Articolo 5 della Legge 17 ottobre 2008, n. 167
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14 novembre 2008
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative) 1. Nei commi 1 e 2 e nella rubrica dell' articolo 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 , le parole: "Ministero delle infrastrutture" e "Ministro delle infrastrutture" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
2. All' articolo 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
2-ter. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2008, ai sensi dell' articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , e successive modificazioni, e' stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del-l' articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ; 60 ufficiali piloti di complemento di cui alla lettera- b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ; 5 ufficiali delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 .
2-quater. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2008, e' fissato in 141 unita'.
2-quinquies. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , iscritto nell'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione.
2-sexies. Ai sensi dell' articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e di contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
2-septies. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unita' previsionali di base delle capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255 .
Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle capitanerie di porto, di cui all'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell' articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato".
Entrata in vigore il 14 novembre 2008
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