TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9473/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. Antonio Drago, presso il cui studio in Catania Via Caduti del Lavoro n. 61,
è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, p. i. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi n. 707; Resistente – contumace
E NEI CONFRONTI DI
, c. f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in Catania Piazza della Repubblica n. 26 – presso l'Avvocatura - sede provinciale, avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende, giusta procura CP_2
generale alle liti del 23.01.2023, n. rep. 37590/ 7331, in notaio i Roma;
Terzo chiamato Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di aver prestato la propria attività lavorativa, dapprima quale stagista (addetta al front office), alle dipendenze dell CP_3
convenuta, dal 22.11.2021 al 31.5.2022, espletando il seguente orario di lavoro: lunedì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30; martedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle ore 20.00; mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30; giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; b) di aver successivamente espletato ulteriore attività lavorativa, stavolta quale impiegata (addetta al front office), alle dipendenze della convenuta, dall'1.6.2022 CP_3
al 13.5.2023, osservando il medesimo orario di lavoro;
c) di aver ricevuto, a fronte dell'attività lavorativa espletata, solo degli acconti sulle somme ad essa realmente spettanti sulla base del CCNL di categoria, per il tramite di bonifici bancari e/o pagamenti in contanti;
d) di aver diritto ex lege ed in virtù del C.C.N.L., al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per le ferie non godute, dell'indennità per permessi non goduti, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità di mancato preavviso, del TFR mai liquidato;
e) di aver diritto, inoltre, al versamento dei contributi agli enti previdenziali e assistenziali relativamente alle ulteriori somme dovute e non erogate che la ditta convenuta, la quale ha omesso di effettuarne il versamento.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la Signora
ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale di dal giorno Parte_1 Controparte_1
22.11.2021 al 31.05.2022 – a titolo di stage;
2. accertare e dichiarare che la Signora Parte_1
ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale di dal giorno 01.06.2022
[...] Controparte_1
al 13.05.2023, data in cui il rapporto è stato risolto;
3. accertare e dichiarare che il ricorrente, per le mansioni svolte durante i superiori periodi lavorativi, rientra nell'inquadramento al livello CS del
C.C.N.L. per gli impiegati di livello cinque;
4. Condannare la l Controparte_4
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.932/10
(ottomilanovecentotrentadue/10), per il periodo di lavoro svolto dall'odierna ricorrente a titolo di stage e dunque per i titoli specificati in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
5.
Condannare la l pagamento in favore del ricorrente della Controparte_4
complessiva somma di € 10.407,28 (diecimilaquattrocentosette/28), per il successivo periodo lavorativo e dunque per i titoli specificati in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
6. Condannare, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma CP_2
via Ciro Il Grande 21 dell'intero periodo lavorativo dal 22.11.2021 al 13.05.2023. Con vittoria di spese
e compensi”.
Nessuno si è costituito per la ditta resistente.
Con ordinanza del 23.11.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' litisconsorte necessario rispetto alla domanda contributiva formulata dalla ricorrente.
Con memoria del 26.1.2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' Controparte_5
dichiarandosi soggetto terzo ed estraneo alla vicenda processuale oggetto del presente giudizio, ma disponibile a ricevere i maggiori oneri previdenziali eventualmente accertati, sebbene nei limiti della non maturata prescrizione, di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
La causa è stata istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali.
L'udienza del 7.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 - ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene oggi definita nei termini che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
In punto di diritto mette conto osservare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento e/o la sua impossibilità (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, ciò comporta che incombe sull'odierna ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con le modalità e con i tempi indicati in ricorso e, comunque, tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
In applicazione di tali principi, dunque, è escluso che il lavoratore possa in qualche modo beneficiare di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata, per cui, per potersi affermare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre che il lavoratore dimostri rigorosamente, ex art 2967 del cc., di essere stato inserito nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui (v., ex multis, Cass. 18.06.1998, n. 6114).
Parte ricorrente, infatti, non può essere esonerata dall'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2697 citato, neanche allorquando, come nel caso di specie, il convenuto datore sia rimasto contumace.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (v. Cass. 29.10.2021, n. 30908). Nella specie, invero, il rigoroso onere probatorio, gravante sulla lavoratrice – ricorrente, è stato assolto solo parzialmente, non risultando acquisiti idonei elementi di prova in ordine a tutti i fatti posti a fondamento della domanda nei termini e con le modalità allegate nell'atto introduttivo.
In disparte le allegazioni contenute in ricorso, che appaiono generiche e inidonee a supportare tutte le pretese avanzate, si ritiene comunque sufficientemente provato che tra le parti vi sono stati due distinti rapporti di lavoro (v. scheda anagrafico professionale – SAP Regione Sicilia nel fascicolo ricorrente, nonché modelli UNI - LAV nel fascicolo dell'istituto previdenziale): il primo, dal
22.11.2001 al 31.5.2022, durante il quale la ricorrente ha lavorato a titolo di tirocinio (stage), quale addetta al front office in imprese o enti pubblici, con contratto part time; il secondo, dall'1.6.2022 al
13.5.2023, durante il quale la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta, con contratto a tempo indeterminato, part time orizzontale al 75 %, quale impiegata addetta al front office.
Si evince, altresì, che la ricorrente è stata licenziata dalla ditta convenuta in data 13.5.2023 per giustificato motivo oggettivo.
Ciò posto, tuttavia, non risulta comprovato che il licenziamento sia mai stato contestato dalla ricorrente, né se vi sia stato o meno un preavviso di licenziamento, ragion per cui, difettandone tutti i presupposti probatori, non è possibile per il Tribunale accogliere la richiesta di accertamento e di liquidazione della suddetta voce.
Parimenti non risulta specificamente dedotto e, ancor più comprovato, neppure l'orario di lavoro part time contrattualmente previsto, né risultano riportate le declaratorie contrattuali inerenti al livello di inquadramento rivendicato, ragion per cui non può essere accolta la domanda volta ad accertare se siano state o meno espletate le ore di lavoro straordinario asseritamente svolte dalla ricorrente.
Inoltre, non risultano specificamente quantificato gli acconti che la ricorrente ha dichiarato di aver effettivamente percepito, tramite bonifici e/o in contanti, con la conseguenza che non è possibile neppure determinare se ed in che misura vi siano differenze rispetto alla retribuzione spettante in base al CCNL.
Va parimenti disattesa la domanda relativa all'indennità per ferie maturate e non godute, attese le insufficienti allegazioni contenute in ricorso e la mancanza dei parametri probatori minimi necessari per l'accertamento delle suddette voci (orario di lavoro, livello di part time e livello di inquadramento contrattuale, ecc.).
L'esito della prova orale, espletata all'udienza del 2.7.2024, a sua volta, non ha comprovato i fatti posti a fondamento delle predette domande. I testi e , escussi a prova diretta alla predetta udienza, non hanno reso dichiarazioni Tes_1 Tes_2
utili a comprovare i fatti posti a fondamento delle domande proposte.
In particolare, la teste , zia della ricorrente, ha dichiarato di essere “a conoscenza Testimone_3
dei fatti di causa per i rapporti di parentela che mi legano alla stessa e in quanto io frequentavo
l'esercizio commerciale di , il bar tabacchi che si trova in Viale Mario Rapisardi in Controparte_1
Catania”.
Sull'art. a) dell'articolato di prova di cui al ricorso1, poi, la stessa ha dichiarato: “Posso dire che sono
a conoscenza che mia OT ha iniziato a lavorare nella tabaccheria di cui è titolare la signora
nell'ottobre 2021 ed è stata licenziata nell'ottobre 2023. So, per avermelo detto lei, che ha CP_1
fatto un periodo di stage, però non mi ricordo il periodo”.
Sull'art. b)2, inoltre, la stessa ha dichiarato: “Posso dire che mia OT è stata licenziata nel maggio
2023, ribadisco di non ricordare quando la stessa ha svolto il periodo di stage”.
Sull'art. c)3, poi, ha dichiarato: “Ho già risposto”.
Sull'art. d)4, ha dichiarato: “Posso dire che l'orario di lavoro osservato da mia OT era dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre lunedì e mercoledì faceva mezzora in più e usciva alle ore 20.30 e ricordo che qualche domenica ha lavorato per le festività natalizie”.
Sull'art. e)5 ha dichiarato: “Mia OT non ha mai goduto di ferie o di indennità sostitutiva delle stesse;
ciò posso dire in quanto ho un frequentazione continua con mia sorella, la madre di Pt_1
e quindi venivo a conoscenza di tutto”.
Sull'art. f)6 ha dichiarato: “Si è vero, mia OT, nel maggio del 2023 è stata licenziata”.
L'altra teste, , escussa a prova diretta in pari data, premesso di essere estranea e Testimone_4
disinteressata alla causa, sul capitolato di prova di cui art. a) del ricorso introduttivo ha succintamente dichiarato: “E' vera la circostanza, la ricorrente ha fatto un periodo di stage dal novembre 2021 al maggio 2022, quando è stata licenziata”. Sull'art. b), poi, ha dichiarato: “E' vera la circostanza, infatti, dopo essere stata licenziata la ricorrente
è stata nuovamente assunta presso la tabaccheria e poi ha lavorato fino al 2023, allorché è stata licenziata;
tale circostanza mi è stata riferita da lei”.
Sull'art. c) ha dichiarato: “E' un'attività di tabaccheria e ricevitoria”.
Sull'art. d) ha dichiarato: “Gli orari di lavoro osservati dalla signora erano dalle ore 09.00 alle Pt_1
ore 13.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00 e poi vi era due volte a settimana che era presente una mezzora in più. Ciò posso dire in quanto io andavo a prendere le sigarette e ciò avveniva il lunedì ed il mercoledì”.
Sull'art. e) ha dichiarato: “Non so se abbia o meno goduto di ferie e se le sia stata versata l'indennità sostitutiva”.
Sull'art. f), infine, ha dichiarato: “Non sono in grado di dire con esattezza quando la ricorrente sia stata licenziata”.
Dette dichiarazioni testimoniali non possono ritenersi sufficientemente comprovanti le scarne allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, in quanto non confermano i tempi e i modi dell'attività lavorativa asseritamente espletata dall'istante, per come ivi indicato.
Le dichiarazioni della teste , zia della ricorrente, infatti, sono generiche e perlopiù de relato Tes_1
(“Posso dire che sono a conoscenza che mia OT ha iniziato a lavorare nella tabaccheria di cui è titolare la signora nell'ottobre 2021 ed è stata licenziata nell'ottobre 2023. So, per avermelo CP_1
detto lei, che ha fatto un periodo di stage però non mi ricordo il periodo”; “Mia OT non ha mai goduto di ferie o di indennità sostitutiva delle stesse;
ciò posso dire in quanto ho un frequentazione continua con mia sorella, la madre di e quindi venivo a conoscenza di tutto”). Pt_1
Similmente per le dichiarazioni rese dall'altra teste, , la quale, per un verso, sovente Testimone_4
non è neppure a conoscenza dei fatti di causa su cui è stata chiamata a riferire (“Non so se abbia o meno goduto di ferie e se le sia stata versata l'indennità sostitutiva”; “Non sono in grado di dire con esattezza quando la ricorrente sia stata licenziata”) e, per altro verso, dei fatti dichiarati è a conoscenza verosimilmente de relato, avendo il teste ha affermato di essere amica di Parte_1
(così infatti il teste ha dichiarato: “[…] dopo essere stata licenziata la ricorrente è stata
[...]
nuovamente assunta presso la tabaccheria e poi ha lavorato fino al 2023 allorchè è stata licenziata;
tale circostanza mi è stata riferita da lei”), piuttosto che per la pur affermata “frequentazione” della tabaccheria, non potendo il teste essere a conoscenza dell'esatto orario settimanale in cui la ricorrente iniziava e finiva l'attività lavorativa, la mattina ed il pomeriggio, per il solo fatto che il teste andava a comprare le sigarette due volte a settimana (“Ciò posso dire in quanto io andavo a prendere le sigarette e ciò avveniva il lunedì ed il mercoledì”).
Invero, va osservato che è nulla la testimonianza resa de relato actoris, anche in presenza di ulteriori risultanze probatorie a suo suffragio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 18.5.2017 n. 12477).
Tenuto conto, dunque, delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali e dell'inidoneità della documentazione versata in atti dalla ricorrente a comprovare le modalità di svolgimento di fatto del rapporto (durata, orario di lavoro, retribuzione, mansioni, qualifica e trattamento economico), così come dedotti in ricorso, si deve concludere che non sussistono gli elementi probatori sufficienti che possano corroborare quanto esposto nell'atto introduttivo.
La Suprema Corte ha precisato che, “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Per quanto sopra esposto vanno rigettate le domande relative all'accertamento delle differenze retributive nell'abito del rapporto di lavoro alle dipendenze di , nei termini e nei modi Controparte_1
esposti in ricorso, dell'accertamento del mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso di licenziamento, dell'indennità per le ferie non godute, con assorbimento della domanda di condanna della resistente al versamento dei contributi omessi in favore dell'Istituto previdenziale.
Nulla va disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia della resistente. CP_ Le spese di lite, inoltre, vanno compensate tra la ricorrente e l' non essendo state proposte domande nei confronti dell'ente previdenziale, chiamato in causa solo quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda di versamento dei contributi.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
rigetta il ricorso;
nulla dispone sulle spese nei confronti del contumace;
Controparte_1
CP_ compensa le spese tra la ricorrente e l'
Catania, 7.10.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a) Vero (o no) è che la Signora ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale sella Signora dal Parte_1 Controparte_1 22.11.2021 al 31.05.2022 a titolo di stage/prova; 2 b) Vero (o no) è che la Signora ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale sella Signora dal Parte_1 Controparte_1 01.06.2022 al 13.05.2023; 3 c) Vero (o no) è che la ditta individuale della Signora risulta essere un'attività dedicata al commercio di prodotti per Controparte_1 tabaccherie;
4 d) Vero (o no) è che il ricorrente era tenuto ad osservare il seguente orario lavorativo: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 5 e) Vero (o no) è che il ricorrente non ha goduto le ferie, né ha ricevuto la prevista indennità sostituiva;
6 f) Vero (o no) è che il rapporto di lavoro è stato risolto unilateralmente il 13.05.2023.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9473/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. Antonio Drago, presso il cui studio in Catania Via Caduti del Lavoro n. 61,
è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, p. i. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi n. 707; Resistente – contumace
E NEI CONFRONTI DI
, c. f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in Catania Piazza della Repubblica n. 26 – presso l'Avvocatura - sede provinciale, avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende, giusta procura CP_2
generale alle liti del 23.01.2023, n. rep. 37590/ 7331, in notaio i Roma;
Terzo chiamato Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di aver prestato la propria attività lavorativa, dapprima quale stagista (addetta al front office), alle dipendenze dell CP_3
convenuta, dal 22.11.2021 al 31.5.2022, espletando il seguente orario di lavoro: lunedì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30; martedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle ore 20.00; mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30; giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; b) di aver successivamente espletato ulteriore attività lavorativa, stavolta quale impiegata (addetta al front office), alle dipendenze della convenuta, dall'1.6.2022 CP_3
al 13.5.2023, osservando il medesimo orario di lavoro;
c) di aver ricevuto, a fronte dell'attività lavorativa espletata, solo degli acconti sulle somme ad essa realmente spettanti sulla base del CCNL di categoria, per il tramite di bonifici bancari e/o pagamenti in contanti;
d) di aver diritto ex lege ed in virtù del C.C.N.L., al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per le ferie non godute, dell'indennità per permessi non goduti, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità di mancato preavviso, del TFR mai liquidato;
e) di aver diritto, inoltre, al versamento dei contributi agli enti previdenziali e assistenziali relativamente alle ulteriori somme dovute e non erogate che la ditta convenuta, la quale ha omesso di effettuarne il versamento.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la Signora
ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale di dal giorno Parte_1 Controparte_1
22.11.2021 al 31.05.2022 – a titolo di stage;
2. accertare e dichiarare che la Signora Parte_1
ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale di dal giorno 01.06.2022
[...] Controparte_1
al 13.05.2023, data in cui il rapporto è stato risolto;
3. accertare e dichiarare che il ricorrente, per le mansioni svolte durante i superiori periodi lavorativi, rientra nell'inquadramento al livello CS del
C.C.N.L. per gli impiegati di livello cinque;
4. Condannare la l Controparte_4
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.932/10
(ottomilanovecentotrentadue/10), per il periodo di lavoro svolto dall'odierna ricorrente a titolo di stage e dunque per i titoli specificati in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
5.
Condannare la l pagamento in favore del ricorrente della Controparte_4
complessiva somma di € 10.407,28 (diecimilaquattrocentosette/28), per il successivo periodo lavorativo e dunque per i titoli specificati in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
6. Condannare, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma CP_2
via Ciro Il Grande 21 dell'intero periodo lavorativo dal 22.11.2021 al 13.05.2023. Con vittoria di spese
e compensi”.
Nessuno si è costituito per la ditta resistente.
Con ordinanza del 23.11.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' litisconsorte necessario rispetto alla domanda contributiva formulata dalla ricorrente.
Con memoria del 26.1.2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' Controparte_5
dichiarandosi soggetto terzo ed estraneo alla vicenda processuale oggetto del presente giudizio, ma disponibile a ricevere i maggiori oneri previdenziali eventualmente accertati, sebbene nei limiti della non maturata prescrizione, di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
La causa è stata istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali.
L'udienza del 7.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 - ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene oggi definita nei termini che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
In punto di diritto mette conto osservare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento e/o la sua impossibilità (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, ciò comporta che incombe sull'odierna ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con le modalità e con i tempi indicati in ricorso e, comunque, tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
In applicazione di tali principi, dunque, è escluso che il lavoratore possa in qualche modo beneficiare di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata, per cui, per potersi affermare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre che il lavoratore dimostri rigorosamente, ex art 2967 del cc., di essere stato inserito nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui (v., ex multis, Cass. 18.06.1998, n. 6114).
Parte ricorrente, infatti, non può essere esonerata dall'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2697 citato, neanche allorquando, come nel caso di specie, il convenuto datore sia rimasto contumace.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (v. Cass. 29.10.2021, n. 30908). Nella specie, invero, il rigoroso onere probatorio, gravante sulla lavoratrice – ricorrente, è stato assolto solo parzialmente, non risultando acquisiti idonei elementi di prova in ordine a tutti i fatti posti a fondamento della domanda nei termini e con le modalità allegate nell'atto introduttivo.
In disparte le allegazioni contenute in ricorso, che appaiono generiche e inidonee a supportare tutte le pretese avanzate, si ritiene comunque sufficientemente provato che tra le parti vi sono stati due distinti rapporti di lavoro (v. scheda anagrafico professionale – SAP Regione Sicilia nel fascicolo ricorrente, nonché modelli UNI - LAV nel fascicolo dell'istituto previdenziale): il primo, dal
22.11.2001 al 31.5.2022, durante il quale la ricorrente ha lavorato a titolo di tirocinio (stage), quale addetta al front office in imprese o enti pubblici, con contratto part time; il secondo, dall'1.6.2022 al
13.5.2023, durante il quale la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta, con contratto a tempo indeterminato, part time orizzontale al 75 %, quale impiegata addetta al front office.
Si evince, altresì, che la ricorrente è stata licenziata dalla ditta convenuta in data 13.5.2023 per giustificato motivo oggettivo.
Ciò posto, tuttavia, non risulta comprovato che il licenziamento sia mai stato contestato dalla ricorrente, né se vi sia stato o meno un preavviso di licenziamento, ragion per cui, difettandone tutti i presupposti probatori, non è possibile per il Tribunale accogliere la richiesta di accertamento e di liquidazione della suddetta voce.
Parimenti non risulta specificamente dedotto e, ancor più comprovato, neppure l'orario di lavoro part time contrattualmente previsto, né risultano riportate le declaratorie contrattuali inerenti al livello di inquadramento rivendicato, ragion per cui non può essere accolta la domanda volta ad accertare se siano state o meno espletate le ore di lavoro straordinario asseritamente svolte dalla ricorrente.
Inoltre, non risultano specificamente quantificato gli acconti che la ricorrente ha dichiarato di aver effettivamente percepito, tramite bonifici e/o in contanti, con la conseguenza che non è possibile neppure determinare se ed in che misura vi siano differenze rispetto alla retribuzione spettante in base al CCNL.
Va parimenti disattesa la domanda relativa all'indennità per ferie maturate e non godute, attese le insufficienti allegazioni contenute in ricorso e la mancanza dei parametri probatori minimi necessari per l'accertamento delle suddette voci (orario di lavoro, livello di part time e livello di inquadramento contrattuale, ecc.).
L'esito della prova orale, espletata all'udienza del 2.7.2024, a sua volta, non ha comprovato i fatti posti a fondamento delle predette domande. I testi e , escussi a prova diretta alla predetta udienza, non hanno reso dichiarazioni Tes_1 Tes_2
utili a comprovare i fatti posti a fondamento delle domande proposte.
In particolare, la teste , zia della ricorrente, ha dichiarato di essere “a conoscenza Testimone_3
dei fatti di causa per i rapporti di parentela che mi legano alla stessa e in quanto io frequentavo
l'esercizio commerciale di , il bar tabacchi che si trova in Viale Mario Rapisardi in Controparte_1
Catania”.
Sull'art. a) dell'articolato di prova di cui al ricorso1, poi, la stessa ha dichiarato: “Posso dire che sono
a conoscenza che mia OT ha iniziato a lavorare nella tabaccheria di cui è titolare la signora
nell'ottobre 2021 ed è stata licenziata nell'ottobre 2023. So, per avermelo detto lei, che ha CP_1
fatto un periodo di stage, però non mi ricordo il periodo”.
Sull'art. b)2, inoltre, la stessa ha dichiarato: “Posso dire che mia OT è stata licenziata nel maggio
2023, ribadisco di non ricordare quando la stessa ha svolto il periodo di stage”.
Sull'art. c)3, poi, ha dichiarato: “Ho già risposto”.
Sull'art. d)4, ha dichiarato: “Posso dire che l'orario di lavoro osservato da mia OT era dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre lunedì e mercoledì faceva mezzora in più e usciva alle ore 20.30 e ricordo che qualche domenica ha lavorato per le festività natalizie”.
Sull'art. e)5 ha dichiarato: “Mia OT non ha mai goduto di ferie o di indennità sostitutiva delle stesse;
ciò posso dire in quanto ho un frequentazione continua con mia sorella, la madre di Pt_1
e quindi venivo a conoscenza di tutto”.
Sull'art. f)6 ha dichiarato: “Si è vero, mia OT, nel maggio del 2023 è stata licenziata”.
L'altra teste, , escussa a prova diretta in pari data, premesso di essere estranea e Testimone_4
disinteressata alla causa, sul capitolato di prova di cui art. a) del ricorso introduttivo ha succintamente dichiarato: “E' vera la circostanza, la ricorrente ha fatto un periodo di stage dal novembre 2021 al maggio 2022, quando è stata licenziata”. Sull'art. b), poi, ha dichiarato: “E' vera la circostanza, infatti, dopo essere stata licenziata la ricorrente
è stata nuovamente assunta presso la tabaccheria e poi ha lavorato fino al 2023, allorché è stata licenziata;
tale circostanza mi è stata riferita da lei”.
Sull'art. c) ha dichiarato: “E' un'attività di tabaccheria e ricevitoria”.
Sull'art. d) ha dichiarato: “Gli orari di lavoro osservati dalla signora erano dalle ore 09.00 alle Pt_1
ore 13.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00 e poi vi era due volte a settimana che era presente una mezzora in più. Ciò posso dire in quanto io andavo a prendere le sigarette e ciò avveniva il lunedì ed il mercoledì”.
Sull'art. e) ha dichiarato: “Non so se abbia o meno goduto di ferie e se le sia stata versata l'indennità sostitutiva”.
Sull'art. f), infine, ha dichiarato: “Non sono in grado di dire con esattezza quando la ricorrente sia stata licenziata”.
Dette dichiarazioni testimoniali non possono ritenersi sufficientemente comprovanti le scarne allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, in quanto non confermano i tempi e i modi dell'attività lavorativa asseritamente espletata dall'istante, per come ivi indicato.
Le dichiarazioni della teste , zia della ricorrente, infatti, sono generiche e perlopiù de relato Tes_1
(“Posso dire che sono a conoscenza che mia OT ha iniziato a lavorare nella tabaccheria di cui è titolare la signora nell'ottobre 2021 ed è stata licenziata nell'ottobre 2023. So, per avermelo CP_1
detto lei, che ha fatto un periodo di stage però non mi ricordo il periodo”; “Mia OT non ha mai goduto di ferie o di indennità sostitutiva delle stesse;
ciò posso dire in quanto ho un frequentazione continua con mia sorella, la madre di e quindi venivo a conoscenza di tutto”). Pt_1
Similmente per le dichiarazioni rese dall'altra teste, , la quale, per un verso, sovente Testimone_4
non è neppure a conoscenza dei fatti di causa su cui è stata chiamata a riferire (“Non so se abbia o meno goduto di ferie e se le sia stata versata l'indennità sostitutiva”; “Non sono in grado di dire con esattezza quando la ricorrente sia stata licenziata”) e, per altro verso, dei fatti dichiarati è a conoscenza verosimilmente de relato, avendo il teste ha affermato di essere amica di Parte_1
(così infatti il teste ha dichiarato: “[…] dopo essere stata licenziata la ricorrente è stata
[...]
nuovamente assunta presso la tabaccheria e poi ha lavorato fino al 2023 allorchè è stata licenziata;
tale circostanza mi è stata riferita da lei”), piuttosto che per la pur affermata “frequentazione” della tabaccheria, non potendo il teste essere a conoscenza dell'esatto orario settimanale in cui la ricorrente iniziava e finiva l'attività lavorativa, la mattina ed il pomeriggio, per il solo fatto che il teste andava a comprare le sigarette due volte a settimana (“Ciò posso dire in quanto io andavo a prendere le sigarette e ciò avveniva il lunedì ed il mercoledì”).
Invero, va osservato che è nulla la testimonianza resa de relato actoris, anche in presenza di ulteriori risultanze probatorie a suo suffragio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 18.5.2017 n. 12477).
Tenuto conto, dunque, delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali e dell'inidoneità della documentazione versata in atti dalla ricorrente a comprovare le modalità di svolgimento di fatto del rapporto (durata, orario di lavoro, retribuzione, mansioni, qualifica e trattamento economico), così come dedotti in ricorso, si deve concludere che non sussistono gli elementi probatori sufficienti che possano corroborare quanto esposto nell'atto introduttivo.
La Suprema Corte ha precisato che, “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Per quanto sopra esposto vanno rigettate le domande relative all'accertamento delle differenze retributive nell'abito del rapporto di lavoro alle dipendenze di , nei termini e nei modi Controparte_1
esposti in ricorso, dell'accertamento del mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso di licenziamento, dell'indennità per le ferie non godute, con assorbimento della domanda di condanna della resistente al versamento dei contributi omessi in favore dell'Istituto previdenziale.
Nulla va disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia della resistente. CP_ Le spese di lite, inoltre, vanno compensate tra la ricorrente e l' non essendo state proposte domande nei confronti dell'ente previdenziale, chiamato in causa solo quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda di versamento dei contributi.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
rigetta il ricorso;
nulla dispone sulle spese nei confronti del contumace;
Controparte_1
CP_ compensa le spese tra la ricorrente e l'
Catania, 7.10.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a) Vero (o no) è che la Signora ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale sella Signora dal Parte_1 Controparte_1 22.11.2021 al 31.05.2022 a titolo di stage/prova; 2 b) Vero (o no) è che la Signora ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale sella Signora dal Parte_1 Controparte_1 01.06.2022 al 13.05.2023; 3 c) Vero (o no) è che la ditta individuale della Signora risulta essere un'attività dedicata al commercio di prodotti per Controparte_1 tabaccherie;
4 d) Vero (o no) è che il ricorrente era tenuto ad osservare il seguente orario lavorativo: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 5 e) Vero (o no) è che il ricorrente non ha goduto le ferie, né ha ricevuto la prevista indennità sostituiva;
6 f) Vero (o no) è che il rapporto di lavoro è stato risolto unilateralmente il 13.05.2023.