CASS
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/01/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC LU nato a [...] il [...] OL SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3547 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che AC LU e OL IM hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti, dal Tribunale di Torre Annunziata, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 515 e 517 cod. pen.; rilevato che i ricorrenti censurano la sentenza con riferimento all'affermazione di penale responsabilità (attesa la collocazione della merce) e alla mancata applicazione della sospensione condizionale anche alla pena della multa;
ritenuto che la non manifesta infondatezza del secondo motivo imponga una immediata declaratoria di estinzione dei reati per il decorso del termine massimo prescrizionale, ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni - alla luce della condivisibile elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte territoriale in tema di tentativo di frode in commercio di merce in magazzino, destinata anche a grossisti - per un proscioglimento nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto in particolare di dover dar seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all'esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. proc. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva, venendosi altrimenti a determinare un contrasto con la funzione rieducativa dell'istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario» (Sez. 1, n. 53632 del 11/07/2017, Attolino, Rv. 271820 - 01); ritenuto che, in tale ottica ermeneutica, la motivazione del diniego della sospensione condizionale anche della multa sia sostanzialmente apparente, risolvendosi nelle ragioni esposte dalla Corte d'Appello a sostegno della rilevanza penale della condotta (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte rendano ultronea la disamina delle ulteriori doglianze prospettate in ricorso, ed impongano l'annullamento della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti ai ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22 novembre 2024 ' Il consigFter,Iestensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3547 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che AC LU e OL IM hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti, dal Tribunale di Torre Annunziata, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 515 e 517 cod. pen.; rilevato che i ricorrenti censurano la sentenza con riferimento all'affermazione di penale responsabilità (attesa la collocazione della merce) e alla mancata applicazione della sospensione condizionale anche alla pena della multa;
ritenuto che la non manifesta infondatezza del secondo motivo imponga una immediata declaratoria di estinzione dei reati per il decorso del termine massimo prescrizionale, ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni - alla luce della condivisibile elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte territoriale in tema di tentativo di frode in commercio di merce in magazzino, destinata anche a grossisti - per un proscioglimento nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto in particolare di dover dar seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all'esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. proc. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva, venendosi altrimenti a determinare un contrasto con la funzione rieducativa dell'istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario» (Sez. 1, n. 53632 del 11/07/2017, Attolino, Rv. 271820 - 01); ritenuto che, in tale ottica ermeneutica, la motivazione del diniego della sospensione condizionale anche della multa sia sostanzialmente apparente, risolvendosi nelle ragioni esposte dalla Corte d'Appello a sostegno della rilevanza penale della condotta (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte rendano ultronea la disamina delle ulteriori doglianze prospettate in ricorso, ed impongano l'annullamento della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti ai ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22 novembre 2024 ' Il consigFter,Iestensore Il Presidente