CA
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/08/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 500/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 500/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 6 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16 aprile 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
bancario, cassetta di procuratore speciale (C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
sicurezza, apertura di giusta atto in data 5 giugno 2018 a ministero notaia dott.ssa Persona_1
credito) di Milano rep. n. 61382, racc. 11769, in persona del procuratore speciale cod.: P.IVA_3 (C.F. e P.IVA , Controparte_4 P.IVA_4
giusta procura autenticata in data 9 maggio 2019 dal notaio dott. Per_2
di Milano rep. 140484, racc. 35372 (doc. 3), a sua volta in persona
[...]
del procuratore speciale dott. giusta procura con firma CP_5
autenticata in data 22 dicembre 2020 dalla notaia dott.ssa Persona_3
1
[...] di Milano rep. 42147, racc. 16918 (doc. 4), con il patrocinio dell'avv. Gian
Michele Uggè del foro di Lodi (PEC Email_1
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello depositata unitamente allo stesso
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_6 CodiceFiscale_1
Andrea R. NT (PEC e dell'avv. Email_2
Giorgio Venturati (PEC entrambi Email_3
del foro di Bergamo con domicilio eletto agli indirizzi telematici dei difensori giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e c o n t r o in persona dei liquidatori e legali Controparte_7
rappresentanti pro tempore, (C.F. , P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_2
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 473/2020
pubblicata in data 30 ottobre 2020
CONCLUSIONI
2 Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria,
istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
In via principale: riformare parzialmente la sentenza impugnata in
accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati
dall'appellante nella parte espositiva del proprio atto di citazione in appello,
e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Cremona
venga parzialmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Brescia: - accerti e dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza
dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori CP_6
e , e che, conseguentemente, respinga le domande proposte Controparte_8
dal signor , confermando il decreto ingiuntivo opposto anche nei CP_6
confronti di quest'ultimo,
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado
dall'appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali
domande e/o eccezioni nuove che venissero formulate dalla controparte.”
Dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, così
3 statuire:
In via principale e nel merito
Respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 473/2020 emessa il
giorno 30.10.2020 dal Tribunale di Cremona in ragione dell'infondatezza
dei motivi di gravame formulati dalla società appellante.
Rigettare tutte le pretese formulate dalla società appellante nei confronti del
sig. confermando la sentenza n. 473/2020 emessa il giorno CP_6
30.10.2020 dal Tribunale di Cremona, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso
Rifusione integrale delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_7
nonché i sig.ri e personalmente
[...] Controparte_8 CP_6
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2016
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cremona per l'importo di €
182.318,10 in favore della società Banco Popolare soc. coop. chiedendo che,
in via preliminare, a) fosse dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia ovvero fosse disposto l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, b) fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del provvedimento monitorio nei confronti della società c) Controparte_7
fosse respinta l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione
4 del decreto ingiuntivo opposto ovvero la concessione della provvisoria esecuzione fosse subordinata alla prestazione di idonea garanzia;
nel merito
gli opponenti hanno chiesto che a) fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia o, comunque, fosse disposto l'annullamento di tutte le pattuizioni relative agli interessi passivi;
b) fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia o, comunque, fosse disposto l'annullamento di tutte le pattuizioni relative alle condizioni economiche applicate ai rapporti fra le parti;
c) fosse accertata la natura indebita delle somme pagate a titolo di interessi, commissioni, competenze, spese ed oneri nei rapporti bancari per cui era causa;
d) fosse accertata l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società opposta;
e) fosse rideterminato il saldo dare/avere nei rapporti bancari per cui era causa;
f)
fosse quantificata la somma dovuta dalla Banca opposta alla società
[...]
anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
Controparte_7
g) la Banca opposta fosse condannata al pagamento e comunque alla restituzione delle somme dovute alla società Controparte_7
anche mediante compensazione con gli importi eventualmente
[...]
spettanti all'istituto bancario opposto e condanna di quest'ultimo al pagamento/restituzione dell'eccedenza con gli interessi di legge maturati;
h)
fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia o, comunque,
fosse disposto l'annullamento delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri CP_8
e ed azionate dalla banca opposta;
i) fosse accertato che i
[...] CP_6
sig.ri e nulla dovevano all'istituto bancario Controparte_8 CP_6
opposto; l) fosse respinta qualsiasi pretesa azionata dalla banca opposta;
m)
5 fosse accertato il diritto degli opponenti al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta della banca opposta da liquidare in separato giudizio. A
sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito 1) il difetto della procura alle liti in ragione dell'illeggibilità della firma e della mancata identificazione del sottoscrittore;
2) l'inesigibilità delle somme rivendicate dalla Banca opposta in via monitoria;
3) l'inidoneità e l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
4)
l'inefficacia del provvedimento monitorio opposto ex art. 644 c.p.c. nei confronti della società opponente;
4) l'indebita ed ingiustificata applicazione di condizioni economiche illegittime;
5) la carenza di potere rappresentativo in capo al funzionario che aveva sottoscritto i mutui posti a fondamento della domanda monitoria;
6) il difetto di sottoscrizione per accettazione dell'Istituto bancario in calce alle fideiussioni rilasciate dai sig.ri CP_8
e ; 7) la violazione degli obblighi di forma scritta dei
[...] CP_6
contratti di mutuo;
8) l'invalidità delle fideiussioni rilasciate in ragione della pattuizione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza e, in ogni caso,
in ragione dell'invalidità dei rapporti bancari garantiti.
Si è costituita la società Banco Popolare Soc. Coop. che ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando come la posizione di parte opponente fosse stata segnalata alla Centrale dei Rischi;
come la propria condotta fosse sempre stata rispettosa della normativa di settore;
come il decreto ingiuntivo opposto fosse stato tempestivamente e ritualmente notificato alla società opponente;
come l'eccezione di difetto di procura alle liti fosse infondata alla luce delle risultanze del doc. 1 prodotto in fase
6 monitoria;
come la documentazione prodotta unitamente al ricorso monitorio fosse idonea e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto opposto;
come il credito azionato fosse pienamente esigibile;
come il provvedimento monitorio fosse stato ritualmente e tempestivamente notificato alla società
opponente; come le risultanze della perizia econometrica non tenessero conto delle condizioni economiche effettivamente pattuite con i contratti posti a fondamento della domanda monitoria;
come la mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'Istituto bancario non costituisse motivo di invalidità;
come la mancata indicazione del numero di pagine del contratto sul timbro attestante la data certa fosse irrilevante;
come la misura dei tassi di interessi pattuiti fosse chiaramente indicata;
come gli interessi pattuiti non fossero stati conteggiati in base all'uso piazza o in misura superiore al tasso soglia per l'usura; come le domande di accertamento del diritto al risarcimento del danno e di compensazione fossero temerarie.
Con ordinanza in data 16 settembre 2016 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183
sesto comma c.p.c., è stata disposta C.T.U. contabile ed il C.T.U. è stato sentito a chiarimenti.
E' intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società in Controparte_2
persona della mandataria in quanto Controparte_3
cessionaria del credito, che ha aderito alle conclusioni rassegnate dalla cedente.
7 Sono state espletate le prove orali ed all'udienza del 30 ottobre 2020 la causa
è stata decisa con sentenza n. 473/20 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. e pubblicata in pari data.
Con tale sentenza il Tribunale di Cremona ha respinto l'opposizione promossa dalla società e dal sig. Controparte_7
; ha accolto l'opposizione promossa dal sig. Controparte_8 CP_6
revocando il decreto ingiuntivo opposto nei rapporti fra tale opponente e l'Istituto di credito opposto;
ha condannato la società Controparte_7
ed il sig. alla rifusione delle spese di lite della
[...] Controparte_8
Banca opposta;
ha compensato le spese di lite nei rapporti fra il sig. Pt_1
e la Banca opposta ed ha posto a carico della società
[...] Controparte_7
e del sig. le spese di C.T.U. sulla base delle seguenti
[...] Controparte_8
argomentazioni:
a) l'eccezione di difetto di procura è infondata atteso che risulta positivamente comprovato che la relativa sottoscrizione è stata apposta dalla
Procuratrice speciale dott.ssa in forza di procura depositata in Parte_2
atti;
b) la sussistenza del credito risulta sufficientemente comprovata dall'erogazione dei finanziamenti;
c) la Banca opposta ha dimostrato la volontà di risolvere il contratto sia con la domanda monitoria che precedentemente con la costituzione in mora in via stragiudiziale;
d) il decreto ingiuntivo risulta ritualmente e tempestivamente notificato alla società ; Controparte_7
8 e) la disposta C.T.U. ha smentito la discrepanza fra il TAEG effettivamente applicato e quello pattuito;
f) la mancanza di sottoscrizione delle fideiussioni da parte della Banca
opposta risulta irrilevante trattandosi di contratti con obbligazioni a carico del solo proponente;
g) la nullità delle sole clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine decadenziale contenute nelle fideiussioni, sottoscritte dagli opponenti persone fisiche, per violazione della normativa antitrust non comporta la nullità della garanzia prestata ritenendosi che le parti avrebbero stipulato il negozio anche senza le clausole nulle;
h) la nullità della clausola di rinuncia al termine comporta l'applicabilità
dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, l'estinzione dell'obbligazione di garanzia non avendo l'Istituto di credito opposto esercitato l'azione nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla costituzione in mora;
i) le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza della società opponente e del sig. ; Controparte_8
l) sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra il sig. e la Banca opposta in ragione della natura controversa Parte_1
della questione giuridica in forza della quale è stato revocato il decreto ingiuntivo nei rapporti fra il primo e la seconda;
m) non vi è luogo a provvedere sul regolamento delle spese nei rapporti fra gli opponenti soccombenti e l'intervenuta in ragione della non necessarietà
della partecipazione al giudizio della seconda.
9 Avverso detta sentenza ha interposto appello parziale la società
[...]
lamentandone l'erroneità, la contraddittorietà, l'illogicità ed il CP_2
vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Si è costituito il sig. resistendo al gravame avversario. CP_6
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame articolato sotto diversi profili l'appellante si duole dell'erroneità, della contraddittorietà, dell'illogicità e del vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust lamentando a) la stessa ammissibilità dell'eccezione di nullità in ragione della relativa tardiva formulazione, b) l'infondatezza dell'eccezione di nullità
delle fideiussioni per inapplicabilità al fideiussore della tutela antitrust, c)
l'infondatezza dell'eccezione per omessa dimostrazione della concreta violazione della normativa antitrust, d) l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione della tardiva formulazione ed e) la disparità di trattamento dei garanti in assenza di motivazione.
In relazione al profilo di impugnazione richiamato sub a) si rileva che la
10 nullità del contratto può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio: ne discende che la censura di inammissibilità
dell'eccezione per tardiva formulazione non può essere condivisa.
Dal punto di vista logico giuridico occorre, a questo punto, esaminare il profilo di impugnazione richiamato sub d) in quanto attinente all'ammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sulla base della quale il decreto ingiuntivo è stato revocato nei rapporti fra la cedente dell'odierna appellante e l'odierno appellato: la censura deve essere condivisa alla luce della valutazione integrata del fatto che, come chiarito dal
Supremo Collegio, “l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.
ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza
che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce
con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata
sulla stessa.” (cfr. da ultimo Cass. 1851/25; in precedenza in senso conforme cfr. Cass. 8023/24) e del fatto che sia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. non
è contenuto alcun riferimento all'estinzione dell'obbligazione di garanzia in ragione del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Ne discende che deve ritenersi definitivamente consumata la preclusione dell'eccezione e,
conseguentemente, se ne deve ritenere l'inammissibilità; ne discende ulteriormente che, non potendo essere esaminato il profilo di estinzione dell'obbligazione di garanzia per superamento del termine di cui all'art. 1957
c.c., la sentenza impugnata deve essere parzialmente modificata respingendo anche l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'odierno appellato.
11 Dalle considerazioni che precedono discende che devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di impugnazione articolati da parte appellante.
Considerato che la pronuncia in ordine al regolamento delle spese disposto dal Giudice di primo grado non è stato oggetto di specifica impugnazione,
residua solo la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellato e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi €
12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Quanto alle spese vive risultano documentate spese vive di parte appellante nella misura di € 1.165,50 di cui € 1.138,50 per C.U. ed € 27,00 per diritti di Cancelleria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza n. 473/2020 del Tribunale di Cremona
rigetta anche l'opposizione a decreto ingiuntivo depositata dal sig. CP_6
;
[...]
2) condanna l'appellato a rifondere alla società appellante le spese di lite del
12 presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi €
12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 500/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 500/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 6 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16 aprile 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
bancario, cassetta di procuratore speciale (C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
sicurezza, apertura di giusta atto in data 5 giugno 2018 a ministero notaia dott.ssa Persona_1
credito) di Milano rep. n. 61382, racc. 11769, in persona del procuratore speciale cod.: P.IVA_3 (C.F. e P.IVA , Controparte_4 P.IVA_4
giusta procura autenticata in data 9 maggio 2019 dal notaio dott. Per_2
di Milano rep. 140484, racc. 35372 (doc. 3), a sua volta in persona
[...]
del procuratore speciale dott. giusta procura con firma CP_5
autenticata in data 22 dicembre 2020 dalla notaia dott.ssa Persona_3
1
[...] di Milano rep. 42147, racc. 16918 (doc. 4), con il patrocinio dell'avv. Gian
Michele Uggè del foro di Lodi (PEC Email_1
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello depositata unitamente allo stesso
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_6 CodiceFiscale_1
Andrea R. NT (PEC e dell'avv. Email_2
Giorgio Venturati (PEC entrambi Email_3
del foro di Bergamo con domicilio eletto agli indirizzi telematici dei difensori giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e c o n t r o in persona dei liquidatori e legali Controparte_7
rappresentanti pro tempore, (C.F. , P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_2
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 473/2020
pubblicata in data 30 ottobre 2020
CONCLUSIONI
2 Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria,
istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
In via principale: riformare parzialmente la sentenza impugnata in
accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati
dall'appellante nella parte espositiva del proprio atto di citazione in appello,
e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Cremona
venga parzialmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Brescia: - accerti e dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza
dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori CP_6
e , e che, conseguentemente, respinga le domande proposte Controparte_8
dal signor , confermando il decreto ingiuntivo opposto anche nei CP_6
confronti di quest'ultimo,
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado
dall'appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali
domande e/o eccezioni nuove che venissero formulate dalla controparte.”
Dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, così
3 statuire:
In via principale e nel merito
Respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 473/2020 emessa il
giorno 30.10.2020 dal Tribunale di Cremona in ragione dell'infondatezza
dei motivi di gravame formulati dalla società appellante.
Rigettare tutte le pretese formulate dalla società appellante nei confronti del
sig. confermando la sentenza n. 473/2020 emessa il giorno CP_6
30.10.2020 dal Tribunale di Cremona, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso
Rifusione integrale delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_7
nonché i sig.ri e personalmente
[...] Controparte_8 CP_6
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2016
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cremona per l'importo di €
182.318,10 in favore della società Banco Popolare soc. coop. chiedendo che,
in via preliminare, a) fosse dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia ovvero fosse disposto l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, b) fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del provvedimento monitorio nei confronti della società c) Controparte_7
fosse respinta l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione
4 del decreto ingiuntivo opposto ovvero la concessione della provvisoria esecuzione fosse subordinata alla prestazione di idonea garanzia;
nel merito
gli opponenti hanno chiesto che a) fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia o, comunque, fosse disposto l'annullamento di tutte le pattuizioni relative agli interessi passivi;
b) fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia o, comunque, fosse disposto l'annullamento di tutte le pattuizioni relative alle condizioni economiche applicate ai rapporti fra le parti;
c) fosse accertata la natura indebita delle somme pagate a titolo di interessi, commissioni, competenze, spese ed oneri nei rapporti bancari per cui era causa;
d) fosse accertata l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società opposta;
e) fosse rideterminato il saldo dare/avere nei rapporti bancari per cui era causa;
f)
fosse quantificata la somma dovuta dalla Banca opposta alla società
[...]
anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
Controparte_7
g) la Banca opposta fosse condannata al pagamento e comunque alla restituzione delle somme dovute alla società Controparte_7
anche mediante compensazione con gli importi eventualmente
[...]
spettanti all'istituto bancario opposto e condanna di quest'ultimo al pagamento/restituzione dell'eccedenza con gli interessi di legge maturati;
h)
fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia o, comunque,
fosse disposto l'annullamento delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri CP_8
e ed azionate dalla banca opposta;
i) fosse accertato che i
[...] CP_6
sig.ri e nulla dovevano all'istituto bancario Controparte_8 CP_6
opposto; l) fosse respinta qualsiasi pretesa azionata dalla banca opposta;
m)
5 fosse accertato il diritto degli opponenti al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta della banca opposta da liquidare in separato giudizio. A
sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito 1) il difetto della procura alle liti in ragione dell'illeggibilità della firma e della mancata identificazione del sottoscrittore;
2) l'inesigibilità delle somme rivendicate dalla Banca opposta in via monitoria;
3) l'inidoneità e l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
4)
l'inefficacia del provvedimento monitorio opposto ex art. 644 c.p.c. nei confronti della società opponente;
4) l'indebita ed ingiustificata applicazione di condizioni economiche illegittime;
5) la carenza di potere rappresentativo in capo al funzionario che aveva sottoscritto i mutui posti a fondamento della domanda monitoria;
6) il difetto di sottoscrizione per accettazione dell'Istituto bancario in calce alle fideiussioni rilasciate dai sig.ri CP_8
e ; 7) la violazione degli obblighi di forma scritta dei
[...] CP_6
contratti di mutuo;
8) l'invalidità delle fideiussioni rilasciate in ragione della pattuizione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza e, in ogni caso,
in ragione dell'invalidità dei rapporti bancari garantiti.
Si è costituita la società Banco Popolare Soc. Coop. che ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando come la posizione di parte opponente fosse stata segnalata alla Centrale dei Rischi;
come la propria condotta fosse sempre stata rispettosa della normativa di settore;
come il decreto ingiuntivo opposto fosse stato tempestivamente e ritualmente notificato alla società opponente;
come l'eccezione di difetto di procura alle liti fosse infondata alla luce delle risultanze del doc. 1 prodotto in fase
6 monitoria;
come la documentazione prodotta unitamente al ricorso monitorio fosse idonea e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto opposto;
come il credito azionato fosse pienamente esigibile;
come il provvedimento monitorio fosse stato ritualmente e tempestivamente notificato alla società
opponente; come le risultanze della perizia econometrica non tenessero conto delle condizioni economiche effettivamente pattuite con i contratti posti a fondamento della domanda monitoria;
come la mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'Istituto bancario non costituisse motivo di invalidità;
come la mancata indicazione del numero di pagine del contratto sul timbro attestante la data certa fosse irrilevante;
come la misura dei tassi di interessi pattuiti fosse chiaramente indicata;
come gli interessi pattuiti non fossero stati conteggiati in base all'uso piazza o in misura superiore al tasso soglia per l'usura; come le domande di accertamento del diritto al risarcimento del danno e di compensazione fossero temerarie.
Con ordinanza in data 16 settembre 2016 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183
sesto comma c.p.c., è stata disposta C.T.U. contabile ed il C.T.U. è stato sentito a chiarimenti.
E' intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società in Controparte_2
persona della mandataria in quanto Controparte_3
cessionaria del credito, che ha aderito alle conclusioni rassegnate dalla cedente.
7 Sono state espletate le prove orali ed all'udienza del 30 ottobre 2020 la causa
è stata decisa con sentenza n. 473/20 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. e pubblicata in pari data.
Con tale sentenza il Tribunale di Cremona ha respinto l'opposizione promossa dalla società e dal sig. Controparte_7
; ha accolto l'opposizione promossa dal sig. Controparte_8 CP_6
revocando il decreto ingiuntivo opposto nei rapporti fra tale opponente e l'Istituto di credito opposto;
ha condannato la società Controparte_7
ed il sig. alla rifusione delle spese di lite della
[...] Controparte_8
Banca opposta;
ha compensato le spese di lite nei rapporti fra il sig. Pt_1
e la Banca opposta ed ha posto a carico della società
[...] Controparte_7
e del sig. le spese di C.T.U. sulla base delle seguenti
[...] Controparte_8
argomentazioni:
a) l'eccezione di difetto di procura è infondata atteso che risulta positivamente comprovato che la relativa sottoscrizione è stata apposta dalla
Procuratrice speciale dott.ssa in forza di procura depositata in Parte_2
atti;
b) la sussistenza del credito risulta sufficientemente comprovata dall'erogazione dei finanziamenti;
c) la Banca opposta ha dimostrato la volontà di risolvere il contratto sia con la domanda monitoria che precedentemente con la costituzione in mora in via stragiudiziale;
d) il decreto ingiuntivo risulta ritualmente e tempestivamente notificato alla società ; Controparte_7
8 e) la disposta C.T.U. ha smentito la discrepanza fra il TAEG effettivamente applicato e quello pattuito;
f) la mancanza di sottoscrizione delle fideiussioni da parte della Banca
opposta risulta irrilevante trattandosi di contratti con obbligazioni a carico del solo proponente;
g) la nullità delle sole clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine decadenziale contenute nelle fideiussioni, sottoscritte dagli opponenti persone fisiche, per violazione della normativa antitrust non comporta la nullità della garanzia prestata ritenendosi che le parti avrebbero stipulato il negozio anche senza le clausole nulle;
h) la nullità della clausola di rinuncia al termine comporta l'applicabilità
dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, l'estinzione dell'obbligazione di garanzia non avendo l'Istituto di credito opposto esercitato l'azione nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla costituzione in mora;
i) le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza della società opponente e del sig. ; Controparte_8
l) sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra il sig. e la Banca opposta in ragione della natura controversa Parte_1
della questione giuridica in forza della quale è stato revocato il decreto ingiuntivo nei rapporti fra il primo e la seconda;
m) non vi è luogo a provvedere sul regolamento delle spese nei rapporti fra gli opponenti soccombenti e l'intervenuta in ragione della non necessarietà
della partecipazione al giudizio della seconda.
9 Avverso detta sentenza ha interposto appello parziale la società
[...]
lamentandone l'erroneità, la contraddittorietà, l'illogicità ed il CP_2
vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Si è costituito il sig. resistendo al gravame avversario. CP_6
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame articolato sotto diversi profili l'appellante si duole dell'erroneità, della contraddittorietà, dell'illogicità e del vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust lamentando a) la stessa ammissibilità dell'eccezione di nullità in ragione della relativa tardiva formulazione, b) l'infondatezza dell'eccezione di nullità
delle fideiussioni per inapplicabilità al fideiussore della tutela antitrust, c)
l'infondatezza dell'eccezione per omessa dimostrazione della concreta violazione della normativa antitrust, d) l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione della tardiva formulazione ed e) la disparità di trattamento dei garanti in assenza di motivazione.
In relazione al profilo di impugnazione richiamato sub a) si rileva che la
10 nullità del contratto può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio: ne discende che la censura di inammissibilità
dell'eccezione per tardiva formulazione non può essere condivisa.
Dal punto di vista logico giuridico occorre, a questo punto, esaminare il profilo di impugnazione richiamato sub d) in quanto attinente all'ammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sulla base della quale il decreto ingiuntivo è stato revocato nei rapporti fra la cedente dell'odierna appellante e l'odierno appellato: la censura deve essere condivisa alla luce della valutazione integrata del fatto che, come chiarito dal
Supremo Collegio, “l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.
ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza
che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce
con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata
sulla stessa.” (cfr. da ultimo Cass. 1851/25; in precedenza in senso conforme cfr. Cass. 8023/24) e del fatto che sia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. non
è contenuto alcun riferimento all'estinzione dell'obbligazione di garanzia in ragione del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Ne discende che deve ritenersi definitivamente consumata la preclusione dell'eccezione e,
conseguentemente, se ne deve ritenere l'inammissibilità; ne discende ulteriormente che, non potendo essere esaminato il profilo di estinzione dell'obbligazione di garanzia per superamento del termine di cui all'art. 1957
c.c., la sentenza impugnata deve essere parzialmente modificata respingendo anche l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'odierno appellato.
11 Dalle considerazioni che precedono discende che devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di impugnazione articolati da parte appellante.
Considerato che la pronuncia in ordine al regolamento delle spese disposto dal Giudice di primo grado non è stato oggetto di specifica impugnazione,
residua solo la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellato e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi €
12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Quanto alle spese vive risultano documentate spese vive di parte appellante nella misura di € 1.165,50 di cui € 1.138,50 per C.U. ed € 27,00 per diritti di Cancelleria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza n. 473/2020 del Tribunale di Cremona
rigetta anche l'opposizione a decreto ingiuntivo depositata dal sig. CP_6
;
[...]
2) condanna l'appellato a rifondere alla società appellante le spese di lite del
12 presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi €
12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
13