Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2023, proposto da
-OMISSIS- & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Felli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo e Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Franceschetti, Alessandro Boselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, avente ad oggetto "annullamento ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 dell'ordinanza n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.a.s. -OMISSIS-, premesso: 1) di essere proprietaria di due unità immobiliari nell’ambito di un edificio condominiale sito nel comune di Firenze soggetto a vincolo storico; 2) di aver presentato al comune di Firenze in data a -OMISSIS-, dopo aver ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza, una scia per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione su una delle due unità i quali prevedevano, fra l’altro, anche il ripristino di antiche aperture che nel tempo erano state murate; 3) che il comune di Firenze, dando credito ad esposti presentati dall’Amministratore dello stabile dalla condomina -OMISSIS- S.r.l., ha successivamente dichiarato la inefficacia della predetta scia ritenendo che gli interventi sulla facciata non costituissero il ripristino di un assetto precedente; 4) che dalla vicenda scaturivano due ricorsi amministrativi, uno da essa presentato avverso la declaratoria di inefficacia della scia, l’altro proposto dalla S.r.l. -OMISSIS- avverso i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza e un procedimento penale a carico del suo rappresentante legale; 5) che i ricorsi amministrativi sono stati riuniti e definiti in sede di appello con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- la quale ha respinto l’impugnativa avverso la declaratoria di inefficacia della scia e, accogliendo il ricorso della controinteressata, ha annullato per difetto di istruttoria il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza; 6) che poco prima della pubblicazione della pronuncia del Consiglio di Stato è intervenuta la sentenza della III Sezione penale del Tribunale di Firenze la quale ha disposto la assoluzione del suo rappresentante legale per insussistenza del fatto contestato accertando che, contrariamente a quanto ritenuto dal comune di Firenze, l’intervento edilizio realizzato era consistito nella riapertura (e non apertura ex novo) di finestre precedentemente esistenti sul profilo dell’immobile; 7) di aver presentato a seguito della pubblicazione di tale sentenza al comune di Firenze una istanza di riesame della dichiarazione di inefficacia della scia; 8) che il comune di Firenze in un primo momento ha accolto tale istanza annullando con atto n. -OMISSIS- la declaratoria di inefficacia della scia, ma poi, tenuto conto del fatto che la Soprintendenza aveva nel frattempo dato corso al una procedura di ripristino dello status quo ante per la esecuzione di lavori in mancanza di nulla osta, si è convinto del fatto che il difetto del nulla osta vizi anche il titolo edilizio ed ha, pertanto, annullato in via di autotutela la propria precedente ordinanza n. -OMISSIS-.
Tutto ciò premesso la S.a.s. -OMISSIS- impugna con il ricorso in epigrafe dell’annullamento della declaratoria di inefficacia della scia per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che il difetto di nulla osta Soprintendentizio non rappresenterebbe un elemento viziante che determina la invalidità del titolo edilizio ma costituirebbe solo una condizione di efficacia dello stesso.
Il motivo è fondato.
Nella prevalente e più recente giurisprudenza amministrativa si è consolidata la massima secondo cui, stante l’autonomia del procedimento edilizio rispetto a quello paesaggistico, il permesso di costruire può essere rilasciato anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che esso è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico (Cons. Stato, IV, n. 4527/24; Cons. Stato II, 100224/2024).
Il Comune non avrebbe quindi potuto annullare il proprio precedente atto che aveva ritenuto regolare e legittima sotto il profilo edilizio la scia presentata in data -OMISSIS- difettando il principale presupposto per l’esercizio del potere di autotutela costituito dalla sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto oggetto di riesame, vizio che, per quanto detto sopra, non può essere rappresentato dal solo difetto del nulla osta Soprintendentizio in assenza di altre ragioni di carattere edilizio o urbanistico (di cui nella motivazione del provvedimento impugnato non viene dato riscontro).
Il problema che può porsi è casomai quello della sussistenza dell’interesse ad impugnare un atto che (nella sostanza) annulla un provvedimento legittimo ma inefficacie.
Sul punto il Collegio deve osservare che con sentenza n. -OMISSIS- la VI Sezione del Consiglio di Stato ha annullato provvedimento del -OMISSIS- con cui la locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere contrario all’apertura, già realizzata, di due finestre sulla parete esterna della unità immobiliare di proprietà della ricorrente assumendo che l’assenza di precedenti aperture poi tamponate fosse stata definitivamente accertata dalla pronuncia n. -OMISSIS- del medesmo Consiglio di Stato.
La VI Sezione del Supremo consesso ha chiarito che l’annullamento del nulla osta originario era intervenuto per difetto di istruttoria e che dalla sentenza che lo ha disposto non derivava alcun accertamento di fatto ma solo l’obbligo di compiere una indagine più approfondita.
Ciò premesso non può escludersi allo stato che il nuovo pronunciamento della Soprintendenza possa essere positivo con conseguente interesse della ricorrente a mantenere in essere il titolo edilizio che nel caso di rilascio del nulla osta verrebbe ad acquisire definitiva efficacia.
Il ricorso deve quindi essere accolto con assorbimento dei restanti motivi.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE MA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | BE MA UC |
IL SEGRETARIO