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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/09/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 9 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3552/2023 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte 1
per ATPO n. 1038/2022 R.G.L. dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato ricorrente
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Dott. Per 1
[...] dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella, ed elettivamente '
domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n.
45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445
bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto, già in
godimento, e negata in sede amministrativa а seguito di visita di
revisione; che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: "a) accertare e dichiarare se il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinargli l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero all'autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa;
b) condannare 1 CP 1, ut supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario."
Integrato il contraddittorio, 1 CP 1 contestava la fondatezza della
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposto dapprima un supplemento di perizia, e rinnovate poi le
operazioni peritali, all'udienza del 9 settembre 2025, tenuta ai sensi e
per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della
è decisa come da sentenza causa, acquisite brevi note, la causa
contestuale depositata telematicamente
* *
-In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. aggiunto dall'art. 38 comma 1
lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla 1.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma
dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui
all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce
condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/1980, come
legge n. 508/1988, l'indennità di modificato dall'art.1 della sianoaccompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Persona 2 aIl CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, aveva
diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato (cfr. procedimento n. 1038/2022 R.G.L. Tribunale di
Foggia).
Nella presente fase, sulla scorta della certificazione medica sopravvenuta è stato disposto dapprima un supplemento delle indagini peritali a mezzo del medesimo CTU che tuttavia ha avuto esito negativo. Allegava e documentava invero, la parte ricorrente, nelle more del
giudizio, un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni per la quale cosa veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU all'uopo nominando il dott. Persona 3
Nel caso di specie, la CTU medico-legale depositata dal dott.
Per 3 ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante risultano di entità tale da comportare la necessità di accompagnamento a far data da giugno 2024 per le seguenti ragioni: vi era W
in concomitanza della ripresa di una conclamata chemioterapia (ripresa dal dicembre 2024), ma la situazione era comunque già caratterizzata da
debilitazione nelle fasi di massiva espansione della patologia durante il
2024. Poiché il paziente in sede della mia visita presenta anche atassia dovuta alle metastasi cerebellari, di cui si ha una prima evidenza nel marzo 2024 di metastasi cerebellare sinistra, ma si ha un aggravamento successivo, si evince che dalla RMN di fine maggio 2024 e inizi giugno si ha un incremento lesionale di tale lesione cerebellare sinistra con edema perilesionale e shift ventricolare, e segni indiretti di presenza di
metastasi anche a livello cerebellare destro (che sarà poi meglio manifesta alla TAC del novembre). Pertanto si evince un continuum temporale, avendo personalmente visitato il paziente allo stato attuale, presentando astenia e atassia con deficit dell'equilibrio e necessità di
ausilio di bastone e accompagnatore, essendo presenti tali metastasi in forma aggravata dal giugno 2024 con shift ventricolare potendo far datarsi la manifestazione di atassia già da tale data, si fa risalire il deficit dal giugno 2024 con poi massiva progressione di malattia e necessità di
ricominciare la terapia immunologica e chemioterapia conclamata, con un continuum temporale di decadenza organica che dalla mia lettura del caso inizia dal giugno 2024 in concomitanza con manifestazioni cerebellari di aumento dimensionale compatibili con l'atassia da me rilevata in visita, e con necessità di trattamenti poi chemioterapici compatibili con la marcata astenia a carico del paziente già rilevati in visita. Pertanto il paziente ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal giugno 2024 ad attenta valutazione clinica degli atti e da una più recente visita medica, essendo occorsa una ulteriore evoluzione ed aggravamento della situazione rispetto a quanto attuato dal precedente CTU."
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza
medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione,
sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende anche in relazione al principio di causalità non soltanto l'ipotesi di una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n.
22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto. alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da ероса
successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso
per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell CP 1 e della parte ricorrente in solido tra loro non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: accerta e dichiara che, a far data dal 1° giugno 2024 sussistono, in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza
permanente di un accompagnatore e necessitantel'aiuto di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP 1 e della parte ricorrente in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 9 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3552/2023 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte 1
per ATPO n. 1038/2022 R.G.L. dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato ricorrente
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Dott. Per 1
[...] dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella, ed elettivamente '
domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n.
45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445
bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto, già in
godimento, e negata in sede amministrativa а seguito di visita di
revisione; che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: "a) accertare e dichiarare se il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinargli l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero all'autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa;
b) condannare 1 CP 1, ut supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario."
Integrato il contraddittorio, 1 CP 1 contestava la fondatezza della
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposto dapprima un supplemento di perizia, e rinnovate poi le
operazioni peritali, all'udienza del 9 settembre 2025, tenuta ai sensi e
per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della
è decisa come da sentenza causa, acquisite brevi note, la causa
contestuale depositata telematicamente
* *
-In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. aggiunto dall'art. 38 comma 1
lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla 1.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma
dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui
all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce
condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/1980, come
legge n. 508/1988, l'indennità di modificato dall'art.1 della sianoaccompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Persona 2 aIl CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, aveva
diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato (cfr. procedimento n. 1038/2022 R.G.L. Tribunale di
Foggia).
Nella presente fase, sulla scorta della certificazione medica sopravvenuta è stato disposto dapprima un supplemento delle indagini peritali a mezzo del medesimo CTU che tuttavia ha avuto esito negativo. Allegava e documentava invero, la parte ricorrente, nelle more del
giudizio, un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni per la quale cosa veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU all'uopo nominando il dott. Persona 3
Nel caso di specie, la CTU medico-legale depositata dal dott.
Per 3 ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante risultano di entità tale da comportare la necessità di accompagnamento a far data da giugno 2024 per le seguenti ragioni: vi era W
in concomitanza della ripresa di una conclamata chemioterapia (ripresa dal dicembre 2024), ma la situazione era comunque già caratterizzata da
debilitazione nelle fasi di massiva espansione della patologia durante il
2024. Poiché il paziente in sede della mia visita presenta anche atassia dovuta alle metastasi cerebellari, di cui si ha una prima evidenza nel marzo 2024 di metastasi cerebellare sinistra, ma si ha un aggravamento successivo, si evince che dalla RMN di fine maggio 2024 e inizi giugno si ha un incremento lesionale di tale lesione cerebellare sinistra con edema perilesionale e shift ventricolare, e segni indiretti di presenza di
metastasi anche a livello cerebellare destro (che sarà poi meglio manifesta alla TAC del novembre). Pertanto si evince un continuum temporale, avendo personalmente visitato il paziente allo stato attuale, presentando astenia e atassia con deficit dell'equilibrio e necessità di
ausilio di bastone e accompagnatore, essendo presenti tali metastasi in forma aggravata dal giugno 2024 con shift ventricolare potendo far datarsi la manifestazione di atassia già da tale data, si fa risalire il deficit dal giugno 2024 con poi massiva progressione di malattia e necessità di
ricominciare la terapia immunologica e chemioterapia conclamata, con un continuum temporale di decadenza organica che dalla mia lettura del caso inizia dal giugno 2024 in concomitanza con manifestazioni cerebellari di aumento dimensionale compatibili con l'atassia da me rilevata in visita, e con necessità di trattamenti poi chemioterapici compatibili con la marcata astenia a carico del paziente già rilevati in visita. Pertanto il paziente ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal giugno 2024 ad attenta valutazione clinica degli atti e da una più recente visita medica, essendo occorsa una ulteriore evoluzione ed aggravamento della situazione rispetto a quanto attuato dal precedente CTU."
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza
medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione,
sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende anche in relazione al principio di causalità non soltanto l'ipotesi di una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n.
22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto. alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da ероса
successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso
per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell CP 1 e della parte ricorrente in solido tra loro non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: accerta e dichiara che, a far data dal 1° giugno 2024 sussistono, in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza
permanente di un accompagnatore e necessitantel'aiuto di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP 1 e della parte ricorrente in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano