate nella sentenza appellata, in quanto non contestate, e tenuto conto dell'inferiore importo a debito di € 19.371,02 rispetto ad
€ 21.436,41 già considerato nella sentenza appellata al medesimo titolo di pensione diretta ordinaria di anzianità percepita indebitamente da a seguito di CP_1
revoca del provvedimento di collocamento in quiescenza per anzianità del
18.5.2018, come segue:
- credito di € 16.821,17 per differenze retributive su pensione erogata;
- credito di € 10.152,27 per differenza su TFS erogato;
- credito di € 5.000,00 per bonifico del 15.3.2019;
- credito di € 1.127,50 per trattenute su rate di pensione da ott-2019 a feb-
2020;
- debito di € 8.014,27 per riliquidazione TFS del 14.5.2020;
Dalla compensazione dei reciproci debiti e crediti il CTU ha accertato un credito residuo di di totali € 5.715,65. CP_1
Il collegio condivide i calcoli del consulente siccome fondati su criteri corretti e non specificamente contestati dalle parti che nessun rilievo hanno fatto pervenire al consulente nel termine assegnato, né hanno sollevato contestazioni nelle note di udienza nonostante il CTU avesse comunicato in data 16.5.2025 via pec ai difensori delle parti la relazione. Il rinvio per esaminare la relazione di CTU richiesto all'udienza di decisione del 26.6.2025 non fondato su alcuna ragione che possa giustificare il mancato esame tempestivo della relazione non può trovare accoglimento.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e in riforma della sentenza appellata l' deve essere condannato a pagare in favore di Pt_1
la somma di € 5.715,65 oltre accessori. Controparte_1
In considerazione dell'esito finale del giudizio le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi per metà ponendo a carico dell' la Pt_1
restante, come liquidata nella sentenza appellata per il primo grado e come liquidata in dispositivo per il presente grado.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata condanna l' a pagare in favore di la somma di € Pt_1 Controparte_1
5.715,65 oltre accessori, conferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, compensa per metà le spese processuali del presente grado e condanna l Pt_1
a pagare la restante metà che liquida in € 1453,00 oltre cpa e IVA e rimborso spese generali, pone le spese di CTU come liquidate con separati decreti definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1196/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano
Marcedone, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Corrado Valvo, giusta procura in atti;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Siracusa chiedeva, Controparte_1
accertata l'insussistenza del credito vantato dall' con pec del 10.12.2019, la Pt_1
condanna dell'ente previdenziale al pagamento della somma di € 96.658,92 al lordo delle ritenute, oltre interessi a titolo di TFS, ad erogare i ratei di pensione illegittimamente trattenuti e a ricalcolare le somme dovute e i rapporti di dare e avere, oltre al risarcimento del danno per avere bloccato l'erogazione della pensione.
Con sentenza n. 1143/2022 del 10.11.2022, il giudice, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1
dell' , all'esito dell'espletata CTU contabile, condannava l'ente previdenziale al Pt_1
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 11.790,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze su TFS erogato nonché di differenze sulla pensione spettante.
Il primo giudice aderiva alle conclusioni del CTU secondo cui, tenuto conto dei versamenti effettuati dalle parti e delle somme indebitamente trattenute, l' Pt_1
era tenuto a corrispondere a l'importo di euro 19.805,03 - pari alla CP_1
differenza tra quanto dovuto (euro 41.241,44) e quanto già corrisposto dall'ente
(euro 21436,41) - ma dall'importo di euro 19.805,03, calcolato dal perito nominato d'ufficio, andava scomputato l'importo pari ad euro 8.014,27 di cui il CTU CP_2
non aveva avuto contezza, per via di una riliquidazione effettuata dall' e Pt_1
dichiarata nell'atto di costituzione tardiva del 15.9.2021.
Rigettava invece la domanda risarcitoria del ricorrente, perché sfornita dell'indispensabile supporto probatorio e compensava per metà le spese di lite, condannando l al pagamento della restante parte nonché delle spese di CTU. Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato in Pt_1
data 19.12.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto dovute Pt_1
all'appellato le somme trattenute dall'ente a titolo di indebito per euro 8.140,50.
Lamenta che il giudice ha aderito alla espletata CTU contabile nonostante la presenza in essa di lacune e inesattezze e in contrasto con prove di segno contrario, senza considerare che l'onere probatorio, nelle cause aventi a oggetto la ripetizione di somme indebitamente versate, ricade su chi agisce in giudizio il quale deve provare di avere diritto alla prestazione: richiama l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (sentenza n. 26231/2018, del 18 ottobre 2018).
Deduce quindi che il giudice ha errato nel richiamare acriticamente la consulenza tecnica e nel ritenere insussistente l'indebito: l'odierno appellato avrebbe dovuto fornire la prova di non dover restituire le somme richieste dall'ente.
Chiede di ammettere in questo grado di giudizio ex art. 437 c.p.c. i documenti indicati nel ricorso in appello. Precisa che l'indebito ammonta a euro 8.140,50, derivando tale importo dalla differenza tra il debito complessivo lordo accertato
(euro 14.268,30) e le somme versate da sul conto corrente dell CP_1 Pt_1
(euro 5.000,00) nonché le somme trattenute dall' sulla pensione Controparte_3
dell'appellato (euro 1.127,50) nelle rate che vanno dal 10.2019 al 2.2020, e chiarisce che i calcoli sono stati effettuati al lordo delle ritenute fiscali: “L'indebito è di €
8.140,50 deriva dalla differenza tra € 14.268,30 meno € 5.000 versati sul conto corrente dell di Siracusa dal Sig. con valuta 15.03.2019 ed € Pt_1 CP_1
1.127,50 trattenuti sulla pensione nelle rate che vanno del 10.2019 al 02.2020. In sede di lavorazione della partita pensionistica n. 17568003, per effetto del nuovo modello PA04, infatti, è stato accertato un debito complessivo lordo pari ad €
14.268,30, derivante dalla compensazione di somme a debito per l'anno 2018 e somme a credito per l'anno 2019 (differenze a debito di € 19.371, 02 periodo
19.05.2018 – 31.12.2018, differenze a credito € 5.012,72 periodo 01.01.2019 –
30.09.2019). Si fa notare che i calcoli sono stati effettuati al lordo delle ritenute fiscali. Per contro, la Società Finanziaria, a fronte di un accredito da parte dell'Istituto pari ad € 2.070,00 relativo alle competenze da Giugno 2018 a Febbraio
2019, ha provveduto a restituire direttamente al Cliente n. 8 rate per un importo totale di € 1.840,00, così ripartito: n. 2 rate a titolo di restituzione di somme versate dal cliente e n. 6 rate già versate alla Finanziaria dall'Ente Datore di Lavoro.
Nelle operazioni di conguaglio si è tenuto conto, peraltro, delle voci
“cessione del quinto e fondo credito”, già trattenute sullo stipendio per il periodo
19.05.2018 – 16.11.2018.
La trattenuta è stata operata sul trattamento di fine servizio, che ammontava complessivamente ad € 89.765,69 a seguito della riliquidazione effettuata in data
14.05.2020, comprensivo degli interessi, non considerati invece in sede di CTU”.
La trattenuta è stata operata sul trattamento di fine servizio, che ammontava complessivamente ad € 89.765,69 a seguito della riliquidazione effettuata in data
14.5.2020, compresi interessi, non considerati invece in sede di CTU. Ricostruito
l'iter seguito dall'ente previdenziale sulla base degli atti contenuti nel fascicolo pensione di (iniziale collocamento in quiescenza, revoca dello stesso CP_1
per pendenza di procedimento volto ad accertare l'idoneità al servizio del dipendente e successiva dispensa dal servizio per infermità) ed elencate le varie operazioni di liquidazione eseguite dall'istituto previdenziale, l'appellante rileva che risulta avere percepito indebitamente n. 6 rate di pensione ordinaria CP_1
quando gli veniva corrisposto contestualmente lo stipendio, come dimostrato dall'estratto del casellario dei lavoratori attivi, dal quale risulta che ha CP_1
lavorato nel 2018 per il per 345 giorni. Controparte_4
Elenca poi le asserite incongruenze dell'espletata CTU contabile precisando che: quanto al calcolo del TFS (punto 1 della CTU), l'importo iniziale di euro
79.353,46, dopo la riliquidazione del 14.5.2020, ammontava ad euro 89.765,69, mentre nel ricorso la pretesa ammontava ad euro 89.505,73 e la differenza con l'importo lordo definitivo è determinata dagli interessi che il CTU non ha considerato;
quanto al punto 3 della CTU, l'importo trattenuto dall'ente pari ad euro 8.140,50 non sarebbe indebitamente trattenuta, ma pari al debito residuo del
, come sopra specificato. Precisa ancora che, diversamente da quanto CP_1
affermato dal CTU, l'importo di euro 21.436,41 corrisponde agli arretrati della pensione ordinaria errata con decorrenza 19.05.2018 e non agli arretrati dei cedolini maggio 2018 - febbraio 2019, relativi alla pensione di inabilità che ha decorrenza
16.11.2018 e non maggio 2018; il calcolo dell'ente è stato effettuato fino al
16.11.2018 e non fino al 30.09.2019; per gli indebiti pensionistici non è prevista alcuna autorizzazione ai fini del loro recupero sul quinto della pensione diretta ordinaria.
Chiede pertanto alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di tener conto della legittimità delle trattenute operate dall' per l'importo Pt_1
complessivo di euro 9.268,00, e di dichiarare dovuta all'appellato la minor somma di euro 2.522,76 (cfr. anche note cartolari del 9.12.2024).
1.2. L' appellato nella memoria difensiva preliminarmente evidenzia che l' si è costituito in primo grado soltanto in data 16.9.2021, oltre i termini di cui Pt_1
all'art. 416 c.p.c. Eccepisce che: l'ente previdenziale non ha mai partecipato alle operazioni peritali né fornito elementi aggiuntivi per una nuova valutazione;
nel ricorso in appello si contraddice in ordine al periodo relativo al recupero delle prestazioni pensionistiche, indicando due diverse date finali (prima il 16.11.2018, poi il 30.09.2019); chiede di essere autorizzato in questo grado a produrre ex art. 437 c.p.c. alcuni documenti, pur non avendo in alcun modo dimostrato di non averli potuti produrre prima. Si oppone pertanto alla richiesta istruttoria dell'ente e chiede il rigetto dell'appello, con condanna dell' al pagamento delle spese del grado. Pt_1
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
La documentazione integrativa prodotta in questo grado del giudizio può essere acquisita a norma dell'art. 437 c.p.c., in conformità al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. (cfr ex multis Cassazione civile sez. lav. - 19/08/2024, n. 22907).
La mancata partecipazione del difensore dell' alle operazioni di Pt_1
consulenza di primo grado non può impedire all'ente di censurare l'esito del giudizio fondato sulla consulenza tecnica errata.
Il collegio ha disposto una nuova consulenza tecnica al fine di verificare l'ammontare delle somme eventualmente dovute, tenuto conto delle operazioni di dare e avere documentate in atti.
AN è stato collocato in quiescenza per anzianità a domanda dal
19.5.2018 e gli è stata liquidata la pensione ordinaria di anzianità a decorrere dal
19.5.2018 con pagamento sulla rata di febbraio 2019. Successivamente, è stato revocato il provvedimento che riconosceva la pensione di anzianità (con conseguente indebito della pensione ordinaria di anzianità in precedenza corrisposta) in quanto è stato posto in quiescenza per infermità e gli è stata CP_1
liquidata la pensione diretta di inabilità con decorrenza dal 16.11.2018 con pagamento sulla rata di luglio 2019.
Il consulente ha ricostruito i rapporti di debito credito tra le parti come segue.
L' assume di essere creditore dell'importo di € 8.140,50 sul TFS Pt_1
erogato, atteso che per il periodo dal 19.5.2018 al 30.09.2019 l'appellato avrebbe percepito indebitamente l'importo complessivo di € 14.268,30 così formato, all'esito della compensazione dei seguenti debiti e crediti:
- debito di € 19.371,02 per il periodo dal 19.5.2018 al 31.12.2018 a titolo di pensione diretta ordinaria di anzianità;
- credito di € 5.102,72 per il periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2019 per differenze di pensione diretta di inabilità.
Tuttavia, secondo l , a seguito del pagamento eseguito da Pt_1 CP_1
in favore dell' di € 5.000,00 con bonifico del 15/3/2019 e tenuto conto delle Pt_1
trattenute mensili già operate dall sulle rate di pensione da ott-2019 a feb-2020 Pt_1 di totali € 1.127,50 (€ 225,50 x 5 mesi) l'iniziale indebito di € 14.268,30 si sarebbe ridotto ad € 8.140,50.
Il consulente nominato in questo grado di giudizio ha innanzitutto rilevato che le trattenute mensili di totali € 1.127,50 sulle rate di pensione pagate da ott-2019 a feb-2020, nella ricostruzione contabile effettuata dall' nell'atto di appello Pt_1
risultano erroneamente conteggiate due volte, l'una a deconto del debito di €
14.268,30 poi ridotto ad € 8.140,50 (= 14.268,30 – 1.127,50 – 5.000,00), l'altra a deconto del credito in sentenza di € 11.790,76 poi ridotto ad € 2.522,76 (= 11.790,76
– 8.140,50 – 1.127,50).
Il consulente ha proceduto a determinare il credito di sulla CP_1
scorta delle poste “dare/avere” già accertate nella sentenza appellata, in quanto non contestate, e tenuto conto dell'inferiore importo a debito di € 19.371,02 rispetto ad
€ 21.436,41 già considerato nella sentenza appellata al medesimo titolo di pensione diretta ordinaria di anzianità percepita indebitamente da a seguito di CP_1
revoca del provvedimento di collocamento in quiescenza per anzianità del
18.5.2018, come segue:
- credito di € 16.821,17 per differenze retributive su pensione erogata;
- credito di € 10.152,27 per differenza su TFS erogato;
- credito di € 5.000,00 per bonifico del 15.3.2019;
- credito di € 1.127,50 per trattenute su rate di pensione da ott-2019 a feb-
2020;
- debito di € 8.014,27 per riliquidazione TFS del 14.5.2020;
Dalla compensazione dei reciproci debiti e crediti il CTU ha accertato un credito residuo di di totali € 5.715,65. CP_1
Il collegio condivide i calcoli del consulente siccome fondati su criteri corretti e non specificamente contestati dalle parti che nessun rilievo hanno fatto pervenire al consulente nel termine assegnato, né hanno sollevato contestazioni nelle note di udienza nonostante il CTU avesse comunicato in data 16.5.2025 via pec ai difensori delle parti la relazione. Il rinvio per esaminare la relazione di CTU richiesto all'udienza di decisione del 26.6.2025 non fondato su alcuna ragione che possa giustificare il mancato esame tempestivo della relazione non può trovare accoglimento.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e in riforma della sentenza appellata l' deve essere condannato a pagare in favore di Pt_1
la somma di € 5.715,65 oltre accessori. Controparte_1
In considerazione dell'esito finale del giudizio le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi per metà ponendo a carico dell' la Pt_1
restante, come liquidata nella sentenza appellata per il primo grado e come liquidata in dispositivo per il presente grado.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata condanna l' a pagare in favore di la somma di € Pt_1 Controparte_1
5.715,65 oltre accessori, conferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, compensa per metà le spese processuali del presente grado e condanna l Pt_1
a pagare la restante metà che liquida in € 1453,00 oltre cpa e IVA e rimborso spese generali, pone le spese di CTU come liquidate con separati decreti definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi