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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2435/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott.ssa Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott.ssa Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2435/2019 R.G., posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con il provvedimento emesso in esito alla udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. GHIRLANDA SEBASTIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. LAFACE GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. MUSOLINO GIUSEPPE ( VIA CICERONE C.F._4
8 MESSINA;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso Controparte_3 C.F._5 lo studio dell'avv. GENOVESE FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LA Controparte_4
MALFA DANIELE ROCCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
1 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 _1
, e esponendo che in
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
data 29.10.2012 era deceduto il comune padre lasciando un testamento con il Persona_1
quale nominava erede universale la propria moglie (madre delle parti), Persona_2
deceduta in data 15.8.2016, senza lasciare testamento. Precisava che, deceduta la madre, essi figli avevano presentato denunzia di successione così apprendendo che l'asse ereditario della stessa era costituito da un unico immobile sito in Venetico, via Lungomare Nauloco n. 31, il lastrico solare ed il box sito a piano terra ed un terreno agricolo sito in Lungomare di Scala di
Torregrotta. Deduceva la attrice che il patrimonio dei due de cuius, così come ricostruito nella perizia di parte, era composto da beni il cui valore ammontava ad € 569.000,00.
Aggiungeva poi che il testamento del padre – con il quale la madre era stata dichiarata erede universale – ledeva la sua quota di legittima e che, invece, poiché la madre era deceduta senza lasciare testamento, dovevano trovare applicazione le regole della successione legittima.
Rilevava di avere ricevuto dai genitori, quando erano in vita, solo la somma di € 19.000,00
(per € 9.500,00 da parte del padre ed € 9.500,00 da parte della madre); dichiarava di agire per impugnare il testamento paterno al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima e per chiedere la divisione dell'asse ereditario della madre. Poiché la mediazione iniziata per definire bonariamente il giudizio non aveva avuto esito positivo, agiva nei confronti dei fratelli esponendo che
- Con atto di vendita del 21.11.1986 i de cuius avevano fatto trasferire a _1
(con ciò integrando una donazione indiretta) la piena proprietà di un
[...]
appartamento al primo piano di uno stabile sito in Venetico Marina, via Saccà (che la stessa, in una dichiarazione recante la data del 30.10.1986, aveva dichiarato di ricevere in conto di legittima);
- Con atto di vendita nella medesima data i due de cuius avevano fatto trasferire alla figlia la piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano del medesimo Pt_1
immobile;
Aggiungeva che ella aveva consentito dapprima al padre di iscrivere ipoteca su detto immobile e, successivamente, sempre su richiesta del padre, aveva venduto detto immobile per € 64.000,00, corrispondendo al padre la somma di € 45.000,00 e trattenendo per se, la
2 somma residua di € 19.000,00.
Aggiungeva che in data 4.4.1990 ella aveva acquistato altro immobile sito in Spadafora, Via del Mare n. 15/3 del quale il prezzo era stato interamente pagato da entrambi i genitori, immobile poi da lei ceduto al fratello con atto di donazione del Controparte_2
18.1.1991, poi trasferito da quest'ultimo a con atto di donazione del Controparte_4
5.5.1998, che la stessa, in una scrittura privata redatta nella medesima data, aveva dichiarato di ricevere in donazione dai genitori in conto di legittima della successione degli stessi.
Precisava che la aveva poi rinunziato alla eredità della madre ed Controparte_4
altrettanto aveva fatto il figlio della stessa, chiamato per rappresentazione.
Aggiungeva che i de cuius avevano donato al figlio la piena proprietà di un CP_2
appartamento al secondo piano di un immobile sito in Venetico, via Lungomare Nauloco n.
31 ed, infine, il aveva donato alla moglie, con atto del 16.5.2011, la metà Persona_1 dell'appartamento posto al primo piano di un immobile sito in Venetico, via Lungomare
Nauloco n. 31, del lastrico solare e del box sito a piano terra del medesimo immobile nonché il terreno agricolo sito sul lungo mare di Torregrotta, la cui quota del restante 50% già si apparteneva alla . Per_2
Chiedeva quindi che fossero ridotte le disposizioni lesive poste in essere dal padre, ovvero dapprima le disposizioni testamentarie e poi le donazioni dallo stesso effettuate, con integrazione della quota a lei spettante, tenuto conto che ella aveva già ricevuto dal padre la somma di € 9.500,00.
Quanto all'asse ereditario di rilevava che, attesa la rinunzia della sorella Persona_2
lo stesso andava diviso fra solo quattro condividenti in parti uguali. CP_4
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.9.2019 si costituiva
[...]
“per sentir dichiarare e riconoscere che la medesima, a seguito dell'apertura CP_3
della successione testamentaria del padre , è erede legittimaria pretermessa e, Persona_1
conseguentemente, previo accertamento di avvenuta lesione della quota legittima ad essa riservata, per sentir dichiarare ed accertare, come da specifica domanda riconvenzionale che si propone, il suo diritto alla reintegrazione della quota di legittima, lesa dal testamento paterno, nonché il suo diritto alla quota di legge sulla successione legittima della madre, da determinarsi, previa collazione, con la conseguente divisione dei beni indivisi, con collazione di quanto i fratelli avevano già ricevuto”. Rilevava di essere l'unica dei legittimari a non avere ricevuto nulla dai genitori e pertanto dichiarava di agire per sentire riconoscere il suo diritto alla quota di legittima previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e delle donazioni, dirette ed indirette. Chiedeva poi che le fosse riconosciuta la quota di beni dell'asse ereditario materno e riferiva dei tentativi posti in essere al fine di raggiungere un
3 accordo per la assegnazione dei beni che, tuttavia, nonostante la mediazione, non veniva raggiunto.
Con comparsa depositata 15.10.2019 si costituiva dichiarando di non Controparte_2
contestare le deduzioni di parte attrice e, ritenuto di avere già ricevuto quanto a lui spettante della eredità dei propri genitori, chiedeva che fosse disposto lo scioglimento dell'asse ereditario relitto di . Persona_2
Con comparsa depositata in data 25.10.2019 si costituiva rilevando che, Controparte_1
mentre non era contestabile che avesse ricevuto beni dai genitori a titolo di Parte_1
donazione indiretta, rilevava che non corrispondeva alla realtà la ricostruzione fornita dalla attrice delle donazioni ai fratelli e non essendovi prova dell'unico CP_2 CP_4
“disegno donativo” rappresentato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
Confermava di avere ricevuto dai propri genitori la provvista per acquistare il proprio appartamento e si dichiarava pronta a conferire detta somma. Contestava la domanda di restituzione delle somme di denaro avanzata da parte attrice, non essendo in alcun modo sufficiente la firma di girata del padre. Precisava poi che la attrice non poteva ritenersi erede pretermessa avendo ricevuto le somme necessarie per acquistare due beni immobili.
Concludeva, pertanto, come riportato nella comparsa.
Infine con comparsa depositata in data 26.10.2019 si costituiva Controparte_4
contestando di avere mai ricevuto dalla madre la somma di € 8000,00 in data 18.7.2014, come affermato dalla attrice in citazione. Rilevava che la madre la aveva aiutata con piccole regalie e che, attesa la propria rinunzia alla eredità della madre, anche da parte del proprio figlio rilevava che ella non era tenuta a conferire alcuna somma. Persona_3
Aggiungeva che entrambi i genitori avevano sempre aiutato tutti i figli facendo regalie.
Precisava che in particolare la attrice aveva vissuto con i genitori sino al matrimonio e anche successivamente era stata dagli stessi mantenuta, fino a che – morto il padre – la stessa aveva litigato con la madre ed era andata a vivere con la sorella , che aveva sempre CP_4
provveduto a tutte le sue necessità, fino a quando la attrice non era tornata dalla madre che la aveva sempre mantenuta. Aggiungeva che la attrice si era impossessata sia di una autovettura che dell'immobile sito in Venetico piano terra e primo piano, avendo provveduto a cambiare le serrature senza nulla chiedere ai fratelli. Chiedeva, pertanto, che atteso l'uso esclusivo, la stessa fosse condannata a corrispondere il canone locativo per l'uso dell'immobile dalla data del decesso della madre sino alla definizione del giudizio. Contestava quanto affermato dalla attrice in ordine alla ricostruzione della asserita donazione da parte dei genitori del bene a lei pervenuto dal fratello. Deduceva la irrilevanza della scrittura del 5.5.1998. Rilevava di essere stata costretta a vendere l'immobile per le condizioni dello stesso ma dichiarava comunque la
4 sua disponibilità alla collazione del valore dell'immobile laddove si fosse ritenuta sussistente la donazione da parte dei genitori. Precisava che nessuna somma ella era tenuta a restituire e rilevava che nell'asse del padre rientrava pure la somma di € 15.376,65 oltre interessi riconosciuta in favore dello stesso nella sentenza emessa in data 24.9.2015, somma della quale non si conosceva la sorte.
Dopo la concessione del termine per iniziare il procedimento di mediazione, esitato negativamente, venivano concessi i termini di rito e con ordinanza del 17.11.2021 venivano ammesse le prove, espletate le quali veniva ammesso ordine ex art. 210 cpc ed, infine, disposta ed espletata ctu. Dopo il richiamo del consulente per fornire chiarimenti, in esito alla udienza del 24.6.2024, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione.
Con ricorso depositato in data 5.7.2023 chiedeva che fosse disposto Controparte_3 sequestro giudiziario degli immobili rientranti nell'asse ereditario di , sequestro Persona_2
che veniva concesso con provvedimento del 27.10.2023 sull'immobile sito in Venetico
Marina via Lungomare Nauloco n. 31.
Tutto ciò premesso deve dapprima valutarsi la domanda di riduzione spiegata da parte attrice in ordine alla successione del padre . Persona_1
Alla luce della documentazione prodotta ritiene il Collegio che l'asse ereditario del de cuius sia composto dalle somme residue presenti sul conto pari ad € 42.401,86 Persona_1
(saldo del conto corrente n. 35131255) e € 142,46 (saldo del conto n. 20978336), così come risultanti dalla documentazione depositata da in allegato alla memoria Controparte_3
ex art. 183 6° comma n. 2 cpc.
Ritiene, invece, il Collegio che non possa ritenersi facente parte dell'asse ereditario la somma di € 15.376,65, derivante dalla sentenza emessa in favore del de cuius: invero, parte convenuta – che in comparsa ha fatto riferimento a detta somma – non Controparte_4
ha indicato nulla in proposito che consenta di affermare che il credito sia ancora attuale
(sconoscendosi, peraltro, le sorti della sentenza di primo grado).
Ancora non può ritenersi provata la donazione in favore di della somma Controparte_4 di € 8000,00 non apparendo in alcun modo sufficiente, per fornire detta prova, la dichiarazione priva di firma prodotta in atti.
Al fine di determinare l'ammontare dell'asse ereditario del de cuius deve sommarsi al valore dei beni relitti il valore dei beni donati.
Tenuto conto di quanto affermato dal ctu (che correttamente ha stimato il valore dei beni secondo le indicazioni contenute nel mandato) il de cuius risulta avere effettuato le seguenti donazioni:
- Donazione indiretta nei confronti di con atto del 21.11.1986, con Controparte_1
5 valore del bene donato pari ad € 36.350,00 (tenuto conto che la donazione è stata fatta al 50% da entrambi i genitori);
- Donazione a di € 9.500,00 derivante dall'avere ricevuto Parte_1 Parte_1
in donazione il bene con atto del 21.11.1986, dalla stessa ceduto a terzi per €
[...]
64.000,00, somma della quale la stessa ha restituito al padre la somma di € 45.000.
Ritiene il Collegio in proposito che debba considerarsi valida prova di detta cessione la firma di girata di sugli assegni prodotti. Persona_1
Poiché, come detto, l'acquisto del bene oggetto di donazione indiretta è stato effettuato da entrambi i genitori e la ha trattenuto per sé la somma di € 19.000,00 Parte_1
deve ritenersi che la quota di pertinenza del padre fosse pari ad € 9500,00.
- Donazione indiretta effettuata in favore di del bene sito in Controparte_4
Spadafora via del Mare 15/3 (piano 2 + lastrico solare), in NCE al fg 1 p. 867 sub 6 e
8, per il valore di € 73.750,00 (pari al 50% donato dal padre).
Invero, ritiene il Collegio che, conformemente a quanto affermato dalla attrice, possa ritenersi che la donazione indiretta di detto bene effettuata dai genitori a , Parte_1
con successiva donazione dello stesso bene da questa al fratello , e, CP_2 successivamente da quest'ultimo a possa, in effetti qualificarsi Controparte_4 quale donazione indiretta da parte dei genitori in favore di quest'ultima.
Deve affermarsi che detta complessiva operazione integri, in realtà, un patto fiduciario che – come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SU 6459/2020) - non richiede la forma scritta ma può essere provato per presunzioni.
Nel caso di specie assume particolare rilevanza la dichiarazione depositata in atti a firma della , avente la medesima data dell'atto pubblico, 5.5.1998, nella Controparte_4 quale la stessa afferma che l'immobile ricevuto in donazione dal fratello CP_2
appunto con atto del 5.5.1998, in realtà è stato a lei donato dai genitori e Persona_1
e che la stessa la accetta come tale “in conto di legittima”. Persona_2
- Donazione diretta effettuata in data 2.9.2005 da a Persona_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Venetico, via Nauloco n. 31 , per il valore di € 39.750,00 (pari al 50% del bene, essendo stato donato da entrambi i genitori);
- Donazione diretta effettuata in data 16.5.2011 da a Persona_1 Persona_2
della quota del 50% degli immobili siti in Venetico, via Nauloco n. 31 (in NCEU al fg
1, part. 325 sub 12, sub 10 e sub 14) per il valore di € 44.650,00 + € 23.000,00 + €
3650,00) e dei Terreni siti nel Comune di Torregrotta (ME) in frazione Scala individuati al N.C.E.U. al foglio n° 1 part. 1244 e 1317 (€ 16.900+ € 8500,00).
Tutto ciò premesso dunque il valore dell'asse ereditario di è pari ad € Persona_1
6 42.544,32 a titolo di relictum ed € 256.050 a titolo di donatum, per un totale di € 298.594,32.
Poiché, come detto, il de cuius ha lasciato quali chiamati alla eredità la moglie e 5 figli, deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 542, 2° comma c.c., secondo la quale al coniuge spetta ¼ dell'asse ereditario ed ai figli la metà da dividersi in parti uguali.
Pertanto, la quota disponibile è pari ad ¼ che, rispetto a detta successione, è pari ad €
74.648,58 e che la quota di riserva in favore del coniuge è pari ad € 74.648,58 mentre a ciascun figlio spetta la quota di € 29.859,43.
Ciò premesso, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 554 e 555 c.c., deve disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie, non potendosi procedere alla riduzione delle donazioni se non dopo avere esaurito il valore dei beni di cui si è disposto per testamento.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di riduzione deve essere qui accolta in favore della attrice e della convenuta attrice in riconvenzionale Parte_1 Controparte_3
ai danni di beneficiaria delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di tali Persona_2
legittimarie.
Quanto alla attrice deve rilevarsi che la stessa ha già ricevuto, quale donazione dal padre, la somma di € 9500,00. Come detto alla stessa, quale legittimaria, spetta una quota di beni ereditari per il valore di € 29.859,43. Detratto, dunque, quanto già ricevuto, la stessa ha diritto ad essere reintegrata nella misura di € 20.359,43.
Quanto, invece, a , non essendovi prova che la stessa abbia mai ricevuto Controparte_3
alcun bene da parte del de cuius , deve dichiararsi che alla stessa spetti la Persona_1 reintegra nella intera quota di riserva pari ad € 29.859,43, sempre ai danni di . Persona_2
Stante il decesso della , tale diritto ad essere reintegrate, in seguito alla riduzione Per_2
della disposizione testamentaria che ha leso i loro diritti di legittimarie, deve intendersi quale diritto di credito nei confronti degli eredi di (esse stesse comprese). Persona_2
Deve, dunque, procedersi allo scioglimento della comunione dell'asse ereditario della
, dovendosi inoltre valutare il valore dei beni che ciascun coerede ha ricevuto dalla Per_2
stessa a titolo di donazione.
In base alla documentazione depositata dalle parti e quella acquisita in seguito ad ordine di esibizione, risulta che al momento del decesso la de cuius era titolare dei seguenti beni:
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
E come accertato dal ctu dei seguenti:
- immobile Venetico fg 1 part 325 sub. 12 avente valore di € 104.600,00
- immobile Venetico fg 1 part 325 sub 10 avente valore di € 60.700,00
- lastrico solare fg 1 part 325 sub. 14 avente valore di € 11.300,00
7 - terreno Torregrotta fg 1 part 1244 avente valore di € 42.250,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1317 avente valore di € 21.250,00.
Tuttavia, come già rilevato nel corso del giudizio, deve dichiararsi la improcedibilità della domanda di divisione in ordine agli immobili abusivi, ovvero, per quanto accertato dal ctu,
l'immobile Venetico fg 1 part 325 sub. 12 e l'immobile Venetico fg 1 part 325 sub 10.
Hanno, infatti, affermato le Sezioni Unite che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cass SU 25021).
In forza del principio espresso dalla Suprema Corte, pertanto, non può essere accolta la domanda di scioglimento della comunione su detti beni costituenti che, pertanto, rimangono indivisi fra le parti e fatta salva la possibilità, nel momento in cui dovesse intervenire la regolarizzazione degli stessi (tenuto conto che comunque di tratta di beni per i quali esisteva la concessione edilizia ma per i quali manca la conformità, con conseguente incommerciabilità degli stessi), di procedere allo scioglimento della comunione.
Detti beni non possono essere considerati, dunque, al fine di determinare il valore dell'asse da dividere.
Conseguentemente deve dichiararsi che l'asse ereditario da dividersi è composto solo da
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
- lastrico solare fg 1 part 325 sub. 14 avente valore di € 11.300,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1244 avente valore di € 42.250,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1317 avente valore di € 21.250,00.
Per un valore complessivo di € 84.856,58, al quale va sommato il valore delle donazioni ricevute dagli altri condividenti, pari ad € 9500,00 per € 36.350,00 per Parte_1
ed € 39.750,00 per , per un totale di € 170.456,58. Controparte_1 Controparte_2
Tenuto conto che l'asse ereditario materno va diviso solo fra quattro fratelli (esclusa
, a ciascuno degli stessi spettano beni per un valore di € 42.614,14. CP_4
Al fine di procedere alla divisione deve, tuttavia considerarsi quanto i condividenti hanno già ricevuto dalla madre in vita.
8 Quanto a , avendo la stessa già ricevuto beni per € 36.350,00, e spettandole Controparte_1 la quota di € 42614,14, la stessa deve ancora ricevere beni per un valore di € 6.264,14.
Quanto a , avendo lo stesso già ricevuto beni per € 39.750,00, e Controparte_2
spettandogli la quota di € 42614,14, deve ancora ricevere la somma di € 2.864,14.
Quanto a avendo la stessa già ricevuto € 9500,00, la stessa deve ancora Parte_1 ricevere beni per un valore di € 33.114,14.
, non avendo ricevuto alcuna donazione, deve ricevere beni per la intera Controparte_3 quota spettante pari ad € 42.614,14.
Come detto, la eredità della è gravata dal credito vantato da e da Per_2 Parte_1
in seguito all'accoglimento della domanda di riduzione delle Controparte_3
disposizioni testamentarie. Detto credito grava su tutti i coeredi e, dunque, anche sulle stesse.
Detto credito deve, dunque, essere ripartito sui quattro condividenti e graverà per 1/4 su ciascuno.
Pertanto, quanto al credito in favore di (pari ad € 20.359,43, somma della Parte_1
quale la stessa ha diritto ad essere reintegrata) graverà su , Controparte_2 _1
e della stessa nella misura di € 5.089,85
[...] Controparte_3 Parte_1
ciascuno.
Quanto al credito in favore di (pari ad € 29.859,43, somma della quale Controparte_3
la stessa ha diritto ad essere reintegrata) graverà su , , Controparte_2 Controparte_1
e della stessa nella misura di € 7.464,85 ciascuno. Parte_1 Controparte_3
Lo scioglimento della comunione può dunque essere disposto attribuendo a Parte_1
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
- lastrico solare fg 1 part 325 sub. 14 avente valore di € 11.300,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1317 avente valore di € 21.250,00 per un valore di € 42.606,58.
Poiché ha diritto, a ricevere della eredità della madre € € 33.114,14, e le sono stati assegnati beni per € 42.606,58, la stessa dovrà corrispondere agli altri coeredi la somma di € 9.492,44 da ripartirsi in € 6.264,14 in favore di € 2864,14 in favore di ed € 364,14 _1 CP_2
in favore di . CP_3
Deve invece essere assegnato a il terreno Torregrotta fg 1 part 1244 Controparte_3 avente valore di € 42.250,00 e considerato che la stessa ha diritto a ricevere beni per €
42.614,14, alla stessa spetterà ancora la somma di € 364,14.
Come detto, però, vanta nei confronti degli altri condividenti, sulla eredità Parte_1 della madre un credito di € 15.269,55 (3/4 del credito, ovvero detratto il ¼ Persona_2
9 gravante sulla stessa) mentre vanta nei confronti degli altri condividenti, Controparte_3
sulla eredità della madre , un credito di € 22.394,55 (3/4 del credito). Persona_2
Il credito di € 15.269,55 di dovrà essere soddisfatto dai tre condividenti Parte_1
e , in ugual misura e, dunque, nella misura di € 5.089,85 _1 CP_2 CP_3 ciascuno: tuttavia, poiché deve a la somma di € 6264,14 e quest'ultima le deve Pt_1 _1
€ 5089,85, rimarrà creditrice di di € 1174,29; ancora, tenuto conto che _1 Pt_1 Pt_1
deve la somma di € 2864,14 in favore di e quest'ultimo le deve la somma di € CP_2
5089,85, lo stesso dovrà corrispondere alla attrice la somma di € 2.225,71.
Infine, poiché deve a la somma di € 364,14 (conguaglio della divisione) e Pt_1 CP_3
quest'ultima le deve la somma di € 5089,85 (quale credito per la reintegra), ma a sua volta le deve la somma di € 7464,85 (quale credito per la reintegra), dovrà a Pt_1 Pt_1
la somma di € 2.739,14. CP_3
Infine, e devono essere condannati a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2
la somma ciascuno di € 7.464,85. CP_3
Tutte le predette somme dovranno essere maggiorate di interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, tenuto conto che la domanda di riduzione è stata accolta solo in relazione alla lesione derivata dalla disposizione testamentaria, mentre quelle della divisione sono funzionali ad un interesse comune, devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu devono essere poste in via definitiva come già liquidate in sede di acconto ponendosi a carico dell'Erario le quote delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, come già disposto.
Stante la dichiarata improcedibilità della domanda di divisione sui beni indicati, deve essere disposta la revoca del sequestro emesso con provvedimento del 27.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_4
1) dichiara aperta la successione di e;
Persona_1 Persona_2
2) dichiara il diritto di e ad essere reintegrate Parte_1 Controparte_3
nella quota di legittima alle stesse spettanti per la eredità del de cuius , con Persona_1
riduzioni delle disposizioni testamentarie nella misura indicata in motivazione;
3) dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili siti in Venetico in NCEU al fg 1 part 325 sub. 12 e sub 10;
10 4) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi in seguito alla apertura della successione di assegnando Persona_2
a : Parte_1
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
- lastrico solare dell'immobile sito in Venetico in NCEU al fg 1 part 325 sub. 14
- terreno sito Torregrotta in catasto al fg 1 part 1317 ed a : Controparte_3
- terreno sito in Torregrotta in catasto al fg 1 part 1244
5) condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_3
2.739,14 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
6) condanna e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
ciascuno la somma di € 7464,85 oltre interessi legali dal passaggio in CP_3
giudicato della presente sentenza al soddisfo;
7) condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_2 Parte_1
2.225,71 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo
8) condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
1174,29 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
9) spese compensate;
10) pone in via definitiva le spese di ctu come già disposto in sede di liquidazione, con onere a carico dell'Erario per le quote gravanti sulle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
11) revoca il sequestro disposto con provvedimento del 27.10.2023;
12) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
20.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott.ssa Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott.ssa Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2435/2019 R.G., posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con il provvedimento emesso in esito alla udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. GHIRLANDA SEBASTIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. LAFACE GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. MUSOLINO GIUSEPPE ( VIA CICERONE C.F._4
8 MESSINA;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso Controparte_3 C.F._5 lo studio dell'avv. GENOVESE FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LA Controparte_4
MALFA DANIELE ROCCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
1 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 _1
, e esponendo che in
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
data 29.10.2012 era deceduto il comune padre lasciando un testamento con il Persona_1
quale nominava erede universale la propria moglie (madre delle parti), Persona_2
deceduta in data 15.8.2016, senza lasciare testamento. Precisava che, deceduta la madre, essi figli avevano presentato denunzia di successione così apprendendo che l'asse ereditario della stessa era costituito da un unico immobile sito in Venetico, via Lungomare Nauloco n. 31, il lastrico solare ed il box sito a piano terra ed un terreno agricolo sito in Lungomare di Scala di
Torregrotta. Deduceva la attrice che il patrimonio dei due de cuius, così come ricostruito nella perizia di parte, era composto da beni il cui valore ammontava ad € 569.000,00.
Aggiungeva poi che il testamento del padre – con il quale la madre era stata dichiarata erede universale – ledeva la sua quota di legittima e che, invece, poiché la madre era deceduta senza lasciare testamento, dovevano trovare applicazione le regole della successione legittima.
Rilevava di avere ricevuto dai genitori, quando erano in vita, solo la somma di € 19.000,00
(per € 9.500,00 da parte del padre ed € 9.500,00 da parte della madre); dichiarava di agire per impugnare il testamento paterno al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima e per chiedere la divisione dell'asse ereditario della madre. Poiché la mediazione iniziata per definire bonariamente il giudizio non aveva avuto esito positivo, agiva nei confronti dei fratelli esponendo che
- Con atto di vendita del 21.11.1986 i de cuius avevano fatto trasferire a _1
(con ciò integrando una donazione indiretta) la piena proprietà di un
[...]
appartamento al primo piano di uno stabile sito in Venetico Marina, via Saccà (che la stessa, in una dichiarazione recante la data del 30.10.1986, aveva dichiarato di ricevere in conto di legittima);
- Con atto di vendita nella medesima data i due de cuius avevano fatto trasferire alla figlia la piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano del medesimo Pt_1
immobile;
Aggiungeva che ella aveva consentito dapprima al padre di iscrivere ipoteca su detto immobile e, successivamente, sempre su richiesta del padre, aveva venduto detto immobile per € 64.000,00, corrispondendo al padre la somma di € 45.000,00 e trattenendo per se, la
2 somma residua di € 19.000,00.
Aggiungeva che in data 4.4.1990 ella aveva acquistato altro immobile sito in Spadafora, Via del Mare n. 15/3 del quale il prezzo era stato interamente pagato da entrambi i genitori, immobile poi da lei ceduto al fratello con atto di donazione del Controparte_2
18.1.1991, poi trasferito da quest'ultimo a con atto di donazione del Controparte_4
5.5.1998, che la stessa, in una scrittura privata redatta nella medesima data, aveva dichiarato di ricevere in donazione dai genitori in conto di legittima della successione degli stessi.
Precisava che la aveva poi rinunziato alla eredità della madre ed Controparte_4
altrettanto aveva fatto il figlio della stessa, chiamato per rappresentazione.
Aggiungeva che i de cuius avevano donato al figlio la piena proprietà di un CP_2
appartamento al secondo piano di un immobile sito in Venetico, via Lungomare Nauloco n.
31 ed, infine, il aveva donato alla moglie, con atto del 16.5.2011, la metà Persona_1 dell'appartamento posto al primo piano di un immobile sito in Venetico, via Lungomare
Nauloco n. 31, del lastrico solare e del box sito a piano terra del medesimo immobile nonché il terreno agricolo sito sul lungo mare di Torregrotta, la cui quota del restante 50% già si apparteneva alla . Per_2
Chiedeva quindi che fossero ridotte le disposizioni lesive poste in essere dal padre, ovvero dapprima le disposizioni testamentarie e poi le donazioni dallo stesso effettuate, con integrazione della quota a lei spettante, tenuto conto che ella aveva già ricevuto dal padre la somma di € 9.500,00.
Quanto all'asse ereditario di rilevava che, attesa la rinunzia della sorella Persona_2
lo stesso andava diviso fra solo quattro condividenti in parti uguali. CP_4
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.9.2019 si costituiva
[...]
“per sentir dichiarare e riconoscere che la medesima, a seguito dell'apertura CP_3
della successione testamentaria del padre , è erede legittimaria pretermessa e, Persona_1
conseguentemente, previo accertamento di avvenuta lesione della quota legittima ad essa riservata, per sentir dichiarare ed accertare, come da specifica domanda riconvenzionale che si propone, il suo diritto alla reintegrazione della quota di legittima, lesa dal testamento paterno, nonché il suo diritto alla quota di legge sulla successione legittima della madre, da determinarsi, previa collazione, con la conseguente divisione dei beni indivisi, con collazione di quanto i fratelli avevano già ricevuto”. Rilevava di essere l'unica dei legittimari a non avere ricevuto nulla dai genitori e pertanto dichiarava di agire per sentire riconoscere il suo diritto alla quota di legittima previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e delle donazioni, dirette ed indirette. Chiedeva poi che le fosse riconosciuta la quota di beni dell'asse ereditario materno e riferiva dei tentativi posti in essere al fine di raggiungere un
3 accordo per la assegnazione dei beni che, tuttavia, nonostante la mediazione, non veniva raggiunto.
Con comparsa depositata 15.10.2019 si costituiva dichiarando di non Controparte_2
contestare le deduzioni di parte attrice e, ritenuto di avere già ricevuto quanto a lui spettante della eredità dei propri genitori, chiedeva che fosse disposto lo scioglimento dell'asse ereditario relitto di . Persona_2
Con comparsa depositata in data 25.10.2019 si costituiva rilevando che, Controparte_1
mentre non era contestabile che avesse ricevuto beni dai genitori a titolo di Parte_1
donazione indiretta, rilevava che non corrispondeva alla realtà la ricostruzione fornita dalla attrice delle donazioni ai fratelli e non essendovi prova dell'unico CP_2 CP_4
“disegno donativo” rappresentato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
Confermava di avere ricevuto dai propri genitori la provvista per acquistare il proprio appartamento e si dichiarava pronta a conferire detta somma. Contestava la domanda di restituzione delle somme di denaro avanzata da parte attrice, non essendo in alcun modo sufficiente la firma di girata del padre. Precisava poi che la attrice non poteva ritenersi erede pretermessa avendo ricevuto le somme necessarie per acquistare due beni immobili.
Concludeva, pertanto, come riportato nella comparsa.
Infine con comparsa depositata in data 26.10.2019 si costituiva Controparte_4
contestando di avere mai ricevuto dalla madre la somma di € 8000,00 in data 18.7.2014, come affermato dalla attrice in citazione. Rilevava che la madre la aveva aiutata con piccole regalie e che, attesa la propria rinunzia alla eredità della madre, anche da parte del proprio figlio rilevava che ella non era tenuta a conferire alcuna somma. Persona_3
Aggiungeva che entrambi i genitori avevano sempre aiutato tutti i figli facendo regalie.
Precisava che in particolare la attrice aveva vissuto con i genitori sino al matrimonio e anche successivamente era stata dagli stessi mantenuta, fino a che – morto il padre – la stessa aveva litigato con la madre ed era andata a vivere con la sorella , che aveva sempre CP_4
provveduto a tutte le sue necessità, fino a quando la attrice non era tornata dalla madre che la aveva sempre mantenuta. Aggiungeva che la attrice si era impossessata sia di una autovettura che dell'immobile sito in Venetico piano terra e primo piano, avendo provveduto a cambiare le serrature senza nulla chiedere ai fratelli. Chiedeva, pertanto, che atteso l'uso esclusivo, la stessa fosse condannata a corrispondere il canone locativo per l'uso dell'immobile dalla data del decesso della madre sino alla definizione del giudizio. Contestava quanto affermato dalla attrice in ordine alla ricostruzione della asserita donazione da parte dei genitori del bene a lei pervenuto dal fratello. Deduceva la irrilevanza della scrittura del 5.5.1998. Rilevava di essere stata costretta a vendere l'immobile per le condizioni dello stesso ma dichiarava comunque la
4 sua disponibilità alla collazione del valore dell'immobile laddove si fosse ritenuta sussistente la donazione da parte dei genitori. Precisava che nessuna somma ella era tenuta a restituire e rilevava che nell'asse del padre rientrava pure la somma di € 15.376,65 oltre interessi riconosciuta in favore dello stesso nella sentenza emessa in data 24.9.2015, somma della quale non si conosceva la sorte.
Dopo la concessione del termine per iniziare il procedimento di mediazione, esitato negativamente, venivano concessi i termini di rito e con ordinanza del 17.11.2021 venivano ammesse le prove, espletate le quali veniva ammesso ordine ex art. 210 cpc ed, infine, disposta ed espletata ctu. Dopo il richiamo del consulente per fornire chiarimenti, in esito alla udienza del 24.6.2024, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione.
Con ricorso depositato in data 5.7.2023 chiedeva che fosse disposto Controparte_3 sequestro giudiziario degli immobili rientranti nell'asse ereditario di , sequestro Persona_2
che veniva concesso con provvedimento del 27.10.2023 sull'immobile sito in Venetico
Marina via Lungomare Nauloco n. 31.
Tutto ciò premesso deve dapprima valutarsi la domanda di riduzione spiegata da parte attrice in ordine alla successione del padre . Persona_1
Alla luce della documentazione prodotta ritiene il Collegio che l'asse ereditario del de cuius sia composto dalle somme residue presenti sul conto pari ad € 42.401,86 Persona_1
(saldo del conto corrente n. 35131255) e € 142,46 (saldo del conto n. 20978336), così come risultanti dalla documentazione depositata da in allegato alla memoria Controparte_3
ex art. 183 6° comma n. 2 cpc.
Ritiene, invece, il Collegio che non possa ritenersi facente parte dell'asse ereditario la somma di € 15.376,65, derivante dalla sentenza emessa in favore del de cuius: invero, parte convenuta – che in comparsa ha fatto riferimento a detta somma – non Controparte_4
ha indicato nulla in proposito che consenta di affermare che il credito sia ancora attuale
(sconoscendosi, peraltro, le sorti della sentenza di primo grado).
Ancora non può ritenersi provata la donazione in favore di della somma Controparte_4 di € 8000,00 non apparendo in alcun modo sufficiente, per fornire detta prova, la dichiarazione priva di firma prodotta in atti.
Al fine di determinare l'ammontare dell'asse ereditario del de cuius deve sommarsi al valore dei beni relitti il valore dei beni donati.
Tenuto conto di quanto affermato dal ctu (che correttamente ha stimato il valore dei beni secondo le indicazioni contenute nel mandato) il de cuius risulta avere effettuato le seguenti donazioni:
- Donazione indiretta nei confronti di con atto del 21.11.1986, con Controparte_1
5 valore del bene donato pari ad € 36.350,00 (tenuto conto che la donazione è stata fatta al 50% da entrambi i genitori);
- Donazione a di € 9.500,00 derivante dall'avere ricevuto Parte_1 Parte_1
in donazione il bene con atto del 21.11.1986, dalla stessa ceduto a terzi per €
[...]
64.000,00, somma della quale la stessa ha restituito al padre la somma di € 45.000.
Ritiene il Collegio in proposito che debba considerarsi valida prova di detta cessione la firma di girata di sugli assegni prodotti. Persona_1
Poiché, come detto, l'acquisto del bene oggetto di donazione indiretta è stato effettuato da entrambi i genitori e la ha trattenuto per sé la somma di € 19.000,00 Parte_1
deve ritenersi che la quota di pertinenza del padre fosse pari ad € 9500,00.
- Donazione indiretta effettuata in favore di del bene sito in Controparte_4
Spadafora via del Mare 15/3 (piano 2 + lastrico solare), in NCE al fg 1 p. 867 sub 6 e
8, per il valore di € 73.750,00 (pari al 50% donato dal padre).
Invero, ritiene il Collegio che, conformemente a quanto affermato dalla attrice, possa ritenersi che la donazione indiretta di detto bene effettuata dai genitori a , Parte_1
con successiva donazione dello stesso bene da questa al fratello , e, CP_2 successivamente da quest'ultimo a possa, in effetti qualificarsi Controparte_4 quale donazione indiretta da parte dei genitori in favore di quest'ultima.
Deve affermarsi che detta complessiva operazione integri, in realtà, un patto fiduciario che – come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SU 6459/2020) - non richiede la forma scritta ma può essere provato per presunzioni.
Nel caso di specie assume particolare rilevanza la dichiarazione depositata in atti a firma della , avente la medesima data dell'atto pubblico, 5.5.1998, nella Controparte_4 quale la stessa afferma che l'immobile ricevuto in donazione dal fratello CP_2
appunto con atto del 5.5.1998, in realtà è stato a lei donato dai genitori e Persona_1
e che la stessa la accetta come tale “in conto di legittima”. Persona_2
- Donazione diretta effettuata in data 2.9.2005 da a Persona_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Venetico, via Nauloco n. 31 , per il valore di € 39.750,00 (pari al 50% del bene, essendo stato donato da entrambi i genitori);
- Donazione diretta effettuata in data 16.5.2011 da a Persona_1 Persona_2
della quota del 50% degli immobili siti in Venetico, via Nauloco n. 31 (in NCEU al fg
1, part. 325 sub 12, sub 10 e sub 14) per il valore di € 44.650,00 + € 23.000,00 + €
3650,00) e dei Terreni siti nel Comune di Torregrotta (ME) in frazione Scala individuati al N.C.E.U. al foglio n° 1 part. 1244 e 1317 (€ 16.900+ € 8500,00).
Tutto ciò premesso dunque il valore dell'asse ereditario di è pari ad € Persona_1
6 42.544,32 a titolo di relictum ed € 256.050 a titolo di donatum, per un totale di € 298.594,32.
Poiché, come detto, il de cuius ha lasciato quali chiamati alla eredità la moglie e 5 figli, deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 542, 2° comma c.c., secondo la quale al coniuge spetta ¼ dell'asse ereditario ed ai figli la metà da dividersi in parti uguali.
Pertanto, la quota disponibile è pari ad ¼ che, rispetto a detta successione, è pari ad €
74.648,58 e che la quota di riserva in favore del coniuge è pari ad € 74.648,58 mentre a ciascun figlio spetta la quota di € 29.859,43.
Ciò premesso, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 554 e 555 c.c., deve disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie, non potendosi procedere alla riduzione delle donazioni se non dopo avere esaurito il valore dei beni di cui si è disposto per testamento.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di riduzione deve essere qui accolta in favore della attrice e della convenuta attrice in riconvenzionale Parte_1 Controparte_3
ai danni di beneficiaria delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di tali Persona_2
legittimarie.
Quanto alla attrice deve rilevarsi che la stessa ha già ricevuto, quale donazione dal padre, la somma di € 9500,00. Come detto alla stessa, quale legittimaria, spetta una quota di beni ereditari per il valore di € 29.859,43. Detratto, dunque, quanto già ricevuto, la stessa ha diritto ad essere reintegrata nella misura di € 20.359,43.
Quanto, invece, a , non essendovi prova che la stessa abbia mai ricevuto Controparte_3
alcun bene da parte del de cuius , deve dichiararsi che alla stessa spetti la Persona_1 reintegra nella intera quota di riserva pari ad € 29.859,43, sempre ai danni di . Persona_2
Stante il decesso della , tale diritto ad essere reintegrate, in seguito alla riduzione Per_2
della disposizione testamentaria che ha leso i loro diritti di legittimarie, deve intendersi quale diritto di credito nei confronti degli eredi di (esse stesse comprese). Persona_2
Deve, dunque, procedersi allo scioglimento della comunione dell'asse ereditario della
, dovendosi inoltre valutare il valore dei beni che ciascun coerede ha ricevuto dalla Per_2
stessa a titolo di donazione.
In base alla documentazione depositata dalle parti e quella acquisita in seguito ad ordine di esibizione, risulta che al momento del decesso la de cuius era titolare dei seguenti beni:
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
E come accertato dal ctu dei seguenti:
- immobile Venetico fg 1 part 325 sub. 12 avente valore di € 104.600,00
- immobile Venetico fg 1 part 325 sub 10 avente valore di € 60.700,00
- lastrico solare fg 1 part 325 sub. 14 avente valore di € 11.300,00
7 - terreno Torregrotta fg 1 part 1244 avente valore di € 42.250,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1317 avente valore di € 21.250,00.
Tuttavia, come già rilevato nel corso del giudizio, deve dichiararsi la improcedibilità della domanda di divisione in ordine agli immobili abusivi, ovvero, per quanto accertato dal ctu,
l'immobile Venetico fg 1 part 325 sub. 12 e l'immobile Venetico fg 1 part 325 sub 10.
Hanno, infatti, affermato le Sezioni Unite che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cass SU 25021).
In forza del principio espresso dalla Suprema Corte, pertanto, non può essere accolta la domanda di scioglimento della comunione su detti beni costituenti che, pertanto, rimangono indivisi fra le parti e fatta salva la possibilità, nel momento in cui dovesse intervenire la regolarizzazione degli stessi (tenuto conto che comunque di tratta di beni per i quali esisteva la concessione edilizia ma per i quali manca la conformità, con conseguente incommerciabilità degli stessi), di procedere allo scioglimento della comunione.
Detti beni non possono essere considerati, dunque, al fine di determinare il valore dell'asse da dividere.
Conseguentemente deve dichiararsi che l'asse ereditario da dividersi è composto solo da
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
- lastrico solare fg 1 part 325 sub. 14 avente valore di € 11.300,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1244 avente valore di € 42.250,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1317 avente valore di € 21.250,00.
Per un valore complessivo di € 84.856,58, al quale va sommato il valore delle donazioni ricevute dagli altri condividenti, pari ad € 9500,00 per € 36.350,00 per Parte_1
ed € 39.750,00 per , per un totale di € 170.456,58. Controparte_1 Controparte_2
Tenuto conto che l'asse ereditario materno va diviso solo fra quattro fratelli (esclusa
, a ciascuno degli stessi spettano beni per un valore di € 42.614,14. CP_4
Al fine di procedere alla divisione deve, tuttavia considerarsi quanto i condividenti hanno già ricevuto dalla madre in vita.
8 Quanto a , avendo la stessa già ricevuto beni per € 36.350,00, e spettandole Controparte_1 la quota di € 42614,14, la stessa deve ancora ricevere beni per un valore di € 6.264,14.
Quanto a , avendo lo stesso già ricevuto beni per € 39.750,00, e Controparte_2
spettandogli la quota di € 42614,14, deve ancora ricevere la somma di € 2.864,14.
Quanto a avendo la stessa già ricevuto € 9500,00, la stessa deve ancora Parte_1 ricevere beni per un valore di € 33.114,14.
, non avendo ricevuto alcuna donazione, deve ricevere beni per la intera Controparte_3 quota spettante pari ad € 42.614,14.
Come detto, la eredità della è gravata dal credito vantato da e da Per_2 Parte_1
in seguito all'accoglimento della domanda di riduzione delle Controparte_3
disposizioni testamentarie. Detto credito grava su tutti i coeredi e, dunque, anche sulle stesse.
Detto credito deve, dunque, essere ripartito sui quattro condividenti e graverà per 1/4 su ciascuno.
Pertanto, quanto al credito in favore di (pari ad € 20.359,43, somma della Parte_1
quale la stessa ha diritto ad essere reintegrata) graverà su , Controparte_2 _1
e della stessa nella misura di € 5.089,85
[...] Controparte_3 Parte_1
ciascuno.
Quanto al credito in favore di (pari ad € 29.859,43, somma della quale Controparte_3
la stessa ha diritto ad essere reintegrata) graverà su , , Controparte_2 Controparte_1
e della stessa nella misura di € 7.464,85 ciascuno. Parte_1 Controparte_3
Lo scioglimento della comunione può dunque essere disposto attribuendo a Parte_1
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
- lastrico solare fg 1 part 325 sub. 14 avente valore di € 11.300,00
- terreno Torregrotta fg 1 part 1317 avente valore di € 21.250,00 per un valore di € 42.606,58.
Poiché ha diritto, a ricevere della eredità della madre € € 33.114,14, e le sono stati assegnati beni per € 42.606,58, la stessa dovrà corrispondere agli altri coeredi la somma di € 9.492,44 da ripartirsi in € 6.264,14 in favore di € 2864,14 in favore di ed € 364,14 _1 CP_2
in favore di . CP_3
Deve invece essere assegnato a il terreno Torregrotta fg 1 part 1244 Controparte_3 avente valore di € 42.250,00 e considerato che la stessa ha diritto a ricevere beni per €
42.614,14, alla stessa spetterà ancora la somma di € 364,14.
Come detto, però, vanta nei confronti degli altri condividenti, sulla eredità Parte_1 della madre un credito di € 15.269,55 (3/4 del credito, ovvero detratto il ¼ Persona_2
9 gravante sulla stessa) mentre vanta nei confronti degli altri condividenti, Controparte_3
sulla eredità della madre , un credito di € 22.394,55 (3/4 del credito). Persona_2
Il credito di € 15.269,55 di dovrà essere soddisfatto dai tre condividenti Parte_1
e , in ugual misura e, dunque, nella misura di € 5.089,85 _1 CP_2 CP_3 ciascuno: tuttavia, poiché deve a la somma di € 6264,14 e quest'ultima le deve Pt_1 _1
€ 5089,85, rimarrà creditrice di di € 1174,29; ancora, tenuto conto che _1 Pt_1 Pt_1
deve la somma di € 2864,14 in favore di e quest'ultimo le deve la somma di € CP_2
5089,85, lo stesso dovrà corrispondere alla attrice la somma di € 2.225,71.
Infine, poiché deve a la somma di € 364,14 (conguaglio della divisione) e Pt_1 CP_3
quest'ultima le deve la somma di € 5089,85 (quale credito per la reintegra), ma a sua volta le deve la somma di € 7464,85 (quale credito per la reintegra), dovrà a Pt_1 Pt_1
la somma di € 2.739,14. CP_3
Infine, e devono essere condannati a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2
la somma ciascuno di € 7.464,85. CP_3
Tutte le predette somme dovranno essere maggiorate di interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, tenuto conto che la domanda di riduzione è stata accolta solo in relazione alla lesione derivata dalla disposizione testamentaria, mentre quelle della divisione sono funzionali ad un interesse comune, devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu devono essere poste in via definitiva come già liquidate in sede di acconto ponendosi a carico dell'Erario le quote delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, come già disposto.
Stante la dichiarata improcedibilità della domanda di divisione sui beni indicati, deve essere disposta la revoca del sequestro emesso con provvedimento del 27.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_4
1) dichiara aperta la successione di e;
Persona_1 Persona_2
2) dichiara il diritto di e ad essere reintegrate Parte_1 Controparte_3
nella quota di legittima alle stesse spettanti per la eredità del de cuius , con Persona_1
riduzioni delle disposizioni testamentarie nella misura indicata in motivazione;
3) dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili siti in Venetico in NCEU al fg 1 part 325 sub. 12 e sub 10;
10 4) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi in seguito alla apertura della successione di assegnando Persona_2
a : Parte_1
- € 10.052,450 (saldo del deposito 40461565)
- € 4,13 (saldo del conto corrente n. 1016592325)
- lastrico solare dell'immobile sito in Venetico in NCEU al fg 1 part 325 sub. 14
- terreno sito Torregrotta in catasto al fg 1 part 1317 ed a : Controparte_3
- terreno sito in Torregrotta in catasto al fg 1 part 1244
5) condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_3
2.739,14 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
6) condanna e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
ciascuno la somma di € 7464,85 oltre interessi legali dal passaggio in CP_3
giudicato della presente sentenza al soddisfo;
7) condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_2 Parte_1
2.225,71 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo
8) condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
1174,29 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
9) spese compensate;
10) pone in via definitiva le spese di ctu come già disposto in sede di liquidazione, con onere a carico dell'Erario per le quote gravanti sulle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
11) revoca il sequestro disposto con provvedimento del 27.10.2023;
12) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
20.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
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