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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, composto dai magistrati:
- Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
- Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
- Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 207 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
(in atti generalizzato), con il patrocinio dell'avv. Francesca Rizzi;
Parte_1
(ricorrente)
contro
:
(in atti generalizzata) con il patrocinio dell'avv. Andrea Sellitto;
Controparte_1
(resistente) E con l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: pronuncia parziale di status; Conclusioni: come da verbale di udienza del 14/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/02/2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al G.I., nel corso del processo le parti hanno chiesto di poter concludere in ordine alla pronuncia parziale sullo status.
Alla udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno, quindi, rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale (avvenuta con sentenza n. 974/2024, emessa in data 17/10/2024), ad uno con l'ulteriore presupposto della separazione protrattasi da più di sei mesi dalla data (12/01/2024) di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi trasformatasi in consensuale. Tutte le ulteriori domande saranno decise all'esito dell'istruttoria. Il procedimento deve quindi proseguire, con la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, NON definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fragneto Monforte (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. “d”, del D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile) sull'atto di matrimonio (atto n. 2, parte I, Serie, Ufficio 1, dell'anno 2006);
• Dispone la rimessione del presente procedimento sul ruolo del giudice istruttore, dott.ssa Rossella Casillo;
• Dispone, a cura della cancelleria, l'allegazione della sentenza al presente fascicolo;
• Spese al definitivo. Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, composto dai magistrati:
- Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
- Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
- Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 207 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
(in atti generalizzato), con il patrocinio dell'avv. Francesca Rizzi;
Parte_1
(ricorrente)
contro
:
(in atti generalizzata) con il patrocinio dell'avv. Andrea Sellitto;
Controparte_1
(resistente) E con l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: pronuncia parziale di status; Conclusioni: come da verbale di udienza del 14/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/02/2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al G.I., nel corso del processo le parti hanno chiesto di poter concludere in ordine alla pronuncia parziale sullo status.
Alla udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno, quindi, rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale (avvenuta con sentenza n. 974/2024, emessa in data 17/10/2024), ad uno con l'ulteriore presupposto della separazione protrattasi da più di sei mesi dalla data (12/01/2024) di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi trasformatasi in consensuale. Tutte le ulteriori domande saranno decise all'esito dell'istruttoria. Il procedimento deve quindi proseguire, con la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, NON definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fragneto Monforte (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. “d”, del D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile) sull'atto di matrimonio (atto n. 2, parte I, Serie, Ufficio 1, dell'anno 2006);
• Dispone la rimessione del presente procedimento sul ruolo del giudice istruttore, dott.ssa Rossella Casillo;
• Dispone, a cura della cancelleria, l'allegazione della sentenza al presente fascicolo;
• Spese al definitivo. Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda