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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9713 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. DO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 4070/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'avv. Roberto Tedeschi, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n.38;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Condotti n.91;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti, nonché elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio in Roma, via Condotti n.91;
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 18 dicembre 2024, con la concessione dei termini, ex art.190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio la e l' Parte_1 Controparte_2 [...] chiedendo: CP_1 di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso delle società convenute dal contratto di appalto ad essa aggiudicato nell'ottobre 2020; di condannare, in via principale, l' e l' al risarcimento Controparte_1 Controparte_2 del danno pari ad € 639.600,00, corrispondente al corrispettivo convenuto per l'intera durata del contratto;
in via subordinata, di condannare le società convenute al risarcimento del danno determinato dagli impegni commerciali assunti dopo la conclusione del contratto, per un ammontare pari ad €
341.120,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituivano in giudizio con due atti separati la e l' Controparte_2 Controparte_1 contestando la ricostruzione fattuale effettuata da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
L eccepiva inoltre in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1 per essere rimasta totalmente estranea alle trattative e alla conclusione del contratto, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
In sede di prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. le società convenute eccepivano, altresì, la nullità della “domanda” attorea per violazione degli artt. 164 e 163, co. I, n.4, c.p.c..
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione, avanzata da in merito al suo Controparte_1 difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, in quanto soggetto autonomo e distinto dalla la quale risulta essere dagli atti l'unico interlocutore contrattuale. Controparte_2
Si rileva che la detenzione totalitaria delle azioni della da parte dell' Controparte_2 [...]
(circostanza sostanzialmente non contestata) non è tale da determinare la confusione CP_1 tra i due soggetti giuridici, di talché non si determina un'estensione della responsabilità in merito alle obbligazioni assunte dalla società controllata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il gruppo di società non costituisce un soggetto giuridico o un centro di interessi autonomo rispetto alle società che ne fanno parte, le quali mantengono personalità giuridica distinta.” (Cass., Sez. I, 03.03.2021, n.5795). Ciò detto, le domande attoree formulate nei confronti dell' devono essere Controparte_1 respinte per carenza di legittimazione passiva.
Va, invece. rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 163, co.
I, n.4, c.p.c. in quanto contenente un'esposizione sufficiente dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Si ritiene infondata, poi, l'eccezione in merito all'inesistenza del contratto sulla base degli atti acquisiti al procedimento.
Al riguardo va considerato che, ai sensi dell'art. 1326, c.c. il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Difatti, in tema di conclusione del contratto, la Suprema Corte ha affermato:
“perché risulti osservato il principio della conoscenza, stabilito dal legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art. 1326, c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo.” (Cass., 16.04.2003, n.6105).
Nel caso di specie, la ha prodotto in giudizio sia la mail Parte_1 datata 8.10.2020 con cui era comunicato alla parte attrice “l'aggiudicazione della gara in oggetto alle condizioni cui alla vostra ultima comunicazione di ieri 7/10/2020” (doc. 4 di parte attrice) sia la successiva mail del 16.10.2020, in cui espressamente la committente faceva riferimento a “il contratto è la vostra proposta tecnica/economica che abbiamo accettato” (doc.11 parte attrice).
Deve ritenersi, inoltre, infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della
[...]
risultando dalla documentazione contrattuale allegata, la Parte_1 partecipazione della stessa sia alla fase delle trattative sia alla fase di esecuzione del contratto.
Al riguardo si rileva come risulti che era stata la parte attrice ad aver formulato la proposta contrattuale, poi accettata da controparte, mentre, dall'offerta non risulta in modo chiaro una necessaria partecipazione al contratto della Econocom.
Orbene, considerato perfezionatosi il contratto di fornitura e di appalto di servizi intercorso tra le parti, in relazione alla questione della legittimità del recesso e della richiesta risarcitoria, risulta assorbente la circostanza della mancata prova dei danni richiesti.
Infatti, il mancato guadagno non può corrispondere ai compensi dovuti, dovendo escludersi i costi sostenuti per le forniture ed i servizi oggetto del contratto e la parte non ha fornito alcuna idonea prova ai fini di poter determinare gli effettivi ricavi persi a seguito della mancata esecuzione del contratto.
Riguardo poi, alla richiesta attorea di rimborso dei costi sostenuti, in relazione alle voci
“organizzazione logistica”, “impegni verso Business Partner” e “costi di Project Management”,
l'ammontare è stato meramente indicato unilateralmente dalla parte attrice della missiva (alleg.9) indicata a riprova di detti costi senza allegazione di una effettiva prova sull'effettiva assunzione di detti costi in relazione al contratto in discussione.
Riguardo, poi, alla voce “sottoscrizione di accordi con i distributori per la parziale anticipazione di ordini come da urgenze richieste dal Gruppo API”, va osservato che dalla corrispondenza e documentazione allegata al riguardo dalle parti risulta sia la richiesta urgente da parte della committente di due macchinari, che lo loro consegna e la loro restituzione successivamente allo scioglimento del contratto, ma non risultano provate le effettive perdite subite dalla parte attrice in ordine a detta operazione.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, vanno rigettate le domande attoree.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successivi aggiornamenti) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l' alla rifusione, in favore delle parti convenute, Parte_1 delle spese di lite che si liquidano complessivamente: per l' in €14.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, Controparte_2
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Cont per l' in €8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma,27/06/2025 Il Giudice
DO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. DO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 4070/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'avv. Roberto Tedeschi, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n.38;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Condotti n.91;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti, nonché elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio in Roma, via Condotti n.91;
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 18 dicembre 2024, con la concessione dei termini, ex art.190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio la e l' Parte_1 Controparte_2 [...] chiedendo: CP_1 di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso delle società convenute dal contratto di appalto ad essa aggiudicato nell'ottobre 2020; di condannare, in via principale, l' e l' al risarcimento Controparte_1 Controparte_2 del danno pari ad € 639.600,00, corrispondente al corrispettivo convenuto per l'intera durata del contratto;
in via subordinata, di condannare le società convenute al risarcimento del danno determinato dagli impegni commerciali assunti dopo la conclusione del contratto, per un ammontare pari ad €
341.120,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituivano in giudizio con due atti separati la e l' Controparte_2 Controparte_1 contestando la ricostruzione fattuale effettuata da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
L eccepiva inoltre in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1 per essere rimasta totalmente estranea alle trattative e alla conclusione del contratto, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
In sede di prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. le società convenute eccepivano, altresì, la nullità della “domanda” attorea per violazione degli artt. 164 e 163, co. I, n.4, c.p.c..
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione, avanzata da in merito al suo Controparte_1 difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, in quanto soggetto autonomo e distinto dalla la quale risulta essere dagli atti l'unico interlocutore contrattuale. Controparte_2
Si rileva che la detenzione totalitaria delle azioni della da parte dell' Controparte_2 [...]
(circostanza sostanzialmente non contestata) non è tale da determinare la confusione CP_1 tra i due soggetti giuridici, di talché non si determina un'estensione della responsabilità in merito alle obbligazioni assunte dalla società controllata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il gruppo di società non costituisce un soggetto giuridico o un centro di interessi autonomo rispetto alle società che ne fanno parte, le quali mantengono personalità giuridica distinta.” (Cass., Sez. I, 03.03.2021, n.5795). Ciò detto, le domande attoree formulate nei confronti dell' devono essere Controparte_1 respinte per carenza di legittimazione passiva.
Va, invece. rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 163, co.
I, n.4, c.p.c. in quanto contenente un'esposizione sufficiente dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Si ritiene infondata, poi, l'eccezione in merito all'inesistenza del contratto sulla base degli atti acquisiti al procedimento.
Al riguardo va considerato che, ai sensi dell'art. 1326, c.c. il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Difatti, in tema di conclusione del contratto, la Suprema Corte ha affermato:
“perché risulti osservato il principio della conoscenza, stabilito dal legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art. 1326, c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo.” (Cass., 16.04.2003, n.6105).
Nel caso di specie, la ha prodotto in giudizio sia la mail Parte_1 datata 8.10.2020 con cui era comunicato alla parte attrice “l'aggiudicazione della gara in oggetto alle condizioni cui alla vostra ultima comunicazione di ieri 7/10/2020” (doc. 4 di parte attrice) sia la successiva mail del 16.10.2020, in cui espressamente la committente faceva riferimento a “il contratto è la vostra proposta tecnica/economica che abbiamo accettato” (doc.11 parte attrice).
Deve ritenersi, inoltre, infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della
[...]
risultando dalla documentazione contrattuale allegata, la Parte_1 partecipazione della stessa sia alla fase delle trattative sia alla fase di esecuzione del contratto.
Al riguardo si rileva come risulti che era stata la parte attrice ad aver formulato la proposta contrattuale, poi accettata da controparte, mentre, dall'offerta non risulta in modo chiaro una necessaria partecipazione al contratto della Econocom.
Orbene, considerato perfezionatosi il contratto di fornitura e di appalto di servizi intercorso tra le parti, in relazione alla questione della legittimità del recesso e della richiesta risarcitoria, risulta assorbente la circostanza della mancata prova dei danni richiesti.
Infatti, il mancato guadagno non può corrispondere ai compensi dovuti, dovendo escludersi i costi sostenuti per le forniture ed i servizi oggetto del contratto e la parte non ha fornito alcuna idonea prova ai fini di poter determinare gli effettivi ricavi persi a seguito della mancata esecuzione del contratto.
Riguardo poi, alla richiesta attorea di rimborso dei costi sostenuti, in relazione alle voci
“organizzazione logistica”, “impegni verso Business Partner” e “costi di Project Management”,
l'ammontare è stato meramente indicato unilateralmente dalla parte attrice della missiva (alleg.9) indicata a riprova di detti costi senza allegazione di una effettiva prova sull'effettiva assunzione di detti costi in relazione al contratto in discussione.
Riguardo, poi, alla voce “sottoscrizione di accordi con i distributori per la parziale anticipazione di ordini come da urgenze richieste dal Gruppo API”, va osservato che dalla corrispondenza e documentazione allegata al riguardo dalle parti risulta sia la richiesta urgente da parte della committente di due macchinari, che lo loro consegna e la loro restituzione successivamente allo scioglimento del contratto, ma non risultano provate le effettive perdite subite dalla parte attrice in ordine a detta operazione.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, vanno rigettate le domande attoree.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successivi aggiornamenti) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l' alla rifusione, in favore delle parti convenute, Parte_1 delle spese di lite che si liquidano complessivamente: per l' in €14.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, Controparte_2
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Cont per l' in €8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma,27/06/2025 Il Giudice
DO AN