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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ROBERTI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ATTILIO MEO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 Parte_1
conveniva in giudizio ed esponeva: Controparte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto -di aver contratto matrimonio con la resistente il 3 ottobre 1998;
Per_
- che dalla predetta unione erano nati i figli (in data 2.8.2000) e Per_1
(in data 22.2.2003);
- che con decreto del 16.10.2019 il Tribunale intestato aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dai medesimi;
- che le proprie condizioni economiche rispetto alla data di separazione erano radicalmente mutate a causa del fallimento della società di cui era amministratore;
- di essere, allo stato, privo di occupazione;
- che parte resistente aveva beneficiato dell'attribuzione della casa coniugale con i relativi arredi non essendo stata costretta ad affrontare spese di eventuale affitto e non si era mai attivata a reperire alcuna attività lavorativa.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio civile contratto con la sig.ra Controparte_1
(nata a [...] P.G. il 28.05.1971) in Barcellona P.G., il 3 Ottobre 1998, trascritto ai registri dello Stato Civile di Barcellona P.G., Atto N. 121 parte II serie A - anno
1998,. 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milazzo di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio, e di procedere a tutte le incombenze di legge. Ritenere e dichiarare che la la sig.ra non ha diritto al Controparte_1
versamento dell'assegno mensile di mantenimento, già disposto in sede di separazione ed il contributo per le spese straordinarie in precedenza previsto, revocando per l'effetto, l'obbligo a carico del sig. di provvedere al versamento di tale contributo 4) Disporre che il sig. Pt_1
sia tenuto a versare la somma di euro 400,00, o di quell'altra anche minore che Pt_1
Per_ sarà ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi”. Per_1
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio civile contratto con il Sig. Parte_1
(nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc.
) in Barcellona P.G., il 3 Ottobre 1998, trascritto ai registri C.F._3
dello Stato Civile di Barcellona P.G., Atto N. 121, parte II serie A - anno 1998; 2.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milazzo di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio, e di procedere a tutte le incombenze di legge. 3. Ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha diritto al versamento Controparte_1
dell'assegno mensile di mantenimento, già disposto in sede di separazione ed il contributo per le spese straordinarie in precedenza previsto, per un importo di €. 300,00 e/o in quella minore o maggiore misura che sarà ritenuto di giustizia, a carico del Sig. . Ritenere Pt_1
e dichiarare che la Sig.ra ha diritto, ai sensi dell'art. 12-bis primo comma Controparte_1
della L. 898/1970, ad una percentuale sulla liquidazione del T.F.R. spettante al Sig.
e questa stabilita nella quota del 40% e/o in quella minore Parte_1
o maggiore misura che sarà ritenuto di giustizia. 5. Disporre che il Sig.
[...]
sia tenuto a versare alla Sig.ra la somma di €. Parte_1 Controparte_1
Per_ 500,00, a titolo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e . 6. Per_1
Disporre che il Sig. sia tenuto a versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
Per_
il pagamento delle spese straordinaria sostenute per i figli ed nella
[...] Per_1
misura del 70%, in subordine si chiede che venga confermata la percentuale concordata ed omologata, pari al 50%. 7. Disporre che sia concesso il diritto di abitazione alla Sig.ra
sull'immobile sito in Milazzo (ME) alla Via XX Settembre n. 40. 8. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alle condizioni di divorzio, rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto del 16.10.2019.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda di divorzio va accolta.
Il Collegio ritiene, altresì, che le condizioni concordate tra le parti nel predetto accordo possono essere integralmente recepite posto che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 149 del 2025 R.G.,
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il 03/10/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 121, parte II, serie A, anno 1998, tra nato a [...] Parte_1
(VT) il 24/04/1970 e nata a [...] Controparte_1
POZZO DI GOTTO (ME) il 28/05/1971; ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
dispone che le condizioni di divorzio vengano regolamentate secondo quanto indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti il 12 giugno 2025; dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ROBERTI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ATTILIO MEO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 Parte_1
conveniva in giudizio ed esponeva: Controparte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto -di aver contratto matrimonio con la resistente il 3 ottobre 1998;
Per_
- che dalla predetta unione erano nati i figli (in data 2.8.2000) e Per_1
(in data 22.2.2003);
- che con decreto del 16.10.2019 il Tribunale intestato aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dai medesimi;
- che le proprie condizioni economiche rispetto alla data di separazione erano radicalmente mutate a causa del fallimento della società di cui era amministratore;
- di essere, allo stato, privo di occupazione;
- che parte resistente aveva beneficiato dell'attribuzione della casa coniugale con i relativi arredi non essendo stata costretta ad affrontare spese di eventuale affitto e non si era mai attivata a reperire alcuna attività lavorativa.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio civile contratto con la sig.ra Controparte_1
(nata a [...] P.G. il 28.05.1971) in Barcellona P.G., il 3 Ottobre 1998, trascritto ai registri dello Stato Civile di Barcellona P.G., Atto N. 121 parte II serie A - anno
1998,. 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milazzo di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio, e di procedere a tutte le incombenze di legge. Ritenere e dichiarare che la la sig.ra non ha diritto al Controparte_1
versamento dell'assegno mensile di mantenimento, già disposto in sede di separazione ed il contributo per le spese straordinarie in precedenza previsto, revocando per l'effetto, l'obbligo a carico del sig. di provvedere al versamento di tale contributo 4) Disporre che il sig. Pt_1
sia tenuto a versare la somma di euro 400,00, o di quell'altra anche minore che Pt_1
Per_ sarà ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi”. Per_1
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio civile contratto con il Sig. Parte_1
(nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc.
) in Barcellona P.G., il 3 Ottobre 1998, trascritto ai registri C.F._3
dello Stato Civile di Barcellona P.G., Atto N. 121, parte II serie A - anno 1998; 2.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milazzo di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio, e di procedere a tutte le incombenze di legge. 3. Ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha diritto al versamento Controparte_1
dell'assegno mensile di mantenimento, già disposto in sede di separazione ed il contributo per le spese straordinarie in precedenza previsto, per un importo di €. 300,00 e/o in quella minore o maggiore misura che sarà ritenuto di giustizia, a carico del Sig. . Ritenere Pt_1
e dichiarare che la Sig.ra ha diritto, ai sensi dell'art. 12-bis primo comma Controparte_1
della L. 898/1970, ad una percentuale sulla liquidazione del T.F.R. spettante al Sig.
e questa stabilita nella quota del 40% e/o in quella minore Parte_1
o maggiore misura che sarà ritenuto di giustizia. 5. Disporre che il Sig.
[...]
sia tenuto a versare alla Sig.ra la somma di €. Parte_1 Controparte_1
Per_ 500,00, a titolo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e . 6. Per_1
Disporre che il Sig. sia tenuto a versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
Per_
il pagamento delle spese straordinaria sostenute per i figli ed nella
[...] Per_1
misura del 70%, in subordine si chiede che venga confermata la percentuale concordata ed omologata, pari al 50%. 7. Disporre che sia concesso il diritto di abitazione alla Sig.ra
sull'immobile sito in Milazzo (ME) alla Via XX Settembre n. 40. 8. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alle condizioni di divorzio, rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto del 16.10.2019.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda di divorzio va accolta.
Il Collegio ritiene, altresì, che le condizioni concordate tra le parti nel predetto accordo possono essere integralmente recepite posto che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 149 del 2025 R.G.,
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il 03/10/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 121, parte II, serie A, anno 1998, tra nato a [...] Parte_1
(VT) il 24/04/1970 e nata a [...] Controparte_1
POZZO DI GOTTO (ME) il 28/05/1971; ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
dispone che le condizioni di divorzio vengano regolamentate secondo quanto indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti il 12 giugno 2025; dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto