Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/02/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 18/6/2021
DA
, comparso in causa a mezzo degli avv.ti Giuseppe Parte_1
Frigotto e Alberto Frigotto per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in San Bonifacio
(VR), Corso Venezia n. 112/d
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti
Stefano Conti e Andrea Leoni per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in
Verona, Via del Pontiere n. 23
NONCHE' CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell'avv. Andrea Grigoli per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona, Via
Leoncino n. 30
OGGETTO: differenze retributive – impugnazione provvedimento di licenziamento e di esclusione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 18/12/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
➢ Sulle differenze retributive 1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia ed inapplicabilità al rapporto di lavoro tra e dell'accordo Parte_1 CP_1 aziendale 06.12.13 - 28.01.14 (doc. 12-13) e dell'accordo aziendale 18.07.19 (doc. 17), sottoscritti da e dalle per i motivi CP_1 Pt_2 indicati nel ricorso.
1
- € 41.215,19 (dalla data di assunzione) o in subordine € 26.293,59 (entro il quinquennio computato a ritroso dal fax 11.01.2020) quali differenze retributive dovute per le ore lavorate, TFR, scatti di anzianità ed elemento di garanzia retributiva;
- € 45.366,09 (dalla data di assunzione) o in subordine € 33.187,17 (entro il quinquennio computato a ritroso dal fax 11.01.2020) quale somma dovuta per le ore non lavorate e non retribuite a titolo di differenze retributive o, in subordine, di risarcimento danni anche per le ferie non godute;
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o al pagamento del diverso importo risultante dovuto in base al diverso livello contrattuale ritenuto
2 applicabile;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
5) In subordine rispetto al punto 4), laddove ritenuto non applicabile il
CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, accertarsi e dichiararsi, in applicazione dell'art. 6 ccnl autotrasporto merci e logistica, il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 5 dalla sua assunzione e a ricevere conseguentemente il trattamento economico previsto dal CCNL autotrasporto merci e logistica per il livello di appartenenza e per l'effetto condannare Parte_3 Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro-temporibus, per le Parte_3 causali di cui al ricorso, al pagamento, in via tra Loro solidale e in favore di dell'importo di € 72.050,41 (dalla data di assunzione) o in Parte_1 subordine di € 42.771,67 (entro il quinquennio computato a ritroso dal fax 11.01.2021), pari a:
- € 25.489,88 (dalla data di assunzione) o in subordine € 15.103,62 (entro il quinquennio computato a ritroso dal fax 11.01.2020) quali differenze retributive dovute per le ore lavorate, TFR e scatti di anzianità;
- € 46.560,53 (dalla data di assunzione) o in subordine € 27.668,05 (entro il quinquennio computato a ritroso dal fax 05.06.18) quale somma dovuta per le ore non lavorate e non retribuite a titolo di differenze retributive o, in subordine, di risarcimento danni anche per le ferie non godute;
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o in subordine, al pagamento del diverso importo risultante dovuto in base al diverso livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo effettivo.
6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto.
➢ Sull'impugnazione del licenziamento e della delibera di esclusione
7) Accertarsi e dichiararsi la nullità, inefficacia e/o comunque illegittimità della contestazione disciplinare comunicata con lettera 17.02.2021, del licenziamento disciplinare e della delibera di esclusione, adottati da nei confronti di per insussistenza Parte_3 Parte_1 dei fatti e delle violazioni contestate al ricorrente e/o per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento e di esclusione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento del lavoratore, come motivato nel presente ricorso.
8) Per l'effetto, condannarsi in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente e correlato rapporto di lavoro con il ricorrente.
9) Per l'effetto condannarsi in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
e da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto,
[...] quantificate in € 1.761,14 mensili in base al CCNL Cooperative alimentari o in base al diverso CCNL ritenuto applicabile e al diverso importo ritenuto di giustizia, maturate e dovute al ricorrente dal 18.03.21 sino alla data della effettiva ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente
3 rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
10) In subordine, accertata e dichiarata la nullità, inefficacia e/o comunque l'illegittimità della contestazione disciplinare comunicata con lettera 17.02.2021, del licenziamento disciplinare e della delibera di esclusione, adottati da nei confronti di per Parte_3 Parte_1 insussistenza dei fatti e delle violazioni contestate al ricorrente e/o per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento e di esclusione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento del lavoratore, come motivato nel presente ricorso, condannare in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni nella misura massima di cui all'art. 8 L. 604/1966 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
11) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensore antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA VIERRECOOP SOCIETA' COOPERATIVA:
In via pregiudiziale: A) accertarsi ed dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso avversario per i motivi in atti e, conseguentemente, rigettarlo.
B) In via subordinata, qualora si ritenesse di operare la conversione del presente procedimento nelle forme di cui all'art. 1 comma 47 della L. n. 92/2012, cd. : accertarsi e dichiararsi che le domande relative CP_4
a fatti costitutivi differenti sono inammissibili nel rito e, pertanto, CP_4 dichiararle inammissibili e/o improcedibili.
In via preliminare: accertarsi ed dichiararsi la prescrizione di eventuali crediti del ricorrente con riferimento al periodo antecedente al 22.07.2015, o in subordine al
11.01.2015, o al diverso periodo che sarà accertato in corso di causa.
Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande tutte proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto o comunque, in subordine, ridurle di giustizia.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse illegittimo il licenziamento e/o l'esclusione da socio, previo accertamento, nel periodo successivo al licenziamento, dell'aliunde perceptum e/o percipendium del ricorrente e/o di un concorso colposo del ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e/o della mancanza di diligenza del ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.p.c., ridurre di giustizia l'eventuale somma che dovesse essere riconosciuta a favore del ricorrente stesso.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso Spese Generali 15%, IVA e CPA.
4 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA AGRICOLA
[...] : Controparte_2
NEL MERITO
In principalità: rigettarsi tutte le domande di ricorso per essere le stesse inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in memoria;
in via subordinata: nel caso in cui dovessero risultare effettivamente dovute a favore del ricorrente somme a titolo di differenze retributive, con conseguente condanna della società (solidalmente Controparte_2 responsabile in qualità di committente ex art. 29 D. Lgs n. 276/2003) al pagamento dei predetti importi (perla sola parte di propria competenza), accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice;
Parte_3 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso di essere “socio-lavoratore” per il datore di lavoro e di aver lavorato dal luglio 2011 Controparte_5 all'aprile 2015 nel reparto “uova” (controllo, selezione, movimentazione uova) e da maggio 2015 a marzo 2021 nel reparto “wurstel” (selezione, controllo, confezionamento wurstel), nell'ambito del rapporto d'appalto fra il datore di lavoro e la committente , Parte_4 avente ad oggetto anche tale scansione del ciclo produttivo, chiede in via principale l'applicazione al rapporto di lavoro del C.C.N.L. cooperative alimentari, formalizzando le conclusioni di cui in epigrafe. Per quanto riguarda l'orario di lavoro il ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva in quanto non risultava sottoscritto alcun accordo in sede sindacale che prevedesse forme di orario ridotto. La parte ricorrente allega che la non aveva quasi CP_1 mai garantito al lavoratore lo svolgimento del normale orario giornaliero mensile, riducendo il normale orario di lavoro con il ricorso ai Rol. Il ricorrente pertanto chiede accertarsi il diritto alla retribuzione mensile dovuta per intero orario contrattuale di lavoro (173 ore mensili e in subordine 168 ore mensili). Il ricorrente chiede quindi che sia accertato il diritto al trattamento economico e normativo spettante in forza del
C.C.N.L. cooperative alimentari con il riconoscimento delle relative differenze retributive e solo in via subordinata la rideterminazione del trattamento economico previsto dal con C.C.N.L. logistica. Infine, è formulata la domanda di condanna delle parti convenute al pagamento dell'indennità risarcitoria per il mancato godimento delle ferie. Parte ricorrente formalizza inoltre la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare. Sul tema della legittimità del licenziamento, questo Giudice ha pronunciato sentenza parziale, che durante il presente processo è stata fatta oggetto di impugnazione in grado di appello. Le relative domande (n. 7, 8) fatte
5 oggetto di sentenza parziale sono dunque ancora sub iudice e pertanto la presente decisione riguarda ogni altra domanda di parte ricorrente.
, ritualmente costituita, chiede il rigetto delle domande di parte CP_1 ricorrente osservando che la cooperativa, essendo attiva nei settori del facchinaggio dell'attività di carico e scarico merci, aveva sempre ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro con i soci il C.C.N.L. del proprio settore merceologico. Ciò era avvenuto anche nell'ambito dell'appalto con avente ad oggetto attività di facchinaggio e carico e Controparte_2 scarico.
eccepisce la prescrizione quinquennale delle differenze CP_1 retributive.
contesta anche le pretese relative alle domande svolte in via CP_1 subordinata per l'inquadramento del C.C.N.L. trasporto logistica. La società ritualmente costituita, si associa alle Controparte_2 argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla cooperativa datrice di lavoro, eccependo la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso a decorrere dalla notifica del ricorso e contestando i conteggi di parte ricorrente. Eccepisce che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 dlg. n. 276/2003 non si estende in ogni caso alle somme richieste per le ore non lavorate, in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva del lavoro svolto di fatto nell'appalto. La società ritualmente costituita, si associa alle Controparte_2 argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla cooperativa datrice di lavoro, eccependo la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso a decorrere dalla notifica del ricorso e contestando i conteggi di parte ricorrente. Eccepisce che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 dlg. n. 276/2003 non si estende in ogni caso alle somme richieste per le ore non lavorate, in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva del lavoro svolto di fatto nell'appalto. La causa è stata istruita, sui temi oggetto di decisione, con l'assunzione all'udienza del 24.10.2022 della testimonianza di e Tes_1 all'udienza del 18.3.2024 di CP_6 All'udienza del 26.6.2024, veniva affidato al c.t.u. l'incarico di quantificare le differenze retributive spettanti al sig. nell'ipotesi di Pt_1 inquadramento al 5° livello TML e del 6J/6 del medesimo contratto e di operare tale quantificazione specificando l'importo spettante nella duplice prospettiva di accoglimento e rigetto dell'eccezione di prescrizione. Con provvedimento pronunciato all'udienza del 7.11.2024, il Giudice disponeva l'integrazione dei conteggi, assegnando alla parte ricorrente termine fino al 20 novembre 2024 e a parte resistente termine fino al 5 novembre 2024. All'udienza del 18 dicembre 2024 tenutasi in presenza delle parti il Giudice pronunciava il dispositivo di parziale accoglimento delle domande attoree.
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati
6 Le questioni in fatto e in diritto rilevanti ai fini della decisione della presente causa sono state esaminate da questo Giudice e da questa
Sezione Lavoro in contenzioni del tutto sovrapponibili, promossi nei confronti delle medesime parti resistenti, con i medesimi procuratori costituiti nella presente causa, aventi il tema di decisione qui in esame.
Sono state altresì esaminate in grado di Appello con parziale riforma delle decisioni di primo grado, come emerge dalla sentenza agli atti (sent.
716/2023 del 18.12.2023 r.g. 340/2021,).
Sul contratto collettivo applicabile. La TE NA (ex multis sentenze
378/2022, 391/2022, 393/2022), ha argomentato come ai rapporti di lavoro de quibus trovi applicazione il CCNL Trasporti e Logistica e non quello Alimentare, incentrando la motivazione sull'interpretazione dell'art. 3 della legge 142/2001, così come prospettata dalla giurisprudenza maggioritaria della TE di Cassazione;
rileva la TE NA (le cui pronunce sono divenute definitive in quanto non impugnate innanzi alla
TE di Cassazione) che il raffronto tra il contratto collettivo applicato e quello che parte ricorrente ritiene doveroso applicare non va operato confrontando i trattamenti complessivi ricavabili dalle due discipline ma utilizzando ex art. 36 Cost. il contratto di cui si chiede l'applicazione come parametro esterno e indiretto del quale rilevano i trattamenti complessivi minimi, diversamente da come allegato e richiesto dalla parte ricorrente. Si riportano qui di seguito alcuni passaggi delle motivazioni suindicate.
“4.2. In applicazione di tali principi generali il collegio ritiene che ha legittimamente applicato il CCNL TML, a cui ha CP_1
(quantomeno implicitamente) prestato adesione. Del resto, è pacifico che il core business dell'attività aziendale riguarda il settore della logistica (come emerge dalla circostanza che opera in appalto anche CP_1 per altre imprese, sempre per lo svolgimento di attività inerente la logistica, v. verbale udienza del 21 aprile 2022), sicché, in definitiva, il CCNL applicato da è anche quello corrispondente all'attività in CP_1 concreto svolta. Del resto, il lavoratore non ha allegato in modo specifico che la retribuzione prevista dal CCNL TML non è sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa, o non sia proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e che, quindi, non soddisfi il c.d. minimo costituzionale ex art. 36 Cost., come sopra individuato. Il lavoratore si è limitato ad allegare solo il diverso e più favorevole trattamento previsto dal
CCNL Alimentari (applicato dalla committente rispetto al Controparte_2
CCNL TML (applica to da ). CP_1
4.3. Le conclusioni che precedono non sono scalfite dal richiamo operato dal lavoratore all'art. 3 della L. 142/2001 , secondo il quale al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (19832/13; Cass. 17583/2014; Cass. 5189/2019). Va invero considerato che la giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina dettata sul trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa (art. 3 L. 142 /2001; art. 6, comma L. 142/2001; art. 7, comma
7 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 ), ha chiarito che
“L'art. 7 in esame, al pari dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
Sulle mansioni svolte dal ricorrente. Le mansioni svolte in concreto dal ricorrente sono state descritte dai testimoni ascoltati in giudizio. In entrambe le fasi del processo produttivo, il ricorrente ha svolto mansioni semplici e di carattere meramente esecutivo, consistite nello scaricare le uova, nello scartare il prodotto difettoso, nell'effettuare il carico e poi la movimentazione. Nella successiva scansione temporale, il ricorrente ha svolto le mansioni analoghe, consistite nella selezione dei wurstel, nel controllo del numero e nel confezionamento. Le mansioni, per come descritte dai testimoni, appaiono semplici e non ricoducibili al livello 5 TML (caratterizzato da “adeguate conoscenze professionali”), bensì al livello 6J/6. Sul “verbale di accordo” del 28.1.2014. Si riporta la motivazione della sentenza 378/2022 del 26.7.2022. «…. Il Collegio ritiene che il predetto
“verbale di accordo” sia invalido limitatamente alle clausole n. 3 e 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti e dei carrellisti. Controparte_2
Tali clausole prevedono: “3) I lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti verranno assunti al Controparte_2
6° livello J e passeranno al 6° dopo 30 mesi di servizio ininterrotto e resteranno inseriti in tale livello anche successivamente. Solo nel caso di assegnazione ad incarichi di carrellista a forche (esempio movimentazione vivo) o di capo turno o di responsabile di servizio matureranno il diritto di essere inquadrati ai superiori livelli. 4) Ai lavoratori in forza che abbiano maturato almeno 18 mesi di anzianità nello svolgimento delle funzioni di carrellista con forche, verrà assegnato il 5° livello a decorrere dal 1° gennaio 2014. In futuro verrà assegnato il 5° livello ai soci che abbiano svolto per almeno 18 mesi a tempo pieno le funzioni di carrellista”.
8.2. Giova premettere che, come testualmente specificato, il “verbale di accordo” del 28.1.2014 è stato stipulato dalle parti ( e le CP_1 organizzazioni sindacali) “anche” ai sensi dell'art. 8 DL 138/20116. La giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 cit., aveva chiarito che il contratto aziendale obbliga tutti i lavoratori, anche non iscritti alle OO.SS. stipulanti (salvi i lavoratori iscritti a non firmataria di Pt_2 cui condividano l'esplicito dissenso) e può derogare, anche in peius, al CCNL di livello nazionale (cfr. Cass. 19351/2007; Cass. 6044/2012; Cass. 31201/2021). In tale prospettiva, la dottrina ha individuato il novum dell'art. 8 cit. nella possibilità per il contratto stipulato, per quanto qui rileva, a livello aziendale, di derogare anche alla disciplina di fonte legale, alle condizioni ivi previste. Trattasi, in ogni caso, di disposizione che, autorizzando la fonte contrattuale, sussistendo determinate condizioni, a
8 derogare alla fonte primaria, deve ritenersi eccezionale e di stretta interpretazione (v. anche C. Cost. 221/12). In particolare, come rilevato in dottrina, l' art. 8, nelle materie di cui al comma 2, fonda una competenza originaria della contrattazione aziendale, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 8 medesimo, e non è quindi necessario che vi sia delega da parte del CCNL o approvazione specifica da parte dei lavoratori o di tutte le sigle sindacali presenti in azienda.”. Sul verbale di conciliazione. Sul punto, questo giudice intende dare continuità all'orientamento uniforme di questo tribunale espresso in conteziosi del tutto affini (es. r.g. 2083/2020) e del conforme orientamento della TE d'Appello. Qui di seguito si riportano alcune delle considerazioni svolte.
“ Per poter essere valido un accordo ex art. 411 c.p.c. è necessario che al momento della sottoscrizione vi sia stata una assistenza effettiva così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (ex multis Cass., Sez. L, Sentenza n. 24024 del 23/10/2013). Il Giudice deve valutare a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13217 del 22/05/2008). Le modalità di sottoscrizione di tali verbali per come emerse nel corso dell'istruttoria consentono di ritenere esclusa la necessaria assistenza da parte dei rappresentanti dei lavoratori, presupposto indefettibile per la validità di detti accordi. Dalle prove in atti, acquisite attraverso il deposito dei verbali di prova in altri procedimenti, è infatti emerso che, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente, è stata messa in atto dalla cooperativa una vera e propria “catena di montaggio” nei locali aziendali, finalizzata a raccogliere nel giro di poche ore, durante i turni di lavoro o nel cambio tra un turno e l'altro, le sottoscrizioni della generalità dei lavoratori assegnati ai vari stabilimenti che venivano avvicinati dai superiori e indotti a sottoscrivere uno o più fogli, senza far leggere loro quanto veniva in quel momento sottoposto ed il cui contenuto non veniva spiegato….. Si tratta di modalità che consentono di escludere l'assenza di un contegno concretamente protettivo nei confronti dei lavoratori da parte dei sindacalisti ovvero un comportamento tale da renderli realmente consapevoli della portata dell'atto che si accingevano a sottoscrivere.
….Deve ulteriormente rilevarsi che il tenore letterale dello stesso verbale conduce a ritenerlo una rinuncia (e non una transazione o conciliazione) invalida. Nel caso di specie infatti il predetto verbale, consistente in una pagina prestampata e compilata manualmente con la data, il nominativo del lavoratore, del sindacalista e le relative sottoscrizioni, fa generico riferimento all'accordo siglato tra la cooperativa e le organizzazioni sindacali il 28.1.2014 (invalido per come detto) che “ha disposto norme applicative del CCNL Autotrasporti merci e logistica per i soci lavoratori della cooperativa stessa;
che tale accordo è conosciuto dalle parti in quanto ne è stato illustrato in maniera esaustiva il contenuto”.
Nel testo si legge poi che il socio lavoratore a fronte dell'applicazione di tale accordo sindacale, “si dichiara soddisfatto e tacitato per quanto sino
9 ad oggi percepito dalla cooperativa per qualunque titolo, ragione o causa collegato e /o conseguente al rapporto intercorso con la cooperativa quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: livello categoriale assegnato, minimi tabellari applicati, trattamento economico di malattia ed infortunio, pagamento di ore di lavoro prestato art. 9, maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo ed indennità varie di cui alla parte speciale, sezione prima art. 4 e 5”.
Anche solamente sotto il profilo formale tale verbale appare nullo in quanto avrebbe dovuto indicare espressamente quale era l'inquadramento contrattuale precedente, quale quello che veniva accettato con la sottoscrizione del verbale, nonché delimitare quali fossero i diritti discendenti dal contratto a cui il dipendente stava rinunciando, in modo da far emergere in maniera inequivoca la cosciente volontà di abbandonare determinati diritti. Per come redatto invece non sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, poiché tale atto risulta privo degli elementi da cui risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, che non sono specificati e soprattutto di cui non si ha alcuna prova che il lavoratore fosse pienamente consapevole. …”. Sulla prescrizione.Non è fondata l'eccezione di prescrizione. La TE di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art 2948 c.c. n. 4 e art. 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav. sent. 26246/2022). Il ragionamento della TE di Cassazione nei suoi esiti conclusivi è così riassumibile: laddove non sussista certezza circa la tutela nei confronti del licenziamento, persiste il metus del lavoratore e con esso, l'assenza di un regime di stabilità reale con la conseguente decorrenza della prescrizione dal termine del rapporto di lavoro.
Nulla la TE di Cassazione ha specificato in merito al rapporto di lavoro presso le cooperative che, secondo una parte della giurisprudenza, sarebbe sottratto a tale criterio e dunque la prescrizione decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro. Tale conclusione, secondo parte della giurisprudenza sarebbe avallata dalla stessa TE di cassazione che con la pronuncia, resa a sezioni unite, n. 27436/2017, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, statuì che ove sia contestualmente risolto il rapporto di lavoro e il rapporto associativo, il socio-lavoratore impugnando entrambi può conseguire un risultato totalmente ripristinatorio del rapporto, tanto di quello associativo, quanto di quello lavorativo e, dunque, nello specifico frangente del rapporto di lavoro cooperativistico sussisterebbe il regime di stabilità reale. Ma, a ben vedere, la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena discende da una combinazione di circostanze sottratte alla volontà del
10 lavoratore e rientranti invece nella sfera negoziale del datore di lavoro, cui è dato di decidere se recidere uno o entrambi i rapporti, di lavoro e associativi, giacché nel caso di risoluzione solo del rapporto di lavoro, al lavoratore resterebbe la ordinaria tutela di cui alla legge 605/1966 o all'art. 18 versione Fornero o al d. lvo 23/2015 (Cass. 35678/2022). Viene quindi a porsi la medesima situazione descritta dalla Suprema TE nell'esposizione del principio di diritto di cui si è testé detto, ossia l'indeterminazione “delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata”, con l'ulteriore precisazione che tale indeterminazione appare ancora più impattante in fatto di metus, in quanto discende, non solo dalla previsione variegata delle tutele, bensì anche dalla facoltà in capo al datore di lavoro di deliberare o meno l'esclusione dal vincolo cooperativistico;
non può dunque non ravvisarsi la persistenza, allo stato attuale del diritto vivente, di un metus del lavoratore, socio e dipendente della cooperativa, al pari, se non con maggiore incidenza, di ogni altro dipendente. La posizione di obbligato solidale ex art. 29 Dlgs 276/2003 di
[...]
risulta sussistente in base alle allegazioni di parte e ai Parte_3 documenti prodotti. In favore della stessa deve ritenersi operante ratione temporis, seppur nella successiva fase esecutiva, il beneficio della preventiva escussione, abrogato dal D.L. 25/2017 convertito dalla L. 49/2017. E' stato infatti affermato dalla TE di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 13/02/2019, n.4237): “In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore”.
Il ricorrente ha pertanto diritto all'inquadramento nel sesto livello J del CCNL Logistica dalla data dell'assunzione e sino al licenziamento secondo lo sviluppo contabile di cui alle note di parte ricorrente, in quanto condivise (nella parte in cui includono nella base di calcolo di ferie, rol, festività, malattia anche le mensilità differite).
In merito al licenziamento, la cui reintegra è già stata disposta con sentenza di accoglimento del 12 giugno 2023, deve essere pronunciata la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento fino all'invito a riprendere servizio con detrazione dell'aliunde perceptum. La posizione di obbligato solidale ex art. 29 Dlgs 276/2003 di
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risulta sussistente in base alle allegazioni di parte e ai Parte_3 documenti prodotti. In favore della stessa deve ritenersi operante, seppur nella successiva fase esecutiva, il beneficio della preventiva escussione, abrogato dal D.L. 25/2017 convertito dalla L. 49/2017. E' stato infatti affermato dalla TE di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 13/02/2019, n.4237): “In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di
11 solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata 1.Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 6J/6 TML e per l'effetto condanna le parti resistenti in solido a corrispondergli l'importo pari a € 11.920,54, a titolo di differenze retributive ed € 1.594,52 a titolo di t.f.r., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti retributivi al saldo effettivo;
2.Accerta e dichiara la nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. e dell'accordo 28.1.2014;
3.Condanna alla corresponsione delle retribuzioni Parte_3 maturate secondo l'inquadramento di cui al punto 1, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dal licenziamento fino all'invito a riprendere servizio, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'aliunde perceptum.
3.Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite, e previa compensazione per metà, le liquida a carico di Parte_4
in € 3.500,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. gen. e a carico di
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in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Controparte_5
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 18 dicembre 2024
IL GIUDICE dott. Cristina Angeletti
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