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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1509/2019 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.02.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dagli avvocati Gioele
Melella (C.F.: ) e dall'avvocato Mattia Passarella (C.F. C.F._2
) C.F._3
-ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
1 Maria Talarico (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_1
- di essere titolare dell'omonima impresa agricola avente sede in Capaccio (SA), alla Via
Gromola Varolato n. 23, composta da fondi rustici in proprietà, contraddistinti in catasto al foglio 7, p.lle 771, 772, 773, 774, per complessivi ha 2,5053, e da fondi rustici in locazione,
contraddistinti in catasto al foglio 7 p.lle 220, 687, 689 (dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal
01/09/2014 al 31/08/2015), 1364,1365, 1368, 1369, 1370, 1467, 1468 (dal 02.01.2014 al
31/01/2015 e dal 31/01/2015 al 30/01/2016) 1430 (dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal
01/09/2014 al 31/08/2015) 1563 (dal 02/11/2013 al 14/03/2015) ed al foglio 8, p.lla 758 (dal
08/07/2008 al 07/07/2030), per complessivi ha 21,0308, tutti ubicati in agro di Capaccio (SA)
alla località Gromola, a pochi chilometri di distanza dal fiume Sele;
- che l'impresa di cui è titolare è specializzata nella coltivazione di ortaggi a foglia a fiore idonei per la commercializzazione per la IV gamma, tipo scarola liscia e scarola riccia
(indivia) radicchio, pan di zucchero, HI e cavolfiore;
- che, in particolare, in data 21-22 gennaio 2014 si verificava un violento nubifragio, a seguito del quale si determinava la rottura dell'argine sinistro del fiume Sele in località “Gromola” di
Capaccio (SA), con conseguente allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, ivi inclusi i fondi rustici facenti parte della suddetta impresa agricola;
- che al momento dell'inondazione erano in atto le seguenti colture: indivia posta a dimora sulla p.lla 758 per un totale di ha 4,74, di cui ha 4,70 coltivati;
radicchio e pan di zucchero sparsi sulla p.lla 1563 (ex 1252) per un totale di ha 7,66, di cui ha 7,50 coltivati
(precisamente ha 4,5 per radicchio e ha 3,00 per pan di zucchero); indivia allocata sulle p.lle
1430, 220, 687, 689 per un totale di ha 3,85, di cui ha 3,47 coltivati;
- che l'evento alluvionale in oggetto determinava la perdita totale della produzione orticola, sia di quella in atto, sia di quella in fieri, atteso che i prodotti agricoli si presentavano ricoperti da una sostanza melmosa tale da “soffocare il raccolto, rendere improduttivo il terreno e paralizzare il recupero di quanto già maturato” (cfr. pag. 2);
2 - che, quindi, la suddetta inondazione procurava al ricorrente sia un danno emergente,
costituito dalle spese inutilmente sostenute per la coltivazione dei fondi rustici nonché dalla perdita immediata delle coltivazioni e dalle spese per ripristinare le condizioni originarie, sia un lucro cessante, consistente nella perdita reddituale subita a causa della forzata interruzione delle coltivazioni orticole;
- che dall'esame dei documenti aziendali e dei cd. quaderni di campagna i danni subiti dalla parte ricorrente venivano quantificati in euro 73.328,83 relativamente ai costi generali di produzione inutilmente sostenuti;
-che la quantificazione del danno da cd. lucro cessante- corrispondente al mancato reddito prodotto al netto dei costi di produzione e trasporto - deve rapportarsi alla considerazione per cui, in particolare, per ogni ettaro di terreno in media vengono raccolti 60.000 cespi di indivia, ossia 300 q di prodotto, il cui corrispondente prezzo di vendita è pari a circa 37,00
euro per quintale, tale per cui su 3,5 ettari di terreno il reddito netto non realizzato (detratti i costi di produzione, trasporto ed oneri fiscali) ammonta ad euro 26,532,94 (gennaio 2014); euro 23.843,74 (febbraio 2014); euro 20.583,60 (marzo 2014); per un totale di € 70.960,28;
- che, allo stesso modo, va altresì considerato che per ogni ettaro di terreno vengono raccolti
47.500 cespi di radicchio ossia 300 q di prodotto, il cui corrispondente prezzo di vendita è
pari ad euro 42,00 per quintale, cosicché su 1,75 ettari di terreno il reddito netto non realizzato ammonta ad euro 12.240, 29 (gennaio 2014); 10.985,33 (febbraio 2014); euro
9.463,93 (marzo 2014); euro 7.942,53 (aprile 2014); per un totale di 40.632,08;
- che in seguito all'alluvione l'attività agricola dell'azienda rimaneva ferma per alcuni mesi dovendosi procedere alla bonifica ed al ripristino dei terreni contaminati dai residui alluvionali;
- che in data 28/01/2014 l'istante inoltrava al richiesta di risarcimento Controparte_2
danni da omessa manutenzione del reticolo idrografico di competenza regionale, unitamente all'istanza di sopralluogo tecnico per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dall'esondazione (così come previsto dalla delibera giunta regionale n. CP_1
410 del 25/03/2010);
- che l'Amministrazione regionale effettuava il dovuto sopralluogo in data 2.12.2014, all'esito del quale i tecnici della , unitamente a quelli del , Controparte_1 Controparte_2
rilevavano la sussistenza del nesso di causalità tra l'esondazione del fiume Sele e
3 l'allagamento dei terreni di esso ricorrente in conseguenza della rottura dell'argine sinistro in località “Gromola” di Capaccio, riservandosi di stabilire la quantificazione del danno dopo aver acquisito ulteriore documentazione;
- che l'attività agricola del ricorrente, previo autonomo ripristino dello stato dei luoghi, riprendeva nell'estate del 2014 con il trapianto del pan di zucchero su ha 3,00 di terreno”;
- che nell'autunno del 2014 venivano messi a dimora la scarola liscia, trapiantata su ha 6,00 di terreno, la scarola riccia, trapiantata su ha 7,00 di terreno, ed il HI, trapiantato su ha 70,00 di terreno;
- che, in occasione del nubifragio occorso alla fine del mese di gennaio 2015, si verificava una nuova esondazione del fiume Sele a seguito della rottura dell'argine in area golenale di sinistra idraulica per circa 24 ml, in località “Brecciale” Capaccio (SA)”;
- che, a seguito dell'evento alluvionale del 2015, l'intera produzione agricola di pan di zucchero, scarola liscia, scarola riccia e HI andava distrutta in quanto ricoperta da acqua, fango e detriti di varia natura;
- che, in seguito alla seconda alluvione, l'attività agricola dell'azienda rimaneva nuovamente ferma per alcuni mesi, dovendosi procedere alla bonifica ed al ripristino dei terreni contaminati dai residui alluvionali;
- che, pertanto, alle somme necessarie per sopperire ai danni patiti in occasione dell'esondazione del gennaio 2014 si aggiungevano quelle determinatisi per effetto della nuova esondazione del 2015;
- che in data 17.06.2016 la faceva pervenire all'esponente, a titolo di Controparte_1
offerta risarcitoria, la somma di euro 7.200,00 per l'evento alluvionale del 2014;
- che, a seguito dell'evento alluvionale del 2015, si determinava a carico dell'istante un danno emergente pari ad euro 76.840,40 relativamente ai costi generali di produzione inutilmente sostenuti (di cui euro 30.854,39 per l'acquisto delle piantine di HI, scarola riccia, scarola liscia, radicchio e pan di zucchero;
euro 4.469, 59 corrispondente al costo della manodopera;
5.104,80 per l'acquisto di fitofarmaci;
euro 16.102,66 per manutenzione delle macchine agricole, acquisto del carburante, etc.; euro 1.554,12 per la spesa dei concimi;
euro 500,00 a titolo di canoni di locazione inutilmente sostenuti;
euro 3.000,00 a titolo di contributo annuo al Consorzio di bonifica sinistra Sele, euro 4.000,00 a titolo di
4 ammortamento delle macchine e degli impianti aziendali;
euro 11.254, 84 per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'evento);
- che, in applicazione dei medesimi criteri adottati per la quantificazione del danno patrimoniale relativi all'alluvione del 2014, alle suddette somme da danno emergente devono aggiungersi quelle derivanti dal pregiudizio da lucro cessante, quantificate in euro
120.000,00;
Su tali premesse il ricorrente ha pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa è da ricondursi alla , in Controparte_1
qualità di custode dell'opera idraulica in esame, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti nella somma complessiva di euro 399.085,05, di cui euro
202.244,65 per esondazione del fiume Sele nel Gennaio 2014 ed euro 196.840,40 per l'esondazione del Fiume Sele nel Gennaio 2015, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione all'avvocato antistatario.
…
Alla prima udienza del 7.05.2019, non essendosi costituita la parte convenuta, il giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 7.01.2020, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei confronti dell'ente regionale.
All'udienza del 7.01.2020, dichiarata la contumacia della , il giudice Controparte_1
disponeva rinvio in prosieguo all'udienza del 6.10.2020, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 7.10.2020 il giudice delegato ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, delegando il Tribunale di Salerno per l'espletamento della stessa ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 del R.D. 1775/1933.
Acquisita la prova delegata, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 5.10.2021 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, nei termini appresso indicati.
5 La circostanza che all'epoca degli eventi dannosi il fosse titolare dell'omonima Per_1
impresa agricola sita in Capaccio, alla Via Gromola Valorato n. 23, e costituita dai fondi rustici oggetto degli allagamenti in questione è comprovata sia dall'atto pubblico di compravendita sia dai contratti di affitto dei suddetti fondi debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
In punto di fatto la circostanza che, a seguito degli eventi meteorici del gennaio 2014 e del gennaio 2015, le acque del Fiume Sele siano esondate, allagando i fondi costituenti l'impresa agricola del ricorrente, è anch'essa dimostrata, per l'evento del 2014, dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice escussi all'udienza del 27.05.2021 ( e Testimone_1
Con
) e del 16.06.2021 ( Pasquale IL e Alberto Di Testimone_2 Testimone_3
FIL) dinanzi al Tribunale di Salerno, e per l'evento del 2015 per via cartolare, dal verbale di sopralluogo dell'1.02.2015 e dal verbale di somma urgenza del 4.02.2015, redatti per il
Comune dal personale tecnico-operativo all'uopo delegato a seguito di CP_2
ordinanza sindacale n. 10 del 30.01.2015.
In particolare, il teste e autore della perizia di parte, dott. agronomo ha Testimone_3
riferito di essersi recato con immediatezza sui luoghi di causa e di aver redatto, su richiesta del due perizie di parte, constatando l'incommerciabilità delle colture esistenti sui Per_1
fondi alluvionati e lo stato dei luoghi.
Le siffatte circostanze risultano confermate anche dalle dichiarazioni rese dal teste _1
, sentito in qualità di tecnico del Comune di Capaccio (addetto al servizio di
[...]
manutenzione e protezione civile), il quale ha riferito: “ho conosciuto il in Parte_1
occasione dell'alluvione del 2014-2015”; “ricordo che la zona alluvionata era di oltre 100 ettari, tra cui insisteva la proprietà del ” ;aggiungendo, poi, “Con precisione non so a Pt_1
cosa erano coltivati i terreni”.
Analogamente, , agronomo incaricata dal medesimo ha riferito: Testimone_2 CP_2
“non ho visto le colture perché sono stata sui luoghi di causa dopo l'alluvione, ma nel verbale redatto in sede di commissione ho verbalizzato le dichiarazioni del che mi ha riferito Pt_1
i tipi di coltivazioni. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle fatture esibite dal ”. Pt_1
I testi escussi hanno dunque tutti precisato che l'inondazione ha causato il danneggiamento delle coltivazioni esistenti sul terreno, determinandone l'inutilizzabilità.
6 Sulla scorta delle suesposte dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte, si può quindi ritenere provato che i fondi rustici costituenti l'impresa agricola di parte ricorrente sono stati allagati, in data 21/22 gennaio 2014, in conseguenza della rottura dell'argine sinistro del fiume Sele, in località “Gromola” di Capaccio;
e successivamente sono stati nuovamente allagati a seguito di nuova esondazione del fiume Sele del 31 gennaio 2015, determinatasi per effetto della rottura dell'argine in area golenale, in località
“Brecciale” di Capaccio;
venendo in ambedue le occasioni invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni, in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del fiume Sele è la . Controparte_1
Va infatti evidenziato che il fiume Sele è un corso d'acqua naturale, che sfocia nel mar
Tirreno, inserito nell'elenco delle acque pubbliche delle e più Controparte_1
precisamente della Provincia di Salerno.
Orbene, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha delegato alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha delegato loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass.
Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn.
198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017;
n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che,
in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione
delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini
7 idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso
procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono
trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma,
che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con>
esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle
regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione
delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la
disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o
intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla
gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e Ia conservazione dei beni>>.
…
In quanto custode la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti CP_1
dai fondi agricoli del ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso
8 danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, dal momento che la non si è costituita CP_1
nel presente giudizio.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi in questione, adibiti ad impresa agricola, degli eventi alluvionali oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla convenuta in quanto custode Controparte_1
del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalle due consulenze di parte, a firma dell'agronomo Testimone_3
A tal ultimo proposito giova rilevare che, in generale, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è
però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni,
sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito
9 dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6, n°
9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni, suddividendoli in costi sostenuti per la produzione andata persa, in spese per il ripristino dello stato dei luoghi ed infine nella stima del reddito netto non realizzabile.
In realtà, pur dovendosi tenere doverosamente conto del fatto che certamente quella del
è una azienda agricola di rilevanti dimensioni (come ricavabile da tutta la Pt_1
documentazione prodotta, tra cui i quaderni di campagna), gli ingentissimi danni stimati nelle due perizie devono tuttavia essere ridimensionati alla luce delle seguenti considerazioni:
- i costi di produzione (spese per piantine, per manodopera, per fitofarmaci ecc.) sono già
ricompresi nel prezzo di vendita dei prodotti (il quale viene determinato proprio sulla base dei costi di produzione, ai quali viene aggiunto un ricarico che rappresenta il quantum che l'azienda vuole guadagnare), il quale a sua volta viene preso in considerazione per il calcolo del valore della produzione lorda vendibile e, quindi, del danno da mancato reddito;
- quanto a quest'ultimo, al di là degli ipotetici calcoli sviluppati nelle perizie di parte, un obiettivo dato di riscontro si ricava dal raffronto della dichiarazione dei redditi del per Pt_1
l'anno 2013 (anno precedente a quello del primo evento alluvionale) con quella per l'anno
2014 (anno del primo evento alluvionale), dal quale emerge una differenza di reddito da produzione agricola di circa 50.000 euro.
Si può pertanto ritenere che a tanto ammonti il danno subito dal per l'inondazione Pt_1
dell'anno 2014 e, equitativamente, che a tanto ammonti anche il danno dal predetto subito per la successiva inondazione del 2015 (la dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 non è stata prodotta).
Quanto ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, essi, in mancanza di precisa documentazione, possono essere quantificati in euro 2.500 per ciascuna delle due
10 inondazioni (somma prossima a quella indicata dal perito per l'inondazione dell'anno 2014, inspiegabilmente salita secondo la perizia, per l'anno successivo, ad oltre 11.000 euro).
…
In conclusione, può riconoscersi al ricorrente l'importo di euro 52.500,00 per l'anno 2014 e di altrettanti euro 52.500,00 per l'anno 2015, per una somma complessiva di euro
105.000,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.01.2014 e 31.1.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come
11 definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore del ricorrente e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 545,00 per spese vive e di euro
8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.500,00; fase decisionale: euro 3.000), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma liquidata).
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_2
di euro 52.500,00 per l'anno 2014 e della somma di ulteriori euro 52.500,00 per l'anno 2015,
e così per un totale di euro 105.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 22.1.2014 sui primi euro 52.500,00 e dal 31.1.2015 sui secondi euro 52.500,00 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 22.1.2014 e dal
31.1.2015, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata,
fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
12 - condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 8.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.02.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
13
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1509/2019 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.02.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dagli avvocati Gioele
Melella (C.F.: ) e dall'avvocato Mattia Passarella (C.F. C.F._2
) C.F._3
-ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
1 Maria Talarico (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_1
- di essere titolare dell'omonima impresa agricola avente sede in Capaccio (SA), alla Via
Gromola Varolato n. 23, composta da fondi rustici in proprietà, contraddistinti in catasto al foglio 7, p.lle 771, 772, 773, 774, per complessivi ha 2,5053, e da fondi rustici in locazione,
contraddistinti in catasto al foglio 7 p.lle 220, 687, 689 (dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal
01/09/2014 al 31/08/2015), 1364,1365, 1368, 1369, 1370, 1467, 1468 (dal 02.01.2014 al
31/01/2015 e dal 31/01/2015 al 30/01/2016) 1430 (dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal
01/09/2014 al 31/08/2015) 1563 (dal 02/11/2013 al 14/03/2015) ed al foglio 8, p.lla 758 (dal
08/07/2008 al 07/07/2030), per complessivi ha 21,0308, tutti ubicati in agro di Capaccio (SA)
alla località Gromola, a pochi chilometri di distanza dal fiume Sele;
- che l'impresa di cui è titolare è specializzata nella coltivazione di ortaggi a foglia a fiore idonei per la commercializzazione per la IV gamma, tipo scarola liscia e scarola riccia
(indivia) radicchio, pan di zucchero, HI e cavolfiore;
- che, in particolare, in data 21-22 gennaio 2014 si verificava un violento nubifragio, a seguito del quale si determinava la rottura dell'argine sinistro del fiume Sele in località “Gromola” di
Capaccio (SA), con conseguente allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, ivi inclusi i fondi rustici facenti parte della suddetta impresa agricola;
- che al momento dell'inondazione erano in atto le seguenti colture: indivia posta a dimora sulla p.lla 758 per un totale di ha 4,74, di cui ha 4,70 coltivati;
radicchio e pan di zucchero sparsi sulla p.lla 1563 (ex 1252) per un totale di ha 7,66, di cui ha 7,50 coltivati
(precisamente ha 4,5 per radicchio e ha 3,00 per pan di zucchero); indivia allocata sulle p.lle
1430, 220, 687, 689 per un totale di ha 3,85, di cui ha 3,47 coltivati;
- che l'evento alluvionale in oggetto determinava la perdita totale della produzione orticola, sia di quella in atto, sia di quella in fieri, atteso che i prodotti agricoli si presentavano ricoperti da una sostanza melmosa tale da “soffocare il raccolto, rendere improduttivo il terreno e paralizzare il recupero di quanto già maturato” (cfr. pag. 2);
2 - che, quindi, la suddetta inondazione procurava al ricorrente sia un danno emergente,
costituito dalle spese inutilmente sostenute per la coltivazione dei fondi rustici nonché dalla perdita immediata delle coltivazioni e dalle spese per ripristinare le condizioni originarie, sia un lucro cessante, consistente nella perdita reddituale subita a causa della forzata interruzione delle coltivazioni orticole;
- che dall'esame dei documenti aziendali e dei cd. quaderni di campagna i danni subiti dalla parte ricorrente venivano quantificati in euro 73.328,83 relativamente ai costi generali di produzione inutilmente sostenuti;
-che la quantificazione del danno da cd. lucro cessante- corrispondente al mancato reddito prodotto al netto dei costi di produzione e trasporto - deve rapportarsi alla considerazione per cui, in particolare, per ogni ettaro di terreno in media vengono raccolti 60.000 cespi di indivia, ossia 300 q di prodotto, il cui corrispondente prezzo di vendita è pari a circa 37,00
euro per quintale, tale per cui su 3,5 ettari di terreno il reddito netto non realizzato (detratti i costi di produzione, trasporto ed oneri fiscali) ammonta ad euro 26,532,94 (gennaio 2014); euro 23.843,74 (febbraio 2014); euro 20.583,60 (marzo 2014); per un totale di € 70.960,28;
- che, allo stesso modo, va altresì considerato che per ogni ettaro di terreno vengono raccolti
47.500 cespi di radicchio ossia 300 q di prodotto, il cui corrispondente prezzo di vendita è
pari ad euro 42,00 per quintale, cosicché su 1,75 ettari di terreno il reddito netto non realizzato ammonta ad euro 12.240, 29 (gennaio 2014); 10.985,33 (febbraio 2014); euro
9.463,93 (marzo 2014); euro 7.942,53 (aprile 2014); per un totale di 40.632,08;
- che in seguito all'alluvione l'attività agricola dell'azienda rimaneva ferma per alcuni mesi dovendosi procedere alla bonifica ed al ripristino dei terreni contaminati dai residui alluvionali;
- che in data 28/01/2014 l'istante inoltrava al richiesta di risarcimento Controparte_2
danni da omessa manutenzione del reticolo idrografico di competenza regionale, unitamente all'istanza di sopralluogo tecnico per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dall'esondazione (così come previsto dalla delibera giunta regionale n. CP_1
410 del 25/03/2010);
- che l'Amministrazione regionale effettuava il dovuto sopralluogo in data 2.12.2014, all'esito del quale i tecnici della , unitamente a quelli del , Controparte_1 Controparte_2
rilevavano la sussistenza del nesso di causalità tra l'esondazione del fiume Sele e
3 l'allagamento dei terreni di esso ricorrente in conseguenza della rottura dell'argine sinistro in località “Gromola” di Capaccio, riservandosi di stabilire la quantificazione del danno dopo aver acquisito ulteriore documentazione;
- che l'attività agricola del ricorrente, previo autonomo ripristino dello stato dei luoghi, riprendeva nell'estate del 2014 con il trapianto del pan di zucchero su ha 3,00 di terreno”;
- che nell'autunno del 2014 venivano messi a dimora la scarola liscia, trapiantata su ha 6,00 di terreno, la scarola riccia, trapiantata su ha 7,00 di terreno, ed il HI, trapiantato su ha 70,00 di terreno;
- che, in occasione del nubifragio occorso alla fine del mese di gennaio 2015, si verificava una nuova esondazione del fiume Sele a seguito della rottura dell'argine in area golenale di sinistra idraulica per circa 24 ml, in località “Brecciale” Capaccio (SA)”;
- che, a seguito dell'evento alluvionale del 2015, l'intera produzione agricola di pan di zucchero, scarola liscia, scarola riccia e HI andava distrutta in quanto ricoperta da acqua, fango e detriti di varia natura;
- che, in seguito alla seconda alluvione, l'attività agricola dell'azienda rimaneva nuovamente ferma per alcuni mesi, dovendosi procedere alla bonifica ed al ripristino dei terreni contaminati dai residui alluvionali;
- che, pertanto, alle somme necessarie per sopperire ai danni patiti in occasione dell'esondazione del gennaio 2014 si aggiungevano quelle determinatisi per effetto della nuova esondazione del 2015;
- che in data 17.06.2016 la faceva pervenire all'esponente, a titolo di Controparte_1
offerta risarcitoria, la somma di euro 7.200,00 per l'evento alluvionale del 2014;
- che, a seguito dell'evento alluvionale del 2015, si determinava a carico dell'istante un danno emergente pari ad euro 76.840,40 relativamente ai costi generali di produzione inutilmente sostenuti (di cui euro 30.854,39 per l'acquisto delle piantine di HI, scarola riccia, scarola liscia, radicchio e pan di zucchero;
euro 4.469, 59 corrispondente al costo della manodopera;
5.104,80 per l'acquisto di fitofarmaci;
euro 16.102,66 per manutenzione delle macchine agricole, acquisto del carburante, etc.; euro 1.554,12 per la spesa dei concimi;
euro 500,00 a titolo di canoni di locazione inutilmente sostenuti;
euro 3.000,00 a titolo di contributo annuo al Consorzio di bonifica sinistra Sele, euro 4.000,00 a titolo di
4 ammortamento delle macchine e degli impianti aziendali;
euro 11.254, 84 per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'evento);
- che, in applicazione dei medesimi criteri adottati per la quantificazione del danno patrimoniale relativi all'alluvione del 2014, alle suddette somme da danno emergente devono aggiungersi quelle derivanti dal pregiudizio da lucro cessante, quantificate in euro
120.000,00;
Su tali premesse il ricorrente ha pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa è da ricondursi alla , in Controparte_1
qualità di custode dell'opera idraulica in esame, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti nella somma complessiva di euro 399.085,05, di cui euro
202.244,65 per esondazione del fiume Sele nel Gennaio 2014 ed euro 196.840,40 per l'esondazione del Fiume Sele nel Gennaio 2015, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione all'avvocato antistatario.
…
Alla prima udienza del 7.05.2019, non essendosi costituita la parte convenuta, il giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 7.01.2020, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei confronti dell'ente regionale.
All'udienza del 7.01.2020, dichiarata la contumacia della , il giudice Controparte_1
disponeva rinvio in prosieguo all'udienza del 6.10.2020, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 7.10.2020 il giudice delegato ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, delegando il Tribunale di Salerno per l'espletamento della stessa ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 del R.D. 1775/1933.
Acquisita la prova delegata, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 5.10.2021 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, nei termini appresso indicati.
5 La circostanza che all'epoca degli eventi dannosi il fosse titolare dell'omonima Per_1
impresa agricola sita in Capaccio, alla Via Gromola Valorato n. 23, e costituita dai fondi rustici oggetto degli allagamenti in questione è comprovata sia dall'atto pubblico di compravendita sia dai contratti di affitto dei suddetti fondi debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
In punto di fatto la circostanza che, a seguito degli eventi meteorici del gennaio 2014 e del gennaio 2015, le acque del Fiume Sele siano esondate, allagando i fondi costituenti l'impresa agricola del ricorrente, è anch'essa dimostrata, per l'evento del 2014, dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice escussi all'udienza del 27.05.2021 ( e Testimone_1
Con
) e del 16.06.2021 ( Pasquale IL e Alberto Di Testimone_2 Testimone_3
FIL) dinanzi al Tribunale di Salerno, e per l'evento del 2015 per via cartolare, dal verbale di sopralluogo dell'1.02.2015 e dal verbale di somma urgenza del 4.02.2015, redatti per il
Comune dal personale tecnico-operativo all'uopo delegato a seguito di CP_2
ordinanza sindacale n. 10 del 30.01.2015.
In particolare, il teste e autore della perizia di parte, dott. agronomo ha Testimone_3
riferito di essersi recato con immediatezza sui luoghi di causa e di aver redatto, su richiesta del due perizie di parte, constatando l'incommerciabilità delle colture esistenti sui Per_1
fondi alluvionati e lo stato dei luoghi.
Le siffatte circostanze risultano confermate anche dalle dichiarazioni rese dal teste _1
, sentito in qualità di tecnico del Comune di Capaccio (addetto al servizio di
[...]
manutenzione e protezione civile), il quale ha riferito: “ho conosciuto il in Parte_1
occasione dell'alluvione del 2014-2015”; “ricordo che la zona alluvionata era di oltre 100 ettari, tra cui insisteva la proprietà del ” ;aggiungendo, poi, “Con precisione non so a Pt_1
cosa erano coltivati i terreni”.
Analogamente, , agronomo incaricata dal medesimo ha riferito: Testimone_2 CP_2
“non ho visto le colture perché sono stata sui luoghi di causa dopo l'alluvione, ma nel verbale redatto in sede di commissione ho verbalizzato le dichiarazioni del che mi ha riferito Pt_1
i tipi di coltivazioni. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle fatture esibite dal ”. Pt_1
I testi escussi hanno dunque tutti precisato che l'inondazione ha causato il danneggiamento delle coltivazioni esistenti sul terreno, determinandone l'inutilizzabilità.
6 Sulla scorta delle suesposte dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte, si può quindi ritenere provato che i fondi rustici costituenti l'impresa agricola di parte ricorrente sono stati allagati, in data 21/22 gennaio 2014, in conseguenza della rottura dell'argine sinistro del fiume Sele, in località “Gromola” di Capaccio;
e successivamente sono stati nuovamente allagati a seguito di nuova esondazione del fiume Sele del 31 gennaio 2015, determinatasi per effetto della rottura dell'argine in area golenale, in località
“Brecciale” di Capaccio;
venendo in ambedue le occasioni invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni, in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del fiume Sele è la . Controparte_1
Va infatti evidenziato che il fiume Sele è un corso d'acqua naturale, che sfocia nel mar
Tirreno, inserito nell'elenco delle acque pubbliche delle e più Controparte_1
precisamente della Provincia di Salerno.
Orbene, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha delegato alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha delegato loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass.
Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn.
198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017;
n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che,
in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione
delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini
7 idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso
procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono
trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma,
che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con>
esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle
regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione
delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la
disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o
intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla
gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e Ia conservazione dei beni>>.
…
In quanto custode la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti CP_1
dai fondi agricoli del ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso
8 danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, dal momento che la non si è costituita CP_1
nel presente giudizio.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi in questione, adibiti ad impresa agricola, degli eventi alluvionali oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla convenuta in quanto custode Controparte_1
del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalle due consulenze di parte, a firma dell'agronomo Testimone_3
A tal ultimo proposito giova rilevare che, in generale, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è
però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni,
sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito
9 dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass., sez. 6, n°
9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni, suddividendoli in costi sostenuti per la produzione andata persa, in spese per il ripristino dello stato dei luoghi ed infine nella stima del reddito netto non realizzabile.
In realtà, pur dovendosi tenere doverosamente conto del fatto che certamente quella del
è una azienda agricola di rilevanti dimensioni (come ricavabile da tutta la Pt_1
documentazione prodotta, tra cui i quaderni di campagna), gli ingentissimi danni stimati nelle due perizie devono tuttavia essere ridimensionati alla luce delle seguenti considerazioni:
- i costi di produzione (spese per piantine, per manodopera, per fitofarmaci ecc.) sono già
ricompresi nel prezzo di vendita dei prodotti (il quale viene determinato proprio sulla base dei costi di produzione, ai quali viene aggiunto un ricarico che rappresenta il quantum che l'azienda vuole guadagnare), il quale a sua volta viene preso in considerazione per il calcolo del valore della produzione lorda vendibile e, quindi, del danno da mancato reddito;
- quanto a quest'ultimo, al di là degli ipotetici calcoli sviluppati nelle perizie di parte, un obiettivo dato di riscontro si ricava dal raffronto della dichiarazione dei redditi del per Pt_1
l'anno 2013 (anno precedente a quello del primo evento alluvionale) con quella per l'anno
2014 (anno del primo evento alluvionale), dal quale emerge una differenza di reddito da produzione agricola di circa 50.000 euro.
Si può pertanto ritenere che a tanto ammonti il danno subito dal per l'inondazione Pt_1
dell'anno 2014 e, equitativamente, che a tanto ammonti anche il danno dal predetto subito per la successiva inondazione del 2015 (la dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 non è stata prodotta).
Quanto ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, essi, in mancanza di precisa documentazione, possono essere quantificati in euro 2.500 per ciascuna delle due
10 inondazioni (somma prossima a quella indicata dal perito per l'inondazione dell'anno 2014, inspiegabilmente salita secondo la perizia, per l'anno successivo, ad oltre 11.000 euro).
…
In conclusione, può riconoscersi al ricorrente l'importo di euro 52.500,00 per l'anno 2014 e di altrettanti euro 52.500,00 per l'anno 2015, per una somma complessiva di euro
105.000,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.01.2014 e 31.1.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come
11 definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore del ricorrente e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 545,00 per spese vive e di euro
8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.500,00; fase decisionale: euro 3.000), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma liquidata).
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_2
di euro 52.500,00 per l'anno 2014 e della somma di ulteriori euro 52.500,00 per l'anno 2015,
e così per un totale di euro 105.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 22.1.2014 sui primi euro 52.500,00 e dal 31.1.2015 sui secondi euro 52.500,00 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 22.1.2014 e dal
31.1.2015, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata,
fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
12 - condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 8.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.02.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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