CA
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2024, n. 7668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7668 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1769/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: Nicola SARACINO Presidente Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANÌ Consigliere rel.
All'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 1769 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Siracusa ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, 21; Pt_1 appellante E
Controparte_1
(P.I. ), in
[...] P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Borraccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Largo Arrigo VII, 4; Pt_1 appellata avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15819/2018, del Tribunale di Roma, pubblicata in data 30.07.2018.
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, annullare e riformare, nei sensi sopra descritti, l'impugnata Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II, Dott.ssa Montesano n. 15819/2018 pubblicata in data 30.07.2018, non notificata, nella parte in cui è stato dichiarato “non dovuto l'importo della D.D.I. n.1556 del 14.05.2014 prot. 65381/1 notificata il 10.06.2014 per l'importo di euro 49.581,88 a titolo di sanzione amministrativa e Avviso di pagamento indennità n.10001431/2009 notificato il 10.06.2014 con cui veniva richiesto il pagamento di euro 27.095,00” ed è stata condannata “ alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di e , quale legale CP_2 Controparte_3 rappresentante in euro 1.100,00 per spese ed euro 4.350,00 per compensi oltre accessori come per legge”. In riforma di detta pronuncia voglia la Corte di Appello adita rigettare le domande proposte in primo grado, come riunite dalla decisione impugnata, ed affermare la validità ed efficacia degli atti opposti e la debenza delle somme pretesa dalla p.a. in relazione alla DDI n.1556/14 di e all'avviso Parte_1 di pagamento di n. 100001431 anno 2009 prot. Parte_1
66170 – 15/05/2014. Con riforma del capo accessorio regolante le spese di giudizio, da attribuire all'appellante
e con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 del doppio grado di giudizio.”; per l'appellata
[...]
: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 15819/2018 o comunque in via gradata, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare l'avviso di pagamento dell'indennità di occupazione suolo pubblico abusiva num. 10001431 anno
2 2009 prot. 66170 – 15/5/2014 per € 27.095,00 notificata in data 10.06.2014 per difetto dei presupposti legali e per i motivi tutti esposti, e per l'effetto dichiarare che nulla deve CP_1
a titolo di occupazione suolo pubblico per l'anno 2009 avendo già assolto all'obbligo di pagare il relativo canone (COSAP) ; in via subordinata, rideterminare il canone e/o l'indennità sulla base dei dati relativi all'occupazione descritti in premessa;
con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così statuito: 1. “Dichiara non dovuto l'importo della D.D.I. n. 1556 del 14.05.2014 prot. 65381/1 notificata il 10.06.2014 per l'importo di euro 49.581,88 a titolo di sanzione amministrativa e Avviso pagamento indennità n. 10001431/2009 notificato il 10.06.2014 con cui veniva richiesto il pagamento di euro 27.095,00; 2. Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in favore di e , quale CP_2 Controparte_3 rappresentante legale in euro 1.100,00 per spese ed euro 4.350,00 per compensi oltre accessori come per legge”.
Con la decisione in esame, il Tribunale ha definito i giudizi riuniti aventi ad oggetto la opposizione svolta dalla Controparte_4
per l'annullamento dell'ordinanza -
[...] ingiunzione n. 1556 del 14.05.2014 prot. 65381/1, notificata il 10.06.2014, con cui con cui era stata Parte_1 elevata sanzione amministrativa dell'importo di € 49.581,88,00 quale sanzione per omesso versamento del canone COSAP (RG 46657/2014); nonché l'opposizione (RG 48627/14) avente ad oggetto l'avviso di pagamento della indennità occupazione abusiva n. 10001431/2009, notificato il
3 10.06.2014, per il pagamento dell'importo di € 27.095,00 (RG 48627/2014). Rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale aveva riunito i due procedimenti disponendo il mutamento del rito in ordinario. A fondamento della statuizione di accoglimento, il Tribunale aveva, in premessa, rilevato, in fatto, che con l'atto n. 44478 del 19.06.2009 la aveva ottenuto da CP_2 [...]
il provvedimento di autorizzazione Pt_1 amministrativa alla disponibilità del e la CP_5 possibilità di occupare il suolo pubblico sulle superfici interessate dall'evento (un ingresso di 50,00 mq, lounge bar 350,00 mq, area spettacoli 1.300,00, area piscina 1.680,00, area ludica 1.000,00 mq), il cui rilascio era condizionato al pagamento del canone per la parte relativa all'attività commerciale (area lounge bar 350,00 mq) di € 10.458,00, previsto dall'art 19 COSAP. Di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto non dovuta la sanzione per occupazione di suolo pubblico come accertata dagli agenti della Polizia Municipale di giusto Parte_1 verbale del 23.09.09, da cui emergeva l'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 14 bis COSAP, per 1208 mq oltre a quelli autorizzati. Infatti, opinava il Tribunale, anche sulla scorta degli esiti della istruttoria, “gli agenti verbalizzanti non hanno indicato nel verbale di aver proceduto alla misurazione dell'area con fettuccia metrica, difettando quella certezza tecnica che sarebbe stata invece necessaria”, non potendosi il relativo verbale ritenersi, sul punto, munito di fidefacienza al pari dei richiami normativi. Sulla base di questi rilievi, il Tribunale provvedeva come da dispositivo. Con un unico motivo di appello, contesta Parte_1 la conclusione del primo giudice, invocando la portata fidefaciente del verbale anche in ordine alla superficie di mq
4 3080, indicata dagli agenti come concretamente occupata da manufatti vari e mobilio. Con la censura, l'appellante fa notare come il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art 2700 c.c., avendo trascurato la particolare efficacia probatoria di quanto accertato nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di
[...]
, anche con riferimento alla rilevazione dell'area Pt_1 occupata e la conseguente determinazione delle sanzioni inflitte ai sensi dell'art. 14 bis dal regolamento COSAP. A tale proposito la prova testimoniale acquisita non poteva valere a vincere quanto accertato nel verbale di contestazione. La censura è infondata. Nell'originario provvedimento comunale di autorizzazione in data 19.06.2019 n. 44478, era stata individuata, nell'ambito del più vasto intervento, l'area concretamente utilizzata ai fini di lucro (lounge bar 350 mq), come da relativo accertamento tecnico approvato da ed ivi allegato, con la Parte_1 corresponsione di € 10.458,00. Nel verbale di accertamento si legge della occupazione del suolo pubblico (area verde) con “tavoli, sedie, piscina a mò di gazebo, n. 4 banchi bar” per una superficie complessiva di mq 3080 privo del relativo pagamento” così come previsto dal punto 19 della relativa autorizzazione del 19.6.2009 in quanto
“area commerciale”. Giova al riguardo ricordare che l'art 19 del Regolamento COSAP stabilisce che, ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, non è dovuto il pagamento del canone per le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro. Dall'accertamento condotto in loco come riportato nel verbale in questione, non appare affatto intuitiva l'associazione della predetta, area indicata dagli agenti accertatori come
5 “abusivamente occupata” con uno spazio che, a' termini di Regolamento, fosse effettivamente eccedente quella autorizzata e al tempo stesso utilizzata per scopo di lucro, così imponendo, come tale, l'integrazione del pagamento del canone COSAP. Aderendo alla conclusione del primo giudice, la sintetica motivazione del verbale, priva di un riscontro tecnico immediato, peraltro di agevole esecuzione (con fettuccia), impedisce di ritenere automaticamente integrata l'eccedenza della effettiva occupazione dai metri quadri autorizzati a monte;
non è possibile, infatti escludere che forniture quali tavoli, sedie, banconi bar fossero effettivamente ricompresi nell' “area lounge”, oggetto di autorizzazione. Tantomeno, la Amministrazione appellante ha saputo dimostrare, anche parzialmente, la coincidenza tra la superficie oggetto della ipotetica occupazione abusiva e l'estensione dell'area assentita, come da planimetria di cui alla relazione tecnica allegata alla autorizzazione comunale. Inoltre, posto che la sanzione inflitta risulta commisurata alla intera durata della manifestazione (15 gg), sussistono dubbi anche in ordine alla correttezza della sua quantificazione, posto che l'accertamento della violazione risulta enucleato all'esito dell'unico accesso effettuato in data 9.07.2009 (di cui al verbale Prot. 09-0000549), il che induce a dubitare finanche della stessa occasionalità della occupazione delle aree. I rilievi svolti portano al rigetto del gravame. Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022. Sussistono, inoltre, nei confronti dell'appellante, le condizioni per dichiarare lo stesso tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 15819/18 pubblicata il 30.07.2018, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante in persona del Parte_1
Sindaco p.t. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 8.000 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2024 Il consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente Nicola SARACINO
7
così composta: Nicola SARACINO Presidente Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANÌ Consigliere rel.
All'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 1769 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Siracusa ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, 21; Pt_1 appellante E
Controparte_1
(P.I. ), in
[...] P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Borraccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Largo Arrigo VII, 4; Pt_1 appellata avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15819/2018, del Tribunale di Roma, pubblicata in data 30.07.2018.
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, annullare e riformare, nei sensi sopra descritti, l'impugnata Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II, Dott.ssa Montesano n. 15819/2018 pubblicata in data 30.07.2018, non notificata, nella parte in cui è stato dichiarato “non dovuto l'importo della D.D.I. n.1556 del 14.05.2014 prot. 65381/1 notificata il 10.06.2014 per l'importo di euro 49.581,88 a titolo di sanzione amministrativa e Avviso di pagamento indennità n.10001431/2009 notificato il 10.06.2014 con cui veniva richiesto il pagamento di euro 27.095,00” ed è stata condannata “ alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di e , quale legale CP_2 Controparte_3 rappresentante in euro 1.100,00 per spese ed euro 4.350,00 per compensi oltre accessori come per legge”. In riforma di detta pronuncia voglia la Corte di Appello adita rigettare le domande proposte in primo grado, come riunite dalla decisione impugnata, ed affermare la validità ed efficacia degli atti opposti e la debenza delle somme pretesa dalla p.a. in relazione alla DDI n.1556/14 di e all'avviso Parte_1 di pagamento di n. 100001431 anno 2009 prot. Parte_1
66170 – 15/05/2014. Con riforma del capo accessorio regolante le spese di giudizio, da attribuire all'appellante
e con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 del doppio grado di giudizio.”; per l'appellata
[...]
: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 15819/2018 o comunque in via gradata, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare l'avviso di pagamento dell'indennità di occupazione suolo pubblico abusiva num. 10001431 anno
2 2009 prot. 66170 – 15/5/2014 per € 27.095,00 notificata in data 10.06.2014 per difetto dei presupposti legali e per i motivi tutti esposti, e per l'effetto dichiarare che nulla deve CP_1
a titolo di occupazione suolo pubblico per l'anno 2009 avendo già assolto all'obbligo di pagare il relativo canone (COSAP) ; in via subordinata, rideterminare il canone e/o l'indennità sulla base dei dati relativi all'occupazione descritti in premessa;
con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così statuito: 1. “Dichiara non dovuto l'importo della D.D.I. n. 1556 del 14.05.2014 prot. 65381/1 notificata il 10.06.2014 per l'importo di euro 49.581,88 a titolo di sanzione amministrativa e Avviso pagamento indennità n. 10001431/2009 notificato il 10.06.2014 con cui veniva richiesto il pagamento di euro 27.095,00; 2. Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in favore di e , quale CP_2 Controparte_3 rappresentante legale in euro 1.100,00 per spese ed euro 4.350,00 per compensi oltre accessori come per legge”.
Con la decisione in esame, il Tribunale ha definito i giudizi riuniti aventi ad oggetto la opposizione svolta dalla Controparte_4
per l'annullamento dell'ordinanza -
[...] ingiunzione n. 1556 del 14.05.2014 prot. 65381/1, notificata il 10.06.2014, con cui con cui era stata Parte_1 elevata sanzione amministrativa dell'importo di € 49.581,88,00 quale sanzione per omesso versamento del canone COSAP (RG 46657/2014); nonché l'opposizione (RG 48627/14) avente ad oggetto l'avviso di pagamento della indennità occupazione abusiva n. 10001431/2009, notificato il
3 10.06.2014, per il pagamento dell'importo di € 27.095,00 (RG 48627/2014). Rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale aveva riunito i due procedimenti disponendo il mutamento del rito in ordinario. A fondamento della statuizione di accoglimento, il Tribunale aveva, in premessa, rilevato, in fatto, che con l'atto n. 44478 del 19.06.2009 la aveva ottenuto da CP_2 [...]
il provvedimento di autorizzazione Pt_1 amministrativa alla disponibilità del e la CP_5 possibilità di occupare il suolo pubblico sulle superfici interessate dall'evento (un ingresso di 50,00 mq, lounge bar 350,00 mq, area spettacoli 1.300,00, area piscina 1.680,00, area ludica 1.000,00 mq), il cui rilascio era condizionato al pagamento del canone per la parte relativa all'attività commerciale (area lounge bar 350,00 mq) di € 10.458,00, previsto dall'art 19 COSAP. Di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto non dovuta la sanzione per occupazione di suolo pubblico come accertata dagli agenti della Polizia Municipale di giusto Parte_1 verbale del 23.09.09, da cui emergeva l'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 14 bis COSAP, per 1208 mq oltre a quelli autorizzati. Infatti, opinava il Tribunale, anche sulla scorta degli esiti della istruttoria, “gli agenti verbalizzanti non hanno indicato nel verbale di aver proceduto alla misurazione dell'area con fettuccia metrica, difettando quella certezza tecnica che sarebbe stata invece necessaria”, non potendosi il relativo verbale ritenersi, sul punto, munito di fidefacienza al pari dei richiami normativi. Sulla base di questi rilievi, il Tribunale provvedeva come da dispositivo. Con un unico motivo di appello, contesta Parte_1 la conclusione del primo giudice, invocando la portata fidefaciente del verbale anche in ordine alla superficie di mq
4 3080, indicata dagli agenti come concretamente occupata da manufatti vari e mobilio. Con la censura, l'appellante fa notare come il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art 2700 c.c., avendo trascurato la particolare efficacia probatoria di quanto accertato nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di
[...]
, anche con riferimento alla rilevazione dell'area Pt_1 occupata e la conseguente determinazione delle sanzioni inflitte ai sensi dell'art. 14 bis dal regolamento COSAP. A tale proposito la prova testimoniale acquisita non poteva valere a vincere quanto accertato nel verbale di contestazione. La censura è infondata. Nell'originario provvedimento comunale di autorizzazione in data 19.06.2019 n. 44478, era stata individuata, nell'ambito del più vasto intervento, l'area concretamente utilizzata ai fini di lucro (lounge bar 350 mq), come da relativo accertamento tecnico approvato da ed ivi allegato, con la Parte_1 corresponsione di € 10.458,00. Nel verbale di accertamento si legge della occupazione del suolo pubblico (area verde) con “tavoli, sedie, piscina a mò di gazebo, n. 4 banchi bar” per una superficie complessiva di mq 3080 privo del relativo pagamento” così come previsto dal punto 19 della relativa autorizzazione del 19.6.2009 in quanto
“area commerciale”. Giova al riguardo ricordare che l'art 19 del Regolamento COSAP stabilisce che, ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, non è dovuto il pagamento del canone per le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro. Dall'accertamento condotto in loco come riportato nel verbale in questione, non appare affatto intuitiva l'associazione della predetta, area indicata dagli agenti accertatori come
5 “abusivamente occupata” con uno spazio che, a' termini di Regolamento, fosse effettivamente eccedente quella autorizzata e al tempo stesso utilizzata per scopo di lucro, così imponendo, come tale, l'integrazione del pagamento del canone COSAP. Aderendo alla conclusione del primo giudice, la sintetica motivazione del verbale, priva di un riscontro tecnico immediato, peraltro di agevole esecuzione (con fettuccia), impedisce di ritenere automaticamente integrata l'eccedenza della effettiva occupazione dai metri quadri autorizzati a monte;
non è possibile, infatti escludere che forniture quali tavoli, sedie, banconi bar fossero effettivamente ricompresi nell' “area lounge”, oggetto di autorizzazione. Tantomeno, la Amministrazione appellante ha saputo dimostrare, anche parzialmente, la coincidenza tra la superficie oggetto della ipotetica occupazione abusiva e l'estensione dell'area assentita, come da planimetria di cui alla relazione tecnica allegata alla autorizzazione comunale. Inoltre, posto che la sanzione inflitta risulta commisurata alla intera durata della manifestazione (15 gg), sussistono dubbi anche in ordine alla correttezza della sua quantificazione, posto che l'accertamento della violazione risulta enucleato all'esito dell'unico accesso effettuato in data 9.07.2009 (di cui al verbale Prot. 09-0000549), il che induce a dubitare finanche della stessa occasionalità della occupazione delle aree. I rilievi svolti portano al rigetto del gravame. Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022. Sussistono, inoltre, nei confronti dell'appellante, le condizioni per dichiarare lo stesso tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 15819/18 pubblicata il 30.07.2018, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante in persona del Parte_1
Sindaco p.t. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 8.000 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2024 Il consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente Nicola SARACINO
7