Sentenza 8 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2019, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 5340-2017 proposto da: NG TA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO
55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI FILIPPO PAOLUCCI giusta procura speciale in calce al ricorso;
2019
- ricorrenti -
- 134 contro n i LA BO FINANZIARIA SPA in persona del suo legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione ALFREDO PASTORELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CASA giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
non chè
contro
NG ND NC AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3080/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUIGI FILIPPO PAOLUCCI per NG TA;
si presenta l'Avvocato LUIGI FILIPPO PAOLUCCI per NG AN F.A. solo per la discussione orale;
udito l'Avvocato FEDERICA SCAFARELLI;
FATTI DI CAUSA
La BO RI ha citato davanti al Tribunale di Milano il sig. TA NG ed il di lui figlio AN NG per ottenere la revocazione di un atto di cessione di metà della proprietà di un terreno appartenente a TA NG, che, secondo la società finanziaria, sarebbe stato oggetto di una vendita simulata tra padre e figlio. In quel giudizio si è costituto, ma tardivamente, il solo TA NG, ed ha eccepito l'inesistenza della notifica, in via preliminare, in quanto la firma del difensore notificante apposta sulla relata e quella apposta in calce alla citazione non corrispondevano, a suo dire, proponendo per conseguenza querela di falso;
inoltre ha eccepito la incompetenza per territorio e contestato nel merito la domanda. Il giudice di primo grado ha rigettato sia la richiesta di querela di falso che la questione della competenza per territorio, accogliendo nel merito la revocatoria e dichiarando inefficace l'atto di vendita nei riguardi della BO finanziaria TA NG ha interposto appello, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge sulla questione della inesistenza della notifica e della querela di falso e riproponendo le ragioni a sostegno del rigetto nel merito. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, sostanzialmente ritenendo sanata, nell'eventualità vi fosse stato un vizio di sottoscrizione, la notifica della citazione, ed ha inoltre confermato le ragioni del primo grado quanto alle altre questioni. TA NG ricorre per Cassazione con cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la BO RI, che chiede non solo il rigetto del ricorso ma altresì la condanna per lite temeraria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge n. 53 I. 21.1.1994, sulle notificazioni, in relazione anche all'art. 221 c.p.c. Il motivo pone una questione connessa a quella denunciata con il secondo motivo e con il terzo: il primo dei due denuncia anche esso violazione della legge n. 53 del 1994, in relazione all'art.160 c.p.c, mentre il terzo denuncia violazione dell'art. 221 c.p.c. I tre motivi possono trattarsi congiuntamente e sono infondati. Il ricorrente aveva eccepito in primo grado la falsità della firma apposta dal difensore sulla relata di notifica, ed aveva chiesto che venisse ammessa querela di falso per dimostrare tale assunto. Aveva eccepito che la falsità della sottoscrizione della relata (desunta dalla mancata corrispondenza grafica con quella dell'atto di citazione) comportava inesistenza della notificazione, con la conseguenza che la costituzione in giudizio non poteva sanare il vizio. Con il primo motivo denuncia una insufficiente motivazione sulla eccezione di inesistenza della notifica con conseguente rigetto della querela di falso, ritenendo che il primo giudice non avesse detto alcunché e che il secondo si è limitato ad integrare la motivazione;
con il secondo r '?"\ .Vn U‘ motivo denuncia come infondata la tesi de econdo grado secondo cui il vizio, anche ad ammetterlo, sarebbe sanato dalla costituzione in giudizio, non trattandosi di inesistenza bensì di nullità; con il terzo motivo si denuncia come illegittima ed immotivata la decisione di rigettare la richiesta di querela di falso nel merito. Il giudice di appello ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, in base ai seguenti elementi: a) che non vi fosse interesse a proporre la querela di falso, in quanto a dolersi della eventuale difformità di firma o sua falsità poteva essere solo il difensore;
b) l'atto sarebbe stato semmai nullo e come tale sanato;
c) la decisione di respingere la richiesta di querela di falso è stata, in primo grado, corretta, in quanto non era affatto di immediata evidenza che le firme fossero difformi. Le censure avverso questi argomenti sono infondati( salva la precisazione che segue. Non può ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui il convenuto non ha interesse ad eccepire l'inesistenza (o la nullità che sia) della notifica della citazione, per falsità della sottoscrizione, in quanto l'unico a doversene dolere sarebbe il difensore della cui firma si discute. Le regole sulla riferibilità dell'atto notificato al mittente, o a chi ha sottoscritto la notifica, sono poste anche a garanzia del destinatario che deve avere la certezza che la notifica che ha ricevuto sia effettuata da soggetto legittimato. E tanto basta a fondare l'interesse del destinatario di un atto ad eccepirne la inesistenza, per falsità della sottoscrizione. Il destinatario della notifica ha dunque interesse a far valere la nullità della medesima per difetto di sottoscrizione valida, altro discorso essendo che il sottoscrittore ha evitato di dolersene lui. Circostanza, quest'ultima, che può suonare come ratifica tacita dell'atto sospettato di essere apocrifo. Tuttavia, ciò detto, resta che la notifica la cui relata non è validamente sottoscritta non può ritenersi atto inesistente, ma semmai nullo. Come chiarito dalle Sezioni Unite l'inesistenza della notifica (in quel caso del ricorso per cassazione, ma le osservazioni valgono ugualmente per ogni atto introduttivo) può predicarsi "oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.(Cass. sez. Un. 14916 /2016). Dove il riferimento al soggetto qualificato va visto in astratto, nel senso che è inesistente la notifica solo se effettuata da soggetto che astrattamente non ha il potere di farla, mentre ricade nella nullità la notifica riferibile a soggetto che astrattamente abbia il potere di farla, ma che risulta viziata dal difetto di uno dei suoi elementi essenziali. Con la conseguenza che, costituendosi in giudizio il ricorrente ha sanato l'eventuale nullità. Peraltro va considerato come il giudizio sulla ammissibilità della querela di falso, quanto ai suoi presupposti di fatto, non è censurabile in Cassazione, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivato. Nella fattispecie, il rigetto è stato motivato ritenendo non fondato il sospetto di falsità, per la non evidente difformità delle sottoscrizioni, motivazione denunciata dal ricorrente come insufficiente, ma in realtà idonea a sorreggere la decisone assunta. 2.- Con il quarto motivo denuncia violazione delle norme in tema di competenza territorialemou anctig difetto di motivazione. Il ricorrente aveva eccepito il difetto di competenza territoriale del tribunale adito, e questa eccezione era stata considerata tardiva, a cagione della tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, allora convenuto. Alla luce di quanto sopra detto, in considerazione della validità della notifica, la costituzione tardiva in giudizio ha correttamente fatto ritenere tardiva l'eccezione di incompetenza, che non è di quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo, peraltro, come ritiene il ricorrente, considerarsi l'azione revocatoria come azione cautelare. 3.- Il quinto motivo denuncia contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti della revocazione, e dunque, di conseguenza, violazione dell'art. 2901 c.c. Il motivo è infondato, nella sua duplice veste. In quanto denuncia della contraddittorietà della motivazione o della sua insufficienza è inammissibile, o comunque infondato, perché la denuncia del difetto di motivazione può farsi nella misura in cui evidenzi un vizio di nullità della sentenza (360 n. 4) dovuto al mancato rispetto dei requisiti minimi della motivazione stessa, ossia in quanto la motivazione sia priva delle ragioni che hanno giustificato la decisione, o comunque fornito quelle ragioni in modo talmente insufficiente da non consentire di comprendere su che basi la decisione è stata assunta. Per altro verso, la denuncia di violazione dell'art. 2091 c.c. è apparente, in quanto il ricorrente mira a contestare la valutazione che la corte di merito ha fatto degli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistere i presupposti dell'azione revocatoria. L'apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie o degli elementi che consentono una prova presuntiva non è sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo dell'errore percettivo. Qui si trattava dell'accertamento di una simulazione che il giudice di merito ha ritenuto fondata sulla base di alcuni indici presuntivi, la cui idoneità indiziaria è oggetto di un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. 7512/ 2018). 4.- Non può essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal controricorrente in quanto ai fini della responsabilitàà aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. n. 27646/ 2018). Vanno tuttavia poste a carico del ricorrente le spese di lite da soccombenza.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5000,00 euro, ol