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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 183/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 183/2018, avente ad oggetto: Abitazione-Uso,
riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. promossa da:
), nato il [...] ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente al Largo Garibaldi, n. 5, rappresentato e difeso dall' Avv. Enzo
EN (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Cassino alla via Bari n. 19
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(LT) e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e pagina 1 di 14 disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Cardillo Cupo (C.F. ) e C.F._4
dall'Avv. Cristian Bove (C.F. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5
presso il loro studio in Formia alla Via Maiorino, 14
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e/o deduzione: A) IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta in quanto Controparte_1
proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 167 c.p.c., specificando che la parte attrice sul punto dichiara di NON accettare il contraddittorio;
B) ACCERTARE – DICHIARARE la titolarità in capo al SI. del diritto di comproprietà nella misura del Parte_1
50% (cinquanta percento) del fabbricato sito in Itri (LT) alla Via Mafai n. 10, riportato al NCEU al Foglio 31 Mappali 446 sub 3 e 446 sub 2; meglio specificato negli atti del presente giudizio e già casa coniugale;
B) DISPORRE, la divisione del detto fabbricato oggetto del presente giudizio assegnandone la metà al SI. con le Parte_1
modalità indicate nella perizia di parte redatta dal Geom. , alla quale Persona_1
integralmente ci si riporta, anche per quanto riguarda il valore da attribuire al fabbricato stesso;
C) ACCERTARE – DICHIARARE il diritto dell'istante a percepire la metà delle somme di danaro pari ad € 20.000,00 circa, depositate dai sig.ri Parte_1
e presso l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia di
[...] Controparte_1
Formia e presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta al momento della separazione, somme riscosse dalla sola SI.ra ; e per l'effetto D) Controparte_1
CONDANNARE la sig.ra a rimborsare al sig. , Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 10.000,00 (eurodiecimila), o quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri accessori come per legge. Con condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attore di quanto corrisposto per le spese del CTU
Geom. , così come quantificate nel decreto di liquidazione in atti.” Persona_2
pagina 2 di 14 Per la parte convenuta: “si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da considerarsi qui trascritte, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore citava in giudizio l'odierna convenuta al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e/o deduzione: A) ACCERTARE –
DICHIARARE la titolarità in capo all'istante del diritto di comproprietà del fabbricato sito in Itri (LT) alla via Mafai n. 10, meglio specificato in premessa e già adibito a casa coniugale, nella misura del 50% (cinquantapercento); B) DISPORRE, la divisione della stessa assegnando all'istante la metà del fabbricato, in particolare, ove possibile, il piano terra. C) ACCERTARE – DICHIARARE il diritto per l'istante a percepire la metà delle somme di denaro depositate dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
presso l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia di Formia e presso la società
Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta, e per l'effetto D) CONDANNARE la sig.ra
a rimborsare al sig. , le somme di denaro su Controparte_2 Parte_1
specificate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- il sig. , in data 08.08.1976 contraeva matrimonio concordatario Parte_1
con la sig.ra Controparte_1
- dalla loro unione nasceva il 27.01.1981, in Koln (Germania), la figlia Persona_3
ormai economicamente indipendente;
[...]
- i coniugi negli anni '80 si trasferivano in Germania, dove entrambi svolgevano attività lavorativa;
- di comune accordo i coniugi decisero di costruire un fabbricato in Italia, per farne la loro casa coniugale;
pagina 3 di 14 - i lavori iniziavano nell'anno 1980 e si concludevano nell'anno 1992, quando tutta la famiglia si trasferiva in Italia dopo aver vissuto in Germania;
- i lavori erano appaltati ad una Ditta;
- il fabbricato, sito in Itri (LT) alla via Mafai n. 10, consisteva in una costruzione bifamiliare, ed era realizzato su un terreno in parte donato in data 29.08.1979 alla sig.ra ed al fratello, SI. dai genitori, ed in Controparte_1 Parte_2
parte acquistato dalle altre due sorelle, e CP_1 Persona_4 CP_3
verso il pagamento di una somma di denaro versata in regime di comunione dei beni con il sig. e con il contributo dello stesso, come risultava dalla Parte_1
scrittura privata versata in atti;
- i sigg.ri e erano proprietari del fabbricato Parte_1 Controparte_1
adibito ad abitazione familiare poiché lo stesso veniva costruito durante la vita coniugale, con il contributo economico di entrambi i coniugi in quote uguali ed indivise;
- con ricorso depositato in data 04.01.2005 e notificato in data 17.02.2005 la SI.ra chiedeva al Tribunale di Latina di dichiarare la separazione Controparte_1
giudiziale con addebito al marito, altresì richiedendo l'assegnazione della casa coniugale nella quale poter vivere con la figlia già maggiorenne;
- il Tribunale di Latina, nella persona del presidente Dott. Francesco Coniglio, pronunciava la separazione giudiziale, assegnando la casa coniugale alla moglie;
- il giudizio veniva definito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 757/15 del
16.03.2015, depositata in cancelleria il 23.02.2015, che dichiarava la separazione personale del e con revoca Controparte_1 Parte_1
dell'assegnazione della casa coniugale alla , poiché la loro figlia era CP_1
ormai economicamente indipendente;
- la sentenza di separazione era stata quindi emanata e passata in giudicato e pertanto era possibile procedere con la divisione dei beni che residuavano dalla comunione legale;
pagina 4 di 14 - in sede di divisione l'attivo ed il passivo dovevano dividersi in parti uguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione;
- il fabbricato di cui di chiedeva la divisione consisteva di due piani (piano terra e primo piano) ed era quindi facilmente divisibile;
- alla data della separazione i sigg.ri e erano Parte_1 Controparte_1
intestatari sempre in comunione dei beni di un conto corrente presso l'allora
Istituto Bancario San OL IMI, agenzia di Formia, con un saldo positivo di €.
10.000,00, nonché titolari di un fondo di investimento titoli presso la società
Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta;
- si tratta di somme che venivano incassate dalla sig.ra e di cui si chiede CP_1
la restituzione della metà;
- in data 06.10.2016 si svolgeva il procedimento di mediazione, avanti all'Organismo Media Conciliare di Cassino che si concludeva con esito negativo stante l'assenza di parte convenuta.
Si costituiva in giudizio la convenuta, impugnando e contestando la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto della stessa. A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la sig.ra per circa 15 anni provvedeva pagare tutte le utenze, Controparte_1
provvedeva a custodire l'immobile effettuando lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come la tinteggiatura delle pareti e soffitti, revisione di tutti gli infissi interni ed esterni;
revisione di tutti gli impianti elettrici, idrici, del gas e di scarico e smaltimento delle acque reflue;
- curava il giardino circostante compresa la pulizia di erbacce potatura dagli alberi;
- effettuava periodicamente la pulitura delle grondaie di raccolta acque piovane e dei relativi pozzetti:
- pagava le utenze quali energia elettrica;
acqua, gas;
- pagava le tasse quali ICI, IMU e;
Per_5
pagina 5 di 14 - revisionava e tinteggiava tutte le ringhiere in ferro e provvedeva alla manutenzione dei balconi e dei viali esterni;
- provvedeva alla manutenzione di tutto il viale d'ingresso in calcestruzzo cementizio e del cancello in ferro;
- provvedeva alla costante custodia di giorno e di notte dell'intero immobile, salvaguardandolo costantemente da eventuali furti e danneggiamenti di ogni tipo;
- la convenuta quantificava tali attività e manutenzioni realizzate nella somma di €.
30.600,00.
La sig.ra così concludeva: “chiede in via riconvenzionale il pagamento a suo CP_1
favore della somma di euro 30600,00 (trentamilaseicento), da parte sig. Parte_1
per tutti i motivi su esposti;
in via subordinata, questa difesa chiede la
[...]
compensazione tra il valore del piano di casa, nella specie il piano terra del quale
l'attore chiede l'assegnazione con le spese sopra elencate e riportate dalla perizia del geom. pari ad euro 30600,00 (trentamilaseicento) spese di ogni Controparte_4
tipo e genere sostenute per circa 15 (quindici) anni;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
§§§
Tanto premesso in fatto, in via preliminare deve accogliersi l'eccezione sollevata da parte attrice di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Nel caso che qui occupa bisogna porre mente alla normativa previgente rispetto all'entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e ss.mm.ii.).
Nel sistema previgente era previsto che nel giudizio di cognizione ordinario, il convenuto nel costituirsi in giudizio, doveva proporre la domanda riconvenzionale depositando la comparsa di costituzione e risposta 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.), ovvero 10 giorni prima in caso di abbreviazione pagina 6 di 14 dei termini.
Pertanto, in caso di costituzione tempestiva, il convenuto poteva proporre la domanda riconvenzionale;
invece, in caso di costituzione tardiva (ad esempio, in udienza), poteva solo svolgere mere difese o eccezioni che fossero rilevabili anche d'ufficio, mentre decadeva dal diritto di proporre la riconvenzionale e la chiamata di terzo.
La ratio della preclusione era ispirata alla necessità di garantire la celerità e la concentrazione del processo;
proprio perché veniva perseguito un preminente interesse pubblico, l'inosservanza del termine entro cui proporre la domanda era rilevabile d'ufficio, anche in sede di impugnazione.
Sul punto: “L'art. 167, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza
l'inosservanza dell'onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione,
a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4901 del 2 marzo
2007).
La sig.ra si costituiva il 09.05.2018, data in cui era stata differita l'udienza di CP_1
comparizione ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., già fissata nell'atto di citazione per il giorno 03.05.2018, decadendo di fatto dal diritto di proporre domanda riconvenzionale.
Per quanto attiene alla divisione delle somme e dei titoli la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
L'attore con il proprio atto introduttivo chiedeva “C) ACCERTARE – DICHIARARE il Part diritto per l'istante a percepire la metà delle somme di denaro depositate dai sig.ri pagina 7 di 14 e presso l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia Parte_1 Controparte_1
di Formia e presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta, e per l'effetto
D) CONDANNARE la sig.ra a rimborsare al sig. , Controparte_2 Parte_1
le somme di denaro su specificate”.
In particolare, si tratta di un conto corrente acceso presso l'allora Istituto Bancario San
OL IMI, agenzia di Formia, con un saldo positivo di €. 10.000,00, nonché di un fondo di investimento titoli presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta.
L'attore asseriva che tali somme venivano incassate dalla sig.ra . CP_1
Nella propria comparsa di costituzione parte convenuta non ha preso posizione alcuna su tali richieste, salvo poi affermare in sede di memoria ex art. 186 c.p.c. primo termine “si oppone alla richiesta avversa di cui al punto C dell'atto di citazione, tesa ad ottenere la metà delle somme depositate presso l'Istituto bancario San OL IMI, agenzia di
Formia e presso la società Finanziaria Serfima Italia s.p.a. di Gaeta non essendoci la prova dei prelievi che avrebbe effettuato la sig.ra ”. Controparte_1
La questione deve essere risolta ponendo mente al disposto dell'art. 115 c.p.c. che sancisce il principio di non contestazione per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Ancor prima dell'introduzione di tale disposizione il principio di non contestazione era stato affermato dalla Corte di Cassazione che lo aveva fondato sulla lettera dell'art. 416
c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario): tali disposizioni infatti impongono al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Da ciò discende che l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come pagina 8 di 14 parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche l'attore tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla controparte (Cass.
n.8647/2016; n.16782/2019).
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si è espressamente pronunciata la Suprema Corte a partire da Cass. n. 1540/2007, secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
Dunque, atteso che la richiesta di accertamento e di divisione delle somme di cui sopra è stata formulata con l'atto di citazione, parte convenuta avrebbe dovuto contestare puntualmente tale pretesa nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta.
Tutte le parti in causa hanno l'onere di delimitare l'oggetto del processo. Sul punto è stato rilevato che “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il
Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato),
è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).
Pertanto, avuto riguardo all'estratto conto in atti che attesta l'esistenza del conto cointestato, risulta accertato il diritto dell'attore alla titolarità delle somme cointestate pagina 9 di 14 costituenti saldo di conto corrente accesso presso il suddetto istituto di credito;
risulta accertato in quanto non tempestivamente contestato che sia stata la convenuta a prelevare dette somme;
ed in ultimo è legittima la richiesta del rimborso del 50% delle somme di denaro depositate dai sig.ri e presso Parte_1 Controparte_1
l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia di Formia in favore dell'attore. Invero non viene dalla parte attrice prodotto un estratto conto aggiornato sicchè allo stato la domanda va accolta nei limiti della documentazione prodotta e della domanda formulata che indica la richiesta di rimborso del 50% della somma indicata di 10,000 euro.
Per quanto riguarda, invece, i titoli presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta, tali titoli finanziari cointestati non vengono affatto in alcun modo descritti né documentati sicchè impossibile è qualsivoglia pronuncia accertativa o di condanna alla restituzione di somme a tale titolo.
Per quanto poi attiene la titolarità dell'immobile in parola (il fabbricato, sito in Itri (LT) alla via Mafai n. 10) giova rilevare che parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta non ha contestato quanto affermato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invero a formulare domanda riconvenzionale per il rimborso di una serie di spese sostenute per la manutenzione dell'immobile.
Sulla scorta di tale considerazione, il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 09.04.2019 rilevava che “la circostanza che la casa è stata costruita con i proventi del lavoro dei coniugi non è stato espressamente contestato dalla convenuta”.
Sempre nel medesimo provvedimento il giudice nominava il CTU perché quantificasse il valore del fondo e riferisse se l'immobile in parola era comodamente divisibile e se la divisione comportasse un decremento patrimoniale dell'immobile.
Al deposito della CTU si apprendeva che il valore del fabbricato veniva stimato dal
CTU in €. 216.873,00.
Secondo quanto affermato nella consulenza tecnica l'immobile oggetto di causa venne pagina 10 di 14 edificato in base ad un progetto che prevedeva la costruzione di una struttura a duplice elevazione, con un piano primo adibito a civile abitazione, e un piano terra adibito a locali servizi (garage-rimessa), per il completamento e la funzionalità dell'immobile.
All'interno del piano terra esistono delle tubazioni in pvc e in rame. Tali tubazioni che provengono dall'unità immobiliare posta al sovrastante piano primo adibito a civile abitazione sono necessarie sia per lo smaltimento delle acque luride che per l'approvvigionamento idrico del citato piano. Per rimuovere e riposizionare le tubazioni all'esterno della struttura per garantire i servizi al piano primo, sarebbe necessario eseguire interventi edilizi, il tutto subordinato alle preventive autorizzazioni urbanistiche, sismiche nonché modifiche agli impianti.
Nell'ipotesi che, non si debba procedere alla rimozione degli impianti facendoli passare dall'esterno, sarebbe comunque necessario accedere all'interno del piano terra ove sono allocate le tubazioni per consentire ispezioni e interventi dovuti a eventuali malfunzionamenti e guasti agli impianti.
Questa soluzione comporterebbe la costituzione di una servitù. Diversamente onde evitare la rimozione delle tubazioni dall'interno del piano terra, si potrebbe realizzare un vano stretto e lungo in muratura che contenga le tubazioni, in questo caso l'accesso dovrebbe avvenire dall'esterno. Questa soluzione pur essendo tecnicamente possibile risulterebbe onerosa poiché bisognerebbe creare un accesso attraverso i muri del fabbricato, ovvero rompere la muratura e rimuovere la stessa creando un varco, tale intervento è subordinato alle preventive autorizzazioni edilizie urbanistiche e sismiche, e successivi lavori. Inoltre, al piano terra verrebbe sottratta una discreta superficie. Pur ipotizzando la divisione dell'immobile in due distinte unità ai piani terra e primo
(sebbene parte attrice abbia chiesto l'attribuzione del piano terra), ovvero dividere per metà il piano terra da accorpare alla metà del piano prima, l'intervento e tutte le modifiche da attuare sarebbero onerose. Il CTU ritiene che l'eventuale divisione dell'immobile comporterebbe un decremento patrimoniale dello stesso già stimato in €.
216.873,00 di un ulteriore (+/- 10%), ai quali vanno aggiunti i costi da sostenere pagina 11 di 14 necessari per gli interventi edilizia, idraulici, elettrici, e tutti gli adempimenti urbanistici/sismici, catastali, e quant'altro necessiti come ripetutamente evidenziato.
Le citate motivazione hanno indotto il CTU a ritenere che l'immobile non sia comodamente ed economicamente divisibile. Precisava infine, che l'eventuale divisione dell'immobile necessiterebbe anche della preventiva autorizzazione urbanistica da parte del Comune di Itri.
Il bene non è stato ritenuto comodamente divisibile senza dover sopportare spese per la divisione e conseguente decremento di valore del bene stesso
All'udienza del 18.05.2021 il giudice, rilevato che dagli esiti della CTU emergeva la non comoda divisibilità dell'immobile, convocava le parti al fine di addivenire ad un accordo in quanto le due possibili alternative che si palesavano erano rispettivamente o l'assegnazione ad una delle parti dell'immobile con conguaglio e pagamento della rimanente quota all'altra parte ovvero la vendita del bene con divisione del ricavato.
All'udienza successiva si presentava il solo attore che si dichiarava disponibile ad accettare le proposte già formulate dal Tribunale.
Successivamente, all'udienza del 08.09.2022, ilo Giudice rilevava che l'immobile non poteva essere interamente attribuito alla comunione legale tra i coniugi in quanto in parte era costruito su terreno donato alla dai genitori, ed in parte su Controparte_1
fondo acquistato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. Rilevava altresì che ad avviso del CTU l'immobile non era comodamente divisibile e che dunque sarebbe stato necessario procedere alla vendita del suddetto immobile, convocava le parti per valutare possibilità conciliative.
All'esito dell'udienza del 14.03.2023 il giudice disponeva la vendita del bene ed a tal fine nominava delegato alla vendita perché previo tentativo di conciliazione predisponesse gli atti necessari alla vendita.
All'udienza del 17.10.2023 era presente la sig.ra la quale dichiarava che la CP_1
pagina 12 di 14 casa era di sua esclusiva proprietà in quanto costruita esclusivamente con i soldi dei suoi genitori ed escludeva che si potesse trovare un accordo.
A questo punto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Allo stato non risulta provato che il fabbricato in questione sia stato costruito unicamente con risorse della convenuta CP_1
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale alla vendita giudiziale del bene indivisibile o non comodamente divisibile si perviene solo se non è possibile l'attribuzione dello stesso (tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756; Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641; Cass. 3maggio 2010, n. 10624;
Cass. 22 marzo 2004, n. 5679)
Ritiene questo Giudice che, alla luce della non comoda divisibilità del bene accertata dal
CTU, della svalutazione dell'immobile in caso di divisione, e della non praticabilità dell'attribuzione del bene ad una delle parti con liquidazione della quota all'altra (non praticabilità riscontrata all'esito dei diversi tentativi di conciliazione effettuati in corso di giudizio) atteso che la proprietà comune dei coniugi allo stato non è stata debitamente contestata nei termini da parte convenuta e ferma ogni altra valutazione su tale ultimo punto all'esito del deposito della relazione notarile che si richiede alla parte attrice, la causa debba essere rimessa sul ruolo per procedere alla vendita del bene oggetto di giudizio con successiva divisione del ricavato della vendita tenuto conto della circostanza che il fabbricato sorge in parte su terreno donato alla convenuta dai propri genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta per i motivi di cui sopra;
- accerta la non comoda divisibilità dell'immobile costituito da fabbricato sito in Itri
(LT) alla Via Mafai n. 10, riportato al NCEU al Foglio 31 Mappali 446 sub 3 e 446 sub pagina 13 di 14 2;
- Accoglie la domanda formulata accerta il diritto al 50% degli importi giacenti sul conto corrente cointestato presso l'allora Istituto Bancario San OL IMI e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
5000,00.
- Rigetta la domanda relativa al 50% del fondo di investimento titoli presso la società
Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a.;
- spese al definitivo;
- dispone sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza
Cassino, 14-6-2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 183/2018, avente ad oggetto: Abitazione-Uso,
riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. promossa da:
), nato il [...] ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente al Largo Garibaldi, n. 5, rappresentato e difeso dall' Avv. Enzo
EN (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Cassino alla via Bari n. 19
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(LT) e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e pagina 1 di 14 disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Cardillo Cupo (C.F. ) e C.F._4
dall'Avv. Cristian Bove (C.F. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5
presso il loro studio in Formia alla Via Maiorino, 14
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e/o deduzione: A) IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta in quanto Controparte_1
proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 167 c.p.c., specificando che la parte attrice sul punto dichiara di NON accettare il contraddittorio;
B) ACCERTARE – DICHIARARE la titolarità in capo al SI. del diritto di comproprietà nella misura del Parte_1
50% (cinquanta percento) del fabbricato sito in Itri (LT) alla Via Mafai n. 10, riportato al NCEU al Foglio 31 Mappali 446 sub 3 e 446 sub 2; meglio specificato negli atti del presente giudizio e già casa coniugale;
B) DISPORRE, la divisione del detto fabbricato oggetto del presente giudizio assegnandone la metà al SI. con le Parte_1
modalità indicate nella perizia di parte redatta dal Geom. , alla quale Persona_1
integralmente ci si riporta, anche per quanto riguarda il valore da attribuire al fabbricato stesso;
C) ACCERTARE – DICHIARARE il diritto dell'istante a percepire la metà delle somme di danaro pari ad € 20.000,00 circa, depositate dai sig.ri Parte_1
e presso l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia di
[...] Controparte_1
Formia e presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta al momento della separazione, somme riscosse dalla sola SI.ra ; e per l'effetto D) Controparte_1
CONDANNARE la sig.ra a rimborsare al sig. , Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 10.000,00 (eurodiecimila), o quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri accessori come per legge. Con condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attore di quanto corrisposto per le spese del CTU
Geom. , così come quantificate nel decreto di liquidazione in atti.” Persona_2
pagina 2 di 14 Per la parte convenuta: “si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da considerarsi qui trascritte, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore citava in giudizio l'odierna convenuta al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e/o deduzione: A) ACCERTARE –
DICHIARARE la titolarità in capo all'istante del diritto di comproprietà del fabbricato sito in Itri (LT) alla via Mafai n. 10, meglio specificato in premessa e già adibito a casa coniugale, nella misura del 50% (cinquantapercento); B) DISPORRE, la divisione della stessa assegnando all'istante la metà del fabbricato, in particolare, ove possibile, il piano terra. C) ACCERTARE – DICHIARARE il diritto per l'istante a percepire la metà delle somme di denaro depositate dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
presso l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia di Formia e presso la società
Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta, e per l'effetto D) CONDANNARE la sig.ra
a rimborsare al sig. , le somme di denaro su Controparte_2 Parte_1
specificate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- il sig. , in data 08.08.1976 contraeva matrimonio concordatario Parte_1
con la sig.ra Controparte_1
- dalla loro unione nasceva il 27.01.1981, in Koln (Germania), la figlia Persona_3
ormai economicamente indipendente;
[...]
- i coniugi negli anni '80 si trasferivano in Germania, dove entrambi svolgevano attività lavorativa;
- di comune accordo i coniugi decisero di costruire un fabbricato in Italia, per farne la loro casa coniugale;
pagina 3 di 14 - i lavori iniziavano nell'anno 1980 e si concludevano nell'anno 1992, quando tutta la famiglia si trasferiva in Italia dopo aver vissuto in Germania;
- i lavori erano appaltati ad una Ditta;
- il fabbricato, sito in Itri (LT) alla via Mafai n. 10, consisteva in una costruzione bifamiliare, ed era realizzato su un terreno in parte donato in data 29.08.1979 alla sig.ra ed al fratello, SI. dai genitori, ed in Controparte_1 Parte_2
parte acquistato dalle altre due sorelle, e CP_1 Persona_4 CP_3
verso il pagamento di una somma di denaro versata in regime di comunione dei beni con il sig. e con il contributo dello stesso, come risultava dalla Parte_1
scrittura privata versata in atti;
- i sigg.ri e erano proprietari del fabbricato Parte_1 Controparte_1
adibito ad abitazione familiare poiché lo stesso veniva costruito durante la vita coniugale, con il contributo economico di entrambi i coniugi in quote uguali ed indivise;
- con ricorso depositato in data 04.01.2005 e notificato in data 17.02.2005 la SI.ra chiedeva al Tribunale di Latina di dichiarare la separazione Controparte_1
giudiziale con addebito al marito, altresì richiedendo l'assegnazione della casa coniugale nella quale poter vivere con la figlia già maggiorenne;
- il Tribunale di Latina, nella persona del presidente Dott. Francesco Coniglio, pronunciava la separazione giudiziale, assegnando la casa coniugale alla moglie;
- il giudizio veniva definito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 757/15 del
16.03.2015, depositata in cancelleria il 23.02.2015, che dichiarava la separazione personale del e con revoca Controparte_1 Parte_1
dell'assegnazione della casa coniugale alla , poiché la loro figlia era CP_1
ormai economicamente indipendente;
- la sentenza di separazione era stata quindi emanata e passata in giudicato e pertanto era possibile procedere con la divisione dei beni che residuavano dalla comunione legale;
pagina 4 di 14 - in sede di divisione l'attivo ed il passivo dovevano dividersi in parti uguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione;
- il fabbricato di cui di chiedeva la divisione consisteva di due piani (piano terra e primo piano) ed era quindi facilmente divisibile;
- alla data della separazione i sigg.ri e erano Parte_1 Controparte_1
intestatari sempre in comunione dei beni di un conto corrente presso l'allora
Istituto Bancario San OL IMI, agenzia di Formia, con un saldo positivo di €.
10.000,00, nonché titolari di un fondo di investimento titoli presso la società
Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta;
- si tratta di somme che venivano incassate dalla sig.ra e di cui si chiede CP_1
la restituzione della metà;
- in data 06.10.2016 si svolgeva il procedimento di mediazione, avanti all'Organismo Media Conciliare di Cassino che si concludeva con esito negativo stante l'assenza di parte convenuta.
Si costituiva in giudizio la convenuta, impugnando e contestando la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto della stessa. A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la sig.ra per circa 15 anni provvedeva pagare tutte le utenze, Controparte_1
provvedeva a custodire l'immobile effettuando lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come la tinteggiatura delle pareti e soffitti, revisione di tutti gli infissi interni ed esterni;
revisione di tutti gli impianti elettrici, idrici, del gas e di scarico e smaltimento delle acque reflue;
- curava il giardino circostante compresa la pulizia di erbacce potatura dagli alberi;
- effettuava periodicamente la pulitura delle grondaie di raccolta acque piovane e dei relativi pozzetti:
- pagava le utenze quali energia elettrica;
acqua, gas;
- pagava le tasse quali ICI, IMU e;
Per_5
pagina 5 di 14 - revisionava e tinteggiava tutte le ringhiere in ferro e provvedeva alla manutenzione dei balconi e dei viali esterni;
- provvedeva alla manutenzione di tutto il viale d'ingresso in calcestruzzo cementizio e del cancello in ferro;
- provvedeva alla costante custodia di giorno e di notte dell'intero immobile, salvaguardandolo costantemente da eventuali furti e danneggiamenti di ogni tipo;
- la convenuta quantificava tali attività e manutenzioni realizzate nella somma di €.
30.600,00.
La sig.ra così concludeva: “chiede in via riconvenzionale il pagamento a suo CP_1
favore della somma di euro 30600,00 (trentamilaseicento), da parte sig. Parte_1
per tutti i motivi su esposti;
in via subordinata, questa difesa chiede la
[...]
compensazione tra il valore del piano di casa, nella specie il piano terra del quale
l'attore chiede l'assegnazione con le spese sopra elencate e riportate dalla perizia del geom. pari ad euro 30600,00 (trentamilaseicento) spese di ogni Controparte_4
tipo e genere sostenute per circa 15 (quindici) anni;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
§§§
Tanto premesso in fatto, in via preliminare deve accogliersi l'eccezione sollevata da parte attrice di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Nel caso che qui occupa bisogna porre mente alla normativa previgente rispetto all'entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e ss.mm.ii.).
Nel sistema previgente era previsto che nel giudizio di cognizione ordinario, il convenuto nel costituirsi in giudizio, doveva proporre la domanda riconvenzionale depositando la comparsa di costituzione e risposta 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.), ovvero 10 giorni prima in caso di abbreviazione pagina 6 di 14 dei termini.
Pertanto, in caso di costituzione tempestiva, il convenuto poteva proporre la domanda riconvenzionale;
invece, in caso di costituzione tardiva (ad esempio, in udienza), poteva solo svolgere mere difese o eccezioni che fossero rilevabili anche d'ufficio, mentre decadeva dal diritto di proporre la riconvenzionale e la chiamata di terzo.
La ratio della preclusione era ispirata alla necessità di garantire la celerità e la concentrazione del processo;
proprio perché veniva perseguito un preminente interesse pubblico, l'inosservanza del termine entro cui proporre la domanda era rilevabile d'ufficio, anche in sede di impugnazione.
Sul punto: “L'art. 167, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza
l'inosservanza dell'onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione,
a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4901 del 2 marzo
2007).
La sig.ra si costituiva il 09.05.2018, data in cui era stata differita l'udienza di CP_1
comparizione ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., già fissata nell'atto di citazione per il giorno 03.05.2018, decadendo di fatto dal diritto di proporre domanda riconvenzionale.
Per quanto attiene alla divisione delle somme e dei titoli la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
L'attore con il proprio atto introduttivo chiedeva “C) ACCERTARE – DICHIARARE il Part diritto per l'istante a percepire la metà delle somme di denaro depositate dai sig.ri pagina 7 di 14 e presso l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia Parte_1 Controparte_1
di Formia e presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta, e per l'effetto
D) CONDANNARE la sig.ra a rimborsare al sig. , Controparte_2 Parte_1
le somme di denaro su specificate”.
In particolare, si tratta di un conto corrente acceso presso l'allora Istituto Bancario San
OL IMI, agenzia di Formia, con un saldo positivo di €. 10.000,00, nonché di un fondo di investimento titoli presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta.
L'attore asseriva che tali somme venivano incassate dalla sig.ra . CP_1
Nella propria comparsa di costituzione parte convenuta non ha preso posizione alcuna su tali richieste, salvo poi affermare in sede di memoria ex art. 186 c.p.c. primo termine “si oppone alla richiesta avversa di cui al punto C dell'atto di citazione, tesa ad ottenere la metà delle somme depositate presso l'Istituto bancario San OL IMI, agenzia di
Formia e presso la società Finanziaria Serfima Italia s.p.a. di Gaeta non essendoci la prova dei prelievi che avrebbe effettuato la sig.ra ”. Controparte_1
La questione deve essere risolta ponendo mente al disposto dell'art. 115 c.p.c. che sancisce il principio di non contestazione per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Ancor prima dell'introduzione di tale disposizione il principio di non contestazione era stato affermato dalla Corte di Cassazione che lo aveva fondato sulla lettera dell'art. 416
c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario): tali disposizioni infatti impongono al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Da ciò discende che l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come pagina 8 di 14 parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche l'attore tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla controparte (Cass.
n.8647/2016; n.16782/2019).
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si è espressamente pronunciata la Suprema Corte a partire da Cass. n. 1540/2007, secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
Dunque, atteso che la richiesta di accertamento e di divisione delle somme di cui sopra è stata formulata con l'atto di citazione, parte convenuta avrebbe dovuto contestare puntualmente tale pretesa nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta.
Tutte le parti in causa hanno l'onere di delimitare l'oggetto del processo. Sul punto è stato rilevato che “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il
Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato),
è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).
Pertanto, avuto riguardo all'estratto conto in atti che attesta l'esistenza del conto cointestato, risulta accertato il diritto dell'attore alla titolarità delle somme cointestate pagina 9 di 14 costituenti saldo di conto corrente accesso presso il suddetto istituto di credito;
risulta accertato in quanto non tempestivamente contestato che sia stata la convenuta a prelevare dette somme;
ed in ultimo è legittima la richiesta del rimborso del 50% delle somme di denaro depositate dai sig.ri e presso Parte_1 Controparte_1
l'Istituto Bancario San OL IMI, Agenzia di Formia in favore dell'attore. Invero non viene dalla parte attrice prodotto un estratto conto aggiornato sicchè allo stato la domanda va accolta nei limiti della documentazione prodotta e della domanda formulata che indica la richiesta di rimborso del 50% della somma indicata di 10,000 euro.
Per quanto riguarda, invece, i titoli presso la società Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a. di Gaeta, tali titoli finanziari cointestati non vengono affatto in alcun modo descritti né documentati sicchè impossibile è qualsivoglia pronuncia accertativa o di condanna alla restituzione di somme a tale titolo.
Per quanto poi attiene la titolarità dell'immobile in parola (il fabbricato, sito in Itri (LT) alla via Mafai n. 10) giova rilevare che parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta non ha contestato quanto affermato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invero a formulare domanda riconvenzionale per il rimborso di una serie di spese sostenute per la manutenzione dell'immobile.
Sulla scorta di tale considerazione, il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 09.04.2019 rilevava che “la circostanza che la casa è stata costruita con i proventi del lavoro dei coniugi non è stato espressamente contestato dalla convenuta”.
Sempre nel medesimo provvedimento il giudice nominava il CTU perché quantificasse il valore del fondo e riferisse se l'immobile in parola era comodamente divisibile e se la divisione comportasse un decremento patrimoniale dell'immobile.
Al deposito della CTU si apprendeva che il valore del fabbricato veniva stimato dal
CTU in €. 216.873,00.
Secondo quanto affermato nella consulenza tecnica l'immobile oggetto di causa venne pagina 10 di 14 edificato in base ad un progetto che prevedeva la costruzione di una struttura a duplice elevazione, con un piano primo adibito a civile abitazione, e un piano terra adibito a locali servizi (garage-rimessa), per il completamento e la funzionalità dell'immobile.
All'interno del piano terra esistono delle tubazioni in pvc e in rame. Tali tubazioni che provengono dall'unità immobiliare posta al sovrastante piano primo adibito a civile abitazione sono necessarie sia per lo smaltimento delle acque luride che per l'approvvigionamento idrico del citato piano. Per rimuovere e riposizionare le tubazioni all'esterno della struttura per garantire i servizi al piano primo, sarebbe necessario eseguire interventi edilizi, il tutto subordinato alle preventive autorizzazioni urbanistiche, sismiche nonché modifiche agli impianti.
Nell'ipotesi che, non si debba procedere alla rimozione degli impianti facendoli passare dall'esterno, sarebbe comunque necessario accedere all'interno del piano terra ove sono allocate le tubazioni per consentire ispezioni e interventi dovuti a eventuali malfunzionamenti e guasti agli impianti.
Questa soluzione comporterebbe la costituzione di una servitù. Diversamente onde evitare la rimozione delle tubazioni dall'interno del piano terra, si potrebbe realizzare un vano stretto e lungo in muratura che contenga le tubazioni, in questo caso l'accesso dovrebbe avvenire dall'esterno. Questa soluzione pur essendo tecnicamente possibile risulterebbe onerosa poiché bisognerebbe creare un accesso attraverso i muri del fabbricato, ovvero rompere la muratura e rimuovere la stessa creando un varco, tale intervento è subordinato alle preventive autorizzazioni edilizie urbanistiche e sismiche, e successivi lavori. Inoltre, al piano terra verrebbe sottratta una discreta superficie. Pur ipotizzando la divisione dell'immobile in due distinte unità ai piani terra e primo
(sebbene parte attrice abbia chiesto l'attribuzione del piano terra), ovvero dividere per metà il piano terra da accorpare alla metà del piano prima, l'intervento e tutte le modifiche da attuare sarebbero onerose. Il CTU ritiene che l'eventuale divisione dell'immobile comporterebbe un decremento patrimoniale dello stesso già stimato in €.
216.873,00 di un ulteriore (+/- 10%), ai quali vanno aggiunti i costi da sostenere pagina 11 di 14 necessari per gli interventi edilizia, idraulici, elettrici, e tutti gli adempimenti urbanistici/sismici, catastali, e quant'altro necessiti come ripetutamente evidenziato.
Le citate motivazione hanno indotto il CTU a ritenere che l'immobile non sia comodamente ed economicamente divisibile. Precisava infine, che l'eventuale divisione dell'immobile necessiterebbe anche della preventiva autorizzazione urbanistica da parte del Comune di Itri.
Il bene non è stato ritenuto comodamente divisibile senza dover sopportare spese per la divisione e conseguente decremento di valore del bene stesso
All'udienza del 18.05.2021 il giudice, rilevato che dagli esiti della CTU emergeva la non comoda divisibilità dell'immobile, convocava le parti al fine di addivenire ad un accordo in quanto le due possibili alternative che si palesavano erano rispettivamente o l'assegnazione ad una delle parti dell'immobile con conguaglio e pagamento della rimanente quota all'altra parte ovvero la vendita del bene con divisione del ricavato.
All'udienza successiva si presentava il solo attore che si dichiarava disponibile ad accettare le proposte già formulate dal Tribunale.
Successivamente, all'udienza del 08.09.2022, ilo Giudice rilevava che l'immobile non poteva essere interamente attribuito alla comunione legale tra i coniugi in quanto in parte era costruito su terreno donato alla dai genitori, ed in parte su Controparte_1
fondo acquistato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. Rilevava altresì che ad avviso del CTU l'immobile non era comodamente divisibile e che dunque sarebbe stato necessario procedere alla vendita del suddetto immobile, convocava le parti per valutare possibilità conciliative.
All'esito dell'udienza del 14.03.2023 il giudice disponeva la vendita del bene ed a tal fine nominava delegato alla vendita perché previo tentativo di conciliazione predisponesse gli atti necessari alla vendita.
All'udienza del 17.10.2023 era presente la sig.ra la quale dichiarava che la CP_1
pagina 12 di 14 casa era di sua esclusiva proprietà in quanto costruita esclusivamente con i soldi dei suoi genitori ed escludeva che si potesse trovare un accordo.
A questo punto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Allo stato non risulta provato che il fabbricato in questione sia stato costruito unicamente con risorse della convenuta CP_1
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale alla vendita giudiziale del bene indivisibile o non comodamente divisibile si perviene solo se non è possibile l'attribuzione dello stesso (tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756; Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641; Cass. 3maggio 2010, n. 10624;
Cass. 22 marzo 2004, n. 5679)
Ritiene questo Giudice che, alla luce della non comoda divisibilità del bene accertata dal
CTU, della svalutazione dell'immobile in caso di divisione, e della non praticabilità dell'attribuzione del bene ad una delle parti con liquidazione della quota all'altra (non praticabilità riscontrata all'esito dei diversi tentativi di conciliazione effettuati in corso di giudizio) atteso che la proprietà comune dei coniugi allo stato non è stata debitamente contestata nei termini da parte convenuta e ferma ogni altra valutazione su tale ultimo punto all'esito del deposito della relazione notarile che si richiede alla parte attrice, la causa debba essere rimessa sul ruolo per procedere alla vendita del bene oggetto di giudizio con successiva divisione del ricavato della vendita tenuto conto della circostanza che il fabbricato sorge in parte su terreno donato alla convenuta dai propri genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta per i motivi di cui sopra;
- accerta la non comoda divisibilità dell'immobile costituito da fabbricato sito in Itri
(LT) alla Via Mafai n. 10, riportato al NCEU al Foglio 31 Mappali 446 sub 3 e 446 sub pagina 13 di 14 2;
- Accoglie la domanda formulata accerta il diritto al 50% degli importi giacenti sul conto corrente cointestato presso l'allora Istituto Bancario San OL IMI e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
5000,00.
- Rigetta la domanda relativa al 50% del fondo di investimento titoli presso la società
Finanziaria SERFIMA Italia s.p.a.;
- spese al definitivo;
- dispone sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza
Cassino, 14-6-2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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