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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2017 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA BENIAMINO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MILLI N. 15 64100 TERAMOpresso il difensore avv. PAPA BENIAMINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 D'AMBROSIO DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Lazio, 1 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. D'AMBROSIO DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice di Pace di Teramo ha ingiunto a e di Parte_1 Controparte_2 pagare al di Martinsicuro euro 3642,14 come loro parte per i lavori Controparte_1 di ristrutturazione del .in esito a giudizio il giudice di Pace ritenne che fosse da revocare CP_1 tale decreto nei confronti dell'opponente in quanto evidente era che avesse rinunciato alla eredità Pt_1
e quindi non fosse comproprietario dell'immobile. Del momento che la dichiarazione per la rinuncia dell'eredità fu presentata solo il giorno dopo del deposito per il decreto ingiuntivo per la trascrizione, il giudice di Pace comunque ha compensato le spese di lite ritenendo non colpevole l'attività giudiziaria posta in essere dal . Contesta il capo sulle spese il già opponente in quanto CP_1 Parte_1 prima di rifiutare l'eredità era semplice chiamato,e quindi anche nelle more non poteva essere considerato erede;
semmai si sarebbe dovuta effettuare l'actio interrogatoria, come fatto correttamente da altro creditore, . Sostiene l'appellato che anche per giusti è fondati motivi discrezionali Parte_2 il giudice di Pace ha compensato le spese e quindi la sentenza impugnata non merita censure sul punto.
Concessi i termini per le memorie conclusionali l'appello è stato spedito a sentenza e trattenuto in decisione. Contestato qui è il solo capo relativo alle spese di lite. Come è noto, e ribadito da Cassazione
2020/2010, Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Bene quindi ha dichiarato il Giudice di
Pace, facendo corretta applicazione dal lato passivo di questo arresto, compensate le spese, in attesa del rifiuto della eredità, intervenuta in corso di causa;
prima, si può individuare l'erede, sia dal lato attivo che da quello passivo, anche per presunzioni semplici. L'appello va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il grado come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, e condanna alle spese del grado, che liquida in euro 673 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2017 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA BENIAMINO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MILLI N. 15 64100 TERAMOpresso il difensore avv. PAPA BENIAMINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 D'AMBROSIO DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Lazio, 1 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. D'AMBROSIO DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice di Pace di Teramo ha ingiunto a e di Parte_1 Controparte_2 pagare al di Martinsicuro euro 3642,14 come loro parte per i lavori Controparte_1 di ristrutturazione del .in esito a giudizio il giudice di Pace ritenne che fosse da revocare CP_1 tale decreto nei confronti dell'opponente in quanto evidente era che avesse rinunciato alla eredità Pt_1
e quindi non fosse comproprietario dell'immobile. Del momento che la dichiarazione per la rinuncia dell'eredità fu presentata solo il giorno dopo del deposito per il decreto ingiuntivo per la trascrizione, il giudice di Pace comunque ha compensato le spese di lite ritenendo non colpevole l'attività giudiziaria posta in essere dal . Contesta il capo sulle spese il già opponente in quanto CP_1 Parte_1 prima di rifiutare l'eredità era semplice chiamato,e quindi anche nelle more non poteva essere considerato erede;
semmai si sarebbe dovuta effettuare l'actio interrogatoria, come fatto correttamente da altro creditore, . Sostiene l'appellato che anche per giusti è fondati motivi discrezionali Parte_2 il giudice di Pace ha compensato le spese e quindi la sentenza impugnata non merita censure sul punto.
Concessi i termini per le memorie conclusionali l'appello è stato spedito a sentenza e trattenuto in decisione. Contestato qui è il solo capo relativo alle spese di lite. Come è noto, e ribadito da Cassazione
2020/2010, Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Bene quindi ha dichiarato il Giudice di
Pace, facendo corretta applicazione dal lato passivo di questo arresto, compensate le spese, in attesa del rifiuto della eredità, intervenuta in corso di causa;
prima, si può individuare l'erede, sia dal lato attivo che da quello passivo, anche per presunzioni semplici. L'appello va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il grado come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, e condanna alle spese del grado, che liquida in euro 673 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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