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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3207/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALDAROLA CATERINA e dell'avv. Controparte_1
CALZOLARI SARAH, elettivamente domiciliato presso l'avv. Calzolari Sarah in VIA EMILIA
ALL'ANGELO N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo di:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 sposatisi in SA (Marocco) il 11 gennaio 2022 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
pagina 1 di 4 Comune di Quattro Castella (RE) di procedere all'annotazione di questa sentenza sull'atto di matrimonio trascritto (atto n. 12 parte II serie C anno 2007);
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore al padre, il quale potrà assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore importanza che lo riguardano compreso la richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio e la richiesta di passaporto e le autorizzazioni scolastiche per gite e/o uscite con o senza pernottamento e tutte le decisioni sanitarie per il minore, con collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso il padre stesso;
- incaricare i Servizi Sociali competenti affinché, se richiesto dalla madre e nell'interesse del minore, determinino un calendario di visite tenuto conto che la madre non vede il figlio da mesi;
- stabilire a carico della madre un contributo al mantenimento dei due figli e la somma Per_1 PE di euro 350,00 mensili sino all'indipendenza ed autosufficienza economica degli stessi, da versarsi entro i primi 10 giorni di ogni mese, maggiorata da rivalutazione monetaria a decorrere da Ottobre 2025;
- stabilire a carico della madre la partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie come
Protocollo di diritto di Famiglia in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia del Giugno 2023;
- stabilire che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre, come per legge;
- disporre il rimborso delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, - premesso di avere contratto Controparte_1
matrimonio con in data 11/01/2002 a SA (Marocco), poi trascritto in Italia, e CP_2 che dall'unione coniugale erano nate in data 21/12/2003 le due gemelle e Persona_3
, ed in data 30/05/2010 il terzo figlio – chiedeva dichiararsi lo Persona_4 Persona_5
scioglimento del matrimonio alle condizioni già statuite nella recente sentenza di separazione pubblicata il 12/01/2024, che aveva disposto l'affidamento super-esclusivo del minore al Per_1
padre, ed aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento dei due figli e Per_1 PE pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente riferiva che il nucleo famigliare avesse vissuto a Quattro Castella (RE) in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad euro 350,00, e che la sig.ra aveva CP_2
abbandonato la famiglia già da diversi anni lasciando il sig. da solo con i figli;
che la sig.ra CP_1
non aveva più fatto ritorno in Italia, nemmeno dopo che, nel gennaio 2024, era stata emessa CP_2
la sentenza di separazione.
Deduceva pertanto che la situazione attuale della famiglia fosse rimasta immutata rispetto a quella descritta nella sentenza di separazione, posto che la sig.ra non aveva più fatto ritorno CP_2
in Italia ed era sempre e solo il sig. ad occuparsi dei figli ed in particolare del figlio minore. CP_1
La resistente rimaneva contumace, ed all'udienza del 22/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 4 2.
Fatte queste premesse, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 59/2024, ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza celebrata in sede separativa (maggio 2023), senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dal contegno anche processuale della convenuta, resasi irreperibile, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti il figlio minore vanno confermate le disposizioni contenute Per_1
nella recente sentenza di separazione, relative all'affidamento super-esclusivo del minore al padre, non essendo emersi elementi sopravvenuti che inducano a diverse determinazioni al riguardo, in considerazione della irreperibilità e della lontananza della madre, protrattasi anche successivamente alla sentenza di separazione e confermata dall'esito della notifica del ricorso.
Tenuto conto di quanto sopra, vanno parimenti confermate le statuizioni riguardanti i diritti di visita, e dunque le visite della madre dovranno continuare ad essere regolate come già era stato stabilito nella ordinanza presidenziale in sede separativa e poi nella successiva sentenza, ossia previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, subordinando l'eventuale pernottamento al reperimento di idonea soluzione abitativa da parte della madre.
Per quanto riguarda infine le statuizioni economiche relative al mantenimento dei due figli e PE
( la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente ), ritiene il Collegio che, Per_1 Per_4
risultando invariate sia le condizioni economiche delle parti, sia le esigenze della prole, e non essendo mutata la situazione familiare in epoca successiva alla recente sentenza di separazione, va confermato il contributo di mantenimento da porre a carico della madre pari ad € 350,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto altresì del fatto che i tempi di permanenza dei figli sono in via esclusiva presso il padre.
Il riconoscimento dell'assegno unico per intero al ricorrente è conseguenza ex lege dell'affido esclusivo della prole minorenne.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, e sono liquidate in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione e domanda disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Controparte_1 CP_2
SA (Marocco) in data 11 gennaio 2002.
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Quattro Castella (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2007).
3) Dispone l'affidamento del minore al padre , il quale potrà assumere Per_1 Controparte_1
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio minore quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super- esclusivo”), con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore previo accordo con il genitore affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, subordinando l'eventuale pernottamento al reperimento di idonea soluzione abitativa da parte della madre stessa.
4) Conferma la collocazione del figlio minore presso il padre.
5) Pone a carico di un contributo di mantenimento dei due figli e pari CP_2 Per_1 PE
ad euro 350,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% al padre, come per legge.
7) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.400,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
22 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3207/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALDAROLA CATERINA e dell'avv. Controparte_1
CALZOLARI SARAH, elettivamente domiciliato presso l'avv. Calzolari Sarah in VIA EMILIA
ALL'ANGELO N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo di:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 sposatisi in SA (Marocco) il 11 gennaio 2022 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
pagina 1 di 4 Comune di Quattro Castella (RE) di procedere all'annotazione di questa sentenza sull'atto di matrimonio trascritto (atto n. 12 parte II serie C anno 2007);
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore al padre, il quale potrà assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore importanza che lo riguardano compreso la richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio e la richiesta di passaporto e le autorizzazioni scolastiche per gite e/o uscite con o senza pernottamento e tutte le decisioni sanitarie per il minore, con collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso il padre stesso;
- incaricare i Servizi Sociali competenti affinché, se richiesto dalla madre e nell'interesse del minore, determinino un calendario di visite tenuto conto che la madre non vede il figlio da mesi;
- stabilire a carico della madre un contributo al mantenimento dei due figli e la somma Per_1 PE di euro 350,00 mensili sino all'indipendenza ed autosufficienza economica degli stessi, da versarsi entro i primi 10 giorni di ogni mese, maggiorata da rivalutazione monetaria a decorrere da Ottobre 2025;
- stabilire a carico della madre la partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie come
Protocollo di diritto di Famiglia in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia del Giugno 2023;
- stabilire che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre, come per legge;
- disporre il rimborso delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, - premesso di avere contratto Controparte_1
matrimonio con in data 11/01/2002 a SA (Marocco), poi trascritto in Italia, e CP_2 che dall'unione coniugale erano nate in data 21/12/2003 le due gemelle e Persona_3
, ed in data 30/05/2010 il terzo figlio – chiedeva dichiararsi lo Persona_4 Persona_5
scioglimento del matrimonio alle condizioni già statuite nella recente sentenza di separazione pubblicata il 12/01/2024, che aveva disposto l'affidamento super-esclusivo del minore al Per_1
padre, ed aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento dei due figli e Per_1 PE pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente riferiva che il nucleo famigliare avesse vissuto a Quattro Castella (RE) in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad euro 350,00, e che la sig.ra aveva CP_2
abbandonato la famiglia già da diversi anni lasciando il sig. da solo con i figli;
che la sig.ra CP_1
non aveva più fatto ritorno in Italia, nemmeno dopo che, nel gennaio 2024, era stata emessa CP_2
la sentenza di separazione.
Deduceva pertanto che la situazione attuale della famiglia fosse rimasta immutata rispetto a quella descritta nella sentenza di separazione, posto che la sig.ra non aveva più fatto ritorno CP_2
in Italia ed era sempre e solo il sig. ad occuparsi dei figli ed in particolare del figlio minore. CP_1
La resistente rimaneva contumace, ed all'udienza del 22/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 4 2.
Fatte queste premesse, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 59/2024, ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza celebrata in sede separativa (maggio 2023), senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dal contegno anche processuale della convenuta, resasi irreperibile, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti il figlio minore vanno confermate le disposizioni contenute Per_1
nella recente sentenza di separazione, relative all'affidamento super-esclusivo del minore al padre, non essendo emersi elementi sopravvenuti che inducano a diverse determinazioni al riguardo, in considerazione della irreperibilità e della lontananza della madre, protrattasi anche successivamente alla sentenza di separazione e confermata dall'esito della notifica del ricorso.
Tenuto conto di quanto sopra, vanno parimenti confermate le statuizioni riguardanti i diritti di visita, e dunque le visite della madre dovranno continuare ad essere regolate come già era stato stabilito nella ordinanza presidenziale in sede separativa e poi nella successiva sentenza, ossia previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, subordinando l'eventuale pernottamento al reperimento di idonea soluzione abitativa da parte della madre.
Per quanto riguarda infine le statuizioni economiche relative al mantenimento dei due figli e PE
( la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente ), ritiene il Collegio che, Per_1 Per_4
risultando invariate sia le condizioni economiche delle parti, sia le esigenze della prole, e non essendo mutata la situazione familiare in epoca successiva alla recente sentenza di separazione, va confermato il contributo di mantenimento da porre a carico della madre pari ad € 350,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto altresì del fatto che i tempi di permanenza dei figli sono in via esclusiva presso il padre.
Il riconoscimento dell'assegno unico per intero al ricorrente è conseguenza ex lege dell'affido esclusivo della prole minorenne.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, e sono liquidate in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione e domanda disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Controparte_1 CP_2
SA (Marocco) in data 11 gennaio 2002.
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Quattro Castella (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2007).
3) Dispone l'affidamento del minore al padre , il quale potrà assumere Per_1 Controparte_1
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio minore quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super- esclusivo”), con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore previo accordo con il genitore affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, subordinando l'eventuale pernottamento al reperimento di idonea soluzione abitativa da parte della madre stessa.
4) Conferma la collocazione del figlio minore presso il padre.
5) Pone a carico di un contributo di mantenimento dei due figli e pari CP_2 Per_1 PE
ad euro 350,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% al padre, come per legge.
7) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.400,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
22 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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