Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Decreto collegiale 11 dicembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cividale n. 7/a;
contro
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – Ater di Pordenone, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 39;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0017441/2023 dd 11.10.2023 di rigetto della domanda di assegnazione di alloggio presentata fuori termine;
- dei verbali della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal bando;
- del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati aventi presentato domanda di assegnazione di alloggio residenziale pubblico fuori termine – alloggio di risulta;
- del bando di concorso, per quanto di interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – Ater di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è residente in Italia dal 1990 e nella Regione Autonoma FR VE UL dal 20.3.1996 al 9.2.2012, quando è stato cancellato dall’anagrafe per irreperibilità, e, successivamente al suo ritorno in Italia dalla Tunisia, dal 29.7.2020, data di iscrizione all’anagrafe del Comune di Pordenone.
2. Il 19.9.2023 ha presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica all’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale - Ater di Pordenone ai sensi dell’art. 11 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 26.10.2016 n. 0208/Pres “ Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell’acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata , e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)”, che consente la presentazione di istanze fuori termine (ossia dopo la pubblicazione della graduatoria) per l’ottenimento di un alloggio di risulta ai soggetti destinatari di uno sfratto per finita locazione.
3. Con provvedimento dd 11.10.2023 l’Amministrazione intimata ha respinto la domanda per “ mancanza dei requisiti essenziali ”, precisando che “Ella, infatti, non risiede nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data della domanda (art. 4 comma 2 lettera a, del Regolamento approvato con D.P. Reg n. 0208/Pres del 26/10/2016 e successive modifiche ed integrazioni e art. 1, lettera b, del bando di concorso)”.
4. Il ricorrente impugna il citato provvedimento di diniego, i verbali della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal bando, il verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati aventi presentato domanda di assegnazione di alloggio di risulta, il “Bando di concorso comprensoriale n. 53 - 2019 (ai sensi della L.R. n. 1 del 19/2/2016, del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n . 0208/Pres del 26/10/2016 e loro successive modifiche e integrazioni)”.
4.1 Formula i seguenti motivi di ricorso:
“I. Violazione degli artt. 3 e ss L. 241/90 in relazione agli artt. 2, 4, 5, 9, 11 del DP Reg 0208/2016 ed in relazione all’art. 1 del bando; eccesso di potere – travisamento di fatto – difetto di istruttoria”.
Deduce che la disciplina applicabile alle domande presentate da soggetti in situazione di disagio sociale non sarebbe contenuta nell’art 4 del regolamento regionale, richiamato dal provvedimento di rigetto, bensì negli artt. 8, 9 e 11 del regolamento medesimo, contenenti autonomi requisiti tra cui non figura quello della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti la domanda.
L’art. 4, peraltro, non conterrebbe la precisazione “ precedenti la domanda ”, risultando quindi soddisfatto dal ricorrente, in detti termini, il requisito richiesto, alla luce della residenza nel territorio regionale per ben più di cinque anni.
“II. Violazione degli artt. 10 bis e 21 octies L. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all’omissione dell’avviso di avvio del procedimento volto al rigetto dell’istanza ex art 10 bis L. 241/90, difetto di istruttoria”.
E’ dedotta l’illegittima omessa attivazione del soccorso istruttorio o comunque dell’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art 10 bis legge 241/1990, che avrebbe consentito al ricorrente di controdedurre in sede procedimentale in merito al contestato requisito della residenza.
“III. Ancora sulla violazione degli artt. 10 bis e 21 octies L. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento, mancata valutazione degli elementi in fatto e diritto e mancata valutazione della condizione complessiva del ricorrente”.
Viene censurata una carenza istruttoria, conseguente all’omessa attivazione del preavviso di diniego, che avrebbe impedito una adeguata considerazione della condizione del ricorrente.
“IV. Violazione degli artt. 3 e ss. L. 241/90 in relazione agli artt. 2, 5, 4, 9, 11 del DP reg 0208/2016 ed in relazione all’art 1 del bando quanto al requisito della residenza – violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
Deduce che una lettura costituzionalmente orientata della disciplina applicabile, che tenga conto di quanto affermato dalla decisione della Corte costituzionale n. 44/2020, che ha accolto la questione di legittimità sollevata in relazione alla LR della Lombardia n. 16/2016 contenente analoga previsione, evidenzierebbe che il ricorrente è “meritevole dei servizi assistenziali regionali e rientra nei requisiti della legge regionale e del relativo regolamento”.
5. Si è costituita in giudizio l’Ater di Pordenone, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il ricorrente omesso di impugnare specificamente i deliberati della Commissione.
In sede di memoria di replica ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla intervenuta stipula con il Comune di Pordenone di un contratto di locazione abitativa ai sensi della legge n. 431/1998, per la durata di anni tre, dal 1.5.2024 al 30.4.2027.
Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito del gravame.
6. Con ordinanza -OMISSIS- questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando i conseguenti adempimenti sia a carico dell’Amministrazione intimata che, a pena di improcedibilità del ricorso, dell’interessato.
L’incombente è stato assolto nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale.
7. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con la presente sentenza non definitiva, il Collegio ritiene di poter decidere solo parzialmente il ricorso, limitatamente ai primi tre motivi di diritto, poiché per quanto concerne la questione dedotta con il quarto motivo, la decisione della causa non può prescindere dall’incidente di costituzionalità della norma regionale rilevante nella presente sede.
Il Collegio ritiene infatti ex officio sussistenti i presupposti per sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 1 lett. c) della L.R. FR VE UL 19 febbraio 2016 n.1, “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater” , in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma primo, Cost. ed al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma secondo, Cost., nella parte in cui stabilisce come requisito minimo dei beneficiari dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica “l’essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti”, disponendo che i regolamenti di cui all’art. 12 (quale il citato D.P.Reg 0208/Pres. del 26.10.2016) prevedano tale requisito.
9. Questo impone al Collegio di esaminare preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dall’Ater di Pordenone.
10. L’eccezione volta ad evidenziare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, conseguente all’omessa impugnazione dei deliberati della Commissione, non risulta condivisibile.
10.1 Deduce l’Amministrazione intimata che la Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi di Ater, si sarebbe espressa “ per ben tre volte ” sulla posizione del ricorrente, e nella specie:
- nel corso del procedimento, prima dell’adozione dell’atto finale, con il verbale dd 5.10.2023;
- in sede di valutazione dell’istanza di autotutela, formulata dal ricorrente il 23.11.2023 e sollecitata il 28.11.2023, con il verbale dd 7.12.2023, comunicato il 21.12.2023;
- in relazione al ricorso al Tar ed ai suoi contenuti, subito dopo la notifica dello stesso, con il verbale dd 18.12.2023 di conferma dell’esclusione della domanda del ricorrente.
Nella prospettazione dell’Amministrazione, i deliberati della Commissione di cui ai verbali dd 7.12.2023 e 18.12.2023 avrebbero dovuto essere specificamente impugnati a pena di inammissibilità del presente ricorso, costituendo atti di conferma propria e non meramente confermativi del provvedimento di rigetto della domanda dd 11.10.2023, in quanto “ conseguenti a nuove ed autonome valutazioni”.
10.2 Come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente nella memoria difensiva dd 18.10.2024, il provvedimento di diniego prot. 0017441/2023 dd 11.10.2023, nella presente sede gravato, costituisce l’atto conclusivo del procedimento avviato con la domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata presentata ad Ater il 19.9.2023, come tale lesivo della sfera giuridica dello stesso.
Il provvedimento in parola risulta compiutamente motivato in base al mancato possesso del requisito della residenza nella Regione FR VE UL da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data della domanda , senza contenere alcun riferimento, nemmeno per relationem , al verbale del 5.10.2023.
Quest’ultimo riveste pertanto natura di atto endoprocedimentale, in quanto tale improduttivo di effetti lesivi, e ad ogni modo dal contenuto sovrapponibile a quello del provvedimento conclusivo che vi ha fatto seguito.
10.3 Analoghe considerazioni in merito all’assenza di lesività, vanno formulate in riferimento al verbale del 7.12.2023, con cui la Commissione, esaminata la richiesta di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente con pec dd 23.11.2023, rilevato che nella domanda il medesimo aveva dichiarato di aver risieduto in Regione dal 20.3.1996 al 9.2.2012 e dal 29.7.2020 a tutt’oggi, all’unanimità confermava l’esclusione della domanda “ per mancanza del requisito previsto dall’art. 29 comma 1, lettera c) della L.R. 1/2016 come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera a) della L.R. 24/2018, dall’art. 4 comma 2 lettera a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 02087Pres. Del 26/10/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, lettera b) del bando di concorso”.
10.4 Del pari, con il verbale dd 18.12.2023, la Commissione, a seguito della intervenuta notifica del ricorso al Tar, “ conferma le decisioni assunte nelle precedenti riunioni in cui è stata esaminata la pratica (verbale n. 121 del 5/10/2023 e verbale n. 126 del 7/12/2023), con riserva di valutare fatti sopravvenienti, al momento non noti”.
10.5 Con l’atto dd 21.12.2023, trasmesso a mezzo pec al difensore del ricorrente, l’Amministrazione intimata si è limitata a comunicare “ che la Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi, nella seduta del 7 dicembre u.s., ha confermato l’esclusione della domanda presentata dal Suo assistito, sig. -OMISSIS-, il 19/9/2023, per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di Pordenone, in quanto il richiedente non risiede in FR VE UL da almeno cinque anni, anche in maniera non continuativa, negli otto anni precedenti la data della domanda, come previsto dall’art. 29, comma 1, lettera c) della L.R. 1/2016 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 24/2018, dall’art. 4 comma 2, lettera a), del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26/10/2016 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 1, lettera b), del bando di concorso”.
10.6 Trattasi, con evidenza, di atti privi di autonoma portata lesiva, che nulla aggiungono al provvedimento conclusivo del procedimento ritualmente impugnato nella presente sede, e che rivestono pertanto natura meramente confermativa del precedente diniego, non essendo stati preceduti dall’espletamento di una nuova istruttoria.
Va pertanto ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto con cui l’Amministrazione si limiti a richiamare un suo precedente provvedimento, senza apertura di una nuova istruttoria con rinnovato esame degli elementi di fatto e di diritto e rivalutazione degli interessi in gioco, e senza esporre una nuova motivazione a supporto della propria decisione, riveste natura meramente confermativa, come tale inidonea a cagionare una autonoma lesione alla posizione giuridica soggettiva del destinatario ( ex multis Cons St 4642/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
11. Anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse va disattesa alla luce delle seguenti considerazioni.
Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, al fine di garantire a sé e alla propria famiglia il diritto all’abitazione, a seguito del rigetto della domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata in questa sede gravato, ha stipulato con il Comune di Pordenone un contratto di locazione agevolato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/1998.
Trattasi, nella specie, della tipologia di contratto di locazione ad uso abitativo non transitorio, alternativa al modello ordinario, caratterizzata da una durata per legge non inferiore a tre anni (con proroga biennale, di diritto, alla prima scadenza), nonché dalla determinazione del valore del canone e dell’ulteriore contenuto negoziale in base a quanto stabilito “ in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ” (Cass civ sez III 27022/2016).
L’intervenuta conclusione del contratto in esame, (a garanzia del soddisfacimento di un diritto inviolabile), non comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il presente gravame, costituendo fattispecie non assimilabile all’” essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata ovunque ubicato” (attinente pertanto all’edilizia residenziale pubblica ed all’accesso agli alloggi sociali per i soggetti meno abbienti, di cui si occupa la L.R. 1/2016) , circostanza escludente dall’ammissione alla selezione, in base all’art. 1 lett. f) del bando di concorso.
12. Vanno ora esaminati i motivi di ricorso, nei limiti sopra evidenziati.
12.1 Il primo motivo non è fondato.
Diversamente da quanto sostento dal ricorrente, la disciplina di cui all’art. 4 del Regolamento di cui al D.P.Reg 26.10.2016 n. 0208/Pres. concernente i “ Requisiti soggettivi degli inquilini assegnatari ”, trova applicazione per tutte le istanze di assegnazione degli alloggi Ater.
Non essendo stata prevista infatti una esclusione per le domande presentate “fuori termine” quale quella del ricorrente, anch’esse soggiaciono alla condizione della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi “negli otto anni precedenti”, ove quest’ultimo inciso non può che essere inteso come riferito agli otto anni “precedenti la data della domanda”.
Non è quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui la propria domanda sarebbe risultata soggetta alla sola disciplina specifica contenuta negli artt. 8 e 11 del regolamento, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria delle domande presentate entro i termini di decadenza previsti dal bando, in quanto dal dato testuale risulta che l’art. 8 contiene l’elenco degli indicatori dello stato di bisogno, rilevanti ai fini della collocazione in graduatoria delle domande accoglibili, in quanto rispettose delle condizioni di cui all’art. 4.
12.2 Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, contenendo entrambi delle doglianze relative all’omessa attivazione di strumenti partecipativi da parte dell’Amministrazione procedente, quali il soccorso istruttorio e il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990.
Essi non risultano accoglibili.
12.3 Circa l’istituto di cui all’art. 6 della L. 241/1990, va evidenziata l’insussistenza del presupposto per l’attivazione dello stesso, non avendo l’Amministrazione intimata rilevato carenze di elementi formali nella domanda presentata dal ricorrente, così da richiederne una regolarizzazione, essendo la stessa risultata completa e respinta per carenza del requisito della residenza, emergente dalla dichiarazione di parte e dalle risultanze anagrafiche.
12.4 In merito alla censura concernente l’omissione del preavviso di diniego, essa è infondata in relazione alla espressa previsione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, per cui “ le disposizioni relative al preavviso di rigetto non si applicano alle procedure concorsuali, disposizione che deve essere riferita a tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura ” (Cons St sez III 1236/2019; Tar Lazio sez III 4179/2025 e la giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione intimata nel proprio controricorso).
Ed inoltre, “ è costante l’orientamento giurisprudenziale per cui il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. n. 241 del 1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell’atto finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all’Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi” (Cons St 1236/2019, cit.).
Nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato dall’Amministrazione resistente, costituendo il gravato diniego un atto necessitato e vincolato, l’eventuale apporto del privato nulla avrebbe potuto aggiungere al contenuto finale dello stesso.
12.5 Né risulta accoglibile la doglianza relativa ad una asserita carenza di istruttoria, avendo l’amministrazione procedente compiutamente esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della propria istanza di assegnazione di un alloggio di risulta, che è risultata completa e non bisognevole di integrazioni.
13. Alla luce delle superiori considerazioni , dunque, il ricorso va in parte qua respinto.
14. Passando ora a trattare della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 1 lett. c) della LR 1/2016, va considerato il presupposto della rilevanza, in merito al quale l’art. 23 comma 2 legge 11.3.1953 n. 87 dispone che è necessario che “ il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” della norma primaria contestata.
Va sul punto osservato che il ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di contestare il requisito della residenza nella Regione da almeno cinque anni negli otto anni precedenti, richiesto per l’assegnazione degli alloggi, requisito di cui il provvedimento di diniego ha fatto applicazione e che risulta stabilito dalla norma regionale in questione, che esclude in radice l’accoglibilità della domanda del ricorrente. Con la conseguenza che, in permanenza della norma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente dai vizi dedotti.
15. Con il quarto motivo, parte ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso per effetto dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nella legge regionale e nel regolamento attuativo.
Rileva il Collegio come la norma primaria contenuta all’art 29 comma 1 lett. c) della L.R. 1/2016, per la sua chiarezza testuale, non si presti ad interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate, potendo essere soltanto assoggettata allo scrutinio di legittimità costituzionale.
16. A supporto della non manifesta infondatezza, vanno richiamate (senza pretesa di completezza) le sentenze nn. 44/2020, 77 e 145/2023, 67 e 147/2024, con le quali la Corte Costituzionale, occupandosi di norme analoghe previste da altre leggi regionali, ha avuto modo di statuire che: “ Il diritto all’abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. L’edilizia residenziale pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a garantire una abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza – comunque la si declini – nel territorio regionale. Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del diritto all’abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale, non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro, non è indice di una prospettiva di radicamento. Esso, dunque, proprio perché del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di bisogno, è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli ed è perciò costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, proprio perché trattasi di requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
17. Il Tribunale, in considerazione del fatto che la norma della legge regionale del FR VE UL contiene una previsione che ricalca quelle analoghe già più volte censurate dalla Corte costituzionale, non può che condividere le considerazioni del Giudice delle leggi riportate supra e pertanto, sulla base di tali argomenti, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 29 comma 1 lett. c) L.R. 1/2016.
18. In conclusione, dunque, il ricorso va in parte respinto, mentre per la restante parte il giudizio va sospeso fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 79 e 80 cpa e all’art 295 cpc.
Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese, è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE UL (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo respinge;
- per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 1 lett. c) della L.R. FR VE UL 19 febbraio 2016 n. 1 “ Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater ”, in relazione all’art. 3, commi 1 e 2, Cost;
- sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- riserva al definitivo ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese;
Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente sentenza a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Autonoma FR VE UL, nonché alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio Regionale del FR VE UL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.