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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7650/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7650/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNIN Parte_1 P.IVA_1
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI N.13 MODENA presso il difensore avv. TOGNIN DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MODONELLA N. 3 MODENA presso il difensore avv.
SOVIENI ANSELMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza depositate in atti e, in particolare, come di seguito indicato.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE che l'assegno n.0217745350-04 di euro 9.800,00 e l'assegno
n.0217745349-03 di euro 18.000,00 sono stati contraffatti
- ACCERTARE E DICHIARARE che la negligentemente ed incautamente, ha Controparte_1 provveduto al pagamento degli assegni contraffatti n.0217745350-04 di euro 9.800,00 e n.0217745349-03 di euro 18.000,00
- DICHIARARE la responsabilità della e, per l'effetto Controparte_1
pagina 1 di 7 - CONDANNARE parte convenuta al pagamento/restituzione a favore dell'attrice della somma di euro 27.800,00, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo
- In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati”. Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti,
In via principale:
Respingere nei confronti di le domande tutte formulate dalla Controparte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 12/01/2023, in quanto infondate in
[...] fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
In via subordinata:
Accertata e dichiarata la responsabilità di quale conditio sine qua non Parte_1 ovvero quale causa concorrente nella determinazione degli eventi dannosi de quibus e tenuto altresì conto della responsabilità dell'ente che ha negoziato gli assegni, Controparte_2 condannare al pagamento del minor importo nella misura massima Controparte_1 percentuale del 2% ovvero in quella che verrà ritenuta secondo giustizia.
Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014 così come integrato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2023, la società in Parte_1
persona dei legali rappresentanti, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Modena, esponendo che:
- era titolare del conto corrente n. 03137405 acceso presso la banca convenuta;
- nel mese di ottobre 2017 aveva emesso tre assegni: uno di € 871,00 a favore del dipendente
[...]
, uno di € 4.525,07 a favore di Metro Italia S.p.A. e uno di € 1.968,32 a favore di Per_1
Carlsberg Horeca S.r.l.;
- detti assegni erano stati clonati e utilizzati fraudolentemente da terzi;
- in particolare, l'assegno n. 0217746239-09 di € 871,00 era stato clonato e presentato all'incasso per € 9.000,00 a favore di , ma la banca ne aveva bloccato il pagamento;
Persona_2
- gli altri due assegni erano stati invece pagati dalla banca a favore di un certo
[...]
per importi rispettivamente di € 18.000,00 e € 9.800,00; Persona_3
- la banca aveva negligentemente provveduto al pagamento nonostante evidenti anomalie dei titoli.
pagina 2 di 7 Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva la condanna della banca al pagamento della somma complessiva di € 27.800,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio ccependo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e, nel merito, contestando la propria responsabilità, evidenziando che:
- gli assegni non presentavano anomalie rilevabili ictu oculi;
- la responsabilità era da imputarsi esclusivamente all'attrice per omessa custodia dei moduli di assegni;
- in subordine, doveva riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 25/10/2023, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, le parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., che venivano concessi dal Giudice.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
§§§§§§§§
1. Sulla procedibilità
La condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta, poiché il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La responsabilità della banca per il pagamento di assegni oggetto di falsificazione non ha natura oggettiva ma deve essere valutata alla stregua della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2
c.c. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la banca può essere ritenuta responsabile solo quando l'alterazione del titolo sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, non essendo richiesti particolari accertamenti tecnici o strumentali né competenze grafologiche specifiche.
In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'istituto di credito, cui sia presentato un assegno per l'incasso, deve pagarlo se le eventuali irregolarità dei requisiti esteriori non siano rilevabili con la normale diligenza relativa all'attività bancaria che coincide con la diligenza media, non dovendo predisporre un'attrezzatura qualificata al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni del titolo (Cass., n. 6524/2000). Né i dipendenti della banca debbono essere muniti di particolari competenze grafologiche, in quanto pagina 3 di 7 sussiste la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo "specimen" depositato dal correntista quando la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ad un esame attento, benché a vista, del titolo (Cass., n. 12761/1993).
3. Analisi delle presunte anomalie degli assegni.
Nel caso di specie, dall'esame degli assegni prodotti in giudizio non emergono segni evidenti di contraffazione rilevabili prima facie.
Entrando nel dettaglio:
1. Assegno n. 0217745350-04 per € 9.800
o Non si riscontrano anomalie nella numerazione MICR, poiché le sequenze numeriche coincidono perfettamente con quelle dell'assegno originale.
o La firma di traenza, ad un esame visivo preliminare, appare sostanzialmente conforme allo specimen depositato. Si rileva, infatti, che la parte attrice ha dovuto ricorrere a una riproduzione ingrandita della sottoscrizione e a un'analisi grafologica per evidenziare eventuali discrepanze.
o I caratteri ABI e CAB rispettano lo stile grafico standard dei moduli di assegno utilizzati dall'Istituto.
o La differenza nella calligrafia utilizzata per la compilazione non rappresenta un elemento significativo, poiché è comune che un assegno venga compilato da una persona diversa dal traente.
2. Assegno n. 0217745349-03 per € 18.000
o L'importo, sebbene rilevante, risulta comunque compatibile con il volume d'affari abituale dell'attrice.
o Anche in questo caso, non emergono anomalie grafiche evidenti che possano far sospettare una contraffazione.
o Le osservazioni già svolte per l'altro assegno si applicano pienamente anche a questo titolo.
Gli importi nominali dei titoli non potevano poi destare preoccupazione nella Banca, in quanto compatibili con l'attività di ristorazione svolta dall'attrice, titolare di un rinomato ristorante modenese che già all'epoca vantava un notevole giro d'affari e un elevato numero di assegni regolarmente emessi.
pagina 4 di 7 Allo stesso modo, non poteva essere considerato un indizio di anomalia il fatto che gli assegni fossero intestati a una persona fisica diversa dai dipendenti o fornitori della società, poiché questi ultimi possono variare in qualsiasi momento senza necessità di comunicazione alla Banca.
Inoltre, considerando il vasto numero di rapporti e transazioni quotidiane gestiti dall'Istituto e tenuto conto dell'autonomia decisionale spettante a ciascun correntista, non è plausibile pretendere dalla una conoscenza “personale” di ogni singola posizione, aspetto che va CP_1
oltre il naturale ambito dei rapporti commerciali. Parimenti, non rientra nelle prerogative della sindacare le modalità di utilizzo delle somme di cui il cliente è titolare. CP_1
Peraltro, va considerato che la banca convenuta ha rifiutato l'autorizzazione al pagamento dell'assegno n. 0217746239-09 di € 9.000,00 non a causa di una presunta contraffazione, ma Pa perché un altro assegno con lo stesso numero (0217746239-09 di € 871,00) risultava saldato.
La di conseguenza, ha prontamente informato la propria cliente, permettendole di CP_1
svolgere le verifiche necessarie per stabilire quale dei due assegni fosse stato effettivamente da lei emesso.
4. Sulla responsabilità esclusiva dell'attrice.
Dalla vicenda emerge una significativa responsabilità dell'attrice, riconducibile all'art. 1227 c.c., per una serie di motivi che meritano particolare attenzione.
Innanzitutto, gli assegni che si sostiene siano stati clonati risultano negoziati in date antecedenti rispetto a quelle di emissione degli originali (4 e 12 ottobre 2017 contro 18 e 20 ottobre 2017).
Questo elemento fa supporre una gestione negligente del carnet di assegni da parte dell'attrice, in violazione dei suoi obblighi contrattuali. È plausibile ritenere che l'attrice non abbia custodito i moduli con la diligenza necessaria o, in alternativa, che abbia emesso assegni postdatati, violando la normativa vigente e consegnandoli ai destinatari senza adottare le dovute cautele. Un'altra ipotesi è che l'attrice abbia inviato copie o scansioni degli assegni senza applicare misure di sicurezza adeguate, esponendo così i titoli al rischio (poi concretizzatosi) di falsificazione.
Nonostante sia stata più volte sollecitata dalla convenuta a fornire chiarimenti su tali circostanze,
l'attrice non ha preso posizione nelle memorie istruttorie, motivo per cui queste circostanze devono considerarsi non contestate.
È evidente che la post-datazione degli assegni e la loro trasmissione anticipata ai destinatari costituiscono, una condotta negligente che aumenta il rischio di clonazione o contraffazione. Tale
pagina 5 di 7 comportamento costituisce una condotta negligente che espone volontariamente al rischio di clonazione/contraffazione, in quanto:
• Consente la circolazione del titolo prima della sua effettiva emissione.
• Espone i dati dell'assegno alla possibilità di essere conosciuti da terzi e, di conseguenza, clonati.
• Viola le regole di prudenza normalmente richieste nella gestione degli strumenti di pagamento.
Va inoltre rilevato che l'attrice non ha effettuato un controllo tempestivo dell'estratto conto, nonostante il periodo in questione fosse caratterizzato da un'intensa attività bancaria, con ben 54 operazioni registrate tra il 4 e il 20 ottobre.
Se l'attrice avesse monitorato il proprio conto corrente con la necessaria attenzione, avrebbe potuto notare l'addebito del primo assegno di € 9.800,00 già il 4 ottobre 2017. Questo le avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, ad esempio avvisando la e di evitare l'addebito CP_1 del secondo assegno di € 18.000,00 avvenuto il 12 ottobre 2017.
Questa omissione evidenzia una mancanza di diligenza nell'esercizio di un controllo fondamentale, che rientra tra le normali cautele nella gestione di un conto corrente. Un controllo tempestivo avrebbe potuto interrompere o quanto meno limitare gli effetti dannosi delle operazioni fraudolente.
La necessità di un controllo tempestivo era ancor più esigibile in capo all'odierna attrice che nell'atto di denuncia-querela, a pagina 3, ha affermato di "essere già stata vittima del medesimo reato, sempre nel mese di ottobre, commesso ai danni di un'altra ditta di cui sono titolare (JIN
Srls)". Questo precedente avrebbe dovuto indurla ad adottare un livello di attenzione superiore nella gestione del conto e degli strumenti di pagamento.
III. Sulle istanze istruttorie
Le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice non possono essere accolte per diverse ragioni.
Innanzitutto, l'ordine di esibizione dello specimen di firma della Sig.ra appare Parte_3
superfluo, considerando che il documento è già stato prodotto nel corso della costituzione in giudizio, avvenuta il 3 maggio 2023.
Quanto all'ordine di esibizione dei due assegni, la richiesta è inammissibile, poiché gli stessi sono stati sottoposti a sequestro probatorio dalla Procura e non si trovano più nella disponibilità
pagina 6 di 7 dell'Istituto. Inoltre, la prova testimoniale risulta inutile, trattandosi di una causa che si basa su elementi documentali già acquisiti agli atti.
Infine, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, in quanto la valutazione della riconoscibilità ictu oculi di eventuali contraffazioni è una prerogativa del giudice. La CTU, peraltro, assumerebbe un carattere meramente esplorativo, considerati gli elementi già allegati dalla parte attrice.
IV. Conclusioni
Per tutti i motivi esposti, la domanda non può essere accolta.
La falsificazione degli assegni, infatti, non era rilevabile attraverso i normali controlli, in quanto l'individuazione dell'alterazione richiedeva competenze tecniche e specialistiche non esigibili da un bancario medio. In ogni caso, va sottolineato che il comportamento del correntista si è rivelato gravemente negligente, contribuendo in modo determinante alla realizzazione del danno.
V. Spese di lite
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per essere tutte le parti del giudizio in qualche modo vittime dell'azione illecita condotta dal falsificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7650/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNIN Parte_1 P.IVA_1
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI N.13 MODENA presso il difensore avv. TOGNIN DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MODONELLA N. 3 MODENA presso il difensore avv.
SOVIENI ANSELMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza depositate in atti e, in particolare, come di seguito indicato.
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE che l'assegno n.0217745350-04 di euro 9.800,00 e l'assegno
n.0217745349-03 di euro 18.000,00 sono stati contraffatti
- ACCERTARE E DICHIARARE che la negligentemente ed incautamente, ha Controparte_1 provveduto al pagamento degli assegni contraffatti n.0217745350-04 di euro 9.800,00 e n.0217745349-03 di euro 18.000,00
- DICHIARARE la responsabilità della e, per l'effetto Controparte_1
pagina 1 di 7 - CONDANNARE parte convenuta al pagamento/restituzione a favore dell'attrice della somma di euro 27.800,00, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo
- In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati”. Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti,
In via principale:
Respingere nei confronti di le domande tutte formulate dalla Controparte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 12/01/2023, in quanto infondate in
[...] fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
In via subordinata:
Accertata e dichiarata la responsabilità di quale conditio sine qua non Parte_1 ovvero quale causa concorrente nella determinazione degli eventi dannosi de quibus e tenuto altresì conto della responsabilità dell'ente che ha negoziato gli assegni, Controparte_2 condannare al pagamento del minor importo nella misura massima Controparte_1 percentuale del 2% ovvero in quella che verrà ritenuta secondo giustizia.
Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014 così come integrato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2023, la società in Parte_1
persona dei legali rappresentanti, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Modena, esponendo che:
- era titolare del conto corrente n. 03137405 acceso presso la banca convenuta;
- nel mese di ottobre 2017 aveva emesso tre assegni: uno di € 871,00 a favore del dipendente
[...]
, uno di € 4.525,07 a favore di Metro Italia S.p.A. e uno di € 1.968,32 a favore di Per_1
Carlsberg Horeca S.r.l.;
- detti assegni erano stati clonati e utilizzati fraudolentemente da terzi;
- in particolare, l'assegno n. 0217746239-09 di € 871,00 era stato clonato e presentato all'incasso per € 9.000,00 a favore di , ma la banca ne aveva bloccato il pagamento;
Persona_2
- gli altri due assegni erano stati invece pagati dalla banca a favore di un certo
[...]
per importi rispettivamente di € 18.000,00 e € 9.800,00; Persona_3
- la banca aveva negligentemente provveduto al pagamento nonostante evidenti anomalie dei titoli.
pagina 2 di 7 Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva la condanna della banca al pagamento della somma complessiva di € 27.800,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio ccependo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e, nel merito, contestando la propria responsabilità, evidenziando che:
- gli assegni non presentavano anomalie rilevabili ictu oculi;
- la responsabilità era da imputarsi esclusivamente all'attrice per omessa custodia dei moduli di assegni;
- in subordine, doveva riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 25/10/2023, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, le parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., che venivano concessi dal Giudice.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
§§§§§§§§
1. Sulla procedibilità
La condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta, poiché il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La responsabilità della banca per il pagamento di assegni oggetto di falsificazione non ha natura oggettiva ma deve essere valutata alla stregua della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2
c.c. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la banca può essere ritenuta responsabile solo quando l'alterazione del titolo sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, non essendo richiesti particolari accertamenti tecnici o strumentali né competenze grafologiche specifiche.
In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'istituto di credito, cui sia presentato un assegno per l'incasso, deve pagarlo se le eventuali irregolarità dei requisiti esteriori non siano rilevabili con la normale diligenza relativa all'attività bancaria che coincide con la diligenza media, non dovendo predisporre un'attrezzatura qualificata al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni del titolo (Cass., n. 6524/2000). Né i dipendenti della banca debbono essere muniti di particolari competenze grafologiche, in quanto pagina 3 di 7 sussiste la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo "specimen" depositato dal correntista quando la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ad un esame attento, benché a vista, del titolo (Cass., n. 12761/1993).
3. Analisi delle presunte anomalie degli assegni.
Nel caso di specie, dall'esame degli assegni prodotti in giudizio non emergono segni evidenti di contraffazione rilevabili prima facie.
Entrando nel dettaglio:
1. Assegno n. 0217745350-04 per € 9.800
o Non si riscontrano anomalie nella numerazione MICR, poiché le sequenze numeriche coincidono perfettamente con quelle dell'assegno originale.
o La firma di traenza, ad un esame visivo preliminare, appare sostanzialmente conforme allo specimen depositato. Si rileva, infatti, che la parte attrice ha dovuto ricorrere a una riproduzione ingrandita della sottoscrizione e a un'analisi grafologica per evidenziare eventuali discrepanze.
o I caratteri ABI e CAB rispettano lo stile grafico standard dei moduli di assegno utilizzati dall'Istituto.
o La differenza nella calligrafia utilizzata per la compilazione non rappresenta un elemento significativo, poiché è comune che un assegno venga compilato da una persona diversa dal traente.
2. Assegno n. 0217745349-03 per € 18.000
o L'importo, sebbene rilevante, risulta comunque compatibile con il volume d'affari abituale dell'attrice.
o Anche in questo caso, non emergono anomalie grafiche evidenti che possano far sospettare una contraffazione.
o Le osservazioni già svolte per l'altro assegno si applicano pienamente anche a questo titolo.
Gli importi nominali dei titoli non potevano poi destare preoccupazione nella Banca, in quanto compatibili con l'attività di ristorazione svolta dall'attrice, titolare di un rinomato ristorante modenese che già all'epoca vantava un notevole giro d'affari e un elevato numero di assegni regolarmente emessi.
pagina 4 di 7 Allo stesso modo, non poteva essere considerato un indizio di anomalia il fatto che gli assegni fossero intestati a una persona fisica diversa dai dipendenti o fornitori della società, poiché questi ultimi possono variare in qualsiasi momento senza necessità di comunicazione alla Banca.
Inoltre, considerando il vasto numero di rapporti e transazioni quotidiane gestiti dall'Istituto e tenuto conto dell'autonomia decisionale spettante a ciascun correntista, non è plausibile pretendere dalla una conoscenza “personale” di ogni singola posizione, aspetto che va CP_1
oltre il naturale ambito dei rapporti commerciali. Parimenti, non rientra nelle prerogative della sindacare le modalità di utilizzo delle somme di cui il cliente è titolare. CP_1
Peraltro, va considerato che la banca convenuta ha rifiutato l'autorizzazione al pagamento dell'assegno n. 0217746239-09 di € 9.000,00 non a causa di una presunta contraffazione, ma Pa perché un altro assegno con lo stesso numero (0217746239-09 di € 871,00) risultava saldato.
La di conseguenza, ha prontamente informato la propria cliente, permettendole di CP_1
svolgere le verifiche necessarie per stabilire quale dei due assegni fosse stato effettivamente da lei emesso.
4. Sulla responsabilità esclusiva dell'attrice.
Dalla vicenda emerge una significativa responsabilità dell'attrice, riconducibile all'art. 1227 c.c., per una serie di motivi che meritano particolare attenzione.
Innanzitutto, gli assegni che si sostiene siano stati clonati risultano negoziati in date antecedenti rispetto a quelle di emissione degli originali (4 e 12 ottobre 2017 contro 18 e 20 ottobre 2017).
Questo elemento fa supporre una gestione negligente del carnet di assegni da parte dell'attrice, in violazione dei suoi obblighi contrattuali. È plausibile ritenere che l'attrice non abbia custodito i moduli con la diligenza necessaria o, in alternativa, che abbia emesso assegni postdatati, violando la normativa vigente e consegnandoli ai destinatari senza adottare le dovute cautele. Un'altra ipotesi è che l'attrice abbia inviato copie o scansioni degli assegni senza applicare misure di sicurezza adeguate, esponendo così i titoli al rischio (poi concretizzatosi) di falsificazione.
Nonostante sia stata più volte sollecitata dalla convenuta a fornire chiarimenti su tali circostanze,
l'attrice non ha preso posizione nelle memorie istruttorie, motivo per cui queste circostanze devono considerarsi non contestate.
È evidente che la post-datazione degli assegni e la loro trasmissione anticipata ai destinatari costituiscono, una condotta negligente che aumenta il rischio di clonazione o contraffazione. Tale
pagina 5 di 7 comportamento costituisce una condotta negligente che espone volontariamente al rischio di clonazione/contraffazione, in quanto:
• Consente la circolazione del titolo prima della sua effettiva emissione.
• Espone i dati dell'assegno alla possibilità di essere conosciuti da terzi e, di conseguenza, clonati.
• Viola le regole di prudenza normalmente richieste nella gestione degli strumenti di pagamento.
Va inoltre rilevato che l'attrice non ha effettuato un controllo tempestivo dell'estratto conto, nonostante il periodo in questione fosse caratterizzato da un'intensa attività bancaria, con ben 54 operazioni registrate tra il 4 e il 20 ottobre.
Se l'attrice avesse monitorato il proprio conto corrente con la necessaria attenzione, avrebbe potuto notare l'addebito del primo assegno di € 9.800,00 già il 4 ottobre 2017. Questo le avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, ad esempio avvisando la e di evitare l'addebito CP_1 del secondo assegno di € 18.000,00 avvenuto il 12 ottobre 2017.
Questa omissione evidenzia una mancanza di diligenza nell'esercizio di un controllo fondamentale, che rientra tra le normali cautele nella gestione di un conto corrente. Un controllo tempestivo avrebbe potuto interrompere o quanto meno limitare gli effetti dannosi delle operazioni fraudolente.
La necessità di un controllo tempestivo era ancor più esigibile in capo all'odierna attrice che nell'atto di denuncia-querela, a pagina 3, ha affermato di "essere già stata vittima del medesimo reato, sempre nel mese di ottobre, commesso ai danni di un'altra ditta di cui sono titolare (JIN
Srls)". Questo precedente avrebbe dovuto indurla ad adottare un livello di attenzione superiore nella gestione del conto e degli strumenti di pagamento.
III. Sulle istanze istruttorie
Le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice non possono essere accolte per diverse ragioni.
Innanzitutto, l'ordine di esibizione dello specimen di firma della Sig.ra appare Parte_3
superfluo, considerando che il documento è già stato prodotto nel corso della costituzione in giudizio, avvenuta il 3 maggio 2023.
Quanto all'ordine di esibizione dei due assegni, la richiesta è inammissibile, poiché gli stessi sono stati sottoposti a sequestro probatorio dalla Procura e non si trovano più nella disponibilità
pagina 6 di 7 dell'Istituto. Inoltre, la prova testimoniale risulta inutile, trattandosi di una causa che si basa su elementi documentali già acquisiti agli atti.
Infine, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, in quanto la valutazione della riconoscibilità ictu oculi di eventuali contraffazioni è una prerogativa del giudice. La CTU, peraltro, assumerebbe un carattere meramente esplorativo, considerati gli elementi già allegati dalla parte attrice.
IV. Conclusioni
Per tutti i motivi esposti, la domanda non può essere accolta.
La falsificazione degli assegni, infatti, non era rilevabile attraverso i normali controlli, in quanto l'individuazione dell'alterazione richiedeva competenze tecniche e specialistiche non esigibili da un bancario medio. In ogni caso, va sottolineato che il comportamento del correntista si è rivelato gravemente negligente, contribuendo in modo determinante alla realizzazione del danno.
V. Spese di lite
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per essere tutte le parti del giudizio in qualche modo vittime dell'azione illecita condotta dal falsificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7