Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3703 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ARENA C.F._1
STEFANIA, come da procura in atti;
E
nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOBBE C.F._2
LUIGI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/11/2024 i coniugi Pt_2
[...]
[...] Controparte_1
EM (CL) l'08/04/1966, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/08/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 613, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata il Persona_1
04/05/2001, e nata l'[...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13429/2021 del 04/08/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, concordano nel modificare le attuali condizioni economiche di fatto come di seguito specificate, impegnandosi al reciproco rispetto e alla attenzione verso le figlie ormai maggiorenni, ma ancora non autonome economicamente. 2) La casa coniugale sita in Messina, Via
Nazionale Vill. Ponte Schiavo, unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze, già assegnata in via esclusiva alla Sig.ra allo Parte_1
scopo di poter ivi convivere con le figlie ed , è stata restituita, Per_1 Per_2
su sua richiesta, al sig. , che ha però, concesso altro immobile di sua CP_1
proprietà esclusiva nel quale la sig.ra ha trasferito il proprio Pt_1
domicilio insieme alle figlie, sita in Messina Via Nazionale n. 316/b Mili
2 che resta alla stessa assegnata, unitamente a tutti i suoi mobili, arredi Per_3
e pertinenze perché possa abitarla con le figlie. 3) Il sig. , come già CP_1
concordato, continuerà a versare alle figlie (di anni 23, studentessa Per_1
universitaria della Facoltà di Medicina) ed (di anni 19, studentessa Per_2
universitaria della Facoltà di Giurisprudenza), entrambe maggiorenni,
l'assegno di mantenimento mensile rivalutato, di € 300,00 per ciascuna figlia ed € 200,00 quale assegno di mantenimento mensile della sig.ra Pt_1
per un totale, quindi, di € 800,00 (Euro ottocento/00) da versare entro il giorno cinque di ogni mese. Per quanto attiene il piano di accumulo sottoscritto nell'interesse delle figlie la sig.ra d'accordo con il Pt_1 CP_1
provvederà ad estinguere detto strumento finanziario prima della scadenza e le somme ottenute dal riscatto verranno destinate interamente alle figlie, con rinuncia del medesimo alla quota di sua spettanza. 4) Le spese CP_1
straordinarie (individuate dalle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense dell'anno 2017) affrontate per le figlie saranno a carico del sig.
[...]
. Le ulteriori spese straordinarie, ma solo se preventivamente CP_1
concordate e approvate, saranno sopportate al 70% dal ed al 30% a CP_1
carico della sig.ra . Pt_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 24/02/2025.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13429/2021 del 04/08/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 28/08/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 613, parte 2, serie A, tra , nata Parte_1
a Messina il 29/03/1966, e nato a [...] Controparte_1
l'08/04/1966, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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