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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 1908/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1908/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 7 e
Parte_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...](To), borgata C.F._2 Case Ghitta n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giada Caudera (Cf. ) con C.F._3 domicilio eletto presso il proprio studio in Ciriè (TO), Via Paolo Braccini n. atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“a) Accertata la sussistenza delle condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e nel comune di TO (TO) in data 26 Parte_1 Parte_2 settembre 1998 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile all'atto n.3, parte II, serie A, anno 1998– e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
c) Dare atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non risiede più con la di Lei madre e Per_1 pertanto disporre e che i a far data dal mese di luglio 2025, non debba più corrispondere il contributo di Pt_1 mantenimento per la di Lui figlia;
d) Dare atto che alla data odierna il signor ha sempre corrisposto il contributo al mantenimento per la figlia, oltre al Pt_1 pagamento delle spese extra;
e) Dare atto che la signora nulla richiede e rinuncia a richiedere tutte le somme dovute a titolo di arretrati Istat;
Parte_2
f) Dare atto che il signor in adempimento, a quanto stabilito in omologa di separazione riconosce dovuta alla figli Pt_1
la somma di .500,00 somma accantonata con le polizze assicurative poi dallo stesso riscattate. Tale Per_1 somma verrà corrisposta entro il mese di gennaio 2026. g) Le spese legali per la presente procedura saranno interamente a carico del signor ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a TO (TO) Parte_1 Parte_2 in data 26/09/1998, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata (12/12/2000) la quale oggi è economicamente indipendente ed ha Per_1 abbandonato la casa A causa di grave incompatibilità di carattere, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti procedevano alla separazione su domanda congiunta avente Rg 3989/2014 definita con omologa del Tribunale di Ivrea in data 15/12/2014. Come riportato, il sig. si era Parte_1 allontanato dall'abitazione, già casa coniugale, nell'anno 2014 e dalla separazio no più coabitato, neppure saltuariamente, né è possibile la ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale. Come dichiarato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 ale dello stato civile del Comune di TO (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1908/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 7 e
Parte_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...](To), borgata C.F._2 Case Ghitta n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giada Caudera (Cf. ) con C.F._3 domicilio eletto presso il proprio studio in Ciriè (TO), Via Paolo Braccini n. atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“a) Accertata la sussistenza delle condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e nel comune di TO (TO) in data 26 Parte_1 Parte_2 settembre 1998 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile all'atto n.3, parte II, serie A, anno 1998– e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
c) Dare atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non risiede più con la di Lei madre e Per_1 pertanto disporre e che i a far data dal mese di luglio 2025, non debba più corrispondere il contributo di Pt_1 mantenimento per la di Lui figlia;
d) Dare atto che alla data odierna il signor ha sempre corrisposto il contributo al mantenimento per la figlia, oltre al Pt_1 pagamento delle spese extra;
e) Dare atto che la signora nulla richiede e rinuncia a richiedere tutte le somme dovute a titolo di arretrati Istat;
Parte_2
f) Dare atto che il signor in adempimento, a quanto stabilito in omologa di separazione riconosce dovuta alla figli Pt_1
la somma di .500,00 somma accantonata con le polizze assicurative poi dallo stesso riscattate. Tale Per_1 somma verrà corrisposta entro il mese di gennaio 2026. g) Le spese legali per la presente procedura saranno interamente a carico del signor ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a TO (TO) Parte_1 Parte_2 in data 26/09/1998, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata (12/12/2000) la quale oggi è economicamente indipendente ed ha Per_1 abbandonato la casa A causa di grave incompatibilità di carattere, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti procedevano alla separazione su domanda congiunta avente Rg 3989/2014 definita con omologa del Tribunale di Ivrea in data 15/12/2014. Come riportato, il sig. si era Parte_1 allontanato dall'abitazione, già casa coniugale, nell'anno 2014 e dalla separazio no più coabitato, neppure saltuariamente, né è possibile la ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale. Come dichiarato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 ale dello stato civile del Comune di TO (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.