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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 11889/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 4301/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to Pasquale Fuschino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averla CP_1 sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 68%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida nella misura del
68%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 30.09.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 29.04.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 4301/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta l'elaborato peritale per non avere il c.t.u. considerato la grave artrosi polidistrettuale di cui soffre la periziata e per la quale avrebbe ottenuto la prescrizione di deambulatore in data 05.05.2022, nonché l'IVC agli arti inferiori documentata dalla relazione del 20.05.2024. Tale disturbo sarebbe, secondo l'opponente, da valutarsi con codice tabellare 7010 per analogia e percentuale del 45%. Il c.t.u., inoltre, avrebbe sottostimato il diabete mellito da valutarsi, in applicazione del codice tabellare 9309, nella misura del 40%.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 03.08.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Cardiopatia ipertensiva;
Diabete mellito di tipo II in
3 trattamento ipoglicemizzante orale;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
Esiti di remota ischemica cerebrale”.
Nel merito, ha osservato: “Quanto alla cardiopatia ipertensiva si ritiene che allo stato alla luce della documentazione medica presente agli atti e dell'esame obiettivo eseguito possa ritenersi in I classe NYHA. Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York
Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, nel caso di specie si identifica nella I classe la persona che è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria. La cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA può essere valutata nella misura del 15%, con riferimento al codice 6445 "Coronaropatia Lieve I classe NYHA 11-20%". A tale riguardo va detto che nel caso di specie ci troviamo difronte ad una lieve cardiopatia dilatativa con funzionalità contrattile conservata infatti l'ecocardiogramma eseguito il 20-5-24 evidenziava: “FE 60%”. L'ecocardiogramma permette di ricavare un indice importante di funzionalità cardiaca che è la frazione di eiezione (FE). Valori di tale indice compresi tra il 50 e il 40% sono indicativi di una modesta compromissione funzionale del ventricolo sinistro;
valori compresi tra il 39 e il 25 depongono per una compromissione medio-grave, mentre al disotto del 25% il grado di deficit è assai marcato. In merito all'inquadramento della classe NYHA con riferimento alla frazione di eiezione (FE) si riporta quanto di comune conoscenza della dottrina medico-legale:
Cl. I FE>50%; Cl. Nyha II FE 40-50%; Cl. III FE 40-30%; Cl. Nyha IV Per_2 Per_2
FE< 30%. Nel caso di specie va detto inoltre che l'esame obiettivo cardiologico era nella norma, e che comunque non è presente documentazione clinica che denota una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni cliniche in riferimento all'apparato cardiovascolare. Gli esiti di un'endoarteriectomia, una procedura per rimuovere placche dalle arterie, includono un miglioramento significativo del flusso sanguigno e una riduzione del rischio di ictus. Dopo l'intervento, e un breve periodo di recupero e monitoraggio per possibili complicazioni, i pazienti generalmente stanno bene e godono di una migliore qualità della vita. Il Diabete mellito tipo II in terapia farmacologica orale può essere valutato nella misura del 25%, con riferimento
4 proporzionale al codice 9309 "Diabete mellito tipo 1 o 2 con complicazioni micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado classe III 41-50%" con riferimento alle note alle tabelle per l'invalidità civile del DM 9-2-92 secondo cui è da ritenere in I classe il Diabete mellito di tipo II non insulino-dipendente ed in buon controllo glicemico;
in classe II il diabete mellito di tipo I insulinodipendente in buon controllo metabolico o il Diabete di tipo I e II con iniziali manifestazioni, mentre la classe III è riservata al Diabete mellito insulinodipendente con mediocre controllo oppure il Diabete di tipo I e II con complicanze. Il diabete mellito di tipo 2 (chiamato anche diabete mellito non insulino-dipendente, NIDDM) è una malattia metabolica, caratterizzata sia dall'insufficiente produzione di insulina dalle cellule beta del pancreas che dall'insulino-resistenza dei tessuti periferici. Si differenzia dal diabete mellito di tipo 1, in cui vi è una carenza assoluta di insulina a causa della distruzione delle Isole di Langerhans del pancreas. È una malattia cronica, associata ad un'aspettativa di vita minore rispetto alla media. Le complicanze del diabete di tipo 2 sono principalmente a carico di: occhi (retinopatia, cataratta e glaucoma), reni insufficienza renale, sistema cardiovascolare (arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, ictus) e sistema nervoso (neuropatie). La microangiopatia diabetica è un'importante complicanza, che interessa i piccoli vasi di diversi organi e si può verificare, a lungo termine, nei soggetti affetti da diabete mellito con controllo non ottimale. L'Ipoacusia mista bilaterale è valutabile con una percentuale pari al
36%, con riferimento alla tabella dei deficit uditivi allegata al D.M 5.2.1992 - Allegato
2 ed alle note. Tale calcolo deriva dalla somma delle perdite uditive dell'orecchio peggiore in dB alle frequenze 500-1000-2000 Hz e la somma delle perdite uditive dell'orecchio migliore in dB sempre alle frequenze 500-1000-2000 Hz. Con riferimento alle ordinate per l'orecchio peggiore e alle ascisse per quello migliore si andranno ad incrociare i predetti valori in modo da risale alla percentuale invalidante. Nel caso di valori decimali la valutazione verrà arrotondata sempre per eccesso. L'emiparesi è la perdita parziale dell'attività motoria volontaria di una metà del corpo, a differenza dell'emiplegia in cui si ha la paralisi totale per perdita completa non irreversibile dell'attività motoria di un emilato. Può essere causata da un'emorragia cerebrale estesa che può insorgere in seguito a ictus. Il termine ictus indica una perdita di
5 funzione del cervello causata da un insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa dell'organo. I sintomi sono diversi e dipendono da fattori differenti come la gravità dell'ictus, l'area di cervello colpita, le cause, lo stesso dicasi per le complicazioni. La sintomatologia può quindi essere più o meno reversibile nel breve periodo, mentre le conseguenze a lungo termine possono essere parzialmente corrette da un'adeguata riabilitazione. Gli esiti di remota ischemica cerebrale, di circa 30 anni fa, con lieve emiparesi facio brachio crurale destra può essere valutata con la percentuale del 20% con riferimento al codice 342 “Emiparesi di lieve gravità 20%”.
Il complesso morboso presentato dalla ricorrente raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 68%, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti. Quindi, la ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell'assegno d'invalidità”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non vi sono, in particolare, evidenze in atti circa la sussistenza di una grave artrosi polidistrettuale o di una insufficienza venosa agli arti inferiori, con conseguenti difficoltà locomotorie. In proposito, deve osservarsi come la prescrizione di deambulatore del 05.05.2022 sia evidentemente correlata agli esiti di ischemia cerebrale e non all'artrosi polidistrettuale o all'insufficienza venosa degli arti inferiori, come è stato, d'altra parte, evidenziato dallo stesso ricorrente nelle note critiche inoltrate al c.t.u. ove veniva chiesto al consulente di rivedere la bozza relativamente agli esiti di remota ischemica cerebrale “visto che è stato concesso anche il carrello
Part deambulatore da parte dell' ” (vd. “note ” allegate alla consulenza). Pt_1
D'altra parte, con riguardo all'emiparesi ed alla prescrizione di deambulatore, il consulente ha evidenziato quanto segue nelle considerazioni finali: “Quanto
6 all'emiparesi si precisa che la stessa veniva descritta nel '96, come già detto la sintomatologia è reversibile, e nel caso di specie come veniva descritto all'esame obiettivo non venivano riscontrati rilevanti e gravi deficit. Si esprime perplessità circa l'opportunità di prescrivere un deambulatore nel 2022, dopo oltre 20 anni dall'episodio, ma soprattutto dopo 20 anni di silenzio certificativo di tipo ortopedico, fisiatrico o neurologico, silenzio che sarà anche successivo, non vi è agli atti di fatto alcun tipo di certificato che documenti difficoltà deambulatoria, né prima e né dopo, ed anche all'esame obiettivo come già descritto la ricorrente dimostrava di non necessitare dell'appoggio al deambulatore negli spostamenti compiuti nell'ambiente di visita”.
Circa, poi, la contestazione secondo cui il diabete sarebbe stato sottostimato, deve evidenziarsi come la valutazione espressa dal consulente al riguardo risulti convincente e condivisibile e come non si rinvengano concrete e valide motivazioni per discostarsene.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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