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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2024 del Ruolo
Generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. M. Togna giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad con Controparte_1 atto prot. n. 192270/RU del 4 maggio 2022 e respinge tutte le altre domande dallo stesso proposte con l'originario ricorso.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2024 del Ruolo
Generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. M. Togna giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad con Controparte_1 atto prot. n. 192270/RU del 4 maggio 2022 e respinge tutte le altre domande dallo stesso proposte con l'originario ricorso.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni