Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1122 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCESCO GIOVANNI GIUSEPPE CALELLA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'08.04.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, titolare di pensione cat. AS n. 04023396, conveniva in giudizio l' chiedendo di annullare il provvedimento CP_1
emesso dall'ente il 24.01.2021, con cui veniva richiesta la restituzione della somma di €
6.052,09 corrisposta indebitamente per il periodo dal gennaio 2018 al febbraio 2021, a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La ricorrente,
contestava l'illegittimità del recupero e rilevava di aver sempre effettuato le dichiarazioni
condanna dell' alle spese di giudizio. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso considerato che CP_1
l'indebito sarebbe derivato dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente e del di
Lei coniuge del possesso di redditi da fabbricati, lavoro dipendente e terreni. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso e la conferma del piano di recupero disposto, con condanna alle spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso deve essere accolto.
Giova premettere che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, trattasi di prestazione assistenziale (pensione cat. AS n. 04023396) di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989
(come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti
(comma 5).
Il regime di tali indebiti, è noto, è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione “dell'affidamento dei
pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al
soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (cfr. Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.
1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore,
che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (cfr. Corte
Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, cfr. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8).
In particolare, sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione 9 novembre 2018
n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608), è pacifica nel ritenere che
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Sul punto, si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza ed assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a
loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”. Sul punto, preme sottolineare che, sempre ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, se da un lato il dolo non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi, dall'altro la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' CP_1
della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità
dell'indebito (cfr. Cass. Ord. n. 10642/2019).
Orbene, nel caso di specie, l'ente ha chiesto la ripetizione delle somme riscosse dalla ricorrente nel periodo che va dal 01.01.2018 al febbraio 2021 assumendo che la Pt_1
e il coniuge per gli anni 2018 e 2019 possedevano redditi da fabbricati, lavoro
[...]
dipendente e terreni non comunicati all' CP_1
Dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha dichiarato la percezione di ulteriori redditi nel modello Unico (dichiarazione dei redditi del 2019 relativa all'anno 2018;
dichiarazione dei redditi del 2020 relativa all'anno 2019; cfr. allegati alla memoria di costituzione).
Tale incombente risulta sufficiente al fine di ritenere adempiuto l'onere comunicativo;
invero, la circolare n. 195 del 2015, al punto 2.1., specifica che l'obbligo in questione CP_1
risulta assolto, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello
UNICO all'Amministrazione finanziaria, essendo necessaria un'ulteriore modalità di comunicazione soltanto per quei redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco.
Sul punto, va altresì evidenziato che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità “nessun
obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri
redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. CP_1
in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del
controllo telematico dei requisiti reddituali” (cfr. Cass. ord. n. 12608/2020).
Pertanto, sussiste nel caso di specie una situazione idonea a generare un affidamento tutelabile nel percettore;
non è stato provato, invero, il dolo dell'accipiens, il quale non è configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere.
Il ricorso, pertanto, va accolto con annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Il peso delle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento dell' del 24.01.2021; CP_1
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge;
Così deciso in Agrigento, il 22/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo