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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12398 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 28833/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI spirati i termini assegnati – fino al 27.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura allegata al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Giusi Pezzella e dell'avv. Alessandro Aureli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Tiburtina 603
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per
[...] vedersi riconosciuto nelle condizioni per il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa (29.10.2021) invece CP_ che da quella indicata dalla Commissione dell'1.8.2023, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento - all'esito del quale era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie predette dal mese di febbraio 2023 - ha convenuto in giudizio l' affinché, previa CP_1 rinnovazione della CTU, fosse individuata la data di decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler “- ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 29/10/2021, o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia;
e conseguentemente: -
CONDANNARE L al pagamento in favore della ricorrente, dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge. In subordine nella denegata ipotesi di non riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/80 dalla data della domanda amministrativa del 29/10/2021, si chiede all'Ill.mo Giudicante di volere confermare in capo alla ricorrente la sussistenza del diritto previsto ex art. 1 L. 18/80 siccome già accertato dal CTU nel procedimento per A.T.P. (r.g. 39489/23) il quale nelle conclusioni dell'elaborato peritale riconosce alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 18/80 a decorrere dal mese di febbraio 2023”.
L' costituendosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 contestazioni specifiche alla CTU e, in ogni caso, quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei pregressi, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Nominato il Ctu, all'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.112025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note depositate in data 23.10.2025 parte ricorrente, modificando la domanda, chiedeva “stante il mancato pagamento della sorte alla Sig. ra ” di Parte_1
“condannare l al pagamento come da ricorso introduttivo e con condanna e distrazione delle CP_1 spese legali in favore degli Avvocati costituiti che si dichiarano antistatari”. Con le note depositate in data 20.11.2025, poi, premesso che “in quanto ad oggi la prestazione riconosciuta a seguito di giudizio di ATP iscritto al n. R.G. 27487/2024, conclusosi con
l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento al diritto dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2023 al mese di agosto 2023 non è stata CP_ liquidata” insisteva nella domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei pregressi soggiungendo che “…pertanto la nomina del CTU medico-legale nel presente giudizio, non è rispondente alle richieste del presente giudizio”. CP_ L' con le proprie note depositate in data 26.11.2025, ribadiva l'inammissibilità della domanda spesa dalla ricorrente, da qualificarsi come opposizione ad ATP e quindi sede non deputata alla condanna al pagamento dei ratei richiesta dalla
. Pt_1
La domanda è inammissibile.
Il presente giudizio è stato instaurato, da parte ricorrente, quale opposizione ad ATP;
nel medesimo, tuttavia, è stata inammissibilmente spesa la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto. CP_2
E invero “…il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto… In assenza di contestazioni si chiude definitivamente la fase dell'accertamento sanitario…. La contestazione alle risultanze della consulenza tecnica è dunque delineata, nel richiamato art. 445-bis, come fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi distinte: la prima, con la dichiarazione di dissenso, la seconda, con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6, che non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni
3 difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte (sul termine per il deposito della dichiarazione di dissenso v. Cass. n. 24408 del 2018)…Il thema decidendum del giudizio di merito
è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per CP_ a.t.p.o., giacchè sussiste anche l'interesse dell' a contestare dette conclusioni e a che il giudizio di merito non venga dichiarato inammissibile… L'inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dal comma 6 dell'art.445-bis - conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art.442 cod.proc.civ., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Evidente che la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” (cfr. Cass. N. 9876/2029).
Da ciò consegue che nel caso di cui all'art. 445 bis ultimo comma la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (cfr. Cass cit. e, in termini, Cass.
n.27010 del 2018). E “ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cass. N. 9876/2019).
Ora è che con il ricorso ben era stata chiesta la nomina del CTU e l'Ufficio, ritenendone sussistenti i presupposti, l'aveva disposta;
curiosamente, tuttavia, nelle
4 note autorizzate parte ricorrente ha dichiarato che “la nomina del CTU medico-legale nel presente giudizio, non è rispondente alle richieste del presente giudizio”.
Ritenuta, dunque, non più di interesse, da parte della ricorrente, la rinnovazione della
CTU, l'oggetto residuale del giudizio riguarda la domanda volta ad ottenere la CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, come detto (e sopra spiegato) in questa sede inammissibile.
Va tuttavia omologato l'accertamento di cui alla fase di ATP (“SUSSISTONO pertanto,
a parere del sottoscritto, i presupposti medico legali per la concessione dell'indennità di cui alla legge
18/80 (e successive modificazioni ed integrazioni) anche per il periodo che intercorre tra il febbraio
2023 e l'agosto 2023 (riconoscimento in via amministrativa) “chiesto in via subordinata dalla ricorrente.
Va revocata, altresì, la nomina del CTU di cui al provvedimento 27.10.2025.
Le spese di giudizio, da compensarsi per metà in relazione all'esito della presente fase e, in ogni caso, di quella dell'ATP, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - revoca la nomina del CTU;
2. - omologa le risultanze della fase di ATP e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagno dal febbraio 2023;
3. - dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso;
CP_
4. - condanna l' alla rifusione di metà delle spese di giudizio, liquidate in €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della ricorrente e da distrarsi;
5. - compensa per metà le spese di giudizio tra le parti.
Roma, 2.12.2025 Il Giudice
LV NI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI spirati i termini assegnati – fino al 27.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura allegata al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Giusi Pezzella e dell'avv. Alessandro Aureli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Tiburtina 603
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per
[...] vedersi riconosciuto nelle condizioni per il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa (29.10.2021) invece CP_ che da quella indicata dalla Commissione dell'1.8.2023, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento - all'esito del quale era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie predette dal mese di febbraio 2023 - ha convenuto in giudizio l' affinché, previa CP_1 rinnovazione della CTU, fosse individuata la data di decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler “- ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 29/10/2021, o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia;
e conseguentemente: -
CONDANNARE L al pagamento in favore della ricorrente, dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge. In subordine nella denegata ipotesi di non riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/80 dalla data della domanda amministrativa del 29/10/2021, si chiede all'Ill.mo Giudicante di volere confermare in capo alla ricorrente la sussistenza del diritto previsto ex art. 1 L. 18/80 siccome già accertato dal CTU nel procedimento per A.T.P. (r.g. 39489/23) il quale nelle conclusioni dell'elaborato peritale riconosce alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 18/80 a decorrere dal mese di febbraio 2023”.
L' costituendosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 contestazioni specifiche alla CTU e, in ogni caso, quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei pregressi, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Nominato il Ctu, all'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.112025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note depositate in data 23.10.2025 parte ricorrente, modificando la domanda, chiedeva “stante il mancato pagamento della sorte alla Sig. ra ” di Parte_1
“condannare l al pagamento come da ricorso introduttivo e con condanna e distrazione delle CP_1 spese legali in favore degli Avvocati costituiti che si dichiarano antistatari”. Con le note depositate in data 20.11.2025, poi, premesso che “in quanto ad oggi la prestazione riconosciuta a seguito di giudizio di ATP iscritto al n. R.G. 27487/2024, conclusosi con
l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento al diritto dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2023 al mese di agosto 2023 non è stata CP_ liquidata” insisteva nella domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei pregressi soggiungendo che “…pertanto la nomina del CTU medico-legale nel presente giudizio, non è rispondente alle richieste del presente giudizio”. CP_ L' con le proprie note depositate in data 26.11.2025, ribadiva l'inammissibilità della domanda spesa dalla ricorrente, da qualificarsi come opposizione ad ATP e quindi sede non deputata alla condanna al pagamento dei ratei richiesta dalla
. Pt_1
La domanda è inammissibile.
Il presente giudizio è stato instaurato, da parte ricorrente, quale opposizione ad ATP;
nel medesimo, tuttavia, è stata inammissibilmente spesa la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto. CP_2
E invero “…il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto… In assenza di contestazioni si chiude definitivamente la fase dell'accertamento sanitario…. La contestazione alle risultanze della consulenza tecnica è dunque delineata, nel richiamato art. 445-bis, come fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi distinte: la prima, con la dichiarazione di dissenso, la seconda, con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6, che non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni
3 difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte (sul termine per il deposito della dichiarazione di dissenso v. Cass. n. 24408 del 2018)…Il thema decidendum del giudizio di merito
è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per CP_ a.t.p.o., giacchè sussiste anche l'interesse dell' a contestare dette conclusioni e a che il giudizio di merito non venga dichiarato inammissibile… L'inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dal comma 6 dell'art.445-bis - conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art.442 cod.proc.civ., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Evidente che la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” (cfr. Cass. N. 9876/2029).
Da ciò consegue che nel caso di cui all'art. 445 bis ultimo comma la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (cfr. Cass cit. e, in termini, Cass.
n.27010 del 2018). E “ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cass. N. 9876/2019).
Ora è che con il ricorso ben era stata chiesta la nomina del CTU e l'Ufficio, ritenendone sussistenti i presupposti, l'aveva disposta;
curiosamente, tuttavia, nelle
4 note autorizzate parte ricorrente ha dichiarato che “la nomina del CTU medico-legale nel presente giudizio, non è rispondente alle richieste del presente giudizio”.
Ritenuta, dunque, non più di interesse, da parte della ricorrente, la rinnovazione della
CTU, l'oggetto residuale del giudizio riguarda la domanda volta ad ottenere la CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, come detto (e sopra spiegato) in questa sede inammissibile.
Va tuttavia omologato l'accertamento di cui alla fase di ATP (“SUSSISTONO pertanto,
a parere del sottoscritto, i presupposti medico legali per la concessione dell'indennità di cui alla legge
18/80 (e successive modificazioni ed integrazioni) anche per il periodo che intercorre tra il febbraio
2023 e l'agosto 2023 (riconoscimento in via amministrativa) “chiesto in via subordinata dalla ricorrente.
Va revocata, altresì, la nomina del CTU di cui al provvedimento 27.10.2025.
Le spese di giudizio, da compensarsi per metà in relazione all'esito della presente fase e, in ogni caso, di quella dell'ATP, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - revoca la nomina del CTU;
2. - omologa le risultanze della fase di ATP e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagno dal febbraio 2023;
3. - dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso;
CP_
4. - condanna l' alla rifusione di metà delle spese di giudizio, liquidate in €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della ricorrente e da distrarsi;
5. - compensa per metà le spese di giudizio tra le parti.
Roma, 2.12.2025 Il Giudice
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