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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9084 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NA RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44353 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Francesco Papa, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'Avv. Massimo Lo Chiatto, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.1.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.7.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
1.6.1985 contraeva con matrimonio concordatario in CP_1
Roma; che dall'unione erano nati due figli maggiorenni ed autonomi;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei pag. 2/9 coniugi, con onere di mantenimento a carico del marito nella misura di euro 1000,00 mensili.
Concesso termine per il rinnovo della notifica al resistente, si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, CP_1
contestando la richiesta di mantenimento.
All'udienza presidenziale del 22.2.22, trattata cartolarmente ex art. 221 L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e,
segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del marito per il mantenimento della moglie l'importo mensile di euro 700,00) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale
G.I. per il proseguo.
Successivamente, concessi i richiesti termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 29.1.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c.m la causa era riservata in decisione collegiale, con termini ex art.190
c.p.c.
pag. 3/9 Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente alla richiesta di contributo di mantenimento formulata dalla moglie occorre premettere elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito,
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
pag. 4/9 All'esito del giudizio, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, in sede presidenziale, aveva dichiarato di Parte_1
svolgere lavori saltuari con redditi del tutto irrisori (nella misura,
nell'anno 2021 di euro 72,00 al mese); di essere titolare di c/c con ultimo saldo al 1.7.21 di circa euro 19000; di non avere proprietà
immobiliari e di sostenere oneri locatizi per l'ex casa coniugale
(non menzionati nella dichiarazione sostitutiva) per euro 550,00
mensili.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 19.1.23) ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa presso un ottico,
per euro 84,00 mensili, documentando oneri locatizi per euro
600,00 mensili, con un saldo di conto corrente per circa 17000,00
euro, ove è accreditato il contributo di mantenimento ed in precedenza, il dedotto sostegno della figlia.
, pensionato, in sede presidenziale aveva dichiarato un CP_1
reddito mensile netto di euro 2138,00 a far data dall'aprile 2021,
quando era cessata l'attività lavorativa in precedenza svolta presso lo Stato della Città del Vaticano i cui relativi emolumenti –
non altrimenti documentati- risultavano dagli estratti bancari depositati a far data dal luglio 2019 nella superiore misura di circa euro 2400,00; di sostenere oneri locatizi per euro 750,00; di pag. 5/9 essere titolare di c/c bancario con saldo, al dicembre 2021 di circa euro 2000,00.
Successivamente, ha del tutto omesso il deposito della documentazione aggiornata come richiesta con ordinanza del
23.11.22, così da non consentire al Tribunale una valutazione aggiornata della capacità economica, così da doversi in via presuntiva ritenere, anche a tenore dell'art.116 c.p.c. la sussistenza di una inalterata capacità economica.
Né al riguardo, appare di rilievo la circostanza che, in considerazione della documentata patologia generativa il resistente ha avuto il riconoscimento della c.d. indennità di accompagnamento, ciò in quanto in disparte la considerazione che la stessa è finalizzata a sopperire alle esigenze di cura ed assistenza (non aliunde documentate) non inficia la capacità
reddituale come accertata, né, come sopra accennato, sono stati offerti ulteriori elementi documentali che possano fornire convincimento di una deteriore capacità economica.
L'espletata prova orale inoltre, ed in particolare, la deposizione della investigatrice privata assunta dal resistente per provare lo svolgimento da parte della moglie di ulteriore attività lavorativa non ha trovato ulteriori riscontri ed è anzi smentita dalla titolare del negozio di ottica, pure sentita, mentre nessun elemento ha pag. 6/9 fornito la teste sorella del resistente, come del Testimone_1
pari figlia della ricorrente, a riscontro di quanto Testimone_2
dalla madre dedotto.
Costituisce, infine, circostanza incontestata che durante il matrimonio la moglie abbia provveduto alla cura della famiglia,
per scelta da ritenersi condivisa in difetto di elementi contrari;
che del pari è incontestato, nonché documentato in atti dallo stesso che il marito abbia provveduto al mantenimento della CP_1
moglie anche dopo la cessazione della convivenza matrimoniale e sino all'aprile 2021, versandole un assegno mensile dapprima pari ad euro 1100,00 e poi di euro 800,00 (cfr. estratti conti in atti),
così riconoscendole una condizione di dipendenza economica.
Conseguentemente, considerato che la disparità reddituale tra le parti non è apprezzabilmente compensata dai proventi dell'attività
lavorativa della , né è stato dal resistente dimostrato che la Pt_1
stessa possa con tali emolumenti e con i risparmi accumulati,
provvedere alle proprie esigenze, tenuto al riguardo conto anche dell'età della resistente (65 anni) e la mancanza di pregressa esperienza, che rende non verosimile un più redditizio inserimento nel mondo del lavoro, così da consentirne l'autonomia economica;
appare equo determinare a carico del marito un contributo di mantenimento di euro 700,00, a far data pag. 7/9 dal provvedimento, fermi allo stato i provvedimenti vigenti, oltre ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat e ciò al fine precipuo di assicurare alla moglie il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status e l'esito del procedimento sulla domanda economica per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44353/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Dichiara la separazione dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di
Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 00378, parte
II, serie A04);
3) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 700,00, a far pag. 8/9 data dal provvedimento, fermi per il pregresso i provvedimenti vigenti, oltre rivalutazione annuale, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA RO
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NA RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44353 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Francesco Papa, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'Avv. Massimo Lo Chiatto, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.1.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.7.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
1.6.1985 contraeva con matrimonio concordatario in CP_1
Roma; che dall'unione erano nati due figli maggiorenni ed autonomi;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei pag. 2/9 coniugi, con onere di mantenimento a carico del marito nella misura di euro 1000,00 mensili.
Concesso termine per il rinnovo della notifica al resistente, si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, CP_1
contestando la richiesta di mantenimento.
All'udienza presidenziale del 22.2.22, trattata cartolarmente ex art. 221 L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e,
segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del marito per il mantenimento della moglie l'importo mensile di euro 700,00) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale
G.I. per il proseguo.
Successivamente, concessi i richiesti termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 29.1.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c.m la causa era riservata in decisione collegiale, con termini ex art.190
c.p.c.
pag. 3/9 Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente alla richiesta di contributo di mantenimento formulata dalla moglie occorre premettere elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito,
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
pag. 4/9 All'esito del giudizio, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, in sede presidenziale, aveva dichiarato di Parte_1
svolgere lavori saltuari con redditi del tutto irrisori (nella misura,
nell'anno 2021 di euro 72,00 al mese); di essere titolare di c/c con ultimo saldo al 1.7.21 di circa euro 19000; di non avere proprietà
immobiliari e di sostenere oneri locatizi per l'ex casa coniugale
(non menzionati nella dichiarazione sostitutiva) per euro 550,00
mensili.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 19.1.23) ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa presso un ottico,
per euro 84,00 mensili, documentando oneri locatizi per euro
600,00 mensili, con un saldo di conto corrente per circa 17000,00
euro, ove è accreditato il contributo di mantenimento ed in precedenza, il dedotto sostegno della figlia.
, pensionato, in sede presidenziale aveva dichiarato un CP_1
reddito mensile netto di euro 2138,00 a far data dall'aprile 2021,
quando era cessata l'attività lavorativa in precedenza svolta presso lo Stato della Città del Vaticano i cui relativi emolumenti –
non altrimenti documentati- risultavano dagli estratti bancari depositati a far data dal luglio 2019 nella superiore misura di circa euro 2400,00; di sostenere oneri locatizi per euro 750,00; di pag. 5/9 essere titolare di c/c bancario con saldo, al dicembre 2021 di circa euro 2000,00.
Successivamente, ha del tutto omesso il deposito della documentazione aggiornata come richiesta con ordinanza del
23.11.22, così da non consentire al Tribunale una valutazione aggiornata della capacità economica, così da doversi in via presuntiva ritenere, anche a tenore dell'art.116 c.p.c. la sussistenza di una inalterata capacità economica.
Né al riguardo, appare di rilievo la circostanza che, in considerazione della documentata patologia generativa il resistente ha avuto il riconoscimento della c.d. indennità di accompagnamento, ciò in quanto in disparte la considerazione che la stessa è finalizzata a sopperire alle esigenze di cura ed assistenza (non aliunde documentate) non inficia la capacità
reddituale come accertata, né, come sopra accennato, sono stati offerti ulteriori elementi documentali che possano fornire convincimento di una deteriore capacità economica.
L'espletata prova orale inoltre, ed in particolare, la deposizione della investigatrice privata assunta dal resistente per provare lo svolgimento da parte della moglie di ulteriore attività lavorativa non ha trovato ulteriori riscontri ed è anzi smentita dalla titolare del negozio di ottica, pure sentita, mentre nessun elemento ha pag. 6/9 fornito la teste sorella del resistente, come del Testimone_1
pari figlia della ricorrente, a riscontro di quanto Testimone_2
dalla madre dedotto.
Costituisce, infine, circostanza incontestata che durante il matrimonio la moglie abbia provveduto alla cura della famiglia,
per scelta da ritenersi condivisa in difetto di elementi contrari;
che del pari è incontestato, nonché documentato in atti dallo stesso che il marito abbia provveduto al mantenimento della CP_1
moglie anche dopo la cessazione della convivenza matrimoniale e sino all'aprile 2021, versandole un assegno mensile dapprima pari ad euro 1100,00 e poi di euro 800,00 (cfr. estratti conti in atti),
così riconoscendole una condizione di dipendenza economica.
Conseguentemente, considerato che la disparità reddituale tra le parti non è apprezzabilmente compensata dai proventi dell'attività
lavorativa della , né è stato dal resistente dimostrato che la Pt_1
stessa possa con tali emolumenti e con i risparmi accumulati,
provvedere alle proprie esigenze, tenuto al riguardo conto anche dell'età della resistente (65 anni) e la mancanza di pregressa esperienza, che rende non verosimile un più redditizio inserimento nel mondo del lavoro, così da consentirne l'autonomia economica;
appare equo determinare a carico del marito un contributo di mantenimento di euro 700,00, a far data pag. 7/9 dal provvedimento, fermi allo stato i provvedimenti vigenti, oltre ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat e ciò al fine precipuo di assicurare alla moglie il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status e l'esito del procedimento sulla domanda economica per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44353/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Dichiara la separazione dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di
Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 00378, parte
II, serie A04);
3) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 700,00, a far pag. 8/9 data dal provvedimento, fermi per il pregresso i provvedimenti vigenti, oltre rivalutazione annuale, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA RO
pag. 9/9