Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova Sesta Sezione Civile nella persona del Giudice Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile ex art.645 cpc
R.G. n. 3410/2022 promossa da
RT
(C.F. P.I. ), in persona del legale rappresentante D.ssa P.IVA_1 corrente in Genova, Via Felicita Noli, 19/21R Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Incardona (C.F.
, come da procura rilasciata a margine dell'atto di C.F._1
opposizione a d.i.,
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore con sede in Controparte_3
Milano, Viale Monza 347, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Enrico Toso (C.F. ; fax 010/56.55.09; CodiceFiscale_2 presso il cui studio sito in Genova, Via Domenico Fiasella 10/8, elegge domicilio, Convenuto opposto
1
Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo contrariis reiectis:
1. in via preliminare e/o pregiudiziale revocare il decreto ingiuntivo n. 447/2022 del 22/02/2022 - RG n. 1195/2022, del Tribunale Civile di Genova;
2. In via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. coop.
[...]
nei confronti di già RT RT CP_2 CP_4
3. In via di subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, e senza recesso della stessa, ridurre gli importi unicamente riferiti alle prestazioni per i servizi resi nelle strutture di Urbe e
Stella e/o nel differente importo meglio visto in corso di giudizio..
Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali
IVA e
CPA come per legge.
Conclusioni per la convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice adito, contrariis reiectis, dato atto dell'avvenuto pagamento in corso in corso di causa da parte della Cooperativa debitrice della somma in acconto di € 3.000,00, rigettare tutte le domande proposte da RT
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti
[...] in atti confermando il decreto ingiuntivo n. 447/2022 emesso il 22/02/2022 dal
Tribunale di Genova nei confronti della RT
.
[...]
Voglia condannare RT
, in persona del suo liquidatore pro tempore, a corrispondere alla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la somma residua di € 15.000,00, oltre gli interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 e la rivalutazione, per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese ed onorari sia della presente fase che della fase monitoria.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2022 , a mezzo del quale il Tribunale di Genova aveva ingiunto il pagamento a carico della
[...]
ed a favore della RT [...]
,della somma capitale di € 18.000,00 a Controparte_2 titolo di pagamento del corrispettivo delle fatture n. 463 e 611/2019 relative ad interventi di pulizia effettuati nei mesi di marzo e aprile 2019), quanto alla prima fattura, eseguite nel mese di marzo 2019 presso i locali siti: in Genova, Via Cantore 24/2; in Genova, Via Sampierdarena 38/5; in
Stella (Savona), Località Ritani 38; in Urbe (Savona), Località Martina 32; in Né (Genova), Via Tolceto 1, quanto alla seconda fattura, eseguite con cadenza bisettimanale (il martedì e il venerdì) nel mese di aprile 2019 dai
Signori , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e presso i locali siti: in Genova, Via
[...] Parte_6 Parte_7
Cantore 24/2; in Genova, Via Sampierdarena 38/5; in Stella (Savona),
Località Ritani 38; in Urbe (Savona), Località Martina 32; in Né (Genova),
Via Tolceto 1.
A sostegno della propria opposizione, la ha dedotto: RT
Come evidenziato dalla stessa narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo notificato il tutto è riferito ai servizi di pulizia di per le strutture all'epoca della proposta contrattuale del 19.12.2018 (v. copia contratto, prod. n. 1)
e relativa in uso all'odierna opponente e relative ad immobili destinati a dimore temporanee di migranti richiedenti protezione internazionale.
Ed in effetti se per la mensilità del mese di febbraio 2019 la cooperativa ha provveduto al pagamento del corrispettivo, la stessa cooperativa comunicò prontamente al committente che la maggior parte delle strutture, a causa della modifica degli appalti della , Controparte_5 che a seguito del decreto “ erano state costrette a ridurre le Per_1
3 strutture a proria disposzione stante la riduzine dei compensi percepiti.
In conseguenza di tale evento la già dal mese di marzo 2019 RT cessò le strutture site nella provincia di Genova per mantenere solo ed unicamente quelle site nella Provincia di Savona, ed in particolare quelle di Stella ed Urbe.
In data 15 marzo 2019 cessò di operare la struttura sita nel comune di
Tolceto (v. copia restituzione immobile, prod. n. 2) e successivamente sempre nel giro di qualche giorno cessarono anche le strutture site in
Genova Via Sanpierdarena, 38 (v. copia restituzione immobile, prod. n.
3).
Alla fine del mese di marzo 2019 venne a cessare anche la sede di Via
Cantore, 24/2 sempre per la medesima motivazione.
In consuderazione di quanto sopra evidenziato la soc. Coop. la Pt_1
Cont
, comunicò prontamente alla alla nella persona del suo
[...] responsabile la cessazione delle attività nelle strutture Controparte_6 sopra evidenziate.
Il Sig. , prese atto della modifica della situazione economica e CP_6 promise di provvedere alla rettifica degli importi, importi che come possiamo evidenziare non sono stati mai oggetto di modifica e neppure di storno delle fatture emesse.
Ed infatti la stessa soc. coop. già in data 16 marzo 2020 (v. cpia pec La
/ Avv. Toso, prod. n. 4) e successivamene in data 13 RT gennaio 2022 (v. copia comunicazione / Avv. Toso, RT prod. n. 5), senza ottenere alcun riscontro.
Non solo anche verbalmente per tramite del socio della cooperativa, in allora in bonis sig. sempre per tramite del sig. , Controparte_7 CP_6 venne rappresentata in più occasioni al circostanza sempre ottenenedo risposte evasive.
Che le doglianze siano più che veritiere, è facilmente desumibile anche dallo stessocontratto d'appalto laddove all'art.
1.5 laddove è Cont espressamente previsto l'obbligo da parte di di fornire statini controfirmati dalla stessa opponente in merito ai servizi eseguiti, ma il ricorso per decreto ingiuntivo omette la produzione dei report di servizio,
4 non essendo, pertanto, allo stato fornita alcuna prova in merito all'effettiva esecuzione dei servizi, circostanza che appare comprovata dalla documentazione prodotta in questa sede.
Pertanto in assenza di prova in merito all'effettiva esecuzione dei servizi indicati in contratto, si eccespisce che la sola produzione delle fatture nella fase monitoria non è di per se elemento sufficiente ai fini della prova dell'esecuzione degli interventi previsti contrattualmente, circostanza destituita di ogni fondamento anche dalla stessa documentazione prodotta in sede di opposizione.
Compete, pertanto, a parte opposta, che ricordiamo essere attore in senso sostanziale, la più rigorosa prova in merito all'effettiva esecuziione dei servizi per i quali ha agito in sede monitoria.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che tre delle cinque strutture indicate nel medesimo contratto non hanno visto alcun intervento sia nel mese di marzo che in quello di aprile 2019 da parte di in allora CP_2
CP_4
Cont La convenuta opposta si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione a d.i. attorea sulla base dei motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta
Così riportate le opposte prospettazioni, la presente opposizione a decreto ingiuntivo deve essere respinta:
I) In punto prova adempimento al contratto di appalto di servizi di pulizia de quo ovverossia dell'esecuzione delle prestazioni in esso previste
A fronte della contestazione da parte dell'opponente dell'esecuzione delle prestazioni di cui al predetto contratto di appalto di servizi di pulizia , l'opposta ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante, quello
5 della dimostrazione della realizzazione delle medesime in tutto il periodo di validità ed efficacia dello stesso contratto ( dal 01/02/2019 al
30/04/2019)
Risulta provato documentalmente che tra le parti è intercorso un contratto Cont di appalto di servizi di pulizia , in forza del quale la da una lato si obbligava, , nei confronti della , per il prefato periodo a RT svolgere attività di pulizia nei predetti centri di dimora temporanea per Cont migranti e dall'altro la si obbligava a pagare alla la RT somma di Euro 9.000,00 mensili Cont Risulta, inoltre, provato per testi, che la ha eseguito, tutte le prestazioni oggetto del menzionato contratto di appalto di servizi di pulizia ed in particolare per quanto attiene al presente giudizio, delle fatture n. 463/2019 e n. 611/2019 relative all'attività di pulizia svolta nei mesi di marzo e di aprile 2019 a favore della RT
[...]
Dallì'istruttoria orale è infatti irrefutabilmente emerso che tutte le prestazioni oggetto delle fatture in esame sono state regolarmente eseguite dagli incaricati della nel mese Controparte_2 di marzo e di aprile 2019 presso i locali siti in Genova, Via Cantore 24/2;
Genova, Via Sampierdarena 38/5; Stella (Savona), Località Ritani 38;
Urbe (Savona), Località Martina 32 e Né (Genova), Via Tolceto 1.
A nulla rileva la prova fornita dall'opponente società dell'avvenuto rtilascio ai suoi proprietari locatori , in data 15/03/19b dell'immobile di
Né ed il 30/03/2019 dell'immobile di via San Pier D'Arena , 38/5 , come risulta dai prodotti verbali di riconsegna, in quanto la non RT ha fornito la prova dell'invio di alcuna comunicazione in riferimento alla chiusura dellepredette proprie strutture e men che meno di alcuna richiesta di sospensione del servizio
A tale riguardo si osserva che, come da contratto, il servizio avrebbe dovuto essere prestato sino al 30/04/2019
Ebbene le prove testimoniali hanno avvalorato la versione dei fatti di parte opposta.
6 I testi e hanno infatti confermato di aver Parte_6 Testimone_1 svolto attività di pulizia nei locali siti in Genova, Via Cantore 24/2, e di
Genova, Via Sampierdarena 38/5, con cadenza bisettimanale nei mesi di marzo e di aprile 2019. Cont Il ST , collaboratore a progetto della dal 2018 Controparte_6 al 2021 con le mansioni di tecnico commerciale ha poi confermato che nei mesi di marzo e di aprile 2019 i dipendenti della
[...] hanno svolto attività di pulizia con cadenza Controparte_2 bisettimanale nei locali siti in Genova, Via Cantore 24/2; Genova, Via
Sampierdarena 38/5; Stella (Savona), Località Ritani 38; Urbe (Savona),
Località Martina 32; Né (Genova), Via Tolceto 1.
Per quanto riguarda la mancata sottoscrizione dei “c.d. statini” si evidenzia che gli accordi contrattuali raggiunti tra le parti non prevedevano la sottoscrizione di alcun documento come condizione per il pagamento dell'attività svolta dalla Controparte_2
Si ricorda a tale proposito la pattuizione contenuta al punto 1.5 del contratto secondo cui “il committente si impegnerà a controfirmare eventuali comprovanti sullo stato dei lavori eseguiti (…) nel caso in cui tali comprovanti non saranno firmati il lavoro si intende effettuato a regola
d'arte da parte del personale”.
Per quanto attiene all'asserito accordo tra le parti di corresponsione a titolo transattivo del minor importo di € 5.000,00 quale corrispettivo per le prestazioni de quibus , si osserva che esso non può avere alcuna validità ed effetto in quanto sarebbe stato concluso dalla RT con un soggetto , il sig. , che non aveva alcun potere di Controparte_6
Cont rappresentanza della , essendo un mero collaboratore a progetto della stessa , con mansioni di tecnico commerciale ( cfr. deposizione del medesimo)
In conclusione dato atto dell'avvenuto pagamento in corso in corso di causa da parte della Cooperativa debitrice della somma in acconto di €
7 3.000,00, la dovrà essere condannata a corrispondere alla RT
Cont
il minor importo di € 15.000,00, oltre gli interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M.
Min.Giust. 55/2014, per le fasi di studio ed introduttiva e dal DM
147/2022 per le altre fasi , in base al principio tempus regit actum
scaglione da applicare, da € 5.200,01 ad € 26.000,00
€ 875,00, per la fase di studio,
€ 740,00, per la fase introduttiva ,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione
€ 1.701,00, per la fase decisoria
Totale € 4.996,00
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
C.P.C.).
8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, :
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 447/2022;
2) Dichiara tenuta e condanna la
[...]
in persona del suo RT liquidatore p.t. (C.F. P.I. ) a corrispondere alla P.IVA_3 [...]
(P. Iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore l'importo di € 15.000,00, oltre gli interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo
3) Dichiara tenuta e condanna la RT in in persona del suo
[...] RT liquidatore p.t. (C.F. P.I. )a rifondere alla P.IVA_3 [...]
(P. Iva ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite , che liquida in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese generali su compenso professionale , IVA e CPA come per legge
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova il 07 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri
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