Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 15/08/1977, residente in [...]21 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
STARICCO BENEDETTA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 21/05/1974, residente in [...]21
16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. STARICCO BENEDETTA (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/03/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
[...] autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati con piena libertà di comportamento ma portandosi reciproco rispetto;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori Per_1
che continueranno pertanto a congiuntamente esercitare la potestà parentale sulla medesima;
3. la figlia minore sarà collocata pariteticamente presso ciascun genitore e specificatamente trascorrerà con i genitori i giorni e le notti rispettivamente liberi dai turni di lavoro che si susseguono anche nei weekend end fatta eccezione per il venerdì notte che la bambina trascorrerà a casa dei nonni materni;
4. stante la omogeneità dei redditi e del tempo trascorso con la figlia il mantenimento della stessa sarà per i genitori diretto;
5. le spese straordinarie relative alla minore, preventivamente concordate e documentate come da protocollo del 15.09.2016 redatto dalla sezione famiglia del Tribunale di Genova, saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
6. per le ferie estive, il padre e la madre avranno entrambi diritto a trascorrere due settimane consecutive o non consecutive con la figlia da comunicarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
7. la casa coniugale acquistata dai coniugi in comproprietà con atto del Notaio in data 15.03.2002, sita in Genova Via dei Sessanta 21/9 sarà Persona_2
assegnata al Sig. ; Parte_2
8. la Sig. si impegna a reperire una sistemazione abitativa nel più Parte_1
breve tempo possibile e a fissare altrove la propria residenza anagrafica;
3 9. i mobili e gli oggetti che si trovano all'interno della casa coniugale verranno suddivisi sulla scorta di separato accordo che le parti sottoscriveranno al momento del trasferimento della moglie nella nuova abitazione;
10. per tutto il periodo di tempo intercorrente tra la sottoscrizione del presente atto ed il trasferimento della Sig.ra presso la nuova abitazione i coniugi Pt_1
stabiliscono che il padre si trasferirà per il pernotto presso l'abitazione del nonno paterno e le spese relative alle utenze ed alle spese di amministrazione della casa familiare rimarranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
11. per il periodo predetto al punto 10) il Sig. potrà accedere alla casa Parte_2
coniugale durante il giorno quando la moglie sarà impegnata sul lavoro o comunque previo accordo con la Sig.ra Pt_1
12. la moglie - Sig.ra - si impegna ed obbliga a trasferire in favore Parte_1
del marito - Sig. - la piena proprietà della sua quota, pari al Parte_2
50%, dell'immobile sito in Genova Via dei Sessanta 21/9 identificato al Catasto dei Fabbricati di Genova, Sez. GEC, foglio cor 77 , mappale 348, subalterno 9,
z.c. 1A, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale Euro 348,61;
13. L' immobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, senza alcuna riserva con i proporzionali diritti sulle cose comuni del fabbricato come per legge e destinazione;
14. il valore della quota ceduta sarà pari alla metà del valore dell'abitazione che verrà indicato nella perizia disposta dall'istituto di Credito ai fini della concessione del mutuo per l'acquisto della quota della moglie;
15. qualora il Sig. dovesse iniziare a pagare il mutuo prima che la Parte_2
Sig.ra si sia trasferita nella nuova abitazione quest'ultima si impegna a Pt_1
pagare la rata del predetto mutuo sino alla liberazione della casa familiare;
16. il c.c 2034560 ING rimarrà cointestato ad entrambi i coniugi che se ne serviranno esclusivamente per le spese relative alla figlia Per_1
17. i coniugi sono intestatari singolarmente anche dei seguenti rapporti bancari: il Sig. del c.c. n. 2322 presso ING Direct e n. 2081993 ING Parte_2
Direct conto deposito, la Sig.ra del c.c. n. 301832 presso ING Parte_1
Direct ed con specifico riferimento ad essi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
4 18. i coniugi dichiarano che il Sig. rimarrà proprietario e Parte_2
intestatario – come già è - dell'autovettura targata CY104GK e del ciclomotore targato DD99638 e la Sig.ra dell'autovettura targata EW332KT; Parte_1
19. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento per sé in quanto economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale - fatta eccezione per il richiamato accordo relativo ai beni mobili ed agli oggetti contenuti nella casa familiare - e dichiarano altresì di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione non espressamente richiamato nel ricorso introduttivo;
20. Ciascun coniuge presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003, Numero 35, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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