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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 6901/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/05/2024, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. FURLÒ LUIGIA e il secondo dall'Avv. DE ROSA VINCENZO come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 04/11/2024 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 20/05/2024
“A) Disporre l'affido congiunto delle minori e , con residenza fissa Persona_1 Persona_2
presso la madre e con disciplina, al contempo, del diritto di visita del padre;
pagina 1 di 3 B) All'uopo, tenuto conto delle circostanze, si suggerisce il seguente calendario:
a) 2 pomeriggi alla settimana su 7 secondo gli impegni delle minori;
b) due fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica,
b) due settimane alternate nel periodo vacanziero estivo dal 01 agosto al 31 agosto da concordare entro il mese di giugno di ogni anno (le prime due con un genitore e le seconde con l'altro e viceversa ad anni alterni);
c) il giorno 24 ed il giorno 31 del mese di dicembre, con il padre, nel mentre il giorno 25 di dicembre ed il primo gennaio con la madre ad anni alterni;
d) il giorno di Pasqua con il padre nel mentre quello di Pasquetta con la madre ad anni alterni;
C) Il sig. trasferisce (rectius: si obbliga a trasferire, come specificato nelle note scritte di Parte_2
udienza depositate il 4/11/2024) alla sig.ra a titolo di mantenimento delle minori, e di Parte_1 attribuzione definitiva, l'appartamento sito in Verona alla via Baldassare Longhena e, contemporaneamente, si dichiara obbligato a concorrere, almeno nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria (mediche e paramediche non coperte dal S.S.N.) e quelle scolastiche a favore delle minori;
D) Autorizzare i genitori al rinnovo del passaporto per le minori;
E) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/05/2024 da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti sono nate le figlie , nata il [...] e Persona_3
, nata il [...]; Persona_2 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie minori tramite le modalità indicate, alle condizioni di affidamento delle stesse ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi delle minori;
osservato che nelle note scritte depositate il 4/11/2024 le parti hanno precisato, rispetto alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che non si tratta di trasferimento immobiliare diretto, bensì di impegno al pagina 2 di 3 trasferimento dell'immobile sito in Verona in via Baldassare Longhena 4 (punto 3 delle predette note scritte); ritenuto che le modalità di attuazione del contributo al mantenimento delle minori da parte del padre vada recepito, tenuto conto della complessiva documentazione reddituale/patrimoniale versata in atti;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto delle minori;
visto il parere del P.M.; ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento delle figlie minori recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
13/05/2024 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 26 novembre 2024
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 6901/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/05/2024, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. FURLÒ LUIGIA e il secondo dall'Avv. DE ROSA VINCENZO come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 04/11/2024 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 20/05/2024
“A) Disporre l'affido congiunto delle minori e , con residenza fissa Persona_1 Persona_2
presso la madre e con disciplina, al contempo, del diritto di visita del padre;
pagina 1 di 3 B) All'uopo, tenuto conto delle circostanze, si suggerisce il seguente calendario:
a) 2 pomeriggi alla settimana su 7 secondo gli impegni delle minori;
b) due fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica,
b) due settimane alternate nel periodo vacanziero estivo dal 01 agosto al 31 agosto da concordare entro il mese di giugno di ogni anno (le prime due con un genitore e le seconde con l'altro e viceversa ad anni alterni);
c) il giorno 24 ed il giorno 31 del mese di dicembre, con il padre, nel mentre il giorno 25 di dicembre ed il primo gennaio con la madre ad anni alterni;
d) il giorno di Pasqua con il padre nel mentre quello di Pasquetta con la madre ad anni alterni;
C) Il sig. trasferisce (rectius: si obbliga a trasferire, come specificato nelle note scritte di Parte_2
udienza depositate il 4/11/2024) alla sig.ra a titolo di mantenimento delle minori, e di Parte_1 attribuzione definitiva, l'appartamento sito in Verona alla via Baldassare Longhena e, contemporaneamente, si dichiara obbligato a concorrere, almeno nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria (mediche e paramediche non coperte dal S.S.N.) e quelle scolastiche a favore delle minori;
D) Autorizzare i genitori al rinnovo del passaporto per le minori;
E) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/05/2024 da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti sono nate le figlie , nata il [...] e Persona_3
, nata il [...]; Persona_2 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie minori tramite le modalità indicate, alle condizioni di affidamento delle stesse ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi delle minori;
osservato che nelle note scritte depositate il 4/11/2024 le parti hanno precisato, rispetto alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che non si tratta di trasferimento immobiliare diretto, bensì di impegno al pagina 2 di 3 trasferimento dell'immobile sito in Verona in via Baldassare Longhena 4 (punto 3 delle predette note scritte); ritenuto che le modalità di attuazione del contributo al mantenimento delle minori da parte del padre vada recepito, tenuto conto della complessiva documentazione reddituale/patrimoniale versata in atti;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto delle minori;
visto il parere del P.M.; ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento delle figlie minori recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
13/05/2024 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 26 novembre 2024
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 3 di 3